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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 363/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria - SO Campanella 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Tripepi,92 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240037819058000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5402/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:Insiste e si riportaa chiede il riconoscimento delle spese.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.094 2024 0037819058 000, inviata a mezzo PEC in data 22/10/2024, riferita al mancato pagamento del diritto Camerale per l'anno 2020, per un ammontare di €. 234,75.
Parte ricorrente deduce, con riferimento alla Società_1 snc, cui si riferisce la pretesa, che dalla documentazione allegata al ricorso si ricava:
che in data 13/07/2013 i soci, riunitisi in assemblea straordinaria (All.1), deliberarono lo scioglimento anticipato della Società, costituita in data 8 gennaio 1999, decidendo la cessazione del vincolo sociale per il raggiungimento della data prevista dallo Statuto, dopo una proroga tacita di cinque anni (All.2);
che data 08/01/2014 i soci hanno depositato, presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Reggio Calabria e presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, gli atti relativi allo scioglimento della Società, chiedendo sia la cancellazione della partita IVA della Società, nonché la cancellazione dal
Registro delle Imprese, richieste regolarmente ricevute ed accettate (All.3).
Quindi l'Ufficio avrebbe dovuto procedere alla cancellazione automatica, soprattutto in ragione del mancato compimento di atti di gestione per tre anni (ai sensi dell'art. 2490 c.c.).
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
Ha presentato controdeduzioni la Camera di Commercio, eccependo, sulla base della visura camerale, che la cancellazione dal Registro delle Imprese è stata disposta con provvedimento dell'08/11/2021, per cui l'impresa e gli obbligati in solido, destinatari della contestata cartella, sono tenuti al pagamento del diritto annuale fino all'annualità 2021.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che, sulla base della documentazione allegata al ricorso (scioglimento della società nel
2013 e deposito, nel 2014, degli atti relativi allo scioglimento, con richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese), possa ragionevolmente ritenersi la non dovutezza della pretesa per il 2020, indipendentemente, quindi, dalla tardiva formalizzazione della cancellazione nel 2021.
Spese per come indicato nel dispositivo, poste a carico della Camera di Commercio e compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la resistente Camera di Commercio al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta); spese compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate -
Riscossione.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 363/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria - SO Campanella 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Tripepi,92 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240037819058000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5402/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:Insiste e si riportaa chiede il riconoscimento delle spese.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.094 2024 0037819058 000, inviata a mezzo PEC in data 22/10/2024, riferita al mancato pagamento del diritto Camerale per l'anno 2020, per un ammontare di €. 234,75.
Parte ricorrente deduce, con riferimento alla Società_1 snc, cui si riferisce la pretesa, che dalla documentazione allegata al ricorso si ricava:
che in data 13/07/2013 i soci, riunitisi in assemblea straordinaria (All.1), deliberarono lo scioglimento anticipato della Società, costituita in data 8 gennaio 1999, decidendo la cessazione del vincolo sociale per il raggiungimento della data prevista dallo Statuto, dopo una proroga tacita di cinque anni (All.2);
che data 08/01/2014 i soci hanno depositato, presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Reggio Calabria e presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, gli atti relativi allo scioglimento della Società, chiedendo sia la cancellazione della partita IVA della Società, nonché la cancellazione dal
Registro delle Imprese, richieste regolarmente ricevute ed accettate (All.3).
Quindi l'Ufficio avrebbe dovuto procedere alla cancellazione automatica, soprattutto in ragione del mancato compimento di atti di gestione per tre anni (ai sensi dell'art. 2490 c.c.).
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
Ha presentato controdeduzioni la Camera di Commercio, eccependo, sulla base della visura camerale, che la cancellazione dal Registro delle Imprese è stata disposta con provvedimento dell'08/11/2021, per cui l'impresa e gli obbligati in solido, destinatari della contestata cartella, sono tenuti al pagamento del diritto annuale fino all'annualità 2021.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che, sulla base della documentazione allegata al ricorso (scioglimento della società nel
2013 e deposito, nel 2014, degli atti relativi allo scioglimento, con richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese), possa ragionevolmente ritenersi la non dovutezza della pretesa per il 2020, indipendentemente, quindi, dalla tardiva formalizzazione della cancellazione nel 2021.
Spese per come indicato nel dispositivo, poste a carico della Camera di Commercio e compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la resistente Camera di Commercio al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta); spese compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate -
Riscossione.