TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 22/12/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2374/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZANESCO OSVALDO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. RIOTTO VALENTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26/09/2025 e cioè
per parte ricorrente “1) Affidare il figlio minore a entrambi i Persona_1
1 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocazione prevalente presso la madre. 2) Assegnare la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Azzano Decimo – Via
Cesena Scorz n.37, alla madre . 3) il padre Parte_1 Controparte_1
potrà tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e le seguenti modalità: Per_1
tutte le settimane, con prelievo il pomeriggio del mercoledì
e riaccompagnamento il giorno seguente a scuola;
a fine settimana alternati,
con prelievo al sabato all'uscita di scuola e riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. 4) provvederà al Controparte_1
mantenimento dei figli in via indiretta, mediante versamento alla madre Pt_1
, quanto al figlio , dell'importo di euro 860,00 (ovvero euro 430,00
[...] Per_1
per figlio oltre aggiornamenti ISTAT) in virtù delle aumentate esigenze dei medesimi a seguito della crescita da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 25 di ogni mese,somme soggette a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento. 5) padre provvederà al Controparte_1
pagamento del 70% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018 6) Controparte_1
verserà a l'importo di euro 200,00 a titolo di contributo per il suo Parte_1
mantenimento, da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 25 di ogni mese,
somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento. 7) con vittoria di spese legali IN VIA ISTRUTTORIA Lo scrivente procuratore insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e
2 non accolte - ovvero la prova testimoniale e la richiesta di audizione del figlio minore - e si oppone a quelle ex adverso dedotte per i motivi già esposti ribadendo altresì tutte le eccezioni di tardività, inammissibilità
e inconferenza delle istanze istruttorie e della produzione documentale formulate da parte resistente”;
per parte resistente “Il procuratore di parte resistente conferma, anche in questa sede, la disponibilità manifestata alla controparte – così come già
avvenuto in precedenza – di aderire alla proposta conciliativa formula dal
G.I., ex art. 185 bis cpc, e rileva, per contro, l'assenza di un qualsivoglia riscontro avversario che, evidentemente, è espressione della mera volontà di procrastinare, ancora, l'esito del presente giudizio. Si insiste, a questo punto,
affinché l'Ill.mo Sig. Giudice, debitamente valorizzando la condotta di controparte, Voglia accogliere le domande, eccezioni e argomentazioni tutte dedotte in atti e si insta per l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, nrr. 2 e 3, rispettivamente di data 18.01.2024 e
06.02.2024, quivi da intendersi integralmente trascritte”.
Motivi Della Decisione
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023.
Premesso che con sentenza parziale n. 723/2023 pubblicata il 7.12.2023, il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, nel caso di specie occorre rilevare quanto segue: le conclusioni delle parti implicano sostanzialmente in via principale la loro adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 20 giugno 2025;
3 parte ricorrente tiene a precisare solamente di non aderire alla proposta di compensare le spese di lite, in quanto i provvedimenti presidenziali e le successive proposte conciliative di fatto hanno dato accoglimento alle iniziali conclusioni della ricorrente disattendendo in gran parte quelle di parte resistente. Parte resistente, dal canto suo, aderisce in via principale all'intera proposta conciliativa e richiama le proprie conclusioni espresse in atti solo nell'ipotesi subordinata in cui parte ricorrente aderisca alla proposta.
Con riguardo ai fatti controversi, la causa trae origine dalla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con la quale la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei CP_1
figli minori con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione dei tempi di frequentazione del padre, nonché
la determinazione degli assegni di mantenimento per i figli e per sé stessa. Il
resistente, pur non opponendosi alla separazione, ha contestato le pretese economiche della controparte, deducendo la propria difficoltà finanziaria e chiedendo un regime di frequentazione più ampio, senza assegno per la moglie. La conflittualità si è concentrata, oltre che sugli aspetti economici,
sulla disciplina dei tempi di permanenza del figlio minore presso il padre, in ragione delle condotte ritenute inadeguate dalla madre.
Con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., il Tribunale, preso atto dell'intollerabilità della convivenza e della disparità economica tra i coniugi,
ha autorizzato le parti a vivere separatamente, affidando i figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, assegnando alla stessa la casa familiare e regolando il diritto di visita del padre con incontri infrasettimanali e nei fine settimana alternati. Ha inoltre disposto a carico del resistente il versamento di euro 800,00 mensili per il mantenimento dei figli e di euro 350,00 per la moglie, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre.
4 Nel corso del giudizio, dopo la pronuncia non definitiva sullo status, sono state depositate memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e documentazione reddituale. Il Giudice, ritenuta l'opportunità di favorire la definizione bonaria della lite, ha formulato due proposte conciliative, l'ultima delle quali in data
20 giugno 2025, tenendo conto del consolidarsi degli assetti relazionali e dell'avvenuta maggiore età della figlia primogenita, sicché la regolamentazione ha riguardato il solo figlio minore . Tale proposta ha Per_1
previsto: affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
disciplina dei tempi di frequentazione del padre articolata in incontri settimanali il mercoledì, fine settimana alternati con prelievo il venerdì e rientro la domenica, due giorni infrasettimanali nella settimana in cui il weekend è con la madre, oltre ai periodi festivi e alle vacanze estive;
contributo per il mantenimento dei figli pari a euro 860,00 mensili complessivi, ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre;
assegno per la moglie di euro 200,00
mensili; compensazione delle spese di lite.
Le conclusioni rassegnate dalle parti aderiscono sostanzialmente alla maggior parte dei punti della proposta, in particolare quanto ad affidamento e collocazione del minore, assegnazione della casa familiare, misura e modalità
del contributo per il mantenimento dei figli, ripartizione delle spese straordinarie e assegno per la moglie. Parte resistente ha dichiarato adesione integrale alla proposta;
parte ricorrente ha confermato i medesimi punti,
divergendo, tuttavia, la regolamentazione dei tempi di frequentazione, non aderendovi nella parte in cui prevede il prelievo del minore il venerdì anziché
il sabato e l'aggiunta di due giorni infrasettimanali nella settimana “materna”,
nonché per quanto concerne la compensazione delle spese di lite.
Quanto al primo profilo, relativo ai tempi di frequentazione tra padre e figlio,
il Tribunale reputa opportuno confermare il contenuto della proposta
5 conciliativa, atteso il consolidarsi degli aspetti relazionali emersi in corso di causa, la raggiunta età adolescenziale del minore e il suo interesse a trascorrere un tempo adeguato con il padre, anche in funzione di una equilibrata continuità affettiva. L'ascolto del minore sul punto è ritenuto superfluo, non essendo conforme al suo interesse sottoporre la scelta a una valutazione che potrebbe accentuare la conflittualità genitoriale;
le criticità
evidenziate dalla madre in ordine a condotte non appropriate dovranno essere affrontate in sede educativa mediante scelte condivise da entrambi i genitori,
nel rispetto dei doveri di cura e vigilanza.
Non sembra superfluo precisare che la decorrenza delle condizioni della separazione sarà dalla pubblicazione della presente sentenza, perché solo nella fase decisoria è stata manifestata l'adesione delle parti ala maggior parte delle questioni relative al thema decidendum, ivi incluse quelle economiche.
Quanto al secondo profilo, concernente le spese di lite, si ritiene di compensarle integralmente ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, in presenza di giustificati motivi ravvisabili nella peculiarità della vicenda, caratterizzata da una conflittualità circoscritta agli aspetti accessori, dall'intervento del giudice volto a favorire la conciliazione, dall'adesione sostanziale delle parti alla proposta formulata e dalla natura personale delle questioni trattate, che hanno richiesto un approfondito esame delle condizioni economiche e relazionali senza che possa individuarsi una soccombenza netta. La compensazione trova altresì fondamento nell'esigenza di non aggravare il conflitto con ulteriori oneri economici, in coerenza con la funzione riequilibratrice del giudizio di separazione e con il principio di proporzionalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
6 1. dispone l'affido del figlio minore a entrambi i genitori;
le Persona_2
decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
2. assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Azzano
Decimo – Via Cesena Scorz n.37, alla madre;
Parte_1
3. dispone che il padre possa tenere con sé il figlio con i Controparte_1
seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, con prelievo il pomeriggio del mercoledì e riaccompagnamento il giorno seguente a scuola;
a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
durante la settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre potrà trascorrere con il figlio due giorni infrasettimanali, in difetto di accordo il mercoledì e il venerdì,
con prelievo il pomeriggio e riaccompagnamento il giorno seguente a scuola;
durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30
maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
4. dispone che il padre provveda al mantenimento dei Controparte_1
figli in via indiretta, mediante versamento alla madre Parte_1
dell'importo di euro 860,00 mensili (euro 430,00 a figlio), da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data di
7 pubblicazione della sentenza, fermi restando sino a tale data i provvedimenti assunti in corso di causa. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
5. dispone che il padre provveda al pagamento del 70% Controparte_1
delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli
Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
6. dispone che versi a l'importo di euro Controparte_1 Parte_1
200,00, a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. La
somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
7.compensa le spese di lite.
visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Pordenone, in data 19/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2374/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZANESCO OSVALDO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. RIOTTO VALENTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26/09/2025 e cioè
per parte ricorrente “1) Affidare il figlio minore a entrambi i Persona_1
1 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocazione prevalente presso la madre. 2) Assegnare la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Azzano Decimo – Via
Cesena Scorz n.37, alla madre . 3) il padre Parte_1 Controparte_1
potrà tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e le seguenti modalità: Per_1
tutte le settimane, con prelievo il pomeriggio del mercoledì
e riaccompagnamento il giorno seguente a scuola;
a fine settimana alternati,
con prelievo al sabato all'uscita di scuola e riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. 4) provvederà al Controparte_1
mantenimento dei figli in via indiretta, mediante versamento alla madre Pt_1
, quanto al figlio , dell'importo di euro 860,00 (ovvero euro 430,00
[...] Per_1
per figlio oltre aggiornamenti ISTAT) in virtù delle aumentate esigenze dei medesimi a seguito della crescita da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 25 di ogni mese,somme soggette a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento. 5) padre provvederà al Controparte_1
pagamento del 70% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018 6) Controparte_1
verserà a l'importo di euro 200,00 a titolo di contributo per il suo Parte_1
mantenimento, da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 25 di ogni mese,
somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento. 7) con vittoria di spese legali IN VIA ISTRUTTORIA Lo scrivente procuratore insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e
2 non accolte - ovvero la prova testimoniale e la richiesta di audizione del figlio minore - e si oppone a quelle ex adverso dedotte per i motivi già esposti ribadendo altresì tutte le eccezioni di tardività, inammissibilità
e inconferenza delle istanze istruttorie e della produzione documentale formulate da parte resistente”;
per parte resistente “Il procuratore di parte resistente conferma, anche in questa sede, la disponibilità manifestata alla controparte – così come già
avvenuto in precedenza – di aderire alla proposta conciliativa formula dal
G.I., ex art. 185 bis cpc, e rileva, per contro, l'assenza di un qualsivoglia riscontro avversario che, evidentemente, è espressione della mera volontà di procrastinare, ancora, l'esito del presente giudizio. Si insiste, a questo punto,
affinché l'Ill.mo Sig. Giudice, debitamente valorizzando la condotta di controparte, Voglia accogliere le domande, eccezioni e argomentazioni tutte dedotte in atti e si insta per l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, nrr. 2 e 3, rispettivamente di data 18.01.2024 e
06.02.2024, quivi da intendersi integralmente trascritte”.
Motivi Della Decisione
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023.
Premesso che con sentenza parziale n. 723/2023 pubblicata il 7.12.2023, il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, nel caso di specie occorre rilevare quanto segue: le conclusioni delle parti implicano sostanzialmente in via principale la loro adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 20 giugno 2025;
3 parte ricorrente tiene a precisare solamente di non aderire alla proposta di compensare le spese di lite, in quanto i provvedimenti presidenziali e le successive proposte conciliative di fatto hanno dato accoglimento alle iniziali conclusioni della ricorrente disattendendo in gran parte quelle di parte resistente. Parte resistente, dal canto suo, aderisce in via principale all'intera proposta conciliativa e richiama le proprie conclusioni espresse in atti solo nell'ipotesi subordinata in cui parte ricorrente aderisca alla proposta.
Con riguardo ai fatti controversi, la causa trae origine dalla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con la quale la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei CP_1
figli minori con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione dei tempi di frequentazione del padre, nonché
la determinazione degli assegni di mantenimento per i figli e per sé stessa. Il
resistente, pur non opponendosi alla separazione, ha contestato le pretese economiche della controparte, deducendo la propria difficoltà finanziaria e chiedendo un regime di frequentazione più ampio, senza assegno per la moglie. La conflittualità si è concentrata, oltre che sugli aspetti economici,
sulla disciplina dei tempi di permanenza del figlio minore presso il padre, in ragione delle condotte ritenute inadeguate dalla madre.
Con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., il Tribunale, preso atto dell'intollerabilità della convivenza e della disparità economica tra i coniugi,
ha autorizzato le parti a vivere separatamente, affidando i figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, assegnando alla stessa la casa familiare e regolando il diritto di visita del padre con incontri infrasettimanali e nei fine settimana alternati. Ha inoltre disposto a carico del resistente il versamento di euro 800,00 mensili per il mantenimento dei figli e di euro 350,00 per la moglie, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre.
4 Nel corso del giudizio, dopo la pronuncia non definitiva sullo status, sono state depositate memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e documentazione reddituale. Il Giudice, ritenuta l'opportunità di favorire la definizione bonaria della lite, ha formulato due proposte conciliative, l'ultima delle quali in data
20 giugno 2025, tenendo conto del consolidarsi degli assetti relazionali e dell'avvenuta maggiore età della figlia primogenita, sicché la regolamentazione ha riguardato il solo figlio minore . Tale proposta ha Per_1
previsto: affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
disciplina dei tempi di frequentazione del padre articolata in incontri settimanali il mercoledì, fine settimana alternati con prelievo il venerdì e rientro la domenica, due giorni infrasettimanali nella settimana in cui il weekend è con la madre, oltre ai periodi festivi e alle vacanze estive;
contributo per il mantenimento dei figli pari a euro 860,00 mensili complessivi, ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre;
assegno per la moglie di euro 200,00
mensili; compensazione delle spese di lite.
Le conclusioni rassegnate dalle parti aderiscono sostanzialmente alla maggior parte dei punti della proposta, in particolare quanto ad affidamento e collocazione del minore, assegnazione della casa familiare, misura e modalità
del contributo per il mantenimento dei figli, ripartizione delle spese straordinarie e assegno per la moglie. Parte resistente ha dichiarato adesione integrale alla proposta;
parte ricorrente ha confermato i medesimi punti,
divergendo, tuttavia, la regolamentazione dei tempi di frequentazione, non aderendovi nella parte in cui prevede il prelievo del minore il venerdì anziché
il sabato e l'aggiunta di due giorni infrasettimanali nella settimana “materna”,
nonché per quanto concerne la compensazione delle spese di lite.
Quanto al primo profilo, relativo ai tempi di frequentazione tra padre e figlio,
il Tribunale reputa opportuno confermare il contenuto della proposta
5 conciliativa, atteso il consolidarsi degli aspetti relazionali emersi in corso di causa, la raggiunta età adolescenziale del minore e il suo interesse a trascorrere un tempo adeguato con il padre, anche in funzione di una equilibrata continuità affettiva. L'ascolto del minore sul punto è ritenuto superfluo, non essendo conforme al suo interesse sottoporre la scelta a una valutazione che potrebbe accentuare la conflittualità genitoriale;
le criticità
evidenziate dalla madre in ordine a condotte non appropriate dovranno essere affrontate in sede educativa mediante scelte condivise da entrambi i genitori,
nel rispetto dei doveri di cura e vigilanza.
Non sembra superfluo precisare che la decorrenza delle condizioni della separazione sarà dalla pubblicazione della presente sentenza, perché solo nella fase decisoria è stata manifestata l'adesione delle parti ala maggior parte delle questioni relative al thema decidendum, ivi incluse quelle economiche.
Quanto al secondo profilo, concernente le spese di lite, si ritiene di compensarle integralmente ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, in presenza di giustificati motivi ravvisabili nella peculiarità della vicenda, caratterizzata da una conflittualità circoscritta agli aspetti accessori, dall'intervento del giudice volto a favorire la conciliazione, dall'adesione sostanziale delle parti alla proposta formulata e dalla natura personale delle questioni trattate, che hanno richiesto un approfondito esame delle condizioni economiche e relazionali senza che possa individuarsi una soccombenza netta. La compensazione trova altresì fondamento nell'esigenza di non aggravare il conflitto con ulteriori oneri economici, in coerenza con la funzione riequilibratrice del giudizio di separazione e con il principio di proporzionalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
6 1. dispone l'affido del figlio minore a entrambi i genitori;
le Persona_2
decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
2. assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Azzano
Decimo – Via Cesena Scorz n.37, alla madre;
Parte_1
3. dispone che il padre possa tenere con sé il figlio con i Controparte_1
seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, con prelievo il pomeriggio del mercoledì e riaccompagnamento il giorno seguente a scuola;
a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
durante la settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre potrà trascorrere con il figlio due giorni infrasettimanali, in difetto di accordo il mercoledì e il venerdì,
con prelievo il pomeriggio e riaccompagnamento il giorno seguente a scuola;
durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30
maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
4. dispone che il padre provveda al mantenimento dei Controparte_1
figli in via indiretta, mediante versamento alla madre Parte_1
dell'importo di euro 860,00 mensili (euro 430,00 a figlio), da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data di
7 pubblicazione della sentenza, fermi restando sino a tale data i provvedimenti assunti in corso di causa. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
5. dispone che il padre provveda al pagamento del 70% Controparte_1
delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli
Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
6. dispone che versi a l'importo di euro Controparte_1 Parte_1
200,00, a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. La
somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
7.compensa le spese di lite.
visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Pordenone, in data 19/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
8