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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
dr. AR Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa AT Evangelista consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel presente procedimento n° 401/2024 V.G. instaurato ex art. 51 D.Lgs. 12 gennaio
2019 n. 14
DA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Vincenzo Vergine;
RECLAMANTE
NEI CONFRONTI
DI
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Cursano e Davide De Controparte_1
Giuseppe;
RECLAMATA
E Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e tutte CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
rappresentate difese dall'Avv. Caterina Miglietta;
RECLAMATE
La causa è stata riservata per la decisione in data 12.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La reclamante dopo avere proposto, in data 11.10.2024, reclamo ex art. Parte_1
51 D.Lgs. n. 14/2019 avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della sua liquidazione giudiziale, essendo stata fissata udienza cartolare di comparizione delle parti per il 12.12.2024, successivamente, in data 11.12.2024 ha depositato atto di rinuncia al reclamo, chiedendo fissarsi apposita udienza per l'adempimento delle necessarie formalità ed instando per la compensazione delle spese processuali, valorizzando la propria desistenza dall'iniziativa processuale di notifica del reclamo alle controparti..
Rilevato che le parti reclamate, essendo applicabile ratione temporis il comma 6 dell'art. 51 D.Lgs.
12 gennaio 2019 n. 14 nella formulazione precedente l'aggiornamento dello stesso con D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che prevedeva che il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza fosse notificato a cura della cancelleria e non a cura del reclamante;
rilevato che, raggiunte dalla notificazione a cura della cancelleria, le parti reclamate risultano essersi costituite nel procedimento in data 25.11.2024 e in data 28.11.2024; rilevato che il P.G. in data 18.11.2024 ha concluso per il rigetto del reclamo
P.Q.M.
dichiara improcedibile il reclamo;
condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle Parte_1 costituite parti reclamate che liquida, in favore degli Avv.ti Francesca Cursano e Davide De
Giuseppe, procuratori antistatari di , in complessivi € 1.200,00 oltre rimborso Controparte_1 forfettario al 15% ed accessori di legge e, in favore di , Controparte_2 CP_3 CP_4
e
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
,costituite con unica procuratrice in complessivi € 3.700,00 oltre rimborso forfettario CP_9 al 15% ed accessori di legge.
Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti
Lecce, 12.11.2025 Il cons. est. Il presidente dr.ssa AT Evangelista AR Mele
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
dr. AR Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa AT Evangelista consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel presente procedimento n° 401/2024 V.G. instaurato ex art. 51 D.Lgs. 12 gennaio
2019 n. 14
DA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Vincenzo Vergine;
RECLAMANTE
NEI CONFRONTI
DI
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Cursano e Davide De Controparte_1
Giuseppe;
RECLAMATA
E Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e tutte CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
rappresentate difese dall'Avv. Caterina Miglietta;
RECLAMATE
La causa è stata riservata per la decisione in data 12.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La reclamante dopo avere proposto, in data 11.10.2024, reclamo ex art. Parte_1
51 D.Lgs. n. 14/2019 avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della sua liquidazione giudiziale, essendo stata fissata udienza cartolare di comparizione delle parti per il 12.12.2024, successivamente, in data 11.12.2024 ha depositato atto di rinuncia al reclamo, chiedendo fissarsi apposita udienza per l'adempimento delle necessarie formalità ed instando per la compensazione delle spese processuali, valorizzando la propria desistenza dall'iniziativa processuale di notifica del reclamo alle controparti..
Rilevato che le parti reclamate, essendo applicabile ratione temporis il comma 6 dell'art. 51 D.Lgs.
12 gennaio 2019 n. 14 nella formulazione precedente l'aggiornamento dello stesso con D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che prevedeva che il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza fosse notificato a cura della cancelleria e non a cura del reclamante;
rilevato che, raggiunte dalla notificazione a cura della cancelleria, le parti reclamate risultano essersi costituite nel procedimento in data 25.11.2024 e in data 28.11.2024; rilevato che il P.G. in data 18.11.2024 ha concluso per il rigetto del reclamo
P.Q.M.
dichiara improcedibile il reclamo;
condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle Parte_1 costituite parti reclamate che liquida, in favore degli Avv.ti Francesca Cursano e Davide De
Giuseppe, procuratori antistatari di , in complessivi € 1.200,00 oltre rimborso Controparte_1 forfettario al 15% ed accessori di legge e, in favore di , Controparte_2 CP_3 CP_4
e
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
,costituite con unica procuratrice in complessivi € 3.700,00 oltre rimborso forfettario CP_9 al 15% ed accessori di legge.
Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti
Lecce, 12.11.2025 Il cons. est. Il presidente dr.ssa AT Evangelista AR Mele