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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/12/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3165/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3165/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. HAMDY SOAD e Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE ZAN LELIO LUIGI ( ed elettivamente domiciliato in presso il C.F._2 difensore avv. HAMDY SOAD come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3 RESISTENTE Contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione inerente figlio nato fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1 In via principale e nel merito:
- Disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata in via esclusiva dalla madre anche in riferimento alle scelte medico sanitarie non urgenti.
- Collocare in via prevalente presso la madre con cui continuerà ad abitare. Per_1
- Disporre che il padre possa incontrare il minore all'esito degli accertamenti che verranno disposti.
- Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinari di nella misura di Per_1 euro 500,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese diritti ed onorari. In via istruttoria Si chiede di ammettere prova per testi sulle circostanze di cui alla parte in narrativa del presente atto da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dalle parole “vero che”.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di avere intrattenuto una relazione affettiva con , Parte_1 Controparte_1 cessata definitivamente nel mese di ottobre 2024, dalla quale era nato il [...] a [...] ( luogo ove viveva e lavorava il padre e temporaneamente si era trasferita anche la ricorrente) il figlio minore
, e di essersi stabilita dopo il rientro in Italia, presso la nonna materna in Vimodrone, ha chiesto Per_1 l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio, atteso il comportamento poco collaborativo del padre che rende complicata l'assunzione tempestiva delle decisioni nell'interesse del minore (il padre ha condizionato l'assenso all'iscrizione del minore all'asilo nido -di fatto mai prestato- al suo volere e ha usato minacce nei confronti della ricorrente), il collocamento del figlio presso di sé e rapporti di frequentazione padre-figlio solo previ accertamenti sulle capacità genitoriali del padre e un concorso al mantenimento del figlio di € 500,00 mensili oltre il 70% delle spese di carattere straordinario. Il resistente non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. All'udienza in data 17 dicembre 2025 è comparsa unicamente la ricorrente che ha riferito che l'ex compagno vivrebbe tuttora a Tenerife presso il proprio padre, occupandosi della vendita legale di sostanze stupefacenti, di temere le minacce del che non incontra il figlio dal mese di dicembre CP_1 2024, effettua videochiamate sporadiche (l'ultima è stata effettuata il 17 novembre 2025) e non dà l'assenso per le questioni importanti riguardanti il figlio. Ne è prova la necessità per la ricorrente di rivolgersi al Tribunale per poter iscrivere all'asilo nido. Alla luce di tale comportamento Per_1 che denota il disinteresse del padre per le reali esigenze del figlio, nel superiore interesse del minore va disposto l'affidamento in via esclusiva alla madre;
inoltre, per evitare che comportamenti ostativi o omissivi del padre siano pregiudizievoli per l'interesse del figlio, alla madre viene attribuito il potere di assumere senza necessità del consenso dell'altro genitore, le decisioni relative alle questioni più importanti riguardanti (salute, educazione, istruzione, residenza, rilascio documenti validi per Per_1
l'espatrio). Tale concentrazione di genitorialità in capo alla madre non incide però sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse del minore (art. 337 quater ultimo comma c.c.). Il figlio minore resterà collocato presso la madre che se ne occupa in via esclusiva e il padre potrà incontrarlo solo previa valutazione positiva dei Servizi Sociali del luogo di residenza del minore, ai quali viene altresì rimessa la regolamentazione di tali incontri. Sarà il resistente stesso che, ove intenda effettivamente incontrare il figlio con regolarità, dovrà attivarsi presso i Servizi Sociali competenti. Quanto all'aspetto economico, la ricorrente ha dichiarato che l'ex compagno non contribuisce in alcun modo al mantenimento del figlio e che solo una volta, a settembre 2025, il padre dello stesso le ha inviato l'importo di € 200,00. Per far fronte alle esigenze del figlio, tra cui l'esborso per l'asilo nido privato (€ 665,00 mensili), la ricorrente può contare sull'entrata derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa di barista part time, sull'intero importo dell'assegno unico per la prole e sul sostegno economico della propria famiglia d'origine. Pur non essendo noti i redditi percepiti da parte del , lo stesso, per età e assenza di condizioni CP_1 ostative alla prestazione di attività lavorativa, è tenuto ex art. 316 bis c.c. a concorrere al mantenimento del figlio. Considerati i criteri individuati dall'art. 337 ter c.c. ed in particolare l'assenza di mantenimento diretto, la misura di tale concorso viene stabilita in € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese di carattere straordinario come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. La ricorrente, nella sua qualità di genitore affidatario in via esclusiva del figlio e che sostiene integralmente l'onere di mantenimento dello stesso, continuerà a percepire l'intero importo dell'assegno unico universale.
pagina 2 di 4 Le spese di lite, stante l'interesse della parte ad ottenere una regolamentazione delle condizioni inerenti il figlia minore e l'assenza di istruttoria, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M
così provvede in via definitiva: I. Dispone l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre e con facoltà per Per_1 la stessa di assumere autonomamente e senza necessità del consenso dell'altro genitore le decisioni inerenti la salute, l'istruzione, l'educazione, la residenza e il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore;
II. Dispone il collocamento del figlio minore presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarlo solo con le modalità individuate dai Servizi Sociali del luogo di residenza del minore, ai quali il resistente dovrà rivolgersi ove intenda frequentare con regolarità il figlio;
III. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di Controparte_1 concorso nel mantenimento del figlio minore e fino al conseguimento dell'indipendenza economica dello stesso, l'importo di € 300,00 mensili;
detto importo dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di dicembre 2026; pone inoltre a carico del medesimo il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche scolastiche di seguito indicate), e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento pagina 3 di 4 della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. IV. Dispone che l'assegno unico ed universale erogato dall' per la prole venga erogato CP_2 interamente in favore di Parte_1 V. Dichiara irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 18/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Laura Gaggiotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3165/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. HAMDY SOAD e Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE ZAN LELIO LUIGI ( ed elettivamente domiciliato in presso il C.F._2 difensore avv. HAMDY SOAD come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3 RESISTENTE Contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione inerente figlio nato fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1 In via principale e nel merito:
- Disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata in via esclusiva dalla madre anche in riferimento alle scelte medico sanitarie non urgenti.
- Collocare in via prevalente presso la madre con cui continuerà ad abitare. Per_1
- Disporre che il padre possa incontrare il minore all'esito degli accertamenti che verranno disposti.
- Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinari di nella misura di Per_1 euro 500,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese diritti ed onorari. In via istruttoria Si chiede di ammettere prova per testi sulle circostanze di cui alla parte in narrativa del presente atto da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dalle parole “vero che”.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di avere intrattenuto una relazione affettiva con , Parte_1 Controparte_1 cessata definitivamente nel mese di ottobre 2024, dalla quale era nato il [...] a [...] ( luogo ove viveva e lavorava il padre e temporaneamente si era trasferita anche la ricorrente) il figlio minore
, e di essersi stabilita dopo il rientro in Italia, presso la nonna materna in Vimodrone, ha chiesto Per_1 l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio, atteso il comportamento poco collaborativo del padre che rende complicata l'assunzione tempestiva delle decisioni nell'interesse del minore (il padre ha condizionato l'assenso all'iscrizione del minore all'asilo nido -di fatto mai prestato- al suo volere e ha usato minacce nei confronti della ricorrente), il collocamento del figlio presso di sé e rapporti di frequentazione padre-figlio solo previ accertamenti sulle capacità genitoriali del padre e un concorso al mantenimento del figlio di € 500,00 mensili oltre il 70% delle spese di carattere straordinario. Il resistente non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. All'udienza in data 17 dicembre 2025 è comparsa unicamente la ricorrente che ha riferito che l'ex compagno vivrebbe tuttora a Tenerife presso il proprio padre, occupandosi della vendita legale di sostanze stupefacenti, di temere le minacce del che non incontra il figlio dal mese di dicembre CP_1 2024, effettua videochiamate sporadiche (l'ultima è stata effettuata il 17 novembre 2025) e non dà l'assenso per le questioni importanti riguardanti il figlio. Ne è prova la necessità per la ricorrente di rivolgersi al Tribunale per poter iscrivere all'asilo nido. Alla luce di tale comportamento Per_1 che denota il disinteresse del padre per le reali esigenze del figlio, nel superiore interesse del minore va disposto l'affidamento in via esclusiva alla madre;
inoltre, per evitare che comportamenti ostativi o omissivi del padre siano pregiudizievoli per l'interesse del figlio, alla madre viene attribuito il potere di assumere senza necessità del consenso dell'altro genitore, le decisioni relative alle questioni più importanti riguardanti (salute, educazione, istruzione, residenza, rilascio documenti validi per Per_1
l'espatrio). Tale concentrazione di genitorialità in capo alla madre non incide però sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse del minore (art. 337 quater ultimo comma c.c.). Il figlio minore resterà collocato presso la madre che se ne occupa in via esclusiva e il padre potrà incontrarlo solo previa valutazione positiva dei Servizi Sociali del luogo di residenza del minore, ai quali viene altresì rimessa la regolamentazione di tali incontri. Sarà il resistente stesso che, ove intenda effettivamente incontrare il figlio con regolarità, dovrà attivarsi presso i Servizi Sociali competenti. Quanto all'aspetto economico, la ricorrente ha dichiarato che l'ex compagno non contribuisce in alcun modo al mantenimento del figlio e che solo una volta, a settembre 2025, il padre dello stesso le ha inviato l'importo di € 200,00. Per far fronte alle esigenze del figlio, tra cui l'esborso per l'asilo nido privato (€ 665,00 mensili), la ricorrente può contare sull'entrata derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa di barista part time, sull'intero importo dell'assegno unico per la prole e sul sostegno economico della propria famiglia d'origine. Pur non essendo noti i redditi percepiti da parte del , lo stesso, per età e assenza di condizioni CP_1 ostative alla prestazione di attività lavorativa, è tenuto ex art. 316 bis c.c. a concorrere al mantenimento del figlio. Considerati i criteri individuati dall'art. 337 ter c.c. ed in particolare l'assenza di mantenimento diretto, la misura di tale concorso viene stabilita in € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese di carattere straordinario come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. La ricorrente, nella sua qualità di genitore affidatario in via esclusiva del figlio e che sostiene integralmente l'onere di mantenimento dello stesso, continuerà a percepire l'intero importo dell'assegno unico universale.
pagina 2 di 4 Le spese di lite, stante l'interesse della parte ad ottenere una regolamentazione delle condizioni inerenti il figlia minore e l'assenza di istruttoria, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M
così provvede in via definitiva: I. Dispone l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre e con facoltà per Per_1 la stessa di assumere autonomamente e senza necessità del consenso dell'altro genitore le decisioni inerenti la salute, l'istruzione, l'educazione, la residenza e il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore;
II. Dispone il collocamento del figlio minore presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarlo solo con le modalità individuate dai Servizi Sociali del luogo di residenza del minore, ai quali il resistente dovrà rivolgersi ove intenda frequentare con regolarità il figlio;
III. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di Controparte_1 concorso nel mantenimento del figlio minore e fino al conseguimento dell'indipendenza economica dello stesso, l'importo di € 300,00 mensili;
detto importo dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di dicembre 2026; pone inoltre a carico del medesimo il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche scolastiche di seguito indicate), e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento pagina 3 di 4 della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. IV. Dispone che l'assegno unico ed universale erogato dall' per la prole venga erogato CP_2 interamente in favore di Parte_1 V. Dichiara irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 18/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Laura Gaggiotti
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