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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 379/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1727/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1374/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000012000 IRAP-IRPEF-IVA
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000012000 TARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000012000 TASSE AUTO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000012000 TRIBUTI VARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000012000 TARES a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1655/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva preavviso di iscrizione ipotecaria n. 29376202300000012000 attraverso il quale intimava al sig. Resistente_1 il pagamento di complessivi euro 1.074.922,24 in relazione a plurime cartelle. Il destinatario di tale avviso proponeva ricorso eccependo: la mancata notificazione degli atti prodromici;
la decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio del recupero;
ed infine, la prescrizione del diritto di credito vantato dall'Ufficio. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione, costituita in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo. La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania con sentenza n.1374 depositata in data 21 febbraio 2024, ritenuta non provata la notificazione delle cartelle (nn. 293201400125521074 –
29320160070994584 - 29320190003183781 – 29320200063520649) e degli avvisi di accertamento (nn.
TYS01Z002561/2015 – TYS01Z002572/2015), accoglieva parzialmente il ricorso compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate/Riscossione reiterando le contestazioni già espresse nel primo grado di giudizio. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
Propone appello incidentale il sig. Resistente_1 evidenziando che parte appellante chiedeva parziale riforma della sentenza limitatamente alle cartelle sospese, omettendo, tuttavia, di fornire prova della notifica per la parte relativa agli avvisi di accertamento sottesi (nn. TYS01Z002561/2015 –
TYS01Z002572/2015), rispetto ai quali si cristallizza il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in parziale accoglimento dell'appello di ADER e dell'appello incidentale promosso dal contribuente dispone secondo le argomentazioni che seguono.
In primo luogo, risulta infondata la contestazione avente a oggetto la mancata notificazione delle cartelle, considerata la prova prodotta nel presente giudizio da ADER. E invero, diversamente da quanto dichiarato da parte ricorrente, risulta che le cartelle di pagamento siano state regolarmente notificate al contribuente (rispettivamente: cartella n. 293201400125521074 in data 09.01.2014 – cartella n.
29320160070994584 inviata via pec e depositata in primo grado in data 11.10.2023 – cartella n.
29320190003183781 inviata via pec e depositata in primo grado in data 11.10.2023 – cartella n.
29320200063520649 inviata via pec e depositata in primo grado in data 11.10.2023), come si evince dalle allegazioni prodotte nel presente giudizio.
In secondo luogo, fermo restando l'onere in capo alla parte che formula l'eccezione, di provare la definitività della sentenza di cui si invoca l'applicazione in un altro giudizio - “per cui è necessaria la produzione in giudizio della copia autentica della sentenza avente autorità di giudicato” (cfr. Cass.
n.2831/2008), occorre tenere in considerazione che il contribuente invoca la definitività della sentenza n.
1374/2024 depositata in data 21.02.2024, limitatamente agli avvisi di accertamento. Pertanto, considerato che il nostro sistema ordinamentale prevede il limite della res iudicata, in forza del quale al verificarsi di puntuali condizioni, il comando contenuto nella sentenza non soltanto non potrà più essere modificato, ma produrrà effetti anche al di fuori del giudizio in seno al quale è stato pronunziato, questa Corte è vincolata ad attenersi a quanto precedentemente stabilito.
Sul punto, insegna la Giurisprudenza di legittimità più consolidata che “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. ord. n. 32370/2023).
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ader e dell'appello incidentale, riforma parzialmente la sentenza n.1374/2024 depositata in data
21.02.2024 e dichiara l'illegittimità dell'atto, in forza del limite del giudicato esterno, limitatamente agli avvisi di accertamento (nn.TYS01Z002561/2015 - TYS01Z002572/2015).
Visto la reciproca soccombenza la Corte ritiene sussistano motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello principale dell'Agenzia delle entrate Riscossione, come in motivazione, e in parziale riforma accoglie l'appello incidentale di Resistente_1 relativamente ai due avvisi di accertamento. Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1727/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1374/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000012000 IRAP-IRPEF-IVA
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000012000 TARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000012000 TASSE AUTO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000012000 TRIBUTI VARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000012000 TARES a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1655/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva preavviso di iscrizione ipotecaria n. 29376202300000012000 attraverso il quale intimava al sig. Resistente_1 il pagamento di complessivi euro 1.074.922,24 in relazione a plurime cartelle. Il destinatario di tale avviso proponeva ricorso eccependo: la mancata notificazione degli atti prodromici;
la decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio del recupero;
ed infine, la prescrizione del diritto di credito vantato dall'Ufficio. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione, costituita in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo. La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania con sentenza n.1374 depositata in data 21 febbraio 2024, ritenuta non provata la notificazione delle cartelle (nn. 293201400125521074 –
29320160070994584 - 29320190003183781 – 29320200063520649) e degli avvisi di accertamento (nn.
TYS01Z002561/2015 – TYS01Z002572/2015), accoglieva parzialmente il ricorso compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate/Riscossione reiterando le contestazioni già espresse nel primo grado di giudizio. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
Propone appello incidentale il sig. Resistente_1 evidenziando che parte appellante chiedeva parziale riforma della sentenza limitatamente alle cartelle sospese, omettendo, tuttavia, di fornire prova della notifica per la parte relativa agli avvisi di accertamento sottesi (nn. TYS01Z002561/2015 –
TYS01Z002572/2015), rispetto ai quali si cristallizza il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in parziale accoglimento dell'appello di ADER e dell'appello incidentale promosso dal contribuente dispone secondo le argomentazioni che seguono.
In primo luogo, risulta infondata la contestazione avente a oggetto la mancata notificazione delle cartelle, considerata la prova prodotta nel presente giudizio da ADER. E invero, diversamente da quanto dichiarato da parte ricorrente, risulta che le cartelle di pagamento siano state regolarmente notificate al contribuente (rispettivamente: cartella n. 293201400125521074 in data 09.01.2014 – cartella n.
29320160070994584 inviata via pec e depositata in primo grado in data 11.10.2023 – cartella n.
29320190003183781 inviata via pec e depositata in primo grado in data 11.10.2023 – cartella n.
29320200063520649 inviata via pec e depositata in primo grado in data 11.10.2023), come si evince dalle allegazioni prodotte nel presente giudizio.
In secondo luogo, fermo restando l'onere in capo alla parte che formula l'eccezione, di provare la definitività della sentenza di cui si invoca l'applicazione in un altro giudizio - “per cui è necessaria la produzione in giudizio della copia autentica della sentenza avente autorità di giudicato” (cfr. Cass.
n.2831/2008), occorre tenere in considerazione che il contribuente invoca la definitività della sentenza n.
1374/2024 depositata in data 21.02.2024, limitatamente agli avvisi di accertamento. Pertanto, considerato che il nostro sistema ordinamentale prevede il limite della res iudicata, in forza del quale al verificarsi di puntuali condizioni, il comando contenuto nella sentenza non soltanto non potrà più essere modificato, ma produrrà effetti anche al di fuori del giudizio in seno al quale è stato pronunziato, questa Corte è vincolata ad attenersi a quanto precedentemente stabilito.
Sul punto, insegna la Giurisprudenza di legittimità più consolidata che “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. ord. n. 32370/2023).
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ader e dell'appello incidentale, riforma parzialmente la sentenza n.1374/2024 depositata in data
21.02.2024 e dichiara l'illegittimità dell'atto, in forza del limite del giudicato esterno, limitatamente agli avvisi di accertamento (nn.TYS01Z002561/2015 - TYS01Z002572/2015).
Visto la reciproca soccombenza la Corte ritiene sussistano motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello principale dell'Agenzia delle entrate Riscossione, come in motivazione, e in parziale riforma accoglie l'appello incidentale di Resistente_1 relativamente ai due avvisi di accertamento. Spese compensate.