Sentenza 25 giugno 2009
Massime • 1
L'insufficienza per inadeguatezza, genericità e non personalizzazione del programma di riabilitazione dell'indagato tossicodipendente legittima il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/06/2009, n. 30039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30039 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 25/06/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1123
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 017515/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO AN N. IL 11/09/1984;
avverso ORDINANZA del 17/04/2009 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARTOLINI FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. AURELIO GALASSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
IL FATTO ED I MOTIVI DEL RICORSO PER CASSAZIONECon ordinanza 17 aprile 2009 il Tribunale di Lecce, sezione del riesame. Ha confermato l'ordinanza della Corte di appello 17 marzo 2009 con la quale era stata respinta la richiesta di sostituire gli arresti domiciliari alla misura cautelare della custodia in carcere disposta a carico di TT NG. Costui era stato condannato, nel giudizio di primo grado, per imputazione di rapina aggravata, alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e di Euro 1.600,00, di multa e il tribunale aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per far luogo all'applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, posto che in atti era stata prodotta la sola dichiarazione di disponibilità alla definizione di un programma terapeutico, rilasciata dal SERT. L'art. 89, suddetto richiede, infatti, siano allegate la certificazione dello stato di tossicodipendenza e la certificazione relativa alla procedura con la quale è stato accertato il consumo abituale di stupefacenti. Il ricorso del difensore afferma che l'art. 89, in questione è stato erroneamente applicato. Nella vicenda di specie era stata prodotta la dichiarazione del SERT e da questa si poteva ricavare la condizione di tossicodipendenza dell'imputato. Si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato con i provvedimenti conseguenziali. I MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure oggetto dei motivi di ricorso sono già state prese in esame dal tribunale del riesame e disattese con argomentazioni coerenti, non manifestamente illogiche ed, anzi, aderenti alla realtà descritta dai dati emersi nel processo.
A sostegno della richiesta di applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, fu proposta unicamente una dichiarazione del SERT di sua disponibilità a definire con l'imputato un programma terapeutico. Da questa dichiarazione, a detta del ricorrente, si sarebbe dovuto desumere la sussistenza di tutti i presupposti per la sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti nell'ambito di una struttura autorizzata in tema di percorso terapeutico di tossicodipendenti. Il tribunale ha in contrario osservato che quella dichiarazione non forniva la prova della condizione di tossicodipendenza del TT ne' delle modalità con le quali siffatta condizione era stata accertata. Una motivazione in questo senso è sostanzialmente corretta, anche se deve essere completata.
In effetti, anche ammesso, come pretende il ricorrente difensore, che l'asserzione di disponibilità del SERT a prestare i propri servizi, con riferimento alla persona del TT, costituisca prova della tossicodipendenza di costui, nulla la medesima attesta relativamente alla reale intenzione dell'imputato di sottoporsi ad un programma terapeutico. La disponibilità del servizio pubblico non significa ancora che la parte interessata ad usufruirne, e cioè il soggetto che deve sottomettersi alle prescrizioni della terapia disintossicante, abbia una disponibilità corrispondente e nutra una seria intenzione di usufruirne. L'art. 89, citato richiede non soltanto che il soggetto sia un tossicodipendente ma che egli abbia, anche, in corso un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata, e che l'interruzione del programma possa pregiudicare il recupero dell'imputato. Nel caso in cui, come nella specie, si proceda penalmente per il delitto di cui all'art.629 c.p.p., comma 2, codice penale, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Il presupposto di fatto che emerge come richiesto dalla normativa è, dunque, l'attualità di un programma di cura intrapreso dal soggetto che versa nelle condizioni soggettive sopra indicate. Ed anche interpretando la detta normativa in senso favorevole al reo e secondo la ratio che vede l'istituto di cui all'art. 89, quale strumento diretto a favorire comunque il recupero dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti, occorre pur sempre, se il programma non sia ancora in corso, che almeno esso sia delineato nelle sue linee essenziali e sia attendibile per modalità ed utilità. Compete, infatti, al giudice di effettuare doverosi controlli circa la puntuale attuazione del programma terapeutico, anche in funzione del potere di ripristino del pregresso status custodiae (Cass. sez. 6^, 22 aprile 1994, n. 987; Cass. sez. 4^, 24 agosto 2000, n. 4051; Cass. sez. 6^, 22 dicembre 2003, n. 49143). In particolare, per Cass. sez. 6^, n. 49143/2003, citata, il giudice deve valutare nel merito il programma ed esprimere un giudizio di adeguatezza in relazione sia alla gravità dei fatti addebitati che alla personalità dell'indagato e quindi può ritenere non specifici gli interventi terapeutici in relazione alla condizione cronica del tossicodipendente. Su questa linea, si è inoltre affermato che è legittimo il rigetto della richiesta dell'interessato allorché risulti accertato che il programma di riabilitazione proposto è del tutto inadeguato, generico e non personalizzato (Cass. sez. 2^, 4 novembre 2004, n. 43208). Tanto comporta che il programma terapeutico venga almeno conosciuto, nelle sue linee essenziali, e che dello stesso venga verificata la praticabilità con esclusione della detenzione carceraria (Cass. sez. 4^, 15 marzo 2007, n. 10986). In una ottica di estremo favore per l'applicazione di un istituto di indubbio interesse collettivo si è giunti ad affermare che il proponente possa allegare alla sua richiesta anche soltanto la certificazione rilasciata da un istituto pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciato dalla struttura privata autorizzata (Cass. sez. 6^, 7 settembre 1995, n. 2798). Un qualche elemento occorre, dunque, per giurisprudenza concorde, che permetta di stabilire che il programma di recupero, se non proprio "in corso" e non interrompibile, sia, almeno, delineato nella sua struttura minima ed in itinere.
Nella vicenda di specie nulla risulta a proposito di questi presupposti in linea di fatto se non la asserzione di disponibilità del SERT ad intraprendere un dialogo con l'imputato. In quanto servizio pubblico, il Sert ha per definizione una "disponibilità" ad interessarsi di chi versa in condizioni di tossicodipendenza e intende avvicinarsi a strumenti di disintossicazione. In questo senso, dunque, la dichiarazione prodotta a sostegno della richiesta respinta dai giudici di merito non apportava alcun elemento concreto che consentisse di valutarla nel merito e di accoglierla. Il ricorso deve essere respinto. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché l'imputato è detenuto, occorre dare notizia, per il tramite della cancelleria, del presente provvedimento al competente direttore dell'istituto di custodia, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009