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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 668/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1142/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Comune di Napoli - Via Diocleziano 330 80124 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
S.a.p.n.a. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18759/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 07120210014963354000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220020200651000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200073769392000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6096/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: AD si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; assenti il Comune di Napoli e la Sapna
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso avverso le seguenti cartelle di pagamento:
1) 07120210014963354000 relativa al ruolo per la TARI annualità 2014;
2) 07120220020200651000 relativa al ruolo per la TARI annualità 2016;
3) 07120200073769392000 relativa al ruolo per la TARSU annualità 2012,
emesse per mancato pagamento della Tari per gli anni 2012, 2014 e 2016 per un importo totale di circa
3000,00 euro, cartelle notificate al ricorrente in data 25.10.2023. Deduceva: la mancata notifica degli avvisi di accertamento (che sarebbero stati notificati in data 18.4.2017, 3.1.2019 e 21.11.2017), quali atti prodromici alle predette cartelle;
la prescrizione e decadenza dalla pretesa tributaria, anche tenendo conto della
(presunta) data di notifica dei suddetti avvisi di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e quindi la sua inammissibilità; la carenza di legittimazione passiva, atteso che le doglianze del ricorrente attengono alla fase precedente l'emissione delle cartelle, in relazione alla quale unico legittimato passivo risulta l'ente impositore.
Si costituiva in giudizio, altresì, la S.A.P.NA, eccependo la regolare notifica dei suddetti avvisi di accertamento, in particolare con riferimento a quello notificato in data 21.11.2017, in ragione di un avviso di pagamento precedentemente notificato in data 14.11.2014 ed anch'esso mai impugnato dall'odierno ricorrente;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, e invocava la chiamata in causa dell'ente impositore RTI Equitalia
GA (oggi AD ET Italia Spa- Ottogas srl).
Si costituiva, altresì, in giudizio il Comune di Napoli, eccependo l'inammissibilità del ricorso, non avendo parte ricorrente depositato l'atto impugnato con la prova della sua notifica e, quindi, la conseguente intempestività del ricorso.
Con Sentenza n. 18759/2024 in data 17 dicembre 2024 e depositata il 19 dicembre 2024, la CGTP ha accolto il ricorso, rilevando la mancata notifica degli atti prodromici alle cartelle impugnate. Nel suo atto di appello il Comune censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante rileva che la difesa dell'ente ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto non risulta la prova della tempestiva proposizione dello stesso e della successiva costituzione nei termini.
Anche dopo tale eccezione, non risulta che la ricorrente abbia fornito prova né della tempestiva proposizione del gravame ai sensi dell'art. 21 del d. lgs 546/92, né tanto meno è stata fornita la prova della costituzione, nei termini, in giudizio ai sensi dell'art. 22 del d. lgs 546/92.
Nel merito parte appellante osserva quanto segue.
Relativamente all'avviso riguardante la TARSU per l'annualità 2012, presupposto alla cartella nr.
07120200073769392000, l'Ente nulla può dedurre in merito relativamente all'annualità in oggetto, in quanto a seguito della normativa speciale sui rifiuti campani (DL 195/2009 convertito in Legge 26/2010) e relative modifiche apportate dal DL 216/2011 convertito in Legge 14/2012, i comuni sono stati esclusi dalla fase di accertamento e riscossione della tassa in oggetto che è stata affidata a società provinciali appositamente costituite per la completa gestione integrata dei rifiuti. La provincia di Napoli ha costituito, all'uopo, la “SAPNA spa” alla quale sono stati conferiti, con decreto del presidente della provincia di Napoli n. 144/2010, i compiti e le facoltà previste dalla Legge 26/2010, fra i quali la gestione, l'accertamento e la riscossione, per le annualità 2010 – 2011 – 2012, della TARSU per tutti i comuni della Provincia di Napoli.
Relativamente agli avvisi di accertamento relativi alla TARI per le annualità 2014 e 2016, l'Avviso di accertamento nr. 973273/15797, è stato notificato, a mezzo raccomandata nr.616495959596, in data
18/04/2017, l'Avviso di accertamento nr. 950473/18101 è stato notificato in data 03/01/2019, come attestato dalla ricevuta A.R. che riporta sul fronte il codice I.D. con il numero di protocollo dell'avviso.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, reiterando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva,
e chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento dell'appello, va dichiarata la inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività della costituzione.
Le difese del Comune e dell'Agenzia già nel corso del giudizio di primo grado hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto non risulta la prova della tempestiva proposizione dello stesso e della successiva costituzione nei termini.
Anche dopo tale eccezione, il contribuente non ha fornito prova né della tempestiva proposizione del gravame ai sensi dell'art. 21 del d. lgs 546/92, né tanto meno è stata fornita la prova della costituzione, nei termini, in giudizio ai sensi dell'art. 22 del d. lgs 546/92. Il ricorrente non ha depositato l'atto impugnato con la prova della sua notifica.
Dall'estratto di ruolo prodotto dalla Agenzia in primo grado, si evince che le cartelle sono state notificate il
25 ottobre 2023.
Nel giudizio di primo grado il ricorrente non ha prodotto la prova della notifica alle parti del ricorso introduttivo.
Solo l'Agenzia, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, dichiara che il ricorso è stato notificato il 27.12.23
a mezzo pec.
Rispetto a tale data la costituzione del ricorrente, intervenuta il 22.4.24, è tardiva ai sensi dell'art. 22 del d. lgs 546/92.
La norma da ultimo citata prevede che “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita,
o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”.
Ne consegue la tardività della costituzione in giudizio del ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Non essendo stato esaminato il merito della controversia, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Spese e competenze compensate
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1142/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Comune di Napoli - Via Diocleziano 330 80124 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
S.a.p.n.a. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18759/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 07120210014963354000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220020200651000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200073769392000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6096/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: AD si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; assenti il Comune di Napoli e la Sapna
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso avverso le seguenti cartelle di pagamento:
1) 07120210014963354000 relativa al ruolo per la TARI annualità 2014;
2) 07120220020200651000 relativa al ruolo per la TARI annualità 2016;
3) 07120200073769392000 relativa al ruolo per la TARSU annualità 2012,
emesse per mancato pagamento della Tari per gli anni 2012, 2014 e 2016 per un importo totale di circa
3000,00 euro, cartelle notificate al ricorrente in data 25.10.2023. Deduceva: la mancata notifica degli avvisi di accertamento (che sarebbero stati notificati in data 18.4.2017, 3.1.2019 e 21.11.2017), quali atti prodromici alle predette cartelle;
la prescrizione e decadenza dalla pretesa tributaria, anche tenendo conto della
(presunta) data di notifica dei suddetti avvisi di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e quindi la sua inammissibilità; la carenza di legittimazione passiva, atteso che le doglianze del ricorrente attengono alla fase precedente l'emissione delle cartelle, in relazione alla quale unico legittimato passivo risulta l'ente impositore.
Si costituiva in giudizio, altresì, la S.A.P.NA, eccependo la regolare notifica dei suddetti avvisi di accertamento, in particolare con riferimento a quello notificato in data 21.11.2017, in ragione di un avviso di pagamento precedentemente notificato in data 14.11.2014 ed anch'esso mai impugnato dall'odierno ricorrente;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, e invocava la chiamata in causa dell'ente impositore RTI Equitalia
GA (oggi AD ET Italia Spa- Ottogas srl).
Si costituiva, altresì, in giudizio il Comune di Napoli, eccependo l'inammissibilità del ricorso, non avendo parte ricorrente depositato l'atto impugnato con la prova della sua notifica e, quindi, la conseguente intempestività del ricorso.
Con Sentenza n. 18759/2024 in data 17 dicembre 2024 e depositata il 19 dicembre 2024, la CGTP ha accolto il ricorso, rilevando la mancata notifica degli atti prodromici alle cartelle impugnate. Nel suo atto di appello il Comune censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante rileva che la difesa dell'ente ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto non risulta la prova della tempestiva proposizione dello stesso e della successiva costituzione nei termini.
Anche dopo tale eccezione, non risulta che la ricorrente abbia fornito prova né della tempestiva proposizione del gravame ai sensi dell'art. 21 del d. lgs 546/92, né tanto meno è stata fornita la prova della costituzione, nei termini, in giudizio ai sensi dell'art. 22 del d. lgs 546/92.
Nel merito parte appellante osserva quanto segue.
Relativamente all'avviso riguardante la TARSU per l'annualità 2012, presupposto alla cartella nr.
07120200073769392000, l'Ente nulla può dedurre in merito relativamente all'annualità in oggetto, in quanto a seguito della normativa speciale sui rifiuti campani (DL 195/2009 convertito in Legge 26/2010) e relative modifiche apportate dal DL 216/2011 convertito in Legge 14/2012, i comuni sono stati esclusi dalla fase di accertamento e riscossione della tassa in oggetto che è stata affidata a società provinciali appositamente costituite per la completa gestione integrata dei rifiuti. La provincia di Napoli ha costituito, all'uopo, la “SAPNA spa” alla quale sono stati conferiti, con decreto del presidente della provincia di Napoli n. 144/2010, i compiti e le facoltà previste dalla Legge 26/2010, fra i quali la gestione, l'accertamento e la riscossione, per le annualità 2010 – 2011 – 2012, della TARSU per tutti i comuni della Provincia di Napoli.
Relativamente agli avvisi di accertamento relativi alla TARI per le annualità 2014 e 2016, l'Avviso di accertamento nr. 973273/15797, è stato notificato, a mezzo raccomandata nr.616495959596, in data
18/04/2017, l'Avviso di accertamento nr. 950473/18101 è stato notificato in data 03/01/2019, come attestato dalla ricevuta A.R. che riporta sul fronte il codice I.D. con il numero di protocollo dell'avviso.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, reiterando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva,
e chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento dell'appello, va dichiarata la inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività della costituzione.
Le difese del Comune e dell'Agenzia già nel corso del giudizio di primo grado hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto non risulta la prova della tempestiva proposizione dello stesso e della successiva costituzione nei termini.
Anche dopo tale eccezione, il contribuente non ha fornito prova né della tempestiva proposizione del gravame ai sensi dell'art. 21 del d. lgs 546/92, né tanto meno è stata fornita la prova della costituzione, nei termini, in giudizio ai sensi dell'art. 22 del d. lgs 546/92. Il ricorrente non ha depositato l'atto impugnato con la prova della sua notifica.
Dall'estratto di ruolo prodotto dalla Agenzia in primo grado, si evince che le cartelle sono state notificate il
25 ottobre 2023.
Nel giudizio di primo grado il ricorrente non ha prodotto la prova della notifica alle parti del ricorso introduttivo.
Solo l'Agenzia, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, dichiara che il ricorso è stato notificato il 27.12.23
a mezzo pec.
Rispetto a tale data la costituzione del ricorrente, intervenuta il 22.4.24, è tardiva ai sensi dell'art. 22 del d. lgs 546/92.
La norma da ultimo citata prevede che “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita,
o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”.
Ne consegue la tardività della costituzione in giudizio del ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Non essendo stato esaminato il merito della controversia, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Spese e competenze compensate