Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4
Articolo 20Articolo 22
Versione
20 gennaio 1972
Art. 21.
La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurera' al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche gia' acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall' art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249 , quale risulta sostituito con l' articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 .
Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui ai precedenti articoli 19 e 20 si considera di diritto trasferito a domanda.
Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la meta' dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sara' conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti gia' trasferito ad altra regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.
Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove non chiedano, entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell' art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 .
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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