Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2023, n. 33523
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Sentenza 27 aprile 2023

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L'intercettazione di conversazioni o di comunicazione telefoniche non è consentita nei procedimenti relativi al reato di truffa aggravata in danno dello Stato, che non è catalogabile tra i delitti contro la pubblica amministrazione e che, in assenza di altre circostanze aggravanti a tal fine rilevanti, non rientra, "quoad poenam", tra quelli per i quali l'intercettazione è consentita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2023, n. 33523
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33523
    Data del deposito : 27 aprile 2023

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