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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3585/2023 depositato il 12/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 187/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 18/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1081/2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 187/01/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa (depositata il 18.01.2023) che ha dichiarato “inammissibile” per tardività il ricorso proposto avverso l' iscrizione ipotecaria fasc.1081/2016 (emessa l'11.07.2019 e notificata il
20.07.2019) sui beni immobili intestati alla ricorrente, in relazione ad un debito quantificato in € 112.813,87
(cfr. sentenza di I grado e provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l'erroneità della prima pronuncia e – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ha concluso per la riforma (cfr. appello).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La Contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione per le seguenti cartelle:
- n. 29820130003613739 portante un credito dell'Ufficio del campione penale del Tribunale di Siracusa, di competenza del Giudice Ordinario;
- nn. 59820112000264934, 5982012000683540, 59820120002599037 e 59820170000173462 le quali portano crediti di natura previdenziale di competenza del Giudice ordinario.
Per le restanti Cartelle l'appello va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economi di scrittura i diversi motivi di gravame vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'art. 6 D.L. n. 118/2019 disciplina la c.d. “definizione agevolata delle controversie tributarie”: nella fattispecie non sussisteva alcun giudizio “pendente”: il c.1 della disposizione citata prevede che “ … Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui é parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio …”; mentre il successivo c.11 prevede la “sospensione” di nove mesi per i termini di impugnazione di eventuali pronunce giurisdizionali e di riassunzione …” e non il termine (perentorio) di cui all' art. 21 D.Lgs. n. 546/92. 2.- Dalla documentazione in atti si evince che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ritualmente spedita e consegnata al contribuente in data 8.7.2016 (cfr. documentazione in atti).
Non è previsto un termine entro il quale si deve procedere all' iscrizione ipotecaria successivamente alla comunicazione preventiva.
L'Agente della Riscossione, a seguito della emanazione delle disposizioni (D.Lgs. 193/16, “rottamazione bis” e “ rottamazione ter”) sulle cc. dd. “definizioni agevolate” ha sospeso le proprie attività esecutive e cautelari al fine di consentire l'eventuale presentazione delle relative istanze, stralciando anche i debiti fino a mille euro affidatigli dal 2000 al 2010 (legge n. 119/18).
3.- Le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate presso la residenza della contribuente “a mani” della stessa o di persone conviventi (cfr. referti di notifica in atti).
Parte dei crediti per i quali è stata iscritta l' ipoteca sono stati stralciati in applicazione della Legge di
Bilancio 2023 (L. 197/2022).
Pertanto residuano ì:
cartella 29820080004619646 un credito di €. 12.085,21;
cartella 29820080031371504 un credito di €. 13.520,03;
cartella 29820100008475266 un credito di €. 18.628,14;
cartella 29820110019718646 un credito di €. 960,84;
cartella 29820110023187344 un credito di €. 451,00;
cartella 29820120001059791 un credito di €. 13.339,67;
cartella 29820140003827723 un credito di €. 7.422,55;
cartella 29820140018847425 un credito di €. 184,33;
cartella 29820150000266210 un credito di €. 12.399,78;
cartella 29820150006535319 un credito di €. 1.101,31;
cartella 29820150009772325 un credito di €. 149,18;
cartella 29820160002365359 un credito di €. 439,65;
cartella 29820160025108715 un credito di €. 1.515,33;
cartella 29820180005754262 un credito di €. 350,15;
cartella 29820180011199719 un credito di €. 582,78;
otre INPS 59820170000173462 un credito di €. 1.405,77 (non di competenza di questa Corte).
-Per le argomentazioni che precedono: Va dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle nn. 29820130003613739, 59820112000264934,
5982012000683540, 59820120002599037 e 59820170000173462 di competenza del Giudice ordinario;
L'appello va rigettato per il resto.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione per le cartelle nn. 29820130003613739, 59820112000264934,
5982012000683540, 59820120002599037 e 59820170000173462 di competenza del Giudice ordinario dinnanzi al quale il relativo giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge;
Rigetta l'appello per il resto.
Condanna l'appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori.
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ NN VA IT
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3585/2023 depositato il 12/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 187/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 18/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1081/2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 187/01/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa (depositata il 18.01.2023) che ha dichiarato “inammissibile” per tardività il ricorso proposto avverso l' iscrizione ipotecaria fasc.1081/2016 (emessa l'11.07.2019 e notificata il
20.07.2019) sui beni immobili intestati alla ricorrente, in relazione ad un debito quantificato in € 112.813,87
(cfr. sentenza di I grado e provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l'erroneità della prima pronuncia e – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ha concluso per la riforma (cfr. appello).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La Contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione per le seguenti cartelle:
- n. 29820130003613739 portante un credito dell'Ufficio del campione penale del Tribunale di Siracusa, di competenza del Giudice Ordinario;
- nn. 59820112000264934, 5982012000683540, 59820120002599037 e 59820170000173462 le quali portano crediti di natura previdenziale di competenza del Giudice ordinario.
Per le restanti Cartelle l'appello va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economi di scrittura i diversi motivi di gravame vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'art. 6 D.L. n. 118/2019 disciplina la c.d. “definizione agevolata delle controversie tributarie”: nella fattispecie non sussisteva alcun giudizio “pendente”: il c.1 della disposizione citata prevede che “ … Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui é parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio …”; mentre il successivo c.11 prevede la “sospensione” di nove mesi per i termini di impugnazione di eventuali pronunce giurisdizionali e di riassunzione …” e non il termine (perentorio) di cui all' art. 21 D.Lgs. n. 546/92. 2.- Dalla documentazione in atti si evince che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ritualmente spedita e consegnata al contribuente in data 8.7.2016 (cfr. documentazione in atti).
Non è previsto un termine entro il quale si deve procedere all' iscrizione ipotecaria successivamente alla comunicazione preventiva.
L'Agente della Riscossione, a seguito della emanazione delle disposizioni (D.Lgs. 193/16, “rottamazione bis” e “ rottamazione ter”) sulle cc. dd. “definizioni agevolate” ha sospeso le proprie attività esecutive e cautelari al fine di consentire l'eventuale presentazione delle relative istanze, stralciando anche i debiti fino a mille euro affidatigli dal 2000 al 2010 (legge n. 119/18).
3.- Le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate presso la residenza della contribuente “a mani” della stessa o di persone conviventi (cfr. referti di notifica in atti).
Parte dei crediti per i quali è stata iscritta l' ipoteca sono stati stralciati in applicazione della Legge di
Bilancio 2023 (L. 197/2022).
Pertanto residuano ì:
cartella 29820080004619646 un credito di €. 12.085,21;
cartella 29820080031371504 un credito di €. 13.520,03;
cartella 29820100008475266 un credito di €. 18.628,14;
cartella 29820110019718646 un credito di €. 960,84;
cartella 29820110023187344 un credito di €. 451,00;
cartella 29820120001059791 un credito di €. 13.339,67;
cartella 29820140003827723 un credito di €. 7.422,55;
cartella 29820140018847425 un credito di €. 184,33;
cartella 29820150000266210 un credito di €. 12.399,78;
cartella 29820150006535319 un credito di €. 1.101,31;
cartella 29820150009772325 un credito di €. 149,18;
cartella 29820160002365359 un credito di €. 439,65;
cartella 29820160025108715 un credito di €. 1.515,33;
cartella 29820180005754262 un credito di €. 350,15;
cartella 29820180011199719 un credito di €. 582,78;
otre INPS 59820170000173462 un credito di €. 1.405,77 (non di competenza di questa Corte).
-Per le argomentazioni che precedono: Va dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle nn. 29820130003613739, 59820112000264934,
5982012000683540, 59820120002599037 e 59820170000173462 di competenza del Giudice ordinario;
L'appello va rigettato per il resto.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione per le cartelle nn. 29820130003613739, 59820112000264934,
5982012000683540, 59820120002599037 e 59820170000173462 di competenza del Giudice ordinario dinnanzi al quale il relativo giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge;
Rigetta l'appello per il resto.
Condanna l'appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori.
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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