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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1023/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18629/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120060278147868000 IRPEF-ALTRO 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120060278147868000 IRAP 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 827/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento - n. 07120259042496835000 notificata in data 24.9.2025 e la sottesa cartella di pagamento n. 07120060278147868000, assunta notificata in data 31.03.2007 relativa ad imposte IRAP, IRPEF e IVA per l'anno 2003, eccependo: Mancata o omessa notifica delle cartelle e degli atti presupposti, con conseguente nullità degli atti successivi come da giurisprudenza consolidata (Cass. 16412/2007, Cass. 13314/2021, Cass. 1532/2012, Cass. 7746/2022, Cass. SU 10012/2021) secondo cui l'omessa notifica di un atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Prescrizione e decadenza del diritto di riscossione, con riferimento sia ai tributi che alle sanzioni e agli interessi (Cass. 5220/2024). Conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, con attribuzione.
La Direzione Provinciale II di Napoli (Agenzia delle Entrate), costituitasi in giudizio, ha eccepito: Regolare notifica via PEC: tutte le cartelle e l'intimazione sono state notificate all'indirizzo PEC registrato alla Camera di Commercio, come documentato dagli allegati. L'eccezione di omessa notifica è quindi infondata. Inammissibilità del ricorso: le cartelle, regolarmente notificate, dovevano essere impugnate entro 60 giorni;
l'intimazione di pagamento può essere contestata solo per vizi propri, non per vizi degli atti presupposti (artt. 19 co. 3 e 21 D.lgs. 546/92; Cass. ord. 9185/2025). Prescrizione: il termine è decennale (art. 2946 c.c.) e non è decorso tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione; inoltre, la notifica di ulteriori atti ha effetto interruttivo. Merito della pretesa tributaria: le contestazioni sulla formazione del ruolo, presupposto IRAP e controllo IVA non sono proponibili in questa sede, poiché andavano sollevate tempestivamente contro le cartelle. L'Ufficio conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna della società alle spese e al risarcimento del danno per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. La Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente, che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso non appare fondato, e, va, pertanto rigettao.
Parte ricorrente ha formulato diversi motivi di impugnativa che per economia vengono ritenuti assorbiti dalla pronuncia di inammissibilità La Corte osserva che il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento deducendo, tra l'altro, la mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione stessa. Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata all'indirizzo PEC, come risulta dagli allegati prodotti dall'Ufficio. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito” (Cass. ord. n. 9185/2025). Ne consegue che, essendo la cartella di pagamento regolarmenta notificata e non impugnata nei termini di legge, è divenuta definitiva. L'intimazione di pagamento può essere contestata solo per vizi propri e non per vizi degli atti presupposti. Pertanto, il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento per motivi attinenti alla cartella di pagamento sottesa risulta inammissibile ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. n. 546/1992. La Corte di Cassazione ha precisato che ove l'atto presupposto risulti validamente notificato, in assenza di una tempestiva opposizione dell'atto, il credito iscritto a ruolo esattoriale si consolida e non è più contestabile. Ne consegue che le questioni attinenti al merito della non debenza dell'importo richiesto e della mancata notifica dell'avviso di accertamento sono precluse, in quanto avrebbero dovute essere proposte avverso l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento. Sono, pertanto, opponibili soltanto quelle eccezioni fondate su fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come ad es. il successivo adempimento della obbligazione o la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale. Ne consegue la inammissibilità dei motivi che parte ricorrente avrebbe dovuto proporre avverso gli atti prodromici regolarmente notificati. Non è fondata è l'eccezione di prescrizione. La prescrizione non si è maturata alla data di notifica dell'intimazione impugnata considerati gli atti interruttivi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 9, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara in parte inammissibile il ricorso in presenza di regolare notifica della cartella per mancata impugnazione ed in parte rigetta. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1450,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 20.1.2026
Il Giudice
Dr.ssa Marida Corso
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18629/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120060278147868000 IRPEF-ALTRO 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120060278147868000 IRAP 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 827/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento - n. 07120259042496835000 notificata in data 24.9.2025 e la sottesa cartella di pagamento n. 07120060278147868000, assunta notificata in data 31.03.2007 relativa ad imposte IRAP, IRPEF e IVA per l'anno 2003, eccependo: Mancata o omessa notifica delle cartelle e degli atti presupposti, con conseguente nullità degli atti successivi come da giurisprudenza consolidata (Cass. 16412/2007, Cass. 13314/2021, Cass. 1532/2012, Cass. 7746/2022, Cass. SU 10012/2021) secondo cui l'omessa notifica di un atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Prescrizione e decadenza del diritto di riscossione, con riferimento sia ai tributi che alle sanzioni e agli interessi (Cass. 5220/2024). Conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, con attribuzione.
La Direzione Provinciale II di Napoli (Agenzia delle Entrate), costituitasi in giudizio, ha eccepito: Regolare notifica via PEC: tutte le cartelle e l'intimazione sono state notificate all'indirizzo PEC registrato alla Camera di Commercio, come documentato dagli allegati. L'eccezione di omessa notifica è quindi infondata. Inammissibilità del ricorso: le cartelle, regolarmente notificate, dovevano essere impugnate entro 60 giorni;
l'intimazione di pagamento può essere contestata solo per vizi propri, non per vizi degli atti presupposti (artt. 19 co. 3 e 21 D.lgs. 546/92; Cass. ord. 9185/2025). Prescrizione: il termine è decennale (art. 2946 c.c.) e non è decorso tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione; inoltre, la notifica di ulteriori atti ha effetto interruttivo. Merito della pretesa tributaria: le contestazioni sulla formazione del ruolo, presupposto IRAP e controllo IVA non sono proponibili in questa sede, poiché andavano sollevate tempestivamente contro le cartelle. L'Ufficio conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna della società alle spese e al risarcimento del danno per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. La Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente, che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso non appare fondato, e, va, pertanto rigettao.
Parte ricorrente ha formulato diversi motivi di impugnativa che per economia vengono ritenuti assorbiti dalla pronuncia di inammissibilità La Corte osserva che il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento deducendo, tra l'altro, la mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione stessa. Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata all'indirizzo PEC, come risulta dagli allegati prodotti dall'Ufficio. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito” (Cass. ord. n. 9185/2025). Ne consegue che, essendo la cartella di pagamento regolarmenta notificata e non impugnata nei termini di legge, è divenuta definitiva. L'intimazione di pagamento può essere contestata solo per vizi propri e non per vizi degli atti presupposti. Pertanto, il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento per motivi attinenti alla cartella di pagamento sottesa risulta inammissibile ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. n. 546/1992. La Corte di Cassazione ha precisato che ove l'atto presupposto risulti validamente notificato, in assenza di una tempestiva opposizione dell'atto, il credito iscritto a ruolo esattoriale si consolida e non è più contestabile. Ne consegue che le questioni attinenti al merito della non debenza dell'importo richiesto e della mancata notifica dell'avviso di accertamento sono precluse, in quanto avrebbero dovute essere proposte avverso l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento. Sono, pertanto, opponibili soltanto quelle eccezioni fondate su fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come ad es. il successivo adempimento della obbligazione o la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale. Ne consegue la inammissibilità dei motivi che parte ricorrente avrebbe dovuto proporre avverso gli atti prodromici regolarmente notificati. Non è fondata è l'eccezione di prescrizione. La prescrizione non si è maturata alla data di notifica dell'intimazione impugnata considerati gli atti interruttivi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 9, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara in parte inammissibile il ricorso in presenza di regolare notifica della cartella per mancata impugnazione ed in parte rigetta. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1450,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 20.1.2026
Il Giudice
Dr.ssa Marida Corso