Art. 5. 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali; e' composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, indicato dal Ministero del tesoro e due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. I membri del collegio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
3. Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Istituto; esamina i bilanci di previsione ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'ente; controlla la conservazione del patrimonio e dei relativi documenti; vigila sulla regolarita' della riscossione delle entrate e dell'erogazione delle spese; effettua verifiche inventariali e di cassa.
4. I membri del collegio possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione ed intervenire nelle questioni afferenti al loro mandato.
5. Agli stessi spetta un compenso da determinarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. I membri del collegio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
3. Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Istituto; esamina i bilanci di previsione ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'ente; controlla la conservazione del patrimonio e dei relativi documenti; vigila sulla regolarita' della riscossione delle entrate e dell'erogazione delle spese; effettua verifiche inventariali e di cassa.
4. I membri del collegio possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione ed intervenire nelle questioni afferenti al loro mandato.
5. Agli stessi spetta un compenso da determinarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro.