Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01381/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07172/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2025, proposto da IE TR, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Castiglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villa Literno, Cioffo Costruzioni S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’impugnazione del silenzio formatosi sull’istanza di accesso presentata in data 8.10.2025, finalizzata a conseguire, dal Comune di Villa Literno, l’ostensione degli atti relativi alla procedura aperta per l' "Affidamento appalto integrato per progettazione esecutiva e lavori di completamento risanamento igienico ambientale del Comune di Villa Literno", identificata con CIG 9781055DEA e CUP E72E15000020001, con particolare riferimento ai documenti relativi all’offerta tecnica ed economica presentata dall'operatore economico Cioffo Costruzioni S.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IO Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato l’Ing. IE TR ha impugnato il provvedimento tacito di rigetto formatosi per silentium in data 7.11.2025 sull’istanza di accesso protocollata in data 8.10.2025.
Con tale istanza l’Ing. IE TR aveva chiesto all’intimato Comune di Villa Literno l’ostensione degli atti relativi alla procedura aperta per l’ “ affidamento appalto integrato per progettazione esecutiva e lavori di completamento risanamento igienico ambientale del comune di Villa Literno ”, identificata con CIG 9781055DEA e CUP E72E15000020001, con particolare riferimento ai documenti relativi all’offerta tecnica ed economica presentata dall’operatore economico Cioffo Costruzioni S.r.l..
In particolare, l’interessato ha dedotto che:
- con bando pubblicato in data 26 maggio 2023, il Comune di Villa Literno ha indetto una procedura aperta per l’ “ affidamento appalto integrato per progettazione esecutiva e lavori di completamento risanamento igienico ambientale del Comune di Villa Literno ”;
- egli ha prestato la propria attività professionale per la predisposizione della documentazione di gara indispensabile per la partecipazione dell’impresa Cioffo Costruzioni S.r.l. alla cennata procedura;
- nonostante il regolarmente espletamento della propria attività professionale, egli non ha tuttavia ricevuto alcun compenso per l’opera intellettuale svolta;
- di conseguenza, avendo interesse ad acquisire copia degli elaborati presentati dalla Cioffo Costruzioni S.r.l. nell’ambito della citata gara, al fine di documentare, nell’ambito del proponendo giudizio civile teso a fargli conseguire il pagamento delle spettanze professionali maturate, che l’elaborato tecnico presentato in gara dall’impresa corrispondeva a quello da lui redatto, l’interessato, in data 8.10.2025, ha presentato al Comune di Villa Literno una istanza di accesso agli atti ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/1990 (nonché, in aggiunta, anche ai sensi del D.lgs 33/2013), ad oggetto l’offerta tecnica (comprensiva di: relazione tecnica; elaborati grafici illustrativi; scheda di sintesi; computo metrico non estimativo delle migliorie offerte; quadro di raffronto comparativo; offerta di gestione informativa) e quella economica presentate dalla succitata società;
- tale istanza di accesso agli atti non è stata però evasa.
Con il ricorso l’Ing. IE TR ha lamentato quindi la violazione degli artt. 22 ss. l. n. 241 del 1990, per la violazione del proprio interesse ostensivo diretto, concreto e attuale.
Il Comune di Villa Literno e la società Cioffo Costruzioni S.r.l. non si sono costituiti.
Alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato
In linea generale, ai sensi dell’art. 22, comma primo, della legge n. 241/1990, per " diritto di accesso " si intende “ il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ”, e per " interessati " si intendono “ tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ”.
In base alla relativa configurazione normativa, il diritto di accesso è dunque correlato alla tutela di una situazione giuridica soggettiva qualificata, collegata al documento oggetto della relativa richiesta.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha prospettato un interesse attuale, concreto e personale, per la cui tutela è necessario l’accesso agli atti di cui all’istanza del 8.10.2025, rimasta invece inevasa. Infatti il ricorrente ha prospettato di avere un legittimo interesse ad acquisire copia degli elaborati presentati dalla Cioffo Costruzioni S.r.l. nell’ambito della citata gara al fine di documentare, nell’ambito del giudizio civile che intende proporre per ottenere il pagamento delle spettanze professionali maturate, che gli elaborati tecnici presentati in gara dall’impresa corrispondano a quelli da lui redatti.
L’accesso in esame si connota quindi come “difensivo”, configurandosi, nel caso di specie, l’interesse del ricorrente qualificato dalla necessità di tutelare la propria sfera giuridica professionale e patrimoniale, nonché dalla necessità di ottenere i documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria “ per curare o per difendere i propri interessi giuridici ” (art. 24, comma 7, L. 241/1990).
Il Collegio deve pertanto annullare il rigetto formatosi per silentium sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 8.10.2025, e, per l’effetto, condannare il Comune di Villa Literno all’ostensione di tutti i documenti richiesti con tale istanza.
4. Nel rapporto processuale tra il ricorrente e l’Amministrazione intimata le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
Nel rapporto processuale tra il ricorrente e la società Cioffo Costruzioni s.r.l. sussistono, invece, giusti motivi per disporre la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’impugnato rigetto formatosi per silentium , e ordina al Comune di Villa Literno l’esibizione degli atti e dei documenti richiesti;
condanna il Comune di Villa Literno al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.000,00, con distrazione in favore dell’avvocato Roberto Castiglione, dichiaratosi antistatario.
Dichiara non ripetibili le spese nei confronti della società Cioffo Costruzioni s.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
IO Di LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di LO | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO