Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6793/2017
RE PYBBLICA ALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- Presidente - Dott.ssa Giovanna Caso
Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6793/2017 promossa da:
'rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to RICCITELLI ANGELO;
Parte 1
RICORRENTE
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to AMBROSCA
RAFFAELE;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note di trattazione scritta depositate per l'udienza cd cartolare di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024.
II PM ha espresso parere favorevole.
ER (il 11.01.1996) e ER 3 (i 19.11.2010), adiva il Tribunale di SantaER 1 (il 15.09.1994),
-
Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito da una insanabile incompatibilità caratteriale tale da rendere intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale e costringere il ricorrente ad allontanarsi dalla casa coniugale con concorde volontà
della resistente. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
l'affido condiviso dei figli con collocazione privilegiata presso la madre;
di regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti dei figli e nulla disporre in favore della resistente in quanto impiegata e autosufficiente economicamente.
Si costituiva il 24.11.2017 parte resistente impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e formulato nel ricorso introduttivo e chiedendone il rigetto. Parte resistente eccepiva che il ricorso era privo del nome del procuratore di parte ricorrente;
che mancava l'attestazione di conformità dell'atto notificato e del decreto presidenziale alla copia presente nel fascicolo informatico d'ufficio; che nel ricorso non vi era la procura alle liti. Nel merito, non si opponeva alla pronuncia di separazione personale dei coniugi asserendo che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile a causa del comportamento del sig. Parte 1
manifestamente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio;
chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
l'affido condiviso della figlia minore R_ ; regolamentarsi il diritto di visita del padre secondo le esigenze del padre e della minore;
l'obbligo per il ricorrente di versare un assegno di mantenimento in favore dei tre figli in misura non inferiore ad euro 600,00 mensili oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
In data 7.12.2017 i coniugi comparivano personalmente innanzi al Presidente, che,
preliminarmente, provvedeva a riunire il giudizio instaurato tra le stesse parti e recante r.g.
n°7656/2017 al presente ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, si riservava. Con
successiva ordinanza, a scioglimento della riserva, il Presidente autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati;
affidava la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla madre;
regolamentava il diritto di visita del padre;
poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie
ER Per 3 ed , l'assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 ciascuna), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese d'istruzione, mediche e sportive;
fissava l'udienza di comparizione e trattazione dinnanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
Nelle more del giudizio la sig.ra CP 1 chiedeva che venisse ordinato ex art.669 sexies c.p.c. il sequestro conservativo immediato della somma di euro 25.000,00 spettante al sig. Parte 1 dalla società CP 2 Idel Gruppo Battistolli a titolo di TFR a seguito del licenziamento. La
richiesta era rigettata con provvedimento del 20.7.2019.
In data 16.05.2019 parte ricorrente si costituiva con nuovo difensore, rappresentando il peggioramento delle proprie condizioni economiche in quanto percettore dell'indennità di disoccupazione cd. NASPI. ERtanto, chiedeva una riduzione dell'assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 mensili (euro 125,00 per ciascuna figlia) e nessuna somma per tutte le spese straordinarie;
in via subordinata, nel caso di conferma della percentuale del 50% delle spese straordinarie, chiedeva che le spese fossero concordate di comune accordo tra le parti. Tale richiesta era altresì formulata all'udienza del 31 maggio 2019 e rigettata dal giudice istruttore che rilevava l'assenza dei presupposti per modificare l'ordinanza presidenziale sia perché l'eventuale peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente era allo stesso imputabile, sia perché, in ogni caso, la situazione reddituale della parte obbligata, alla luce, dello svincolo del fondo pensionistico, non aveva subito il peggioramento economico asserito.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni il difensore,
per parte ricorrente, si riportava integralmente ai propri atti e documenti precedentemente depositati e verbali di causa, reiterava le eccezioni ivi formulate e ne chiedeva l'integrale accoglimento, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Chiedeva assegnarsi la causa a sentenza con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionale e repliche.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni il difensore,
per parte resistente, si riportava alla memoria difensiva di costituzione e risposta, memorie ex art.183 c.p.c. VI comma Il termine, verbali di causa e a tutta la documentazione depositata di cui chiedeva l'integrale accoglimento. Impugnava l'assunto di controparte siccome infondato in fatto ed in diritto. Chiedeva la decisione della causa con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
All'udienza cartolare del 20.11.2024 il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le accuse che i coniugi si rivolgono reciprocamente comprovano il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Parte resistente nella comparsa di costituzione e risposta ha avanzato domanda di addebito della separazione al coniuge per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio.
La domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
"sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza" (cfr. Corte di cassazione, Sez. 1,
sentenza n. 14840 del 27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità
tra essa e la crisi coniugale già in atto.
ERaltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
La domanda di addebito deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Nel caso di specie, parte resistente ha dedotto che la causa della fine del matrimonio è da rinvenirsi nell'atteggiamento del marito che, sin dai primi anni della vita matrimoniale, era solito allontanarsi dalla casa coniugale, senza giusta causa, per periodi di alcuni giorni e con frequenza di 4/5 volte l'anno. Riferisce altresì di essere venuta a conoscenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. Pt 1 Ciò detto, mentre quest'ultima condotta, non risulta in alcun provata, la prima trova riscontro nelle dichiarazioni del teste escusso (teste Testimone 1 sulla circostanza n.1)" Vero
è che il sig. Pt 1 fin dai primi anni della vita matrimoniale, è stato solito allontanarsi dalla casa coniugale, senza giusta causa? sì ero presente ai loro litigi, a volte andava mio padre per non lasciarla da sola in periferia con due bimbi piccoli;
n.3)Vero è che l'allontanamento avveniva con frequenza di 4/5 volte l'anno? sì è vero;
4) "Vero è che il sig. Pt 1 quando si allontanava dalla casa coniugale, si rifugiava presso l'abitazione dei genitori, in S. Nicola la Strada? "sì, perché me lo diceva mia sorella, che andava fino a casa della madre per riprenderlo e portarlo a casa. Aveva spesso la valigia pronta, tipo un borsone da palestra. Non ricordo l'indirizzo dei familiari di lui"). Tuttavia, dalle stesse allegazioni della resistente, si evince come il ricorrente abbia assunto queste condotte sin dall'inizio della vita matrimoniale con la conseguenza che le stesse non possono ritenersi in nessun modo la causa della crisi, intervenuta tredici anni dopo le nozze.
Quanto alla disciplina dell'affido della figlia minore, questo Collegio conferma quanto stabilito in merito con l'ordinanza del 7.12.2017 non essendovi i presupposti per derogare alla regola generale dell'affido condiviso.
La collocazione della minore presso la madre determina l'assegnazione della casa coniugale alla stessa attesa la ratio sottesa che è quella di tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
In ordine al diritto di visita, ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione della figlia con il padre alle esigenze di vita e del minore, vada regolamentata la frequentazione padre-figlia al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. ERtanto, si richiama quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale: salvo diversi accordi tra le parti, il padre debba tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi infrasettimanali dalle ore
17,00 alle 20,00 nei giorni che indicherà alla madre almeno quattro giorni prima, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della figlia e, a settimane alterne, dal sabato mattina sino alla domenica sera con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il
31 dicembre o il 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua oppure il
Lunedì in Albis;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile.
ER ER quanto concerne il mantenimento dei figli, non è contestato che anche la figlia sia divenuta
autosufficiente economicamente. Il Collegio, alla luce della situazione economica evidenziata dal ricorrente, ritiene congruo disporre a carico dello stesso l'importo di euro 250,00 come contributo al mantenimento della figlia minore. L'assegno dovrà essere corrisposto alla sig.ra CP_1 entro
il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT. Ed
invero, parte ricorrente ha dichiarato di aver iniziato a svolgere lavori saltuari a seguito del licenziamento per causa a lui imputabile. Il padre dovrà altresì contribuire al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie.
L'accoglimento parziale delle domande giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi;
Rigetta la richiesta di addebito formulata da parte resistente;
•
Dispone l'affido condiviso della figlia minore Per 3 con residenza privilegiata presso la
•
madre;
Assegna la casa coniugale a parte resistente;
•
Disciplina il diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
•
Pone a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della sola figlia
ER 3 la somma mensile di € 250,00 da corrispondere alla resistente entro e non oltre il
,
giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
Pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese
•
d'istruzione, mediche, sportive ed a tutte quelle straordinarie per la figlia (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cancello ed Arnone (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 4, parte
II, Serie A Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994;
. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 4.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso