Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/03/2026, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01715/2026REG.PROV.COLL.
N. 06645/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6645 del 2025, proposto da
US RÌ, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Falvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.V.A.S.S. - Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Gentile e Dario Adolfo Maria Zamboni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Dario Adolfo Maria Zamboni in Roma, via del Quirinale n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 227/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.V.A.S.S. - Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il Cons. VA AL e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Dettori, in dichiarata delega dell'avvocato Claudio Falvo, e Dario Adolfo Maria Zamboni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con provvedimento prot. n. 113512/24, del 29 aprile 2024, adottato con delibera del Collegio di garanzia prot. n. 0089198/24 del 4 aprile 2024, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (in acronimo anche solo I.V.A.S.S.) ha irrogato la sanzione della radiazione nei confronti del Sig. US RÌ in qualità di responsabile dell’attività di distribuzione di RÌ Assicurazioni s.r.l. per violazione artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 per mancato rispetto delle regole di comportamento, ai sensi dell’art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
2. Il Sig. RÌ, ricorrendo dinnanzi al T.a.r. per il Lazio – sede di Roma, ha impugnato il suddetto provvedimento sanzionatorio deducendone l’illegittimità a mezzo di due motivi di gravame.
3. Ad esito del giudizio di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’I.V.A.S.S..
4. Con ricorso notificato il 2 luglio 2025 e depositato il 20 agosto 2025 il Sig. RÌ ha interposto appello avverso la predetta sentenza affidandolo ad unico motivo.
5. In data 3 novembre 2025 l’I.V.A.S.S. si è costituita in giudizio resistendo al ricorso.
6. In limine , con memoria depositata in data 16 febbraio 2026, l’I.V.A.S.S. ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in appello per tardività della notifica e del deposito dello stesso rispetto ai termini dimidiati previsti dal rito abbreviato di cui all’art. 119, c. 1, lett. b), c.p.a.
7.All’udienza camerale del 26 febbraio 2026, fissata ai sensi dell’art. 72 bis c.p.a., la causa è trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è irricevibile per tardività sia della notifica sia del deposito del ricorso in appello.
2. Deve, infatti, osservarsi che alle controversie relative ai “provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti” ex art. 119, comma 1, lett. b) c.p.a. (tra cui rientra per costante orientamento della giurisprudenza di questa Sezione anche I.V.A.S.S. – cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20/04/2017, n. 1858), trova applicazione, anche nei giudizi di appello (comma 7 dell’art. 119), il rito abbreviato previsto dal medesimo articolo.
Tale rito speciale prevede, in particolare, il dimezzamento di “tutti i termini processuali ordinari […] salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo” (art. 119, comma 2, c.p.a.), ivi compresi, quindi, per quanto qui più interessa, sia il termine per proporre l’impugnazione della sentenza ex art. 92, commi 1 e 3, c.p.a. che il termine per provvedere al deposito del ricorso in appello previsto ex art. 94 c.p.a..
2.1 Tanto premesso è appena il caso di rilevare che, nel caso di specie, il ricorso in appello è stato notificato in data 2 luglio 2025 quando risultava oramai inutilmente spirato il “termine lungo” decorrente dalla data del deposito della sentenza (avvenuto il 7 gennaio 2025), dimidiato a tre mesi ai sensi del combinato disposto degli articoli 92, comma 3 e 119 commi 1, lett. b) e 6, c.p.a..
Deve aggiungersi che il ricorso in appello è stato altresì tardivamente depositato in data 20 agosto 2025 quando era decorso il termine dimidiato di quindici giorni all’uopo previsto in forza del combinato disposto degli articoli 94 e 119 commi 1, lett. b), e 7, c.p.a.
3. Per le ragioni sopra sinteticamente esposte, l’appello va pertanto dichiarato irricevibile per tardività.
4. Sussistono nondimeno, in considerazione della natura in mero rito della pronuncia, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase di appello tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA OR, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
VA AL, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AL | CA OR |
IL SEGRETARIO