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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5590 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. FA LE, nella causa civile iscritta al n° _____________________
7591 R.G.L. 2023, promossa
DA Per
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro
Parte_1
VIZZINI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi all'indirizzo pec indicato in ricorso;
Ricorrente Il Cancelliere
C O N T R O
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Controparte_1
FUSO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico indicato in memoria di costituzione;
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo FUSO, Controparte_2
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico indicato in memoria di costituzione;
Interveniente volontario
OGGETTO : MANSIONI SUPERIORI.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
1 All'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
26/11/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/06/2023, , premesso di Parte_1
essere stato assunto dalla ( poi divenuta el 1994) in data CP_3 Controparte_4
1 Novembre 1988, con le mansioni di assistente tecnico reti, inquadrato nel livello retributivo 4° del C.C.N.L. Telecomunicazioni e di essere stato poi inquadrato dall'1/01/1989 e ferma restando la qualifica, nel livello 7°, in conformità della nuova disciplina dell'inquadramento sancita dal C.C.N.L. , espose che con nota 1/01/1990 era stato assegnato, fermo restando il livello attribuitogli, alle mansioni di Assistente tecnico degli impianti di linea.
A seguito, poi, del trasferimento dalla sede di Caltanissetta a quella di Palermo,
dall'1/01/1996 gli erano state assegnate le mansioni di Assistente tecnico di sviluppo impianti,
inquadrato al 5° livello retributivo.
Rilevava che le mansioni di Assistente alla progettazione svolte sin dall'inizio del rapporto di lavoro erano state unificate con quelle di Assistente alla realizzazione di progetti e poi confluite nella qualifica di progettista.
Nel corso del rapporto, sempre nell'ambito della sede di Palermo si era occupato prima delle reti in rame e poi dall'1/04/2010 al 31/01/2014 della progettazione delle reti in fibra ottica.
In data 1 Giugno 2011 gli era stato conferito il livello retributivo 5S.
Dal 2014 al 2020 aveva svolto le mansioni di assistente tecnico ai progetti, anche a seguito dell'unificazione dei reparti di progettazione rete in rame e rete in fibra ottica.
2 Dal 1° Ottobre 2021 aveva svolto la propria attività di progettista in modalità di lavoro agile e a tutt'oggi continuava a svolgerle.
Deduceva che le mansioni di fatto svolte non erano riconducibili al livello 5S attribuitogli,
che ricomprende le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”, ma rientravano pienamente nel livello 6° che contempla le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
Tra le figure professionali appartenenti al richiesto livello 6° del CCNL TLC vi è anche il progettista- realizzatore di rete all'interno della quale sono inclusi i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata conoscenza specialistica su architetture di reti e sistemi di telecomunicazioni, specifiche tecniche, norme di progettazione, realizzazione di impianti e sistemi, relazionandosi con tutte le funzioni aziendali coinvolte, svolgono le attività di progettazione esecutiva delle reti core o delle reti in fibra ottica, monitorano le attività
realizzative, eseguono i relativi collaudi e verificano il funzionamento dei nuovi apparati inseriti in rete, per quanto di competenza e avviano o provvedono al provisioning infrastrutturale dei collegamenti trasmissivi (doc. n. 5);
Le suddette attività, secondo la richiamata declaratoria contrattuale, sono esplicitate attraverso il coordinamento di risorse ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.
Deduceva di avere svolto attività riconducibili a tale ultimo profilo e chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nel livello 6° del CCNL
Telecomunicazioni dal Gennaio 2009 o da altra data da accertare ed, inoltre, la condanna della società convenuta, al pagamento, a titolo di differenze retributive di una somma pari
3 alla differenza tra quanto dallo stesso effettivamente percepito durante il suddetto periodo temporale e quanto, invece, avrebbe dovuto percepire secondo i parametri tabellari previsti dal livello 6° del CCNL Telecomunicazioni nella misura che sarà accertata nel corso del presente giudizio anche per il tramite di c.t.u. contabile che espressamente si richiede, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
La ritualmente costituitasi con memoria difensiva, eccepiva che Controparte_1
il ricorrente non avesse allegato e provato i connotati tipici di autonomia e decisionalità,
caratterizzanti il 6° livello, ed in particolare lo svolgimento di funzioni direttive né
contributi autonomi e innovativi.
Deduceva che le mansioni svolte rientravano pienamente nella declaratoria del livello.
5S.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, nonché
l'assorbimento delle eventuali differenze retributive, con il superminimo già goduto.
Si opponeva alla richiesta di c.t.u. contabile e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Interveniva volontariamente in giudizio la di cui il ricorrente era Controparte_2
dipendente dall'1/07/2024 per passaggio diretto, sostenendo le ragioni della CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
Assunta prova testimoniale con l'escussione di due testimoni, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Ai fini di una corretta valutazione delle pretese dello , in ordine all'asserito Pt_1
svolgimento di mansioni superiori, assumono particolare rilevanza le indicazioni di carattere interpretativo fornite dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative" (ex
4 multis Cass. 2731/2004; Cass. 532/2013); si tratta, quindi, di una indagine di mero fatto che prescinde da qualificazioni o dichiarazioni valutative.
Sulla base di tali criteri, deve procedersi ad una analisi delle declaratorie contrattuali relative alla qualifica, in cui il ricorrente chiede di essere incluso ai sensi dell'art. 2103 c.c. Il CCNL per il personale esercente servizi di telecomunicazione prevede che appartengono al 5° Livello
(posseduto dal ricorrente) “(…) le lavoratrici/tori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali
è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”; e al 6° livello (richiesto dal ricorrente) “- le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
Dalla comparazione delle superiori disposizioni emerge che la differenza tra le diverse categorie risiede: nelle conoscenze e capacità professionali, in quanto il 5° livello presuppone
“elevate conoscenze specialistiche” mentre il 6° livello richiede il possesso di “elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionali”; nello svolgimento di attività complesse, previsto solo per il livello 6°; nelle diverse funzioni svolte, in quanto il 5° livello richiede funzioni per l'espletamento delle quali occorrono adeguata autonomia e decisionalità
esercitate attraverso il coordinamento ed il controllo delle diverse risorse assegnate o con lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità, invece il 6° postula lo svolgimento di funzioni direttive, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.
Ciò premesso, la prova testimoniale assunta ha così ricostruito le mansioni svolte dal ricorrente:
5 Il teste a riferito: Testimone_1
Conosco il ricorrente. Io sono dipendente della società resistente dal 1990 attualmente con mansioni di
“responsabile sviluppo rete” da circa 7 anni. In questo periodo, di 7 anni, il ricorrente ha fatto parte del mio gruppo di lavoro e io ne sono il responsabile. Prima di questa data non abbiamo lavorato insieme.
Il ricorrente, come tutti quelli che fanno parte del mio gruppo, si occupa della progettazione della rete in fibra e in rame e della relativa realizzazione. Nel senso che, se per esempio dobbiamo provvedere a un allaccio di un nuovo edificio, il ricorrente ha il compito di stabilire quanto e quale materiale serve e il relativo costo.
La progettazione può avere ad oggetto un edificio a addirittura aree più vaste, incluso il territorio di un
Comune. Ci occupiamo anche della progettazione dello spostamento dei cavi già esistenti. Per esempio ci siamo occupati dello spostamento dei cavi in occasione della realizzazione della linea tramviaria, e di questo se ne è occupato direttamente il ricorrente.
ADR Del gruppo fanno parte più o meno 40 persone, tra cui 7/8 coordinatori e i restanti progettisti ed io sono il coordinatore dei coordinatori. Io sono un livello 7Q, i coordinatori sono o VI o VII livello, i progettisti sono o VI livello o 5S, come il ricorrente.
Per tornare all'esempio della rete tramviaria, abbiamo preso il progetto relativo ai nostri cavi già esistenti, l'abbiamo sovrapposto con quello relativo alla rete tramviaria e abbiamo poi verificato dove c'era interferenza per verificare quali spostamenti fossero necessari.
E' il coordinatore che programma il lavoro settimanale da assegnare ai progettisti e poi riferisce a me. È
il coordinatore che ha poteri decisionali mentre il progettista ha un'autonomia più limitata. Nel senso che il progettista in cantiere ha la possibilità di risolvere in autonomia i problemi tecnici che si verificano, purché questi non richiedano ulteriori esborsi di denaro rispetto a quelli preventivati, perché
in quel caso sono necessarie autorizzazioni superiori mano a mano che aumenta l'impegno di spesa.
Il ricorrente svolge mansioni di progettista nel senso che ha l'autonomia che ho indicato.
I progettisti che hanno il livello VI, rispetto a quelli che hanno il 5S, sono quelli che hanno maggiore professionalità e maggiore anzianità di servizio, ma hanno il medesimo tipo di autonomia nello svolgimento delle mansioni.
Tornando all'esempio della linea tramviaria, il primo progetto è stato fatto dal ricorrente, poi è stato affiancato da altri colleghi per lo sviluppo del progetto stesso. In questo gruppo facevano parte persone con livelli 5, 5S, 6.
6 Il ricorrente ha fatto, come ho detto, la parte iniziale e poi non è stato più coinvolto. Ma in ogni caso,
rientra tra i soggetti più esperti perché il progetto relativo alla rete tramviaria è stato sicuramente uno tra i più articolati che abbiamo eseguito.
Come ho già detto il progettista si occupa del progetto, mentre per quanto riguarda la concreta realizzazione, va in cantiere soltanto se necessario per risolvere problemi. E, come ho già detto, se la soluzione è meramente tecnica e non richiede particolare impegno di spesa, il progettista ha l'autonomia per procedere. Altrimenti deve richiedere l'autorizzazione. Questo vale per tutti i progettisti, sia che abbiano il livello 5S, che il VI.
Il progetto viene elaborato in base a norme tecniche prestabilite e quindi anche gli eventuali interventi in cantiere che non richiedono ulteriori esborsi di spesa e che quindi vengono disposti dal progettista, sono fatti in base a norme tecniche già prestabilite. Ci sono, cioè, delle regole anche di sicurezza che stabiliscono quali soluzioni adottare a seconda dello stato dei luoghi e lo stato del luogo lo stabilisce il progettista quando va in cantiere.
Il progetto deve essere poi validato dall'ulteriore catena di comando.
Il teste ha quindi dichiarato: Tes_2
Conosco il ricorrente, abbiamo lavorato insieme da circa il 2000 al 2007/2008, non ricordo con precisione. Poi lui è stato trasferito e poi ci siamo ritrovati nello stesso ufficio nel 2012 fino al 2013, poi lui è stato nuovamente trasferito. Preciso che le date sono indicative.
Tra il 2000 e il 2007/08 ci siamo occupati della progettazione e della realizzazione delle linee telefoniche in rame, mentre nel 2012/13 ci siamo occupati della stessa cosa ma con la fibra ottica. Nel 2017 poi ci siamo ritrovati perché io sono stato trasferito nel suo ufficio fino al 2023.
Io ho un VII livello.
Il ricorrente ha comunque sempre svolto le stesse mansioni. Io ero progettista fino al 2007, poi sono diventato coordinatore.
E' il coordinatore che ha il compito di assegnare le attività, di verificarne l'andamento e di approvarle. Il progettista, via via nel tempo, si è occupato sempre di meno della verifica in cantiere. Continua a farlo ancora solo quando ci sono dei problemi.
Il progettista può procedere in autonomia quando si tratta di piccole variazioni e decide in base a quello che vede sul luogo. È compito del progettista, quando c'è questo genere di problema, trovare la soluzione
7 economicamente e tecnicamente migliore. In alcuni casi si confronta con il coordinatore e in quelli più
complessi è richiesta autorizzazione anche dell'ulteriore catena di comando.
I progettisti che hanno il VI livello sono generalmente quelli che avevano già acquisito il livello in precedenza;
il 5S è quello proprio del progettista, credo a far data dal 2012. In ogni caso il VI livello è
quello che ha più esperienza.
Quando ho coordinato il gruppo di cui fa parte il ricorrente, gli ho assegnato lavori di progettazione e non l'ho mai escluso dalle assegnazioni perché ritenevo che non fosse in grado o a causa del suo livello.
Per la progettazione ci sono delle norme tecniche e delle linee guida di riferimento. Le linee guida stabiliscono, a seconda dell'opera da realizzare, per esempio la dimensione dei cavi e la tipologia di scavo.
Il progetto riporta il nome del progettista, poi veniva da me validato e poi a salire per tutta la catena di comando.
Alla luce di tali deposizioni, non può ritenersi provato che le mansioni svolte dallo abbiano i connotati tipici del sesto livello contrattuale. Pt_1
Invero, l'autonomia del ricorrente è stata riferita a piccole variazioni non richiedenti ulteriori esborsi di denaro, mentre per la progettazione della linea tranviaria il suo apporto
è stato limitato alla parte iniziale, dato che successivamente non è stato più coinvolto;
difetta, inoltre, quella facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito di direttive generali, tipica del 6° livello, perché il coordinatore aveva poteri decisionali, essendo riservata al progettista un'autonomia più limitata.
Infatti, la sua facoltà e' confinata a quegli interventi che non richiedano ulteriori esborsi di denaro rispetto a quelli preventivati, perché in quel caso sono necessarie autorizzazioni superiori mano a mano che aumenta l'impegno di spesa. Il progettista, infatti, può procedere in autonomia quando si tratta di piccole variazioni e decide in base a quello che vede sul luogo.
Non si ravvisa, altresì, né lo svolgimento di funzioni direttive inerenti attività complesse,
con guida e controllo di settori operativi, essendo stato il ricorrente sempre assoggettato al proprio coordinatore, nè quel contributo professionale autonomo e innovativo (da intendersi come adozione di soluzioni tecniche che si caratterizzino, almeno nel loro impiego, per il connotato della originalità), richiesto dal livello 6°.
8 Anche per il progetto relativo alla linea tranviaria, nella cui fase iniziale, cioè quella della progettazione di massima, il ricorrente è stato coinvolto ( mentre lo sviluppo, nei dettagli,
è stato assegnato ad altri ) l'attività è stata così descritta “ Per tornare all'esempio della rete tramviaria, abbiamo preso il progetto relativo ai nostri cavi già esistenti, l'abbiamo sovrapposto con quello relativo alla rete tramviaria e abbiamo poi verificato dove c'era interferenza per verificare quali spostamenti fossero necessari”.
E' evidente che si tratta di una progettazione che, sia pur di elevate dimensioni, non ha comportato specie nella fase iniziale di mero raffronto e sovrapposizione di progetti già
esistenti, un contributo che si caratterizzi per il suo carattere innovativo.
Anche la documentazione prodotta da parte ricorrente è costituita da un mero elenco di commesse, nel cui ambito in ricorrente è stato impegnato, senza offrire spunti di rilievo nella compiuta ricostruzione del proprio vissuto lavorativo, in ordine alle modalità di svolgimento dei suoi compiti.
Alla luce di tali considerazioni, non può ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento delle mansioni tipiche del sesto livello.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Avuto riguardo alla circostanza che, nel concreto svolgimento dell'attività vi erano progettisti con inquadramento diverso, il che ha potuto ingenerare nel ricorrente l'erroneo convincimento della spettanza del livello sesto, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 22/12/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025.
IL GIUDICE
FA LE
9
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. FA LE, nella causa civile iscritta al n° _____________________
7591 R.G.L. 2023, promossa
DA Per
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro
Parte_1
VIZZINI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi all'indirizzo pec indicato in ricorso;
Ricorrente Il Cancelliere
C O N T R O
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Controparte_1
FUSO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico indicato in memoria di costituzione;
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo FUSO, Controparte_2
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico indicato in memoria di costituzione;
Interveniente volontario
OGGETTO : MANSIONI SUPERIORI.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
1 All'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
26/11/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/06/2023, , premesso di Parte_1
essere stato assunto dalla ( poi divenuta el 1994) in data CP_3 Controparte_4
1 Novembre 1988, con le mansioni di assistente tecnico reti, inquadrato nel livello retributivo 4° del C.C.N.L. Telecomunicazioni e di essere stato poi inquadrato dall'1/01/1989 e ferma restando la qualifica, nel livello 7°, in conformità della nuova disciplina dell'inquadramento sancita dal C.C.N.L. , espose che con nota 1/01/1990 era stato assegnato, fermo restando il livello attribuitogli, alle mansioni di Assistente tecnico degli impianti di linea.
A seguito, poi, del trasferimento dalla sede di Caltanissetta a quella di Palermo,
dall'1/01/1996 gli erano state assegnate le mansioni di Assistente tecnico di sviluppo impianti,
inquadrato al 5° livello retributivo.
Rilevava che le mansioni di Assistente alla progettazione svolte sin dall'inizio del rapporto di lavoro erano state unificate con quelle di Assistente alla realizzazione di progetti e poi confluite nella qualifica di progettista.
Nel corso del rapporto, sempre nell'ambito della sede di Palermo si era occupato prima delle reti in rame e poi dall'1/04/2010 al 31/01/2014 della progettazione delle reti in fibra ottica.
In data 1 Giugno 2011 gli era stato conferito il livello retributivo 5S.
Dal 2014 al 2020 aveva svolto le mansioni di assistente tecnico ai progetti, anche a seguito dell'unificazione dei reparti di progettazione rete in rame e rete in fibra ottica.
2 Dal 1° Ottobre 2021 aveva svolto la propria attività di progettista in modalità di lavoro agile e a tutt'oggi continuava a svolgerle.
Deduceva che le mansioni di fatto svolte non erano riconducibili al livello 5S attribuitogli,
che ricomprende le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”, ma rientravano pienamente nel livello 6° che contempla le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
Tra le figure professionali appartenenti al richiesto livello 6° del CCNL TLC vi è anche il progettista- realizzatore di rete all'interno della quale sono inclusi i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata conoscenza specialistica su architetture di reti e sistemi di telecomunicazioni, specifiche tecniche, norme di progettazione, realizzazione di impianti e sistemi, relazionandosi con tutte le funzioni aziendali coinvolte, svolgono le attività di progettazione esecutiva delle reti core o delle reti in fibra ottica, monitorano le attività
realizzative, eseguono i relativi collaudi e verificano il funzionamento dei nuovi apparati inseriti in rete, per quanto di competenza e avviano o provvedono al provisioning infrastrutturale dei collegamenti trasmissivi (doc. n. 5);
Le suddette attività, secondo la richiamata declaratoria contrattuale, sono esplicitate attraverso il coordinamento di risorse ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.
Deduceva di avere svolto attività riconducibili a tale ultimo profilo e chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nel livello 6° del CCNL
Telecomunicazioni dal Gennaio 2009 o da altra data da accertare ed, inoltre, la condanna della società convenuta, al pagamento, a titolo di differenze retributive di una somma pari
3 alla differenza tra quanto dallo stesso effettivamente percepito durante il suddetto periodo temporale e quanto, invece, avrebbe dovuto percepire secondo i parametri tabellari previsti dal livello 6° del CCNL Telecomunicazioni nella misura che sarà accertata nel corso del presente giudizio anche per il tramite di c.t.u. contabile che espressamente si richiede, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
La ritualmente costituitasi con memoria difensiva, eccepiva che Controparte_1
il ricorrente non avesse allegato e provato i connotati tipici di autonomia e decisionalità,
caratterizzanti il 6° livello, ed in particolare lo svolgimento di funzioni direttive né
contributi autonomi e innovativi.
Deduceva che le mansioni svolte rientravano pienamente nella declaratoria del livello.
5S.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, nonché
l'assorbimento delle eventuali differenze retributive, con il superminimo già goduto.
Si opponeva alla richiesta di c.t.u. contabile e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Interveniva volontariamente in giudizio la di cui il ricorrente era Controparte_2
dipendente dall'1/07/2024 per passaggio diretto, sostenendo le ragioni della CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
Assunta prova testimoniale con l'escussione di due testimoni, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Ai fini di una corretta valutazione delle pretese dello , in ordine all'asserito Pt_1
svolgimento di mansioni superiori, assumono particolare rilevanza le indicazioni di carattere interpretativo fornite dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative" (ex
4 multis Cass. 2731/2004; Cass. 532/2013); si tratta, quindi, di una indagine di mero fatto che prescinde da qualificazioni o dichiarazioni valutative.
Sulla base di tali criteri, deve procedersi ad una analisi delle declaratorie contrattuali relative alla qualifica, in cui il ricorrente chiede di essere incluso ai sensi dell'art. 2103 c.c. Il CCNL per il personale esercente servizi di telecomunicazione prevede che appartengono al 5° Livello
(posseduto dal ricorrente) “(…) le lavoratrici/tori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali
è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”; e al 6° livello (richiesto dal ricorrente) “- le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
Dalla comparazione delle superiori disposizioni emerge che la differenza tra le diverse categorie risiede: nelle conoscenze e capacità professionali, in quanto il 5° livello presuppone
“elevate conoscenze specialistiche” mentre il 6° livello richiede il possesso di “elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionali”; nello svolgimento di attività complesse, previsto solo per il livello 6°; nelle diverse funzioni svolte, in quanto il 5° livello richiede funzioni per l'espletamento delle quali occorrono adeguata autonomia e decisionalità
esercitate attraverso il coordinamento ed il controllo delle diverse risorse assegnate o con lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità, invece il 6° postula lo svolgimento di funzioni direttive, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.
Ciò premesso, la prova testimoniale assunta ha così ricostruito le mansioni svolte dal ricorrente:
5 Il teste a riferito: Testimone_1
Conosco il ricorrente. Io sono dipendente della società resistente dal 1990 attualmente con mansioni di
“responsabile sviluppo rete” da circa 7 anni. In questo periodo, di 7 anni, il ricorrente ha fatto parte del mio gruppo di lavoro e io ne sono il responsabile. Prima di questa data non abbiamo lavorato insieme.
Il ricorrente, come tutti quelli che fanno parte del mio gruppo, si occupa della progettazione della rete in fibra e in rame e della relativa realizzazione. Nel senso che, se per esempio dobbiamo provvedere a un allaccio di un nuovo edificio, il ricorrente ha il compito di stabilire quanto e quale materiale serve e il relativo costo.
La progettazione può avere ad oggetto un edificio a addirittura aree più vaste, incluso il territorio di un
Comune. Ci occupiamo anche della progettazione dello spostamento dei cavi già esistenti. Per esempio ci siamo occupati dello spostamento dei cavi in occasione della realizzazione della linea tramviaria, e di questo se ne è occupato direttamente il ricorrente.
ADR Del gruppo fanno parte più o meno 40 persone, tra cui 7/8 coordinatori e i restanti progettisti ed io sono il coordinatore dei coordinatori. Io sono un livello 7Q, i coordinatori sono o VI o VII livello, i progettisti sono o VI livello o 5S, come il ricorrente.
Per tornare all'esempio della rete tramviaria, abbiamo preso il progetto relativo ai nostri cavi già esistenti, l'abbiamo sovrapposto con quello relativo alla rete tramviaria e abbiamo poi verificato dove c'era interferenza per verificare quali spostamenti fossero necessari.
E' il coordinatore che programma il lavoro settimanale da assegnare ai progettisti e poi riferisce a me. È
il coordinatore che ha poteri decisionali mentre il progettista ha un'autonomia più limitata. Nel senso che il progettista in cantiere ha la possibilità di risolvere in autonomia i problemi tecnici che si verificano, purché questi non richiedano ulteriori esborsi di denaro rispetto a quelli preventivati, perché
in quel caso sono necessarie autorizzazioni superiori mano a mano che aumenta l'impegno di spesa.
Il ricorrente svolge mansioni di progettista nel senso che ha l'autonomia che ho indicato.
I progettisti che hanno il livello VI, rispetto a quelli che hanno il 5S, sono quelli che hanno maggiore professionalità e maggiore anzianità di servizio, ma hanno il medesimo tipo di autonomia nello svolgimento delle mansioni.
Tornando all'esempio della linea tramviaria, il primo progetto è stato fatto dal ricorrente, poi è stato affiancato da altri colleghi per lo sviluppo del progetto stesso. In questo gruppo facevano parte persone con livelli 5, 5S, 6.
6 Il ricorrente ha fatto, come ho detto, la parte iniziale e poi non è stato più coinvolto. Ma in ogni caso,
rientra tra i soggetti più esperti perché il progetto relativo alla rete tramviaria è stato sicuramente uno tra i più articolati che abbiamo eseguito.
Come ho già detto il progettista si occupa del progetto, mentre per quanto riguarda la concreta realizzazione, va in cantiere soltanto se necessario per risolvere problemi. E, come ho già detto, se la soluzione è meramente tecnica e non richiede particolare impegno di spesa, il progettista ha l'autonomia per procedere. Altrimenti deve richiedere l'autorizzazione. Questo vale per tutti i progettisti, sia che abbiano il livello 5S, che il VI.
Il progetto viene elaborato in base a norme tecniche prestabilite e quindi anche gli eventuali interventi in cantiere che non richiedono ulteriori esborsi di spesa e che quindi vengono disposti dal progettista, sono fatti in base a norme tecniche già prestabilite. Ci sono, cioè, delle regole anche di sicurezza che stabiliscono quali soluzioni adottare a seconda dello stato dei luoghi e lo stato del luogo lo stabilisce il progettista quando va in cantiere.
Il progetto deve essere poi validato dall'ulteriore catena di comando.
Il teste ha quindi dichiarato: Tes_2
Conosco il ricorrente, abbiamo lavorato insieme da circa il 2000 al 2007/2008, non ricordo con precisione. Poi lui è stato trasferito e poi ci siamo ritrovati nello stesso ufficio nel 2012 fino al 2013, poi lui è stato nuovamente trasferito. Preciso che le date sono indicative.
Tra il 2000 e il 2007/08 ci siamo occupati della progettazione e della realizzazione delle linee telefoniche in rame, mentre nel 2012/13 ci siamo occupati della stessa cosa ma con la fibra ottica. Nel 2017 poi ci siamo ritrovati perché io sono stato trasferito nel suo ufficio fino al 2023.
Io ho un VII livello.
Il ricorrente ha comunque sempre svolto le stesse mansioni. Io ero progettista fino al 2007, poi sono diventato coordinatore.
E' il coordinatore che ha il compito di assegnare le attività, di verificarne l'andamento e di approvarle. Il progettista, via via nel tempo, si è occupato sempre di meno della verifica in cantiere. Continua a farlo ancora solo quando ci sono dei problemi.
Il progettista può procedere in autonomia quando si tratta di piccole variazioni e decide in base a quello che vede sul luogo. È compito del progettista, quando c'è questo genere di problema, trovare la soluzione
7 economicamente e tecnicamente migliore. In alcuni casi si confronta con il coordinatore e in quelli più
complessi è richiesta autorizzazione anche dell'ulteriore catena di comando.
I progettisti che hanno il VI livello sono generalmente quelli che avevano già acquisito il livello in precedenza;
il 5S è quello proprio del progettista, credo a far data dal 2012. In ogni caso il VI livello è
quello che ha più esperienza.
Quando ho coordinato il gruppo di cui fa parte il ricorrente, gli ho assegnato lavori di progettazione e non l'ho mai escluso dalle assegnazioni perché ritenevo che non fosse in grado o a causa del suo livello.
Per la progettazione ci sono delle norme tecniche e delle linee guida di riferimento. Le linee guida stabiliscono, a seconda dell'opera da realizzare, per esempio la dimensione dei cavi e la tipologia di scavo.
Il progetto riporta il nome del progettista, poi veniva da me validato e poi a salire per tutta la catena di comando.
Alla luce di tali deposizioni, non può ritenersi provato che le mansioni svolte dallo abbiano i connotati tipici del sesto livello contrattuale. Pt_1
Invero, l'autonomia del ricorrente è stata riferita a piccole variazioni non richiedenti ulteriori esborsi di denaro, mentre per la progettazione della linea tranviaria il suo apporto
è stato limitato alla parte iniziale, dato che successivamente non è stato più coinvolto;
difetta, inoltre, quella facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito di direttive generali, tipica del 6° livello, perché il coordinatore aveva poteri decisionali, essendo riservata al progettista un'autonomia più limitata.
Infatti, la sua facoltà e' confinata a quegli interventi che non richiedano ulteriori esborsi di denaro rispetto a quelli preventivati, perché in quel caso sono necessarie autorizzazioni superiori mano a mano che aumenta l'impegno di spesa. Il progettista, infatti, può procedere in autonomia quando si tratta di piccole variazioni e decide in base a quello che vede sul luogo.
Non si ravvisa, altresì, né lo svolgimento di funzioni direttive inerenti attività complesse,
con guida e controllo di settori operativi, essendo stato il ricorrente sempre assoggettato al proprio coordinatore, nè quel contributo professionale autonomo e innovativo (da intendersi come adozione di soluzioni tecniche che si caratterizzino, almeno nel loro impiego, per il connotato della originalità), richiesto dal livello 6°.
8 Anche per il progetto relativo alla linea tranviaria, nella cui fase iniziale, cioè quella della progettazione di massima, il ricorrente è stato coinvolto ( mentre lo sviluppo, nei dettagli,
è stato assegnato ad altri ) l'attività è stata così descritta “ Per tornare all'esempio della rete tramviaria, abbiamo preso il progetto relativo ai nostri cavi già esistenti, l'abbiamo sovrapposto con quello relativo alla rete tramviaria e abbiamo poi verificato dove c'era interferenza per verificare quali spostamenti fossero necessari”.
E' evidente che si tratta di una progettazione che, sia pur di elevate dimensioni, non ha comportato specie nella fase iniziale di mero raffronto e sovrapposizione di progetti già
esistenti, un contributo che si caratterizzi per il suo carattere innovativo.
Anche la documentazione prodotta da parte ricorrente è costituita da un mero elenco di commesse, nel cui ambito in ricorrente è stato impegnato, senza offrire spunti di rilievo nella compiuta ricostruzione del proprio vissuto lavorativo, in ordine alle modalità di svolgimento dei suoi compiti.
Alla luce di tali considerazioni, non può ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento delle mansioni tipiche del sesto livello.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Avuto riguardo alla circostanza che, nel concreto svolgimento dell'attività vi erano progettisti con inquadramento diverso, il che ha potuto ingenerare nel ricorrente l'erroneo convincimento della spettanza del livello sesto, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 22/12/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025.
IL GIUDICE
FA LE
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