Art. 2.
L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare previsto dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212 , fermo restando quanto disposto dall' articolo 86 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni.
L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare previsto dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212 , fermo restando quanto disposto dall' articolo 86 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni.