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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 571/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15302/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002182481122162242 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio la Abaco S.p.A., la Municipia S.p.A. e la Regione Campania impugnando l'intimazione di pagamento nr. 20250002182481122162242 notificata in data 01/08/2025 (tassa auto 2013 - importo € 1.038,47).
Evidenzia che gli atti presupposti alla predetta intimazione [indicati in 1) ingiunzione di pagamento nr.
334037012136 presumibilmente notificata il 16/09/2019 per un importo, per un importo di € 302,28; 2) ingiunzione di pagamento nr. 334089180251 presumibilmente notificata il 18/09/2019 per un importo di
€ 543,53] mai erano stati ritualmente notificati [aggiungendo che le menzionate ingiunzioni inerivano presunti e precedenti “avvisi di accertamento nr. 334037012136, tg. Targa_1, not. il 07/12/2016, per l'anno 2013, nr. 334089180251, tg. Targa_2, not. il 26/10/2016 per l'anno 2013” che nemmeno risultavano esser stati notificati] eccependo la intervenuta prescrizione e la decadenza dalla pretesa erariale.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da corrispondersi al procuratore antistatario avv. Difensore_1.
Il Società_1 S.p.A., la Municipia S.p.A. costituitosi nei termini contesta le asserzioni del ricorrente ed eccepisce < altre eccezioni, della (presunta) prescrizione del credito per mancata notifica degli atti prodromici>> affermando che “quanto dedotto non corrisponde al vero” i quanto al ricorrente, antecedentemente all'emissione dell'atto impugnato, venivano regolarmente notificati i seguenti atti prodromici (in relazione all'intimazione di pagamento n. 20250002182481122162242, per il mancato pagamento della Tassa
Automobilistica - anno 2013, venivano notificati): a) avviso di accertamento n. 334037012136 notificato il
07.12.2016; b) avviso di accertamento n. 334089180251 notificato il 26.10.2016; c) ingiunzione di pagamento n. 334037012136 notificata il 16.09.2019; d) ingiunzione di pagamento n. 334089180251 notificata il
18.09.2019; e) sollecito di pagamento n. 20200002021370000033171 regolarmente notificato;
f) - preavviso di fermo n. 20200002034290489782484 del 16.11.2020, notificato il 16.12.2020; g) fermo amministrativo n.
20210002060260674952202, del 29/11/2021, notificato in data 14.12.2021; h) intimazione di pagamento n.
20220002082070863980656, del 12/09/2022, notificata in data 3/10/2022; i) Intimazione di pagamento n.
20250002164881105661444, del 22/01/2025, notificata in data 5/02/2025.
Rileva che tutti i predetti atti non sono impugnati e, pertanto, sono divenuti definitivi. Deposita la relativa documentazione e conclude per l'inammissibilità ovvero la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
La Regione Campania, costituitasi, contesta le doglianze del ricorrente e rileva (e documenta mediante deposito) che gli avvisi di accertamento prodromici relativi all'anno 2013 sono stati notificati in data 7.12.20016
e 26.10.2016.
Risulta anche depositata memoria dal Società_1 S.p.A. - Municipia S.p.A nella quale ribadite e riaffermate - alla scorta della documentazione in atti - le ragioni gia esposte nelle controdeduzioni, si riafferma la bontà degli atti posti in essere e la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile avendo le costituite resistentie provato, con la documentazione depositata, la compiuta notifica dalla debenza all'atto opposto – di volta in volta – nei termini di atti utili alla interruzione della prescrizione, rilevando come tali atti non risultino opposti, tanto determina la definitività della debenza, richiesta con la cartella impugnata. Quanto in atti determina superflua ogni valutazione sulle
“capziose” eccezioni del ricorrente sulla omessa notifica.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del ricorrente, che deve tenere conto delle preindicate inveritiere e capziose asserzioni formulate.
P.Q.M.
Il G.M. della 2^ sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 800,00, in favore di ciascuna parte resistente costituita, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15302/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002182481122162242 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio la Abaco S.p.A., la Municipia S.p.A. e la Regione Campania impugnando l'intimazione di pagamento nr. 20250002182481122162242 notificata in data 01/08/2025 (tassa auto 2013 - importo € 1.038,47).
Evidenzia che gli atti presupposti alla predetta intimazione [indicati in 1) ingiunzione di pagamento nr.
334037012136 presumibilmente notificata il 16/09/2019 per un importo, per un importo di € 302,28; 2) ingiunzione di pagamento nr. 334089180251 presumibilmente notificata il 18/09/2019 per un importo di
€ 543,53] mai erano stati ritualmente notificati [aggiungendo che le menzionate ingiunzioni inerivano presunti e precedenti “avvisi di accertamento nr. 334037012136, tg. Targa_1, not. il 07/12/2016, per l'anno 2013, nr. 334089180251, tg. Targa_2, not. il 26/10/2016 per l'anno 2013” che nemmeno risultavano esser stati notificati] eccependo la intervenuta prescrizione e la decadenza dalla pretesa erariale.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da corrispondersi al procuratore antistatario avv. Difensore_1.
Il Società_1 S.p.A., la Municipia S.p.A. costituitosi nei termini contesta le asserzioni del ricorrente ed eccepisce < altre eccezioni, della (presunta) prescrizione del credito per mancata notifica degli atti prodromici>> affermando che “quanto dedotto non corrisponde al vero” i quanto al ricorrente, antecedentemente all'emissione dell'atto impugnato, venivano regolarmente notificati i seguenti atti prodromici (in relazione all'intimazione di pagamento n. 20250002182481122162242, per il mancato pagamento della Tassa
Automobilistica - anno 2013, venivano notificati): a) avviso di accertamento n. 334037012136 notificato il
07.12.2016; b) avviso di accertamento n. 334089180251 notificato il 26.10.2016; c) ingiunzione di pagamento n. 334037012136 notificata il 16.09.2019; d) ingiunzione di pagamento n. 334089180251 notificata il
18.09.2019; e) sollecito di pagamento n. 20200002021370000033171 regolarmente notificato;
f) - preavviso di fermo n. 20200002034290489782484 del 16.11.2020, notificato il 16.12.2020; g) fermo amministrativo n.
20210002060260674952202, del 29/11/2021, notificato in data 14.12.2021; h) intimazione di pagamento n.
20220002082070863980656, del 12/09/2022, notificata in data 3/10/2022; i) Intimazione di pagamento n.
20250002164881105661444, del 22/01/2025, notificata in data 5/02/2025.
Rileva che tutti i predetti atti non sono impugnati e, pertanto, sono divenuti definitivi. Deposita la relativa documentazione e conclude per l'inammissibilità ovvero la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
La Regione Campania, costituitasi, contesta le doglianze del ricorrente e rileva (e documenta mediante deposito) che gli avvisi di accertamento prodromici relativi all'anno 2013 sono stati notificati in data 7.12.20016
e 26.10.2016.
Risulta anche depositata memoria dal Società_1 S.p.A. - Municipia S.p.A nella quale ribadite e riaffermate - alla scorta della documentazione in atti - le ragioni gia esposte nelle controdeduzioni, si riafferma la bontà degli atti posti in essere e la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile avendo le costituite resistentie provato, con la documentazione depositata, la compiuta notifica dalla debenza all'atto opposto – di volta in volta – nei termini di atti utili alla interruzione della prescrizione, rilevando come tali atti non risultino opposti, tanto determina la definitività della debenza, richiesta con la cartella impugnata. Quanto in atti determina superflua ogni valutazione sulle
“capziose” eccezioni del ricorrente sulla omessa notifica.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del ricorrente, che deve tenere conto delle preindicate inveritiere e capziose asserzioni formulate.
P.Q.M.
Il G.M. della 2^ sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 800,00, in favore di ciascuna parte resistente costituita, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.