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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2025, n. 4402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4402 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 11384/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
13.10.2023, proposto da
(alias ), nato in [...], il [...] (CUI: , Parte_1 Per_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Campagna
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI-CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di Foggia il 26.1.2023 e notificato il 30.3.2023, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Il , sebbene ritualmente evocato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio;
pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia. 1 Con decreto del 18.10.2023, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 2.12.2023 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
Con ordinanza del 5.12.2023 il predetto decreto è stato confermato.
Con ordinanza del 2.5.2025, è stata fissata l'udienza di discussione e decisione del
15.10.2025, celebrata tramite deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
2.3 – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/ comunicazione obbligatoria di assunzione, con relativo contratto di assunzione, attestanti attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale dal 2.1.2025 al 31.12.2025, con buste paga per i mesi da gennaio ad agosto Controparte_2
2025, per un importo complessivo pari ad € 3.304,00; (ii) modello Unilav/ comunicazione
2 obbligatoria di assunzione, con relativo contratto di assunzione, attestanti attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze della "Società Agricola I. Fruit S.r.l." dal 5.3.2025 al
31.10.2025, con buste paga per i mesi di Marzo 2025, Aprile 2025, Giugno 2025, Luglio 2025,
Agosto 2025, per un importo complessivo pari ad € 2.086,00; (iii) modello Unilav/ comunicazione obbligatoria di assunzione, con relativo contratto di assunzione, attestanti attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale dal 3.1.2024 Controparte_2 al 31.12.2024, con buste paga per i mesi di Gennaio 2024, Febbraio 2024, Marzo 2024, Aprile
2024, Maggio 2024, Giugno 2024, Luglio 2024, Agosto 2024, Ottobre 2024, Novembre 2024,
Dicembre 2024, per un importo complessivo pari ad € 2.652,84 (iv) buste paga di Marzo 2024,
Aprile 2024, Maggio 2024, Giugno 2024, attestanti attività prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale , per un importo complessivo pari ad € Controparte_2
1.280,92; (v) buste paga di Ottobre 2024 e Dicembre 2024, attestanti attività prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze della "Società Agricola I. Fruit S.r.l.", per un importo complessivo pari ad € 1.584,57; (vi) certificazione unica 2024, con buste paga emesse nel 2023, attestanti attività prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale
(reddito complessivamente percepito pari ad € 2.977,23); (vii) certificazione Controparte_2 unica 2024, con modello Unilav/ comunicazione obbligatoria di assunzione e buste paga 2023, attestanti attività prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze della “Società Agricola I. Fruit
S.r.l.” (reddito complessivamente percepito pari ad € 4.924,29); (viii) certificazione unica 2023 e contestuale documentazione lavorativa, attestanti attività prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze della "Società Agricola I. Fruit S.r.l.", nonché reddito complessivamente percepito pari ad € 2.831,92; (ix) c2 storico relativo a rapporti lavorativi alle dipendenze della "Società Agricola I.
Fruit S.r.l." e dell'impresa individuale tra il 2019 e il 2022. Controparte_2
Le comunicazioni UNILAV, le certificazioni uniche, le buste-paga e, in generale, la documentazione contrattuale relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale si è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
In atti è presente, inoltre, contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'unità immobiliare sita in alla Via San Severo n. 141, con durata ivi prevista di anni quattro CP_1 dal 4.3.2024 al 3.3.2028, sottoscritto dal ricorrente in il 4.3.2024 e registrato il CP_1
7.3.2024, al n. 001540 - serie 3T.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato, ormai da anni, e proseguito, nel corso dell'ultimo biennio, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
3 Conseguentemente, laddove rimpatriato, subirebbe una grave lesione per la propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato peraltro che né la Commissione né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari, con delibera del 17.10.2023.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
così provvede:
[...]
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 11384/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
13.10.2023, proposto da
(alias ), nato in [...], il [...] (CUI: , Parte_1 Per_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Campagna
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI-CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di Foggia il 26.1.2023 e notificato il 30.3.2023, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Il , sebbene ritualmente evocato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio;
pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia. 1 Con decreto del 18.10.2023, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 2.12.2023 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
Con ordinanza del 5.12.2023 il predetto decreto è stato confermato.
Con ordinanza del 2.5.2025, è stata fissata l'udienza di discussione e decisione del
15.10.2025, celebrata tramite deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
2.3 – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/ comunicazione obbligatoria di assunzione, con relativo contratto di assunzione, attestanti attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale dal 2.1.2025 al 31.12.2025, con buste paga per i mesi da gennaio ad agosto Controparte_2
2025, per un importo complessivo pari ad € 3.304,00; (ii) modello Unilav/ comunicazione
2 obbligatoria di assunzione, con relativo contratto di assunzione, attestanti attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze della "Società Agricola I. Fruit S.r.l." dal 5.3.2025 al
31.10.2025, con buste paga per i mesi di Marzo 2025, Aprile 2025, Giugno 2025, Luglio 2025,
Agosto 2025, per un importo complessivo pari ad € 2.086,00; (iii) modello Unilav/ comunicazione obbligatoria di assunzione, con relativo contratto di assunzione, attestanti attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale dal 3.1.2024 Controparte_2 al 31.12.2024, con buste paga per i mesi di Gennaio 2024, Febbraio 2024, Marzo 2024, Aprile
2024, Maggio 2024, Giugno 2024, Luglio 2024, Agosto 2024, Ottobre 2024, Novembre 2024,
Dicembre 2024, per un importo complessivo pari ad € 2.652,84 (iv) buste paga di Marzo 2024,
Aprile 2024, Maggio 2024, Giugno 2024, attestanti attività prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale , per un importo complessivo pari ad € Controparte_2
1.280,92; (v) buste paga di Ottobre 2024 e Dicembre 2024, attestanti attività prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze della "Società Agricola I. Fruit S.r.l.", per un importo complessivo pari ad € 1.584,57; (vi) certificazione unica 2024, con buste paga emesse nel 2023, attestanti attività prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale
(reddito complessivamente percepito pari ad € 2.977,23); (vii) certificazione Controparte_2 unica 2024, con modello Unilav/ comunicazione obbligatoria di assunzione e buste paga 2023, attestanti attività prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze della “Società Agricola I. Fruit
S.r.l.” (reddito complessivamente percepito pari ad € 4.924,29); (viii) certificazione unica 2023 e contestuale documentazione lavorativa, attestanti attività prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze della "Società Agricola I. Fruit S.r.l.", nonché reddito complessivamente percepito pari ad € 2.831,92; (ix) c2 storico relativo a rapporti lavorativi alle dipendenze della "Società Agricola I.
Fruit S.r.l." e dell'impresa individuale tra il 2019 e il 2022. Controparte_2
Le comunicazioni UNILAV, le certificazioni uniche, le buste-paga e, in generale, la documentazione contrattuale relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale si è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
In atti è presente, inoltre, contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'unità immobiliare sita in alla Via San Severo n. 141, con durata ivi prevista di anni quattro CP_1 dal 4.3.2024 al 3.3.2028, sottoscritto dal ricorrente in il 4.3.2024 e registrato il CP_1
7.3.2024, al n. 001540 - serie 3T.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato, ormai da anni, e proseguito, nel corso dell'ultimo biennio, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
3 Conseguentemente, laddove rimpatriato, subirebbe una grave lesione per la propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato peraltro che né la Commissione né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari, con delibera del 17.10.2023.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
così provvede:
[...]
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
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