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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/10/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da: Parte 1 rappr. e dif. dall'avv. Bommino
- Ricorrente- contro
Controparte_1 rappr e dif dall'Avv. Vieli
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.1.23 la parte ricorrente assumeva di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta, svolgendo mansioni di cameriere di sala, prima con contratto di lavoro intermittente e poi con contratto di lavoro a tempo determinato. Assumeva di essere stato erroneamente inquadrato nel 6 liv ccnl pubblici esercizi ristorazione., avendo svolto mansioni inquadrabili nel 4 liv. Assumeva altresi di aver diritto a differenze retributive per lavoro straordinario, festivo, per un totale di € 14095,52.
Si costituiva la convenuta negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata infine discussa come da dispositivo in atti.
**** ********
La domanda è parzialmente fondata e, quindi, può essere accolta per quanto di ragione. In particolare è stato provato sia documentalmente che a mezzo prova testimoniale come la parte ricorrente abbia lavorato per il periodo dedotto e come le fosse applicato il CCNL pubblici esercizi ristorazione. Le mansioni sono quelle di cameriere di sala ed effettivamente le stesse sono proprie del 4 liv ccnl e non del 6 liv. Tuttavia la resistente deduce di aver effettuato il pagamento della retribuzione in maniera corretta e di aver indicato solo per errore un livello inferiore. Non è stato provato, invece, lo straordinario come dedotto nel ricorso introduttivo. In particolare va detto che il lavoro straordinario va provato in maniera rigorosa dal lavoratore che lo richieda, cosa che non è avvenuta nel caso de quo. In particolare i testi addotti dal Pt 1 hanno lavorato solo occasionalmente con il ricorrente, mentre coloro che hanno lavorato più di frequente con lo stesso, pur non essendo più dipendente della convenuta, hanno dichiarato che l'orario di lavoro era di 8 ore con pausa pranzo. Non dovuta è la indennità per il lavoro festivo prestato atteso che non risultano giorni lavorati in giornata festiva.
Si è dunque proceduto a svolgere la ctu per quantificare le differenze retributive spettanti. Il ctu nominato ha concluso che è dovuta la somma di € 651,40, come differenza tra quanto spettante e quanto percepito per l'intero periodo di lavoro.
Le spese vista la reciproca soccombenza possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: 1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento per le causali di cui in motivazione della somma di €
651,40, oltre accessori di legge;
2. spese compensate
Taranto, 20.10.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da: Parte 1 rappr. e dif. dall'avv. Bommino
- Ricorrente- contro
Controparte_1 rappr e dif dall'Avv. Vieli
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.1.23 la parte ricorrente assumeva di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta, svolgendo mansioni di cameriere di sala, prima con contratto di lavoro intermittente e poi con contratto di lavoro a tempo determinato. Assumeva di essere stato erroneamente inquadrato nel 6 liv ccnl pubblici esercizi ristorazione., avendo svolto mansioni inquadrabili nel 4 liv. Assumeva altresi di aver diritto a differenze retributive per lavoro straordinario, festivo, per un totale di € 14095,52.
Si costituiva la convenuta negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata infine discussa come da dispositivo in atti.
**** ********
La domanda è parzialmente fondata e, quindi, può essere accolta per quanto di ragione. In particolare è stato provato sia documentalmente che a mezzo prova testimoniale come la parte ricorrente abbia lavorato per il periodo dedotto e come le fosse applicato il CCNL pubblici esercizi ristorazione. Le mansioni sono quelle di cameriere di sala ed effettivamente le stesse sono proprie del 4 liv ccnl e non del 6 liv. Tuttavia la resistente deduce di aver effettuato il pagamento della retribuzione in maniera corretta e di aver indicato solo per errore un livello inferiore. Non è stato provato, invece, lo straordinario come dedotto nel ricorso introduttivo. In particolare va detto che il lavoro straordinario va provato in maniera rigorosa dal lavoratore che lo richieda, cosa che non è avvenuta nel caso de quo. In particolare i testi addotti dal Pt 1 hanno lavorato solo occasionalmente con il ricorrente, mentre coloro che hanno lavorato più di frequente con lo stesso, pur non essendo più dipendente della convenuta, hanno dichiarato che l'orario di lavoro era di 8 ore con pausa pranzo. Non dovuta è la indennità per il lavoro festivo prestato atteso che non risultano giorni lavorati in giornata festiva.
Si è dunque proceduto a svolgere la ctu per quantificare le differenze retributive spettanti. Il ctu nominato ha concluso che è dovuta la somma di € 651,40, come differenza tra quanto spettante e quanto percepito per l'intero periodo di lavoro.
Le spese vista la reciproca soccombenza possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: 1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento per le causali di cui in motivazione della somma di €
651,40, oltre accessori di legge;
2. spese compensate
Taranto, 20.10.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)