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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/12/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2654/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 18 dicembre 2025.
Sono presenti l'avv. Lucrezia Dicarlo in sostituzione dell'avv. Andrea Cardone per l'opponente laddove per l'opposto l'avv. Chiara Bimbi, le quali Pt_1 Parte_2 concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato il con sede in Parte_3 Parte_3
Via Europa n. 10, c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, spiegava
[...] P.IVA_1 opposizione avverso atto di precetto notificatogli da , nato a Parte_2 Parte_3 il 27.09.1959 ivi residente in [...], c.f. atto con il quale si
[...] C.F._1 intimava al predetto di pagare al Sig. la complessiva somma di € 14.621,18, in Pt_1 Pt_2 ragione di spese legali derivanti da due Ordinanze di questo Tribunale, del 29/1/2020 e del
17/2/2023, con le quali veniva annullata e successivamente confermato l'annullamento della delibera n. 45/2019 del , che aveva disposto l'esclusone del ricorrente, Parte_3 odierno attore, dal Consiglio Comunale. Ciascuna Ordinanza, secondo l'attore, conteneva la condanna al pagamento di € 6.000,00 per compensi, oltre a spese generali, CAP e IVA come per legge. Il precetto conteneva quindi l'intimazione di pagamento delle suddette spese, in totale ammontanti ad € 14.621,18.
Il opponente motivava la propria opposizione sul presupposto che metà della somma Pt_1 precettata non fosse dovuta, per la sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo costituito dalla prima Ordinanza, da ritenersi annullata e integralmente sostituita dall'Ordinanza dello stesso
Tribunale del 17/2/2023. In breve, l'opponente riteneva che la seconda Ordinanza, resa a seguito di rinvio da parte della Corte di Appello, avesse sostituito la prima e così anche riguardo la condanna alle spese.
1 Si costituiva in giudizio l'opposto Sig. rilevando l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal Pt_2
e come l'annullamento della delibera non facesse di per sé venir meno le statuizioni Pt_1 processuali in materia di spese, insistendo quindi per il rigetto dell'opposizione.
Il processo si svolgeva dapprima mediante il rigetto dell'istanza di sospensione e quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, con la precisazione delle conclusioni, cui seguiva la fissazione dell'udienza odierna per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Passando ora alla decisione, si rileva preliminarmente che il convenuto opposto non ha provveduto al tempestivo deposito della sua conclusionale e nota spese entro il 31 ottobre 2025, pur essendo autorizzato a farlo a seguito del verbale del 10 aprile 2025.
Quanto sopra premesso, nel merito si osserva che la domanda del opponente è fondata e Pt_1 deve essere accolta.
Emerge infatti che la prima Ordinanza, del 29/1/2020, era stata sostanzialmente annullata a seguito di giudizio di appello ex art. 354 c.p.c., avente natura impugnatoria, a seguito del quale il giudice di primo grado era stato nuovamente investito della piena cognizione della causa, ivi compreso il potere di disporre delle spese processuali di quel grado di giudizio.
Sarà, pertanto, alla sola seconda Ordinanza del 17/2/2023 e al suo - solo - regolamento delle spese che dovrà aversi riguardo ai fini dell'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo, fondato sovra una sola pronuncia e non su due. Detta ultima Ordinanza era stata a sua volta impugnata dal ma il suo appello era stato rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite del Pt_1 grado.
Di conseguenza (vedasi Cass. n. 9792/2018) la prima Ordinanza, sulla base della quale l'opposto ha agito in executivis, deve essere ritenuta nulla, così come l'intero primo giudizio.
In definitiva la prima somma indicata dall'opposto non è dovuta, laddove la seconda somma dovuta risulta essere già stata pagata con provvedimento del 20/9/2024, dell'importo lordo di €
7.176,00.
Ne segue che l'opposizione deve trovare accoglimento e la domanda di dichiarazione che l'opposto non ha diritto a procedere in executivis dovrà essere accolta.
Riguardo alle spese, queste seguono la soccombenza, liquidate equitativamente come in dispositivo in ragione del mancato tempestivo deposito di nota spese da parte dell'opponente, e dell'attività processuale effettivamente svolta, laddove non si rinvengono elementi idonei a configurare l'invocata responsabilità aggravata di parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Accoglie la domanda dell'opponente e per l'effetto dichiara che il Parte_3
Sig. non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata rispetto alla Parte_2
2 somma di € 7.176,00 derivante dalla condanna alla refusione delle spese di lite del giudizio
Tribunale di Lucca, r.g. 3433/2019, contenuta nell'ordinanza del 29.01.2020;
2) Condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali di parte attrice opponente, che liquida equitativamente in complessivi € 2.000,00 oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 18 dicembre 2025.
Sono presenti l'avv. Lucrezia Dicarlo in sostituzione dell'avv. Andrea Cardone per l'opponente laddove per l'opposto l'avv. Chiara Bimbi, le quali Pt_1 Parte_2 concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato il con sede in Parte_3 Parte_3
Via Europa n. 10, c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, spiegava
[...] P.IVA_1 opposizione avverso atto di precetto notificatogli da , nato a Parte_2 Parte_3 il 27.09.1959 ivi residente in [...], c.f. atto con il quale si
[...] C.F._1 intimava al predetto di pagare al Sig. la complessiva somma di € 14.621,18, in Pt_1 Pt_2 ragione di spese legali derivanti da due Ordinanze di questo Tribunale, del 29/1/2020 e del
17/2/2023, con le quali veniva annullata e successivamente confermato l'annullamento della delibera n. 45/2019 del , che aveva disposto l'esclusone del ricorrente, Parte_3 odierno attore, dal Consiglio Comunale. Ciascuna Ordinanza, secondo l'attore, conteneva la condanna al pagamento di € 6.000,00 per compensi, oltre a spese generali, CAP e IVA come per legge. Il precetto conteneva quindi l'intimazione di pagamento delle suddette spese, in totale ammontanti ad € 14.621,18.
Il opponente motivava la propria opposizione sul presupposto che metà della somma Pt_1 precettata non fosse dovuta, per la sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo costituito dalla prima Ordinanza, da ritenersi annullata e integralmente sostituita dall'Ordinanza dello stesso
Tribunale del 17/2/2023. In breve, l'opponente riteneva che la seconda Ordinanza, resa a seguito di rinvio da parte della Corte di Appello, avesse sostituito la prima e così anche riguardo la condanna alle spese.
1 Si costituiva in giudizio l'opposto Sig. rilevando l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal Pt_2
e come l'annullamento della delibera non facesse di per sé venir meno le statuizioni Pt_1 processuali in materia di spese, insistendo quindi per il rigetto dell'opposizione.
Il processo si svolgeva dapprima mediante il rigetto dell'istanza di sospensione e quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, con la precisazione delle conclusioni, cui seguiva la fissazione dell'udienza odierna per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Passando ora alla decisione, si rileva preliminarmente che il convenuto opposto non ha provveduto al tempestivo deposito della sua conclusionale e nota spese entro il 31 ottobre 2025, pur essendo autorizzato a farlo a seguito del verbale del 10 aprile 2025.
Quanto sopra premesso, nel merito si osserva che la domanda del opponente è fondata e Pt_1 deve essere accolta.
Emerge infatti che la prima Ordinanza, del 29/1/2020, era stata sostanzialmente annullata a seguito di giudizio di appello ex art. 354 c.p.c., avente natura impugnatoria, a seguito del quale il giudice di primo grado era stato nuovamente investito della piena cognizione della causa, ivi compreso il potere di disporre delle spese processuali di quel grado di giudizio.
Sarà, pertanto, alla sola seconda Ordinanza del 17/2/2023 e al suo - solo - regolamento delle spese che dovrà aversi riguardo ai fini dell'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo, fondato sovra una sola pronuncia e non su due. Detta ultima Ordinanza era stata a sua volta impugnata dal ma il suo appello era stato rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite del Pt_1 grado.
Di conseguenza (vedasi Cass. n. 9792/2018) la prima Ordinanza, sulla base della quale l'opposto ha agito in executivis, deve essere ritenuta nulla, così come l'intero primo giudizio.
In definitiva la prima somma indicata dall'opposto non è dovuta, laddove la seconda somma dovuta risulta essere già stata pagata con provvedimento del 20/9/2024, dell'importo lordo di €
7.176,00.
Ne segue che l'opposizione deve trovare accoglimento e la domanda di dichiarazione che l'opposto non ha diritto a procedere in executivis dovrà essere accolta.
Riguardo alle spese, queste seguono la soccombenza, liquidate equitativamente come in dispositivo in ragione del mancato tempestivo deposito di nota spese da parte dell'opponente, e dell'attività processuale effettivamente svolta, laddove non si rinvengono elementi idonei a configurare l'invocata responsabilità aggravata di parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Accoglie la domanda dell'opponente e per l'effetto dichiara che il Parte_3
Sig. non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata rispetto alla Parte_2
2 somma di € 7.176,00 derivante dalla condanna alla refusione delle spese di lite del giudizio
Tribunale di Lucca, r.g. 3433/2019, contenuta nell'ordinanza del 29.01.2020;
2) Condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali di parte attrice opponente, che liquida equitativamente in complessivi € 2.000,00 oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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