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Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1950, n. 905
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Legge 27 ottobre 1950, n. 905
Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1950, n. 905
Versione
12 dicembre 1950
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1950
Vedi fonte istituzionale
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