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Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 23014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23014 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LS NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Luigi Giordano ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento della sentenza impugnata. In data 30 marzo 2023 il difensore ha fatto pervenire motivi nuovi e in data 7 aprile 2023 ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha insistito nel ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 23014 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/04/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino, che, per quanto d'interesse in questa sede, ha confermato la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Torino che aveva condannato ÌA NI per il delitto di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 r.d. n. 267/42 - bancarotta impropria per effetto di false comunicazioni sociali - commesso in Torino nella data di dichiarazione d'insolvenza, collocata al 31 gennaio 2012, della Agriteco Campagna Amica società consortile cooperativa a responsabiità limitata, da lui amministrata in qualità di Presidente dal 18 marzo 2002 all'agosto 2003 e di vice Presidente del consiglio di amministrazione dall'agosto 2003 al 3 maggio 2006. Sono stati articolati quattro motivi di ricorso. 1.Con il primo e il terzo motivo, di contenuto sostanzialmente analogo, è stata dedotta la nullità della sentenza per carenza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche per travisamento della prova, in quanto la sentenza impugnata ha affermato che il ricorrente avrebbe redatto e approvato il bilancio della società al 31 dicembre 2004, in qualità di Vice Presidente del consiglio di amministrazione, assumendo una responsabilità attiva ed anche omissiva, sotto il profilo dell'omissione di vigilanza, stante l'irrilevanza dell'attribuzione di deleghe operative. Nei motivi di appello il ÌA aveva fondatamente dedotto di non aver preso parte alla decisione relativa all'adozione del citato bilancio di esercizio e non sarebbero, in senso contrario, rinvenibili elementi di prova negli atti del Fascicolo processuale. La relazione dei Commissari liquidatori e del consulente tecnico del pubblico ministero si limiterebbero ad attribuirne la responsabilità all'intero consiglio di amministrazione, senza tuttavia specificare quale, tra i componenti dell'organo collegiale, fosse presente alla riunione e vi avesse concretamente contribuito. Da nessun atto del processo emergerebbe che l'imputato avrebbe preso parte alla riunione del consiglio di amministrazione del 1 marzo 2005 che ha approvato il progetto di bilancio, a differenza di quanto documentalmente emerso in relazione alla riunione del 26 gennaio 2005, alla quale ÌA non ha partecipato, tanto da beneficiare dell'assoluzione in primo grado dall'imputazione di cui al capo 2), di bancarotta impropria per effetto di operazione dolosa;
anzi, mentre dal verbale del 26 gennaio 2005 emergerebbe che al 31 dicembre 2004 il bilancio provvisorio, sulla base di quanto prospettato dal direttore, fosse in "in pareggio", le dichiarazioni delle persone informate sui fatti dimostrerebbero come le difficoltà della società si fossero palesate all'inizio dell'anno 2006. 2.11 secondo motivo censura - sotto forma di errore di diritto e vizio di motivazione - l'affermazione della Corte territoriale che ha tratto la prova dell'elemento psicologico del reato e della coscienza dello stato di dissesto in cui versava la società dalla scelta del consiglio di amministrazione di non depositare tale bilancio all'ufficio del registro delle imprese e 1 dall'essersi, i suoi componenti, dimessi dall'incarico prima di approvare il bilancio del 2005, sintomo di piena consapevolezza della non veridicità dei relativi dati. Tale motivazione sarebbe illogica, perché farebbe derivare la prova del reato da considerazioni riguardanti la mancata consumazione di un altro, successivo reato;
inoltre, non darebbe conto della prova della coscienza del "dissesto" della società, anche perché il ÌA, nel rispetto dell'obbligo di agire informato — e come da lui dichiarato in sede d'interrogatorio - si sarebbe sempre preoccupato di assicurarsi, tramite il Presidente del consigho di amministrazione e il direttore De Andreis, della bontà dei dati contabili ufficiali. Gli atti di indagine, contenuti nel fascicolo, non evidenzierebbero la prova della rappresentazione, in capo all'imputato, di una situazione di squilibrio economico e finanziario della società. 3.11 quarto motivo lamenta "errore di diritto" della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non rilevante che l'imputato non disponesse di "deleghe operative", in quanto la responsabilità dell'amministratore privo di delega deve essere circoscritta alla intervenuta rappresentazione, da parte sua, dell'evento del reato, e all'imputato sarebbero state fornite costanti rassicurazioni in ordine alla regolarità dell'andamento societario. 4.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022,, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Luigi Giordano ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 5.In data 30 marzo 2023 il difensore dell'imputato ha fatto pervenire motivi nuovi, con i quali ha sviluppato precipuamente il quarto motivo di ricorso e in data 7 aprile 2023 ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l'accoglimento del medesimo. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Va premesso che il contesto processuale è quello della c.d. doppia conforme sulla responsabilità, ove la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, n. 37295 del 12/6/19, E., Rv. 277218; sez.3, n. 13926 del 1/12/11, Valerio, Rv. 252615). 2 2.Nel caso di cosiddetta "doppia conforme" - ovvero di uno scenario analogo a quello oggetto di scrutinio - il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specific:a deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La MI e altro, Rv. 26921701). E va detto, sin d'ora, come tale deduzione specifica non sia rinvenibile. 3. Esula dai poteri della Corte di Cassazione la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezza mento delle risultanze processuali. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (SS.UU. n. 6402 del 30.4.97, SI e altri, rv. 207944) che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per sostanziare il suo convincimento, oppure la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (SS.UU. cit.; cfr. anche sez. 1, n.54281 del 5/7/17, Tallarico, Rv. 272492). 4.Quanto all'ordinario vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è affermazione ricorrente quella secondo cui «l'illogiciità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un "orizzonte circoscritto", dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle 3 acquisizioni processuali» (così, per tutte, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 5.E il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità o decisività, nel senso che la parte deducente ha l'onere di dare conto delle conseguenze del vizio denunziato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore e di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitino una diversa comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzino ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti della attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (sez.6, n.13809 del 17/3/15,0., Rv. 262965). 6. E, di conseguenza, "in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova" (Cass. sez. 5, n.26455 del 9/6/22, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370; massime precedenti conformi: N. 25255 del 2012 Rv. 253099 - 01, N. 18521 del 2018 Rv. 273217 - 01, N. 39048 del 2007 Rv. 238215 - 01). Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenz.a di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (per tutte, Cass. sez.6, n. 10795 del 16/2/21, F., Rv. 281085). 7.Ebbene, a riguardo del primo e del terzo motivo, la sentenza di condanna di primo grado - richiamata da quella d'appello - afferma testualmente (pag.4) che "dalla relazione del commissario liquidatore e del CTPM emerge la piena responsabilità del predetto che, nel partecipare, come vice Presidente del CDA, alle decisioni concernenti anche la gestione della 4 AGRITECO ha contribuito a cagionare il dissesto partecipando a redigere un bilancio contenenti (sic) le falsità meglio specificate nel capo d'imputazione che hanno falsamente consentito di chiudere il bilancio al 31.12.2004 con un utile in realtà inesistente". Dagli atti allegati al ricorso per cassazione emerge che: a) l'art.33 dello Statuto societario attribuiva all'organo amministrativo tutti i più ampi poteri per la gestione della società, salvo il caso in cui il consiglio di amministrazione avesse delegato parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. (tra le quali, al comma 4, figura proprio la redazione del bilancio), ad uno o più dei suoi componenti;
b) la relazione dei commissari liquidatori, dopo aver dato atto del deposito del bilancio di esercizio relativo all'anno 2003, ha sottolineato come fosse "incontestabile" il mancato deposito del bilancio al 31.12.2004 "a riprova che lo stato di crisi della Cooperativa si sia palesato agli amministratori durante tale esercizio" (pag.14); il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 evidenziava un utile di euro 242 "palesemente fittizio, unicamente generato da un artifizio contabile volto a celare la reale perdita portata dal primo anno di effettiva attività della cooperativa" (pag.33); il progetto di bilancio del 2004 - contenente dati falsi, strumentali alla copertura della rilevante perdita - è stato approvato dal "Consiglio di amministrazione di Agriteco S.C.A.A.... in data 21 marzo 2005" (pag.34); "il Consiglio di amministrazione della Agriteco S.C.A.A. , in sede di esamina per l'approvazione del bilancio al 31.12.2005, era ampiamente consapevole dello stato di crisi irreversibile della Cooperativa" (pag.37); "la Cooperativa, nel totale disinteresse dei suoi amministratori, ha iniziato la propria attività sottocapitalizzata, senza alcuna struttura e, probabilmente, già dal primo esercizio effettivo con il Patrimonio netto negativo" (pag.41); "non vi è alcun dubbio, infatti, che gli atti gestionali che hanno portato alla decozione della Agriteco...siano imputabili alle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione in carica dal 1 agosto 2003 al 3 maggio 2006, ovvero al periodo di effettiva attività della cooperativa"; c)la consulenza tecnica del pubblico ministero ha attribuito al consiglio di amministrazione, di cui NI era vice presidente, la responsabilità relativa al deficit ingiustificato, occultato attraverso la predisposizione del bilancio di esercizio del 2004, connotato da gravi artifizi contabili, in nesso causale con la causazione del dissesto della società (pagg.16,17,32 e 33). 8.Le doglianze del ricorrente non intaccano la tenuta argomentativa delle sentenze conformi, perché, per un verso, si limitano a sostenere - in modo assertivo ed apodittico - una presunta assenza del ricorrente in occasione della adozione ed approvazione del progetto di bilancio che riportava i dati inveritieri, volti a mascherare una situazione di dissesto già evidente;
per altro verso, richiamano taluni verbali di sommarie informazioni testimoniali - sulla collocazione temporale del delinearsi del dissesto - che di certo non sono in grado di disarticolare - anche a causa della carenza del ricorso nel dar conto del loro impatto 5 dimostrativo - la ricostruzione tecnico-contabile dei professionisti della procedura e del consulente tecnico del pubblico ministero, che ne ha confermato appieno percorso argomentativo e conclusioni. Il verbale d'interrogatorio che si assume reso dal ricorrente - in virtù del quale egli sarebbe stato rispettoso dell -agire informato" - non è stato neppure allegato all'atto d'impugnazione. D'altro canto, la Corte di Cassazione non può spingersi oltre il giudizio sulla logicità (rectius: sulla non manifesta illogicità) intrinseca della motivazione della sentenza impugnata, non può ripercorrere gli elementi di fatto posti a base della decisione e non può integrare il vizio di motivazione la prospettazione di una differente, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. 9.11 secondo motivo, che si concentra sulla prova dell'elemento soggettivo, non coglie nel segno e deve ritenersi infondato. Entrambe le sentenze di merito (pag. 4 sent. primo grado, pag. 7 sent. secondo grado) hanno illustrato, concordemente, che la consapevolezza dell'imputato - Presidente e vice Presidente del consiglio di amministrazione della fallita per oltre quattro anni - di contribuire alla redazione ed approvazione di un bilancio artefatto è desumibile, da un lato, dal suo mancato deposito in Camera di Commercio e, dall'altro, dal ricorso anticipato alle dimissioni prima dell'approvazione del bilancio al 31.12.2005, che non avrebbe potuto che riproporre, pedissequamente, le poste del bilancio precedente, della cui artificiosità i consiglieri di amministrazione erano conseguentemente al corrente. Si tratta di una motivazione lineare e logica, immune da censure, alla quale si può aggiungere che in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio, avvenuta nel marzo del 2005, il Consiglio di amministrazione ha deliberato l'accesso a nuove forme di finanziamento e linee di credito presso istituti bancari e finanziari - pag. 34 della relazione dei Commissari liquidatori - al cui ottenimento, di tutta evidenza, avrebbe dovuto essere strumentale l'ostentazione di una situazione di bilancio positiva. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che commette il reato di bancarotta impropria da reato societario l'amministratore che, attraverso mendaci appostazioni nei bilanci, simuli un inesistente stato di solidità della società , consentendo così alla stessa di ottenere nuovi finanziamenti bancari ed ulteriori forniture, giacché, agevolando in tal modo l'aumento dell'esposizione debitoria della fallita, determina l'aggravamento del suo dissesto(sez. 5, n. 17021 del 11/1/13, Garuti e altro, Rv. 255089; cfr. anche sez. 5, n. .323 del 2021, IS e altro), ovvero esponga nel bilancio dati non veri al fine di occultare l'esistenza di perdite e consentire, quindi, la prosecuzione dell'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto (sez. 5, n. 42811 del 18/6/14, Ferrante, Rv. 261759). 6 10.11 quarto motivo, integrato dai motivi nuovi, è manifestamente infondato. I principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità penale degli amministratori non delegati sono invocati impropriamente, sotto diversi profili. In primo luogo, la redazione del bilancio, che costituisce compito del consiglio di amministrazione ove la società abbia scelto di dotarsi di un organo collegiale, è attività non delegabile ai singoli amministratori, ai sensi dell'art. 2381 comma 4 cod. civ.; in secondo luogo, nel consiglio di amministrazione della fallita non risultavano formalizzate deleghe di sorta. L'art. 2476 cod. civ., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori all'interno delle s.r.l. e l'art. 2392 cod. civ., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori nelle società per azioni e - per effetto del rinvio di cui all'art. 2519 cod. civ. - anche nelle società cooperative, dispongono che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie o del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o più di essi, così come ribadisce specificamente, per il consiglio di amministrazione, l'art. 2381 secondo comma cod. civ.. Dovendosi perciò distinguere l'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione operi con o senza deleghe, deriva dal suddetto assetto normativo che a meno che l'atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o a taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondano, salvo il meccanismo di esonero contemplato dal terzo comma dell'art. 2392 cod. c:iv. e dal primo comma dell'art. 2476 cod. civ. - che prevedono l'esternazione e l'annotazione dell'opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da colpa - degli illeciti deliberati dal consiglio. 11.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19/4/2023 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Luigi Giordano ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento della sentenza impugnata. In data 30 marzo 2023 il difensore ha fatto pervenire motivi nuovi e in data 7 aprile 2023 ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha insistito nel ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 23014 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/04/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino, che, per quanto d'interesse in questa sede, ha confermato la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Torino che aveva condannato ÌA NI per il delitto di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 r.d. n. 267/42 - bancarotta impropria per effetto di false comunicazioni sociali - commesso in Torino nella data di dichiarazione d'insolvenza, collocata al 31 gennaio 2012, della Agriteco Campagna Amica società consortile cooperativa a responsabiità limitata, da lui amministrata in qualità di Presidente dal 18 marzo 2002 all'agosto 2003 e di vice Presidente del consiglio di amministrazione dall'agosto 2003 al 3 maggio 2006. Sono stati articolati quattro motivi di ricorso. 1.Con il primo e il terzo motivo, di contenuto sostanzialmente analogo, è stata dedotta la nullità della sentenza per carenza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche per travisamento della prova, in quanto la sentenza impugnata ha affermato che il ricorrente avrebbe redatto e approvato il bilancio della società al 31 dicembre 2004, in qualità di Vice Presidente del consiglio di amministrazione, assumendo una responsabilità attiva ed anche omissiva, sotto il profilo dell'omissione di vigilanza, stante l'irrilevanza dell'attribuzione di deleghe operative. Nei motivi di appello il ÌA aveva fondatamente dedotto di non aver preso parte alla decisione relativa all'adozione del citato bilancio di esercizio e non sarebbero, in senso contrario, rinvenibili elementi di prova negli atti del Fascicolo processuale. La relazione dei Commissari liquidatori e del consulente tecnico del pubblico ministero si limiterebbero ad attribuirne la responsabilità all'intero consiglio di amministrazione, senza tuttavia specificare quale, tra i componenti dell'organo collegiale, fosse presente alla riunione e vi avesse concretamente contribuito. Da nessun atto del processo emergerebbe che l'imputato avrebbe preso parte alla riunione del consiglio di amministrazione del 1 marzo 2005 che ha approvato il progetto di bilancio, a differenza di quanto documentalmente emerso in relazione alla riunione del 26 gennaio 2005, alla quale ÌA non ha partecipato, tanto da beneficiare dell'assoluzione in primo grado dall'imputazione di cui al capo 2), di bancarotta impropria per effetto di operazione dolosa;
anzi, mentre dal verbale del 26 gennaio 2005 emergerebbe che al 31 dicembre 2004 il bilancio provvisorio, sulla base di quanto prospettato dal direttore, fosse in "in pareggio", le dichiarazioni delle persone informate sui fatti dimostrerebbero come le difficoltà della società si fossero palesate all'inizio dell'anno 2006. 2.11 secondo motivo censura - sotto forma di errore di diritto e vizio di motivazione - l'affermazione della Corte territoriale che ha tratto la prova dell'elemento psicologico del reato e della coscienza dello stato di dissesto in cui versava la società dalla scelta del consiglio di amministrazione di non depositare tale bilancio all'ufficio del registro delle imprese e 1 dall'essersi, i suoi componenti, dimessi dall'incarico prima di approvare il bilancio del 2005, sintomo di piena consapevolezza della non veridicità dei relativi dati. Tale motivazione sarebbe illogica, perché farebbe derivare la prova del reato da considerazioni riguardanti la mancata consumazione di un altro, successivo reato;
inoltre, non darebbe conto della prova della coscienza del "dissesto" della società, anche perché il ÌA, nel rispetto dell'obbligo di agire informato — e come da lui dichiarato in sede d'interrogatorio - si sarebbe sempre preoccupato di assicurarsi, tramite il Presidente del consigho di amministrazione e il direttore De Andreis, della bontà dei dati contabili ufficiali. Gli atti di indagine, contenuti nel fascicolo, non evidenzierebbero la prova della rappresentazione, in capo all'imputato, di una situazione di squilibrio economico e finanziario della società. 3.11 quarto motivo lamenta "errore di diritto" della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non rilevante che l'imputato non disponesse di "deleghe operative", in quanto la responsabilità dell'amministratore privo di delega deve essere circoscritta alla intervenuta rappresentazione, da parte sua, dell'evento del reato, e all'imputato sarebbero state fornite costanti rassicurazioni in ordine alla regolarità dell'andamento societario. 4.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022,, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Luigi Giordano ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 5.In data 30 marzo 2023 il difensore dell'imputato ha fatto pervenire motivi nuovi, con i quali ha sviluppato precipuamente il quarto motivo di ricorso e in data 7 aprile 2023 ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l'accoglimento del medesimo. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Va premesso che il contesto processuale è quello della c.d. doppia conforme sulla responsabilità, ove la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, n. 37295 del 12/6/19, E., Rv. 277218; sez.3, n. 13926 del 1/12/11, Valerio, Rv. 252615). 2 2.Nel caso di cosiddetta "doppia conforme" - ovvero di uno scenario analogo a quello oggetto di scrutinio - il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specific:a deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La MI e altro, Rv. 26921701). E va detto, sin d'ora, come tale deduzione specifica non sia rinvenibile. 3. Esula dai poteri della Corte di Cassazione la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezza mento delle risultanze processuali. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (SS.UU. n. 6402 del 30.4.97, SI e altri, rv. 207944) che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per sostanziare il suo convincimento, oppure la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (SS.UU. cit.; cfr. anche sez. 1, n.54281 del 5/7/17, Tallarico, Rv. 272492). 4.Quanto all'ordinario vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è affermazione ricorrente quella secondo cui «l'illogiciità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un "orizzonte circoscritto", dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle 3 acquisizioni processuali» (così, per tutte, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 5.E il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità o decisività, nel senso che la parte deducente ha l'onere di dare conto delle conseguenze del vizio denunziato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore e di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitino una diversa comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzino ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti della attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (sez.6, n.13809 del 17/3/15,0., Rv. 262965). 6. E, di conseguenza, "in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova" (Cass. sez. 5, n.26455 del 9/6/22, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370; massime precedenti conformi: N. 25255 del 2012 Rv. 253099 - 01, N. 18521 del 2018 Rv. 273217 - 01, N. 39048 del 2007 Rv. 238215 - 01). Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenz.a di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (per tutte, Cass. sez.6, n. 10795 del 16/2/21, F., Rv. 281085). 7.Ebbene, a riguardo del primo e del terzo motivo, la sentenza di condanna di primo grado - richiamata da quella d'appello - afferma testualmente (pag.4) che "dalla relazione del commissario liquidatore e del CTPM emerge la piena responsabilità del predetto che, nel partecipare, come vice Presidente del CDA, alle decisioni concernenti anche la gestione della 4 AGRITECO ha contribuito a cagionare il dissesto partecipando a redigere un bilancio contenenti (sic) le falsità meglio specificate nel capo d'imputazione che hanno falsamente consentito di chiudere il bilancio al 31.12.2004 con un utile in realtà inesistente". Dagli atti allegati al ricorso per cassazione emerge che: a) l'art.33 dello Statuto societario attribuiva all'organo amministrativo tutti i più ampi poteri per la gestione della società, salvo il caso in cui il consiglio di amministrazione avesse delegato parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. (tra le quali, al comma 4, figura proprio la redazione del bilancio), ad uno o più dei suoi componenti;
b) la relazione dei commissari liquidatori, dopo aver dato atto del deposito del bilancio di esercizio relativo all'anno 2003, ha sottolineato come fosse "incontestabile" il mancato deposito del bilancio al 31.12.2004 "a riprova che lo stato di crisi della Cooperativa si sia palesato agli amministratori durante tale esercizio" (pag.14); il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 evidenziava un utile di euro 242 "palesemente fittizio, unicamente generato da un artifizio contabile volto a celare la reale perdita portata dal primo anno di effettiva attività della cooperativa" (pag.33); il progetto di bilancio del 2004 - contenente dati falsi, strumentali alla copertura della rilevante perdita - è stato approvato dal "Consiglio di amministrazione di Agriteco S.C.A.A.... in data 21 marzo 2005" (pag.34); "il Consiglio di amministrazione della Agriteco S.C.A.A. , in sede di esamina per l'approvazione del bilancio al 31.12.2005, era ampiamente consapevole dello stato di crisi irreversibile della Cooperativa" (pag.37); "la Cooperativa, nel totale disinteresse dei suoi amministratori, ha iniziato la propria attività sottocapitalizzata, senza alcuna struttura e, probabilmente, già dal primo esercizio effettivo con il Patrimonio netto negativo" (pag.41); "non vi è alcun dubbio, infatti, che gli atti gestionali che hanno portato alla decozione della Agriteco...siano imputabili alle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione in carica dal 1 agosto 2003 al 3 maggio 2006, ovvero al periodo di effettiva attività della cooperativa"; c)la consulenza tecnica del pubblico ministero ha attribuito al consiglio di amministrazione, di cui NI era vice presidente, la responsabilità relativa al deficit ingiustificato, occultato attraverso la predisposizione del bilancio di esercizio del 2004, connotato da gravi artifizi contabili, in nesso causale con la causazione del dissesto della società (pagg.16,17,32 e 33). 8.Le doglianze del ricorrente non intaccano la tenuta argomentativa delle sentenze conformi, perché, per un verso, si limitano a sostenere - in modo assertivo ed apodittico - una presunta assenza del ricorrente in occasione della adozione ed approvazione del progetto di bilancio che riportava i dati inveritieri, volti a mascherare una situazione di dissesto già evidente;
per altro verso, richiamano taluni verbali di sommarie informazioni testimoniali - sulla collocazione temporale del delinearsi del dissesto - che di certo non sono in grado di disarticolare - anche a causa della carenza del ricorso nel dar conto del loro impatto 5 dimostrativo - la ricostruzione tecnico-contabile dei professionisti della procedura e del consulente tecnico del pubblico ministero, che ne ha confermato appieno percorso argomentativo e conclusioni. Il verbale d'interrogatorio che si assume reso dal ricorrente - in virtù del quale egli sarebbe stato rispettoso dell -agire informato" - non è stato neppure allegato all'atto d'impugnazione. D'altro canto, la Corte di Cassazione non può spingersi oltre il giudizio sulla logicità (rectius: sulla non manifesta illogicità) intrinseca della motivazione della sentenza impugnata, non può ripercorrere gli elementi di fatto posti a base della decisione e non può integrare il vizio di motivazione la prospettazione di una differente, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. 9.11 secondo motivo, che si concentra sulla prova dell'elemento soggettivo, non coglie nel segno e deve ritenersi infondato. Entrambe le sentenze di merito (pag. 4 sent. primo grado, pag. 7 sent. secondo grado) hanno illustrato, concordemente, che la consapevolezza dell'imputato - Presidente e vice Presidente del consiglio di amministrazione della fallita per oltre quattro anni - di contribuire alla redazione ed approvazione di un bilancio artefatto è desumibile, da un lato, dal suo mancato deposito in Camera di Commercio e, dall'altro, dal ricorso anticipato alle dimissioni prima dell'approvazione del bilancio al 31.12.2005, che non avrebbe potuto che riproporre, pedissequamente, le poste del bilancio precedente, della cui artificiosità i consiglieri di amministrazione erano conseguentemente al corrente. Si tratta di una motivazione lineare e logica, immune da censure, alla quale si può aggiungere che in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio, avvenuta nel marzo del 2005, il Consiglio di amministrazione ha deliberato l'accesso a nuove forme di finanziamento e linee di credito presso istituti bancari e finanziari - pag. 34 della relazione dei Commissari liquidatori - al cui ottenimento, di tutta evidenza, avrebbe dovuto essere strumentale l'ostentazione di una situazione di bilancio positiva. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che commette il reato di bancarotta impropria da reato societario l'amministratore che, attraverso mendaci appostazioni nei bilanci, simuli un inesistente stato di solidità della società , consentendo così alla stessa di ottenere nuovi finanziamenti bancari ed ulteriori forniture, giacché, agevolando in tal modo l'aumento dell'esposizione debitoria della fallita, determina l'aggravamento del suo dissesto(sez. 5, n. 17021 del 11/1/13, Garuti e altro, Rv. 255089; cfr. anche sez. 5, n. .323 del 2021, IS e altro), ovvero esponga nel bilancio dati non veri al fine di occultare l'esistenza di perdite e consentire, quindi, la prosecuzione dell'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto (sez. 5, n. 42811 del 18/6/14, Ferrante, Rv. 261759). 6 10.11 quarto motivo, integrato dai motivi nuovi, è manifestamente infondato. I principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità penale degli amministratori non delegati sono invocati impropriamente, sotto diversi profili. In primo luogo, la redazione del bilancio, che costituisce compito del consiglio di amministrazione ove la società abbia scelto di dotarsi di un organo collegiale, è attività non delegabile ai singoli amministratori, ai sensi dell'art. 2381 comma 4 cod. civ.; in secondo luogo, nel consiglio di amministrazione della fallita non risultavano formalizzate deleghe di sorta. L'art. 2476 cod. civ., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori all'interno delle s.r.l. e l'art. 2392 cod. civ., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori nelle società per azioni e - per effetto del rinvio di cui all'art. 2519 cod. civ. - anche nelle società cooperative, dispongono che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie o del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o più di essi, così come ribadisce specificamente, per il consiglio di amministrazione, l'art. 2381 secondo comma cod. civ.. Dovendosi perciò distinguere l'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione operi con o senza deleghe, deriva dal suddetto assetto normativo che a meno che l'atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o a taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondano, salvo il meccanismo di esonero contemplato dal terzo comma dell'art. 2392 cod. c:iv. e dal primo comma dell'art. 2476 cod. civ. - che prevedono l'esternazione e l'annotazione dell'opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da colpa - degli illeciti deliberati dal consiglio. 11.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19/4/2023 Il consigliere estensore