TAR Venezia, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 754
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 19 D.Lgs. 152/2006 e art. 29 D.Lgs. 152/2006 per omessa procedura di V.I.A. o screening

    La pollina trattata, non proveniente dal medesimo ciclo produttivo e destinata alla produzione di biogas, non è qualificabile come rifiuto ma come sottoprodotto, in quanto la Regione ha imposto prescrizioni per garantire che soddisfi i requisiti normativi dei sottoprodotti. Pertanto, la procedura di V.I.A. non era necessaria.

  • Rigettato
    Violazione art. 35 norme tecniche P.T.R.C. Veneto e P.R.G.R. per localizzazione in area agricola

    La pollina trattata è qualificata come sottoprodotto e non come rifiuto, pertanto la contestazione relativa alla localizzazione in zona agricola, basata sulla normativa sui rifiuti, è infondata.

  • Accolto
    Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà in relazione alla disponibilità di aree per lo spandimento agronomico dei digestati

    L'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di elaborati che attestano una disponibilità di terreni agricoli per lo spandimento dei digestati insufficiente a sostenere il ciclo produttivo. La prescrizione regionale sull'utilizzo agronomico del digestato non sana tale carenza strutturale, rendendo il progetto insostenibile e potenzialmente portando alla qualificazione del digestato come rifiuto.

  • Accolto
    Violazione art. 12 D.Lgs. 387/2003 e D.M. 10.09.2010 per mancata istruttoria su interferenze con produzioni agroalimentari di qualità

    La normativa impone una valutazione specifica sulla compatibilità dell'impianto con le produzioni agroalimentari locali di qualità. L'autorizzazione non dimostra che tale valutazione sia stata effettuata, nonostante la localizzazione in area a vocazione agricola e la presenza di produzioni DOP.

  • Rigettato
    Violazione art. 12 D.Lgs. 387/2003 e D.M. 10.09.2010 per mancato rilascio della concessione di derivazione acqua pubblica

    L'autorizzazione unica sostituisce atti di assenso, ma non la concessione di derivazione idrica, che costituisce un diritto su bene pubblico. L'autorizzazione alla ricerca dell'acqua è stata sostituita, ma l'utilizzo effettivo è subordinato al rilascio della concessione, che non è un atto presupposto dell'autorizzazione unica.

  • Rigettato
    Mancato rilascio della concessione di derivazione dell'acqua pubblica

    L'autorizzazione unica non sostituisce la concessione di derivazione idrica, la quale è un titolo autonomo necessario per l'utilizzo della risorsa idrica. L'autorizzazione alla ricerca dell'acqua è stata sostituita, ma l'esercizio dell'impianto resta subordinato al rilascio della concessione.

  • Rigettato
    Violazione art. 12 D.Lgs. 387/2003 e D.M. 10.09.2010 per mancata sostituzione di atti di assenso del Consorzio di Bonifica

    Il parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica, pur unico, comprende gli aspetti relativi allo scarico e alla strada in fascia di rispetto, fornendo le prescrizioni tecniche necessarie. Non è invalida l'autorizzazione per il rilascio di un unico atto complesso.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà in relazione alla provenienza delle matrici di approvvigionamento

    La tavola allegata al progetto indica la provenienza delle biomasse e specifica che solo una piccola percentuale proverrà da fuori provincia. La frase citata dai ricorrenti è estrapolata da un contesto più ampio che rimanda alla documentazione allegata, la quale non mostra una rappresentazione falsata delle informazioni.

  • Rigettato
    Violazione art. 5 DPR 357/1997 per carenza di istruttoria nella valutazione di incidenza ambientale

    La VINCA è stata esclusa sulla base di una relazione tecnica che ha dimostrato l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000. L'area dell'impianto non ricade all'interno dei siti tutelati e le prescrizioni introdotte nell'autorizzazione mitigano ulteriormente eventuali impatti.

  • Rigettato
    Violazione art. 272-bis D.Lgs. 152/2006 per sottostima delle emissioni odorigene e impatti cumulativi

    Lo studio di dispersione delle emissioni odorigene ha considerato gli impatti cumulativi entro un raggio di 3 km. Gli altri impianti sono stati esclusi dalla valutazione perché situati a distanza tale da non fornire un contributo significativo ai ricettori più esposti. ARPAV non ha riscontrato criticità.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta in relazione al traffico viabilistico indotto

    Lo studio sul traffico ha considerato sia il traffico in ingresso che in uscita. L'accesso all'impianto avviene tramite la strada regionale 443, interessando solo l'ultimo tratto di viabilità comunale. Veneto Strade ha espresso nulla osta. Il Comune ha ritenuto esaustivi i riscontri forniti dalla proponente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà tra decreto regionale e accordo ex art. 11 L. 241/1990 sulla sistemazione stradale

    La nota regionale non impone la stipula dell'accordo come presupposto di validità dell'autorizzazione, ma ne subordina l'avvio dell'impianto all'esecuzione delle opere. La prescrizione regionale prevale sullo schema di accordo, e l'impresa non ha ancora iniziato i lavori.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta tra decreto regionale ed accordo ex art. 11 L. 241/1990 sulla sistemazione stradale e ponte

    La prescrizione regionale impone che la realizzazione delle opere stradali preceda l'inizio dei lavori dell'impianto. Tale prescrizione prevale sulle indicazioni dello schema di accordo. L'impresa non ha ancora iniziato i lavori.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà dell'accordo ex art. 11 L. 241/1990 sulla manutenzione stradale

    Le contestazioni relative al limite di spesa per la manutenzione stradale attengono a profili di danno erariale e non alla validità del titolo unico autorizzativo, pertanto esulano dalla giurisdizione del Tribunale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta in relazione al traffico viabilistico indotto

    Le criticità sulla viabilità e sicurezza stradale sono state affrontate dalla proponente, che ha chiarito le modalità di accesso e il risanamento del 'Ponte dei Munari'. Il Comune ha ritenuto esaustivi i riscontri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 754
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 754
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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