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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/08/2025, n. 11965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11965 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA NZ Presidente
CI PR UD rel.
EF NI UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12740/2024 , introdotta da
, con il patrocinio dell'avv. Paola Chiovelli;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con il patrocinio dell'avv. Amedeo Boscaino;
Controparte_1 resistente
Con l'intervento di:
, quale curatore speciale della minore;
Parte_2 Persona_1
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RI chiede che vengano modificate le condizioni del suo divorzio Pt_1
da , limitatamente al regime di affidamento della figlia Controparte_1
minore nata il [...], di cui è già affidataria esclusiva;
evidenzia che Per_1
successivamente alla pronuncia di divorzio (risalente all'ottobre 2023) il 2 padre abbia confermato il radicale disinteresse nei confronti della minore,
senza mai incontrarla o chiedere di lei, e senza mai provvedere alle sue necessità, nonostante le previsioni della sentenza.
Si è costituito il resistente deducendo di essere consapevole delle proprie mancanze nei riguardi della figlia;
lo stesso ha riconosciuto di avere omesso di provvedere all'accudimento e al sostentamento della minore, e di avere così messo n difficoltà la madre;
ha poi riferito di essersi trasferito nella città di Napoli a causa di vicissitudini personali e giudiziarie, di avere seguito dei percorsi per uscire dalla condizione di tossicodipendenza da cui era afflitto, di avere trovato una occupazione, e di avere costituito una nuova famiglia, divenendo nel 2022 padre di un altro figlio;
si è dichiarato infine pronto ad intraprendere un percorso di sostegno per essere riavvicinato alla figlia;
ha concluso chiedendo di affidare la minore alla madre nella formula c.d. rafforzata, con sospensione del diritto di visita paterno, ma si è opposto alla pronuncia di decadenza.
La curatrice speciale della minore, pur dando atto della “inidoneità del sig. a rappresentare allo stato un valido modello genitoriale” ha CP_1
ritenuto di valorizzare il dato della sua costituzione in giudizio,
potenzialmente indicativa di una presa di coscienza, per quanto tardiva, ed ha quindi aderito alle conclusioni rassegnate dalla difesa del resistente.
Emessi i provvedimenti provvisori del caso, è stato dato incarico al
Servizio Sociale di verificare se vi fossero in concreto i presupposti per una riattivazione – in forma graduale e protetta – degli incontri tra padre e figlia.
L'indagine eseguita dai Servizi Sociali restituisce della minore una immagine rassicurante. è ben inserita nella famiglia composta dalla Per_1
madre, dal nuovo compagno di lei e dai due fratellini gemelli nati da tale 3 unione, dei quali quali vorrebbe condividere il cognome (tanto che spesso è
in tal modo che si firma); ha un rapporto di fiducia e complicità con il compagno della madre, è ben inserita socialmente e frequenta con interesse e profitto la scuola;
sentita dai servizi in merito alla figura paterna, dichiara di non averne alcun ricordo e di non sentire il bisogno emotivo di approfondirne la conoscenza.
Il resistente per contro, non ha preso alcun contatto con il Servizio
Sociale né si è in alcun modo attivato per prepararsi ad un eventuale incontro con la figlia, né ha dato contezza di essersi effettivamente sottoposto ad alcun percorso personale in vista di un rafforzamento delle competenze genitoriali.
Emerge nella sostanza che , non abbia dato alcun seguito Controparte_1
concreto agli intenti riparativi enunciati in fase di costituzione;
tale inerzia di fatto smentisce l'interesse manifestato nella comparsa di risposta in ordine ad un possibile recupero della relazione con la figlia posto che il resistente,
costituito in questo procedimento, e dunque consapevole della indagine demandata al Servizio Sociale, volta in primo luogo a sondare la rispondenza all'interesse della minore di una graduale ripresa della frequentazione, non si
è in alcun modo attivato, non ha preso contatto con il Servizio, non ha dato segno di avere intrapreso un percorso individuale di maturazione e sostegno volto ad acquisire gli strumenti per ricucire la relazione da tempo interrotta.
Per altro verso non sembra che l'uomo abbia acquisito contezza dei propri impegni neppure sotto il profilo economico;
secondo quanto riferiscono i
Servizi, dopo anni di radicale inadempienza alle prescrizioni contenute nella sentenza di divorzio (secondo cui avrebbe dovuto versare un contributo di
250 euro al mese per il mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie), egli ha effettuato un versamento di 200 euro in concomitanza 4 con la celebrazione della prima udienza in questo procedimento, quindi ha versato una ulteriore mensilità nel mese di febbraio, ma non risulta che abbia ripreso con regolarità a contribuire alle necessità della minore.
E' da notare inoltre che il disinteresse di nei confronti della figlia, CP_1
per quanto dallo stesso dichiarato, si è protratto ben oltre il periodo in cui le sue condizioni erano rese critiche a causa della tossicodipendenza e delle vicissitudini giudiziarie, se è vero che già nel 2022 (dunque prima ancora della emissione della sentenza di divorzio) egli aveva costituito un nuovo nucleo familiare, ed aveva interrotto i contatti con il Servizio Sociale che già
in quella sede era intervenuto a supporto del nucleo familiare (come si legge nella relazione in atti). Pur avendo quindi conseguito una maggiore stabilità
personale sin dal 2022 (una nuova famiglia, un lavoro, il superamento della condizione di dipendenza), non aveva fatto alcun tentativo di CP_1
riprendere i rapporti con la figlia, né aveva ritenuto di contribuire alle sue necessità; e del resto è significativo che a fronte degli intenti enunciati anche in questa sede la difesa abbia rassegnato le proprie conclusioni chiedendo di
“dichiarare, l'affidamento “super esclusivo” o “affidamento rafforzato” alla
sig.ra per la minore con la sospensione del Parte_1 Persona_1
diritto di visita del padre” in tal modo evidenziando di non essere pronto (se non anche intenzionato) a ristabilire un rapporto effettivo con la figlia.
Si può dunque affermare che , sia pure a partire da una Controparte_1
condizione di grave fragilità personale, abbia trascurato in modo continuo i doveri inerenti la responsabilità genitoriale, di fatto abbandonando la figlia sotto il profilo morale e materiale. Sussistono quindi i presupposti per pronunciare la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale, giacchè sulla base degli elementi raccolti può essere formulata una valutazione di non 5 affidabilità del genitore a curare gli interessi della figlia (v. Cass. 2478/2024).
La conclusione può essere tratta considerato che (v. Cass. 12237/23) tanto nel giudizio di divorzio quanto in questa sede sono stati offerte al resistente occasioni di recupero delle capacità e competenze genitoriali, occasioni che egli non è apparso intenzionato nei fatti a cogliere. Non può essere quindi formulata una prognosi positiva allo stato in ordine ad una assunzione fattiva di responsabilità da parte sua. E del resto gli stessi Servizi Sociali concludono la loro relazione affermando che una eventuale ripresa della frequentazione padre- figlia anche in forma protetta, non risponderebbe all'interesse della minore.
Per contro vive una realtà familiare accogliente ed accudente nel Per_1
contesto materno, ove riconosce come figura positiva e di riferimento anche il compagno della madre;
la ricorrente conserverà pertanto l'affidamento esclusivo della minore, con facoltà di compiere in autonomia ogni decisione ad essa relativa, pur se di maggiore rilevanza, come del resto stabilito già in sede di divorzio.
E' comunque opportuno che i Servizi Sociali mantengano ferma la presa in carico del nucleo familiare vigilando sul benessere della minore e suggerendo gli interventi di sostegno più opportuni, considerato che è comunque Per_1
protagonista suo malgrado di un vissuto abbandonico ad opera del padre biologico.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura della presente controversia ed alla peculiarità della vicenda, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo 6 grado iscritta al n. 12740/2024 r.g.a.c., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
-dichiara la decadenza di dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale sulla figlia e per l'effetto dichiara che la madre Per_1 Pt_1
è l'unica titolare della responsabilità genitoriale sulla minore.
[...]
- richiede al Servizio Sociale di mantenere fermo il sostegno al nucleo familiare madre – figlia, vigilando sulle condizioni di benessere della minore e proponendo ove necessario gli interventi di supporto più opportuni;
- conferma per il resto le disposizioni della sentenza di divorzio.
- spese compensate.
Roma, 25/07/2025
Il UD estensore
CI PR Il Presidente TA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA NZ Presidente
CI PR UD rel.
EF NI UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12740/2024 , introdotta da
, con il patrocinio dell'avv. Paola Chiovelli;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con il patrocinio dell'avv. Amedeo Boscaino;
Controparte_1 resistente
Con l'intervento di:
, quale curatore speciale della minore;
Parte_2 Persona_1
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RI chiede che vengano modificate le condizioni del suo divorzio Pt_1
da , limitatamente al regime di affidamento della figlia Controparte_1
minore nata il [...], di cui è già affidataria esclusiva;
evidenzia che Per_1
successivamente alla pronuncia di divorzio (risalente all'ottobre 2023) il 2 padre abbia confermato il radicale disinteresse nei confronti della minore,
senza mai incontrarla o chiedere di lei, e senza mai provvedere alle sue necessità, nonostante le previsioni della sentenza.
Si è costituito il resistente deducendo di essere consapevole delle proprie mancanze nei riguardi della figlia;
lo stesso ha riconosciuto di avere omesso di provvedere all'accudimento e al sostentamento della minore, e di avere così messo n difficoltà la madre;
ha poi riferito di essersi trasferito nella città di Napoli a causa di vicissitudini personali e giudiziarie, di avere seguito dei percorsi per uscire dalla condizione di tossicodipendenza da cui era afflitto, di avere trovato una occupazione, e di avere costituito una nuova famiglia, divenendo nel 2022 padre di un altro figlio;
si è dichiarato infine pronto ad intraprendere un percorso di sostegno per essere riavvicinato alla figlia;
ha concluso chiedendo di affidare la minore alla madre nella formula c.d. rafforzata, con sospensione del diritto di visita paterno, ma si è opposto alla pronuncia di decadenza.
La curatrice speciale della minore, pur dando atto della “inidoneità del sig. a rappresentare allo stato un valido modello genitoriale” ha CP_1
ritenuto di valorizzare il dato della sua costituzione in giudizio,
potenzialmente indicativa di una presa di coscienza, per quanto tardiva, ed ha quindi aderito alle conclusioni rassegnate dalla difesa del resistente.
Emessi i provvedimenti provvisori del caso, è stato dato incarico al
Servizio Sociale di verificare se vi fossero in concreto i presupposti per una riattivazione – in forma graduale e protetta – degli incontri tra padre e figlia.
L'indagine eseguita dai Servizi Sociali restituisce della minore una immagine rassicurante. è ben inserita nella famiglia composta dalla Per_1
madre, dal nuovo compagno di lei e dai due fratellini gemelli nati da tale 3 unione, dei quali quali vorrebbe condividere il cognome (tanto che spesso è
in tal modo che si firma); ha un rapporto di fiducia e complicità con il compagno della madre, è ben inserita socialmente e frequenta con interesse e profitto la scuola;
sentita dai servizi in merito alla figura paterna, dichiara di non averne alcun ricordo e di non sentire il bisogno emotivo di approfondirne la conoscenza.
Il resistente per contro, non ha preso alcun contatto con il Servizio
Sociale né si è in alcun modo attivato per prepararsi ad un eventuale incontro con la figlia, né ha dato contezza di essersi effettivamente sottoposto ad alcun percorso personale in vista di un rafforzamento delle competenze genitoriali.
Emerge nella sostanza che , non abbia dato alcun seguito Controparte_1
concreto agli intenti riparativi enunciati in fase di costituzione;
tale inerzia di fatto smentisce l'interesse manifestato nella comparsa di risposta in ordine ad un possibile recupero della relazione con la figlia posto che il resistente,
costituito in questo procedimento, e dunque consapevole della indagine demandata al Servizio Sociale, volta in primo luogo a sondare la rispondenza all'interesse della minore di una graduale ripresa della frequentazione, non si
è in alcun modo attivato, non ha preso contatto con il Servizio, non ha dato segno di avere intrapreso un percorso individuale di maturazione e sostegno volto ad acquisire gli strumenti per ricucire la relazione da tempo interrotta.
Per altro verso non sembra che l'uomo abbia acquisito contezza dei propri impegni neppure sotto il profilo economico;
secondo quanto riferiscono i
Servizi, dopo anni di radicale inadempienza alle prescrizioni contenute nella sentenza di divorzio (secondo cui avrebbe dovuto versare un contributo di
250 euro al mese per il mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie), egli ha effettuato un versamento di 200 euro in concomitanza 4 con la celebrazione della prima udienza in questo procedimento, quindi ha versato una ulteriore mensilità nel mese di febbraio, ma non risulta che abbia ripreso con regolarità a contribuire alle necessità della minore.
E' da notare inoltre che il disinteresse di nei confronti della figlia, CP_1
per quanto dallo stesso dichiarato, si è protratto ben oltre il periodo in cui le sue condizioni erano rese critiche a causa della tossicodipendenza e delle vicissitudini giudiziarie, se è vero che già nel 2022 (dunque prima ancora della emissione della sentenza di divorzio) egli aveva costituito un nuovo nucleo familiare, ed aveva interrotto i contatti con il Servizio Sociale che già
in quella sede era intervenuto a supporto del nucleo familiare (come si legge nella relazione in atti). Pur avendo quindi conseguito una maggiore stabilità
personale sin dal 2022 (una nuova famiglia, un lavoro, il superamento della condizione di dipendenza), non aveva fatto alcun tentativo di CP_1
riprendere i rapporti con la figlia, né aveva ritenuto di contribuire alle sue necessità; e del resto è significativo che a fronte degli intenti enunciati anche in questa sede la difesa abbia rassegnato le proprie conclusioni chiedendo di
“dichiarare, l'affidamento “super esclusivo” o “affidamento rafforzato” alla
sig.ra per la minore con la sospensione del Parte_1 Persona_1
diritto di visita del padre” in tal modo evidenziando di non essere pronto (se non anche intenzionato) a ristabilire un rapporto effettivo con la figlia.
Si può dunque affermare che , sia pure a partire da una Controparte_1
condizione di grave fragilità personale, abbia trascurato in modo continuo i doveri inerenti la responsabilità genitoriale, di fatto abbandonando la figlia sotto il profilo morale e materiale. Sussistono quindi i presupposti per pronunciare la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale, giacchè sulla base degli elementi raccolti può essere formulata una valutazione di non 5 affidabilità del genitore a curare gli interessi della figlia (v. Cass. 2478/2024).
La conclusione può essere tratta considerato che (v. Cass. 12237/23) tanto nel giudizio di divorzio quanto in questa sede sono stati offerte al resistente occasioni di recupero delle capacità e competenze genitoriali, occasioni che egli non è apparso intenzionato nei fatti a cogliere. Non può essere quindi formulata una prognosi positiva allo stato in ordine ad una assunzione fattiva di responsabilità da parte sua. E del resto gli stessi Servizi Sociali concludono la loro relazione affermando che una eventuale ripresa della frequentazione padre- figlia anche in forma protetta, non risponderebbe all'interesse della minore.
Per contro vive una realtà familiare accogliente ed accudente nel Per_1
contesto materno, ove riconosce come figura positiva e di riferimento anche il compagno della madre;
la ricorrente conserverà pertanto l'affidamento esclusivo della minore, con facoltà di compiere in autonomia ogni decisione ad essa relativa, pur se di maggiore rilevanza, come del resto stabilito già in sede di divorzio.
E' comunque opportuno che i Servizi Sociali mantengano ferma la presa in carico del nucleo familiare vigilando sul benessere della minore e suggerendo gli interventi di sostegno più opportuni, considerato che è comunque Per_1
protagonista suo malgrado di un vissuto abbandonico ad opera del padre biologico.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura della presente controversia ed alla peculiarità della vicenda, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo 6 grado iscritta al n. 12740/2024 r.g.a.c., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
-dichiara la decadenza di dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale sulla figlia e per l'effetto dichiara che la madre Per_1 Pt_1
è l'unica titolare della responsabilità genitoriale sulla minore.
[...]
- richiede al Servizio Sociale di mantenere fermo il sostegno al nucleo familiare madre – figlia, vigilando sulle condizioni di benessere della minore e proponendo ove necessario gli interventi di supporto più opportuni;
- conferma per il resto le disposizioni della sentenza di divorzio.
- spese compensate.
Roma, 25/07/2025
Il UD estensore
CI PR Il Presidente TA NZ