CASS
Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
Massime • 1
L'intercettazione di conversazioni o di comunicazione telefoniche non è consentita nei procedimenti relativi al reato di truffa aggravata in danno dello Stato, che non è catalogabile tra i delitti contro la pubblica amministrazione e che, in assenza di altre circostanze aggravanti a tal fine rilevanti, non rientra, "quoad poenam", tra quelli per i quali l'intercettazione è consentita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2023, n. 33523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33523 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA CO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 20/05/2022 della CORTE DI APPELLO DI TO- RINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
leTT la nota della parte civile, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e per la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e competenze del grado;
sentite le difese, che hanno illustrato i motivi dei rispettivi ricorsi, chiedendone l'accoglimento: gli Avvocati ENRICO FONTANA e GIANCO CAIAZZA in difesa di AL AN;
l'Avvocato FRANCESCO PAOLO CHIOCCARELLI in difesa di TO AU;
l'Avvocato ANDREA GIUBERTONI in difesa di GL RE;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33523 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 27/04/2023 l'Avvocata CATERINA SANFILIPPO in difesa di MA CO;
l'Avvocato ALESSANDRO GASPARINI in difesa di IV LB. RITENUTO IN FATTO 1. OM ME, GA MA, VA TO, AV DA e ER ER, per il tramite dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 20/05/2022 della Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 19/03/2021 del Tribunale di Torino, che li aveva condannati per i reati di turbativa d'asta, truffa ai danni di ente pubblico e traffico d'influenze loro rispettivamente ascritti. Deducono: 2. MA ME e TO MA, con i rispettivi difensori. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 69 cod.pen. e alla individuazione del reato più grave. Con l'unico motivo d'impugnazione, i ricorrenti -con separati ricorsi, ma con deduzioni sovrapponibili- denunciano l'illegalità della pena infliTT, in quanto la Corte di appello ha individuato quale reato più grave quello contestato al capo B) della rubrica (ossia quello di turbata libertà degli incanti, previsto dall'art. 353 cod.pen.), mentre andava individuato in quello contestato al capo c) (ossia quello di truffa aggravata perché commessa in danno di un ente pubblico, previsto art. 640, comma secondo, n. 1, cod.pen.). Aggiunge che così facendo la Corte di appello non ha bilanciato le circostanze aggravanti generiche con le aggravanti del capo c), in quanto riconosce la loro prevalenza solo con riguardo alle aggravanti relative al capo B), per poi applicare gli aumenti di pena in relazione ai capi C) ed E). Da ciò si fa discendere la violazione di legge, in quanto il giudizio di bilanciamento non è stato effettuato con riguardo a tutte le circostanze aggravanti. Si lamenta, altresì, il mancato rispetto del principio di proporzionalità. 3. GL TO. 3.1. Inosservanza di norme processuali. Inutilizzabilità dei risultati delle interceTTzioni telefoniche per violazione degli artt. 266 e 270 cod.proc.pen.. (RIT 1335/2015, 2346/2015, 2524/2015, 2846/2015 e 2360/2015 del procedimento iscritto al n. 32705/2015 RGNR, quale stralcio del procedimento RGNR 209993/2015, iscritto dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli. A tale riguardo si assume che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto l'utilizzabilità delle interceTTzioni disposte nel procedimento iscritto presso la Procura della repubblica di Napoli, in violazione dei principi deTTti in materia dalla sentenza c.d. AL (Sezioni Unite, Sentenza n. 51 del 28/11/2019 Ud., dep. il 2020, AL, Rv. 277395 - 01) e di quanto disposto dagli artt. 266, 270 e 271 cod.proc.pen.. 2 A sostegno dell'assunto vengono illustrati i contenuti dell'indagine oggetto del procedimento iscritto presso la Procura di Napoli e richiamati i principi di diritto affermati con riguardo alla nozione di stesso procedimento. Lamenta altresì la violazione dei limiti di utilizzabilità delle interceTTzioni in relazione al titolo di reato, ancorché successivamente riqualificati e alla possibilità di far rientrare la truffa in danno di enti pubblici nella nozione di reati contro la Pubblica amministrazione. Il ricorrente aggiunge che le interceTTzioni telefoniche costituiscono gli unici elementi a carico di VA, con la conseguenza che esse si palesano nella loro decisività quanto all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti. 3.2. Vizio di motivazione in relazione al reato di traffico di influenze contestato al capo E). Il ricorrente sostiene che la Corte di appello, mediante l'adesione alle argomentazioni del giudice di primo grado con omissione della sua valutazione critica e limitandosi a richiamare le interceTTzioni di cui si è eccepita l'inutilizzabilità, non è riuscita a smentire l'assunto difensivo secondo cui VA non era a conoscenza del fatto che quattromila euro servissero a remunerare il pubblico ufficiale per un'operazione dallo stesso ritenuta fallimentare. Denuncia, quindi, il vizio di omessa motivazione per la mancata valutazione delle specifiche doglianze difensive, che vengono illustrate. 3.3. Vizio di motivazione in relazione ai reati di turbativa d'asta e di truffa aggravata, rispettivamente contestati ai capi b) e c). Anche in questo caso il ricorrente sottolinea come a carico di VA insistano soltanto le interceTTzioni telefoniche e lamenta la mancata risposta alle deduzioni difensive, con il conseguente vizio di omessa motivazione. Vengono, dunque, illustrate e compendiate le emergenze procedimentali al fine di evidenziarne la carenza probatoria. 3.4. Vizio di motivazione in relazione all'apporto causale rilevante e consapevole alla consumazione dei delitti. Sotto tale profilo il ricorrente denuncia l'inadeguatezza della motivazione fornita dalla Corte di appello, che ha rinvenuto il concorso nell'adesione morale di VA, in ipotesi di reato per i quali è -invece- richiesto un contributo materiale alla loro realizzazione, ossia un comportamento esteriore che si traduca in contributo rilevante di natura materiale o morale alla realizzazione del reato. Si assume, dunque, che tali connotati non possono rinvenirsi nella richiesta della consegna di documenti attestanti fatti inesistenti, perché non si ha la prova né della richiesta né della consapevolezza della inesistenza dei fatti attestati in tali documenti né, comunque, di alcuna condoTT agevolatrice. 4. AL DA. 3 4.1. Inosservanza di norma processuale, per l'inutilizzabilità delle interceTTzioni telefoniche disposte in diverso procedimento, stante il divieto di cui all'art. 270 cod.proc.pen.. 4.2. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione omessa, apodittica e contraddittoria dell'interceTTzione n. 453 del 19/06/2015. A tale riguardo si assume che la conversazione ora indicata -intercorsa con OM- era il frutto di un'evidente millanteria di GA, per come dimostrato dalle prove sottoposte all'attenzione dei giudici e da questi totalmente omesse nella loro motivazione, quali le visure della Camera di Commercio in relazione alla società Service Companies s.r.l. e di Servizi Integrati s.r.I., l'incongruenza tra la documentazione già presentata, il bando di gara e la documentazione presentata da GA, il contenuto della telefonata n. 440 del 17/03/2016 tra GA e VA. 4.3. Vizio di motivazione in relazione alle argomentazioni con cui la Corte di appello ha escluso che vi fossero elementi per ritenere che GA avesse riferito a OM circostanze non vere. Il motivo d'impugnazione si collega a quello precedente e, al fine di risaltare l'inattendibilità di GA e la contradittorietà della motivazione, sottolinea come la stessa Corte di appello avesse riconosciuto che GA aveva mentito a OM quando gli riferiva di avere visto due buste sulla scrivania del funzionario in occasione della consegna dell'offerta nuova. 4.4. Vizio di motivazione e di travisamento della prova nella parte in cui la Corte di appello di Torino ha ritenuto che AV avesse curato la cessione del ramo d'azienda dalla Servizi Integrati s.r.l. alla Service Companies s.r.I.. A tale proposito si assume che la Corte di appello ha valorizzato tale elemento a carico di AV, senza tuTTvia indicare la prova che dimostra che in effetti il professionista aveva curato la cessione del ramo d'azienda dalla Servizi Integrati s.r.l. alla Service companies s.r.I.. Si aggiunge che la circostanza è stata introdoTT per la prima volta dalla Corte di appello, giacché il giudice di primo grado non ha mai fatto riferimento a tale evenienza e nel fascicolo non risultano atti che l'attestino neanche in via indiziaria. 4.5. Vizio di motivazione e travisamento della prova nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza di collegamenti tra AV e le società CRIMAR s.r.l. e Casino Riva s.r.I.. Anche in questo si lamenta l'arbitrarietà della motivazione sul punto, visto che entrambi i giudici di merito assumono l'evidenziato collegamento senza indicare gli elementi di prova in tal senso conducenti e pur in presenza di documentazione di segno contrario, che vengono illustrati. 4 liIII•\ 5. IV ER. 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con conseguente travisamento della prova documentale su di una circostanza decisiva quanto alla responsabilità concorsuale dell'imputato in relazione al reato di turbativa d'asta. Con l'unico motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata là dove ritiene che la collusione richiesta per la configurabilità del reato di turbativa d'asta possa sussistere anche nel caso in cui il Pubblico ufficiale riveli informazioni in sé non riservate, avendo riguardo al contrario principio di diritto affermato proprio in occasione del ricorso in cassazione proposto da ER in sede cautelare, nella quale occasione (con la sentenza n. 57351 del 2017) è stato precisato che all'indicato fine è necessario accertare che il pubblico ufficiale abbia fornito un'informazione non accessibile a tutti o, comunque, consigli sulle sue specifiche competenze e conoscenze. Deduce, dunque, l'omessa motivazione circa l'esistenza di un accordo, di un accordo clandestino, ossia di un accordo per la cui attuazione sono stati forniti suggerimenti o consigli diretti a influire sul normale svolgimento della gara. Vengono, dunque, specificamente affrontati i temi dell'esistenza di un accordo clandestino e circa la nozione di accordo clandestino, su cosa debba intendersi per "suggerimento" o "consiglio", sull'assenza di un rapporto privilegiato tra ER e alcuno dei concorrenti e sul travisamento della prova documentale, con particolare riferimento alla esistenza di contatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di MA ME e di TO MA sono inammissibili perché propongono questioni non consentite, avverso una sentenza pronunciata all'esito di un concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc.pen. posto a fondamento del traTTmento sanzionatorio loro irrogato. 1.1. A tale riguardo questa Corte ha già avuto modo di osservare che «a seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755). Anche da ultimo la Suprema Corte ha statuito che il ricorso per cassazione 5 avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione infliTT, in quanto non rientrante nei limiti ediTTli ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Ciò premesso, il vizio lamentato con i ricorsi in esame -diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti- non rientra nella nozione di illegalità della pena. Invero, a parte i casi in cui la pena sia stata determinata sulla base di parametri ediTTli successivamente dichiarati incostituzionali con effetti ex tunc (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 266080), nella nozione di pena illegale - secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - rientra solo quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti ediTTli;
per contro, non configura una ipotesi di pena illegale ab origine la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argonnentativo viziato che tuTTvia non rileva se il risultato finale non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, RoseTTni, Rv. 255915; Sez. 5, n. 11251 del 04/12/2018, dep. 2019, Conti, Rv. 276036; Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850; Sez. 1, n. 29668 del 17/6/2014, Cannizzo, Rv. 263217; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151). Va ulteriormente precisato che in sede di concordato in appello, la nozione di pena illegale deve essere interpretata in termini restrittivi, per come si è già espressa questa Corte, statuendo la inammissibilità del ricorso per cassazione «finalizzato a censurare l'omessa ed espressa statuizione di declaratoria di estinzione per prescrizione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, se ciò non abbia inciso sulla legalità della complessiva pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti ediTTli previsti per i reati in relazione ai quali non è decorso il termine prescrizionale alla data della pronunzia impugnata» (Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142)», (Sez. 2, Sentenza n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Rv. 281804 - 01). 1.2. Alla luce di tale cornice ermeneutica, le censure sollevate con i ricorsi in esame si pongono al di fuori della ristreTT nozione di pena illegale, così come dianzi enunciata, in quanto il traTTmento sanzionatorio finale è esaTTmente quello 6 A ki....1. -..• voluto dalle parti e -al contempo- non esorbita i limiti ediTTli previsti per i reati per cui la pena è stata infliTT. Da qui l'inammissibilità dei ricorsi. 2. Il ricorso di GL TO. 2.1. La prima questione da affrontare è quella relativa alla utilizzabilità delle interceTTzioni telefoniche, sollevata sotto tre diversi profili: a) riconducibilità alla nozione di stesso procedimento in relazione alle interceTTzioni disposte in relazione alle indagini originariamente pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
b) rispetto dei limiti di cui all'art. 266 cod.proc.pen. nel caso di riqualificazione del fatto;
c) riconducibilità della truffa commessa in danno di un ente pubblico nella nozione di reato contro la pubblica amministrazione. 2.1. La questione è infondata in relazione al primo profilo. Va ricordato che la norma di cui all'art. 270 cod.proc.pen. costituisce l'attuazione in via legislativa del bilanciamento di due valori costituzionali fra loro contrastanti: il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delinquono. 2.1.1. In via generale, la giurisprudenza costituzionale giustifica la limitazione del diritto -inviolabile- a una comunicazione libera e segreta in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, qual è quello alla prevenzione e alla repressione dei reati, «sempreché l'intervento limitativo posto in essere sia streTTmente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispeTTta la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991). Si giunge, così, alla conclusione che «l'atto dell'autorità giudiziaria con il quale vengono autorizzate le interceTTzioni telefoniche deve essere "puntualmente motivato", ossia «deve avere una "adeguata e specifica motivazione" (Corte cost., sent. n. 366 del 1991; sent. n. 34 del 1973). L'autorizzazione del giudice non si limita a legittimare il ricorso al mezzo di ricerca della prova, ma circoscrive l'utilizzazione dei suoi risultati ai fatti-reato che all'autorizzazione stessa risultino riconducibili: essa, infatti, deve dar conto dei «soggetti da sottoporre al controllo» e dei «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991); riferimento, quest'ultimo, che rende ragione della delimitazione dell'utilizzabilità probatoria dei risultati dell'interceTTzione ai reati riconducibili all'autorizzazione giudiziale. 7 2.1.2. Da ciò discende che non può esservi questione circa l'efficacia del divieto di cui all'art. 270 cod.proc.pen. quando l'attività di interceTTzione sia stata autorizzata in relazione a uno specifico fatto di reato e nei confronti di individuati soggetti da sottoporre al controllo, secondo la disciplina contenuta agli artt. 266 e 267 cod.proc.pen. che stabiliscono, rispettivamente, i limiti di ammissibilità dell'attività d'interceTTzione e i presupposti, le forme e i contenuti del provvedimento di autorizzazione. L'art. 270 cod.proc.pen., significativamente intitolato "utilizzazione in altri procedimenti", si riferisce al -diverso- caso in cui non vi sia stata un'autorizzazione secondo le norme che lo hanno preceduto, ma -purtuTTvia- emerge un determinato legame tra il reato in relazione al quale l'autorizzazione all'interceTTzione è stata concessa e il reato emerso grazie ai risultati di tale interceTTzione, così da rendere quest'ultimo reato riconducibile al provvedimento autorizzatorio e, dunque, in linea con l'art. 15 Cost., che vieta le c.d. "autorizzazioni in bianco". 2.1.3. Vanno, dunque, distinte due ipotesi: la prima, che si verifica quando è stato emesso un provvedimento motivato che ha autorizzato le interceTTzioni, nel qual caso non si pone alcun problema di utilizzazione probatoria in relazione al reato per cui l'attività è stata autorizzata;
la seconda, che si verifica quando manca un siffatto provvedimento autorizzativo rispetto a un ulteriore reato che è emerso grazie ai risultati della interceTTzione originariamente autorizzata. Soltanto in questa seconda ipotesi sorge la necessità di stabilire la sussistenza di quel legame originario e sostanziale che riconduce anche l'ulteriore reato al provvedimento autorizzatorio, al fine di escludere l'operatività del divieto di utilizzazione di cui all'art. 270 cod. proc. pen.. 2.1.4. Così delineato l'ambito di operatività dell'art. 270 cod.proc.pen., va rilevato come il caso in esame rientri nella prima ipotesi, quella in cui si ha una specifica autorizzazione allo svolgimento delle interceTTzioni, nel quale caso trova piena legittimazione la loro utilizzazione a carico degli imputati. Va rimarcato, infatti, come la Corte di appello abbia specificato che le interceTTzioni in questione erano state disposte d'urgenza dal Pubblico ministero e convalidate dal Giudice, in prima battuta, nei confronti di OM e poi anche nei confronti di GA, LL, OL e IO, con specifico riferimento ai fatti di corruzione e di turbativa d'asta riguardanti la concessione del servizio bar presso il Palagiustizia di Torino. Tale circostanza -non contestata dalle difese- implica che l'utilizzazione a fini di prova delle interceTTzioni trova piena legittimazione nella presenza di un provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria, che le autorizzava per il reato in giudizio e nei confronti degli imputati, così che non sorge la necessità di stabilire 8 la vigenza o meno del divieto di cui all'art. 270 cod.proc.pen. che -come visto- si riferisce alla diversa ipotesi in cui -mancando un provvedimento autorizzativo- sorge la necessità di stabilire la sussistenza di un legame originario e sostanziale tale da ricondurre anche il nuovo reato all'originario provvedimento autorizzatorio. Da qui l'infondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità per la dedoTT applicabilità del divieto di cui all'art. 270 cod.proc.pen.. 2.2. L'eccezione d'inutilizzabilità è fondata con riguardo al profilo sintetizzato al punto b), specificamente riferito al reato di cui all'art. 346-bis cod.pen., contestato al capo B), sia pure nei limiti che si andranno a precisare. 2.2.1. Va premesso che al momento in cui venivano autorizzate le interceTTzioni, il fatto veniva qualificato ai sensi dell'art. 319 cod.pen. (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio), ossia in relazione a un titolo di reato per il quale è prevista una pena ediTTle massima pari a otto anni di reclusione, così rientrando nei limiti di ammissibilità stabiliti dall'art. 266, comma 1, lett. a), cod.proc.pen., che consente le interceTTzioni nei procedimenti per reati non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Nel corso del procedimento -e in ragione dei risultati ottenuti con le interceTTzioni- il reato è stato successivamente rubricato ai sensi dell'art. 346-bis cod.pen. (Traffico di influenze illecite) per il cui reato è comminata una pena ediTTle massima pari a quattro anno e sei mesi (e, dunque, al di sotto dei limiti di ammissibilità richiesti dall'art. 266 cod.proc.pen.). 2.2.2. La difesa sostiene che tale riqualificazione sopravvenuta rende inutilizzabili le interceTTzioni ai sensi dell'art. 271 cod.proc.pen., non potendosi fare riferimento all'originaria qualificazione. 2.2.3. A tale proposito, va rilevato che, in via generale, è stato affermato che «in tema di interceTTzioni di conversazioni o comunicazioni, sono utilizzabili i risultati delle operazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le stesse sono consentite, anche quando vi sia stata una successiva diversa qualificazione giuridica del fatto», (Sez. 1, Sentenza n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 24163 del 19/05/2010, SaTT, Rv. 247943 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 50072 del 20/10/2009, Bassi, Rv. 245699 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 19852 del 20/02/2009, Gioffrè, Rv. 243780 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5331 del 28/02/1994, Roccia, Rv. 197616 - 01). Il principio di diritto, però, va ulteriormente precisato, in quanto deve essere letto e coordinato con i limiti indicati dall'art. 266 cod.proc.pen., i cui limiti non possono essere travalicati. E' già stato affermato, infatti, che «in tema di interceTTzioni telefoniche, la verifica dei presupposti di legittimità va effettuata con riguardo alla qualificazione 9 00I %K. del reato per il quale, in concreto, si dispone di indizi idonei al momento dell'autorizzazione, sicché, ove "ah origine" il reato astraTTmente configurabile non era tra quelli contemplati dall'art. 266 cod. proc. pen., le interceTTzioni sono inutilizzabili pur se formalmente disposte per un titolo di reato che le consentiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili le interceTTzioni inizialmente disposte in relazione al reato di corruzione e poi utilizzate con riguardo al reato di abuso d'ufficio, sul presupposto che quest'ultima era l'unica fattispecie concretamente configurabile sulla base degli elementi disponibili fin dal momento in cui l'autorizzazione era stata disposta)», (Sez. 6 - , Sentenza n. 36420 del 19/01/2021, Mazzone, Rv. 281989 - 01). 2.3. L'ultimo profilo che rimane da esaminare è riferito alla truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1, cod.pen. che i ricorrenti assumono non sia riconducibile nella nozione di reati contro la Pubblica amministrazione, ancorché perpetrata in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Sulla base di tale preliminare osservazione, la difesa assume che i risultati delle interceTTzioni non possono essere utilizzate con riguardo a tale titolo di reato, che non può farsi rientrare nella dizione di cui all'art. 266, comma 2, lett. b), cod.proc.pen.. L'eccezione è fondata. 2.3.1. L'art. 266, comma 1, cod.proc.pen., alla sua lettera a), deTT la regola generale circa l'utilizzabilità delle interceTTzioni, richiamando parametri di carattere generale, con riferimento alla distinzione generale dei reati (delitto non colposo) e alla pena comminata (ergastolo e reclusione superiore nel massimo a cinque anni). Tale regola generale, nella struttura della norma, viene -poi- seguita dalla indicazione (dalla lettera "h" alla lettera "f-quinquiesff) di ulteriori ipotesi, in cui le interceTTzioni sono consentite in relazione a specifiche categorie di reato. Tali ulteriori indicazioni si mostrano essere delle eccezioni alla regola generale, in relazione a specifici beni giuridici per i quali il legislatore ha ritenuto fosse necessaria una maggiore tutela, tale da giustificare l'ampliamento dell'invasione di un diritto costituzionalmente garantito al fine di contrastare i reati lesivi di quel bene giuridico. A tale proposito vale la pena ricordare che «la streTT attinenza del diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione al nucleo essenziale dei valori di personalità ha indotto la giurisprudenza costituzionale "a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana", il che comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilità: in base all'art. 2 Cost., "il diritto a una 10 ;L JIJ\ comunicazione libera e segreta è inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente", mentre, in base all'art. 15 Cost., "lo stesso diritto è inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempreché l'intervento limitativo posto in essere sia streTTmente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispeTTta la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991). L'esigenza di repressione dei reati corrisponde «a un interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento è assolutamente inderogabile", interesse che giustifica "anche il ricorso a un mezzo dotato di formidabile capacità intrusiva, quale l'interceTTzione telefonica"; d'altra parte, "le restrizioni alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni conseguenti alle interceTTzioni telefoniche sono sottoposte a condizioni di validità particolarmente rigorose, commisurate alla natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni" [...]. La giurisprudenza della Consulta ha ritenuto costituzionalmente valida la deroga alla regola della limitazione dell'utilizzabilità dei risultati delle interceTTzioni L.] a condizione, tuTTvia, che tale deroga risponda a due condizioni, espressione, entrambe, dell'«eccezionalità» del regime di utilizzazione per reati non riconducibili all'autorizzazione giudiziale: come si è visto, i casi eccezionali devono essere «tassativamente indicati dalla legge» e l'utilizzazione deve essere circoscriTT «all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale», ossia per l'accertamento di «reati di maggiore gravità» (Corte cost., sent. n. 63 del 1994). » (Corte cost., sent. n. 366 del 1991)"», (Così, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019 Ud., dep. il 2020, AL). La natura eccezionale della normativa in tema di interceTTzioni, la collocazione sistematica dell'art. 266, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., in funzione di deroga alla regola generale stabilita dall'art. 266, comma 1, lett. a), cod.proc.pen., in uno con la delineata tassatività delle deroghe, risaltano la portata eccezionale e di streTT interpretazione della norma, dal che discende che essa deve essere intesa nel senso che, nel prevedere le regole in tema di utilizzazione delle interceTTzioni in relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione, fa esclusivo riferimento ai delitti del capo primo, titolo secondo del secondo libro al 11 codice penale (in questo senso cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 10080 del 01/12/2020 Cc., dep. il 2021, De Matteo, non massimata sul punto). L'art. 640, comma secondo, n. 1, cod.pen., invece, è collocato al capo II, del titolo tredicesimo del libro secondo, intitolato ai delitti contro il patrimonio, commessi mediante frode. Collocazione, si badi bene, voluta dallo stesso legislatore che, pur indicando quale persona offesa lo Stato o altri enti pubblici, colloca la norma tra i reati contro il patrimonio, così che la qualità della persona offesa non incide ai fini della qualificabilità del reato di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod.pen. quale delitto contro la pubblica amministrazione. Da ciò discende che il contrario convincimento della Corte di appello configura una violazione di legge, per come fondatamente eccepito dal ricorrente. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: "l'art. 266, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. è norma eccezionale e di streTT interpretazione, così che essa, nel prevedere le regole in tema di utilizzazione delle interceTTzioni in relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione, fa esclusivo riferimento ai delitti del capo primo, titolo secondo del secondo libro del codice penale". A ciò si aggiunga che il reato di truffa aggravata non può essere qualificato quale reato contro la pubblica amministrazione quando essa si perpetrata in danno dello Stato o di altro ente pubblico ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1, cod.pen., in quanto è lo stesso legislatore che in tale ipotesi colloca il reato nel capo dedicato ai reati contro il patrimonio commessi mediante frode. Dunque, va ribadito che «l'interceTTzione di conversazioni o comunicazione telefoniche non è consentita nei procedimenti relativi al reato di truffa aggravata in danno dello Stato, che non è catalogabile tra i delitti contro la P.A. e che, in assenza di altre circostanze aggravanti a tal fine rilevanti, non rientra, "quoad poenam", tra quelli per i quali l'interceTTzione è consentita», (Sez. 6, Sentenza n. 6296 del 18/01/2011, Iodice, Rv. 249327 - 01). 2.4. Occorre, a questo punto, rimarcare gli effetti della fondatezza del motivo di ricorso appena esaminato, che si producono sia in relazione all'art. 640, comma primo, n. 1, cod.pen., sia in relazione all'art. 346-bis cod.pen. (traffico di influenze illecite), in quanto i ricorrenti hanno fondatamente eccepito che per entrambi i reati le interceTTzioni fuoriescono dal perimetro di ammissibilità e di conseguente utilizzabilità tracciato dall'art. 266, comma 1, lettere a) e b), cod.proc.pen.. Tanto importa, invero, che le interceTTzioni raccolte nell'odierno procedimento non possono essere utilizzate con riguardo a tali reati, in ragione della natura eccezionale della normativa sulle interceTTzioni e alla tassatività delle deroghe, che implicano la loro assoluta inutilizzabilità al di fuori dai casi consentiti 12 JI JI dalla legge. Così che le interceTTzioni in esame non possono essere utilizzate con riguardo alla truffa aggravata in quanto tale ipotesi di reato non rientra nel novero dei reati contro la pubblica amministrazione e perché la pena ediTTle massima comminata dall'art. 640, comma secondo, cod.pen. è pari a cinque anni di reclusione, mentre l'art. 266, comma 1, lett. a), pretende (l'ergastolo o) una pena ediTTle superiore nel massimo a cinque anni di reclusione. Le stesse non possono essere utilizzate neanche in relazione al reato di traffico di influenze illecite, in quanto tale ipotesi di reato, pur rientrando nel novero dei reati contro la pubblica amministrazione, è punita dall'art. 346-bis cod.pen. con una pena ediTTle massima pari a quattro anni e sei mesi di reclusione, al di sotto della pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni pretesa dall'art. 266, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. per l'ammissibilità delle interceTTzioni con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione. 2.5. La sentenza va, dunque, annullata nei confronti di VA TO, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio, nel quale si terrà conto degli indicati limiti di utilizzabilità delle interceTTzioni. 3. Alla medesima conclusione di annullamento con rinvio si perviene anche per la posizione di AV NO, che ha mosso le medesime censure. Vale, dunque, quanto esposto nei paragrafi precedenti. 4. Anche con riguardo alla posizione di ER occorre procedere all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. La fondatezza delle censure esposte da VA e AV produce effetti espansivi anche con riguardo alla sua posizione, streTTmente inerente e correlata a quella dei due coimputati in punto di fatto e in ragione della sostanziale unitarietà e collegamento delle condotte contestate, così che l'accertamento della condoTT realizzata da VA e AV riverbera effetti sulla valutazione del fatto in relazione alla penale responsabilità anche di ER. 5. Va conclusivamente disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di VA TO, AV DA e ER ER con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. 6. Sono inammissibili, invece, i ricorsi di OM ME e GA MA. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 6.1. Va da ultimo rilevato che non può essere accolta la richiesta di 13 ..)t.v..,1\ ..„. condanna alla rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile Comune di Torino. Richiesta residualmente valida nei soli confronti di OM e GA. Va rilevato, infatti, come la domanda si si risolva nella mera richiesta di condanna alla rifusione con allegazione della nota spese, senza alcun apporto utile alla definizione del processo e senza che la parte civile sia intervenuta all'udienza pur fissata per la traTTzione orale. A tale proposito va ribadito che «Nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese». (Sez. 6 - , Sentenza n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608 - 02).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di VA TO, AV DA e ER ER con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibili i ricorsi di OM ME E GA MA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Consigliere est. L ,Presinte ON SA TT SI 4
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
leTT la nota della parte civile, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e per la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e competenze del grado;
sentite le difese, che hanno illustrato i motivi dei rispettivi ricorsi, chiedendone l'accoglimento: gli Avvocati ENRICO FONTANA e GIANCO CAIAZZA in difesa di AL AN;
l'Avvocato FRANCESCO PAOLO CHIOCCARELLI in difesa di TO AU;
l'Avvocato ANDREA GIUBERTONI in difesa di GL RE;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33523 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 27/04/2023 l'Avvocata CATERINA SANFILIPPO in difesa di MA CO;
l'Avvocato ALESSANDRO GASPARINI in difesa di IV LB. RITENUTO IN FATTO 1. OM ME, GA MA, VA TO, AV DA e ER ER, per il tramite dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 20/05/2022 della Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 19/03/2021 del Tribunale di Torino, che li aveva condannati per i reati di turbativa d'asta, truffa ai danni di ente pubblico e traffico d'influenze loro rispettivamente ascritti. Deducono: 2. MA ME e TO MA, con i rispettivi difensori. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 69 cod.pen. e alla individuazione del reato più grave. Con l'unico motivo d'impugnazione, i ricorrenti -con separati ricorsi, ma con deduzioni sovrapponibili- denunciano l'illegalità della pena infliTT, in quanto la Corte di appello ha individuato quale reato più grave quello contestato al capo B) della rubrica (ossia quello di turbata libertà degli incanti, previsto dall'art. 353 cod.pen.), mentre andava individuato in quello contestato al capo c) (ossia quello di truffa aggravata perché commessa in danno di un ente pubblico, previsto art. 640, comma secondo, n. 1, cod.pen.). Aggiunge che così facendo la Corte di appello non ha bilanciato le circostanze aggravanti generiche con le aggravanti del capo c), in quanto riconosce la loro prevalenza solo con riguardo alle aggravanti relative al capo B), per poi applicare gli aumenti di pena in relazione ai capi C) ed E). Da ciò si fa discendere la violazione di legge, in quanto il giudizio di bilanciamento non è stato effettuato con riguardo a tutte le circostanze aggravanti. Si lamenta, altresì, il mancato rispetto del principio di proporzionalità. 3. GL TO. 3.1. Inosservanza di norme processuali. Inutilizzabilità dei risultati delle interceTTzioni telefoniche per violazione degli artt. 266 e 270 cod.proc.pen.. (RIT 1335/2015, 2346/2015, 2524/2015, 2846/2015 e 2360/2015 del procedimento iscritto al n. 32705/2015 RGNR, quale stralcio del procedimento RGNR 209993/2015, iscritto dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli. A tale riguardo si assume che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto l'utilizzabilità delle interceTTzioni disposte nel procedimento iscritto presso la Procura della repubblica di Napoli, in violazione dei principi deTTti in materia dalla sentenza c.d. AL (Sezioni Unite, Sentenza n. 51 del 28/11/2019 Ud., dep. il 2020, AL, Rv. 277395 - 01) e di quanto disposto dagli artt. 266, 270 e 271 cod.proc.pen.. 2 A sostegno dell'assunto vengono illustrati i contenuti dell'indagine oggetto del procedimento iscritto presso la Procura di Napoli e richiamati i principi di diritto affermati con riguardo alla nozione di stesso procedimento. Lamenta altresì la violazione dei limiti di utilizzabilità delle interceTTzioni in relazione al titolo di reato, ancorché successivamente riqualificati e alla possibilità di far rientrare la truffa in danno di enti pubblici nella nozione di reati contro la Pubblica amministrazione. Il ricorrente aggiunge che le interceTTzioni telefoniche costituiscono gli unici elementi a carico di VA, con la conseguenza che esse si palesano nella loro decisività quanto all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti. 3.2. Vizio di motivazione in relazione al reato di traffico di influenze contestato al capo E). Il ricorrente sostiene che la Corte di appello, mediante l'adesione alle argomentazioni del giudice di primo grado con omissione della sua valutazione critica e limitandosi a richiamare le interceTTzioni di cui si è eccepita l'inutilizzabilità, non è riuscita a smentire l'assunto difensivo secondo cui VA non era a conoscenza del fatto che quattromila euro servissero a remunerare il pubblico ufficiale per un'operazione dallo stesso ritenuta fallimentare. Denuncia, quindi, il vizio di omessa motivazione per la mancata valutazione delle specifiche doglianze difensive, che vengono illustrate. 3.3. Vizio di motivazione in relazione ai reati di turbativa d'asta e di truffa aggravata, rispettivamente contestati ai capi b) e c). Anche in questo caso il ricorrente sottolinea come a carico di VA insistano soltanto le interceTTzioni telefoniche e lamenta la mancata risposta alle deduzioni difensive, con il conseguente vizio di omessa motivazione. Vengono, dunque, illustrate e compendiate le emergenze procedimentali al fine di evidenziarne la carenza probatoria. 3.4. Vizio di motivazione in relazione all'apporto causale rilevante e consapevole alla consumazione dei delitti. Sotto tale profilo il ricorrente denuncia l'inadeguatezza della motivazione fornita dalla Corte di appello, che ha rinvenuto il concorso nell'adesione morale di VA, in ipotesi di reato per i quali è -invece- richiesto un contributo materiale alla loro realizzazione, ossia un comportamento esteriore che si traduca in contributo rilevante di natura materiale o morale alla realizzazione del reato. Si assume, dunque, che tali connotati non possono rinvenirsi nella richiesta della consegna di documenti attestanti fatti inesistenti, perché non si ha la prova né della richiesta né della consapevolezza della inesistenza dei fatti attestati in tali documenti né, comunque, di alcuna condoTT agevolatrice. 4. AL DA. 3 4.1. Inosservanza di norma processuale, per l'inutilizzabilità delle interceTTzioni telefoniche disposte in diverso procedimento, stante il divieto di cui all'art. 270 cod.proc.pen.. 4.2. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione omessa, apodittica e contraddittoria dell'interceTTzione n. 453 del 19/06/2015. A tale riguardo si assume che la conversazione ora indicata -intercorsa con OM- era il frutto di un'evidente millanteria di GA, per come dimostrato dalle prove sottoposte all'attenzione dei giudici e da questi totalmente omesse nella loro motivazione, quali le visure della Camera di Commercio in relazione alla società Service Companies s.r.l. e di Servizi Integrati s.r.I., l'incongruenza tra la documentazione già presentata, il bando di gara e la documentazione presentata da GA, il contenuto della telefonata n. 440 del 17/03/2016 tra GA e VA. 4.3. Vizio di motivazione in relazione alle argomentazioni con cui la Corte di appello ha escluso che vi fossero elementi per ritenere che GA avesse riferito a OM circostanze non vere. Il motivo d'impugnazione si collega a quello precedente e, al fine di risaltare l'inattendibilità di GA e la contradittorietà della motivazione, sottolinea come la stessa Corte di appello avesse riconosciuto che GA aveva mentito a OM quando gli riferiva di avere visto due buste sulla scrivania del funzionario in occasione della consegna dell'offerta nuova. 4.4. Vizio di motivazione e di travisamento della prova nella parte in cui la Corte di appello di Torino ha ritenuto che AV avesse curato la cessione del ramo d'azienda dalla Servizi Integrati s.r.l. alla Service Companies s.r.I.. A tale proposito si assume che la Corte di appello ha valorizzato tale elemento a carico di AV, senza tuTTvia indicare la prova che dimostra che in effetti il professionista aveva curato la cessione del ramo d'azienda dalla Servizi Integrati s.r.l. alla Service companies s.r.I.. Si aggiunge che la circostanza è stata introdoTT per la prima volta dalla Corte di appello, giacché il giudice di primo grado non ha mai fatto riferimento a tale evenienza e nel fascicolo non risultano atti che l'attestino neanche in via indiziaria. 4.5. Vizio di motivazione e travisamento della prova nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza di collegamenti tra AV e le società CRIMAR s.r.l. e Casino Riva s.r.I.. Anche in questo si lamenta l'arbitrarietà della motivazione sul punto, visto che entrambi i giudici di merito assumono l'evidenziato collegamento senza indicare gli elementi di prova in tal senso conducenti e pur in presenza di documentazione di segno contrario, che vengono illustrati. 4 liIII•\ 5. IV ER. 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con conseguente travisamento della prova documentale su di una circostanza decisiva quanto alla responsabilità concorsuale dell'imputato in relazione al reato di turbativa d'asta. Con l'unico motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata là dove ritiene che la collusione richiesta per la configurabilità del reato di turbativa d'asta possa sussistere anche nel caso in cui il Pubblico ufficiale riveli informazioni in sé non riservate, avendo riguardo al contrario principio di diritto affermato proprio in occasione del ricorso in cassazione proposto da ER in sede cautelare, nella quale occasione (con la sentenza n. 57351 del 2017) è stato precisato che all'indicato fine è necessario accertare che il pubblico ufficiale abbia fornito un'informazione non accessibile a tutti o, comunque, consigli sulle sue specifiche competenze e conoscenze. Deduce, dunque, l'omessa motivazione circa l'esistenza di un accordo, di un accordo clandestino, ossia di un accordo per la cui attuazione sono stati forniti suggerimenti o consigli diretti a influire sul normale svolgimento della gara. Vengono, dunque, specificamente affrontati i temi dell'esistenza di un accordo clandestino e circa la nozione di accordo clandestino, su cosa debba intendersi per "suggerimento" o "consiglio", sull'assenza di un rapporto privilegiato tra ER e alcuno dei concorrenti e sul travisamento della prova documentale, con particolare riferimento alla esistenza di contatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di MA ME e di TO MA sono inammissibili perché propongono questioni non consentite, avverso una sentenza pronunciata all'esito di un concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc.pen. posto a fondamento del traTTmento sanzionatorio loro irrogato. 1.1. A tale riguardo questa Corte ha già avuto modo di osservare che «a seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755). Anche da ultimo la Suprema Corte ha statuito che il ricorso per cassazione 5 avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione infliTT, in quanto non rientrante nei limiti ediTTli ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Ciò premesso, il vizio lamentato con i ricorsi in esame -diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti- non rientra nella nozione di illegalità della pena. Invero, a parte i casi in cui la pena sia stata determinata sulla base di parametri ediTTli successivamente dichiarati incostituzionali con effetti ex tunc (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 266080), nella nozione di pena illegale - secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - rientra solo quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti ediTTli;
per contro, non configura una ipotesi di pena illegale ab origine la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argonnentativo viziato che tuTTvia non rileva se il risultato finale non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, RoseTTni, Rv. 255915; Sez. 5, n. 11251 del 04/12/2018, dep. 2019, Conti, Rv. 276036; Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850; Sez. 1, n. 29668 del 17/6/2014, Cannizzo, Rv. 263217; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151). Va ulteriormente precisato che in sede di concordato in appello, la nozione di pena illegale deve essere interpretata in termini restrittivi, per come si è già espressa questa Corte, statuendo la inammissibilità del ricorso per cassazione «finalizzato a censurare l'omessa ed espressa statuizione di declaratoria di estinzione per prescrizione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, se ciò non abbia inciso sulla legalità della complessiva pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti ediTTli previsti per i reati in relazione ai quali non è decorso il termine prescrizionale alla data della pronunzia impugnata» (Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142)», (Sez. 2, Sentenza n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Rv. 281804 - 01). 1.2. Alla luce di tale cornice ermeneutica, le censure sollevate con i ricorsi in esame si pongono al di fuori della ristreTT nozione di pena illegale, così come dianzi enunciata, in quanto il traTTmento sanzionatorio finale è esaTTmente quello 6 A ki....1. -..• voluto dalle parti e -al contempo- non esorbita i limiti ediTTli previsti per i reati per cui la pena è stata infliTT. Da qui l'inammissibilità dei ricorsi. 2. Il ricorso di GL TO. 2.1. La prima questione da affrontare è quella relativa alla utilizzabilità delle interceTTzioni telefoniche, sollevata sotto tre diversi profili: a) riconducibilità alla nozione di stesso procedimento in relazione alle interceTTzioni disposte in relazione alle indagini originariamente pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
b) rispetto dei limiti di cui all'art. 266 cod.proc.pen. nel caso di riqualificazione del fatto;
c) riconducibilità della truffa commessa in danno di un ente pubblico nella nozione di reato contro la pubblica amministrazione. 2.1. La questione è infondata in relazione al primo profilo. Va ricordato che la norma di cui all'art. 270 cod.proc.pen. costituisce l'attuazione in via legislativa del bilanciamento di due valori costituzionali fra loro contrastanti: il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delinquono. 2.1.1. In via generale, la giurisprudenza costituzionale giustifica la limitazione del diritto -inviolabile- a una comunicazione libera e segreta in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, qual è quello alla prevenzione e alla repressione dei reati, «sempreché l'intervento limitativo posto in essere sia streTTmente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispeTTta la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991). Si giunge, così, alla conclusione che «l'atto dell'autorità giudiziaria con il quale vengono autorizzate le interceTTzioni telefoniche deve essere "puntualmente motivato", ossia «deve avere una "adeguata e specifica motivazione" (Corte cost., sent. n. 366 del 1991; sent. n. 34 del 1973). L'autorizzazione del giudice non si limita a legittimare il ricorso al mezzo di ricerca della prova, ma circoscrive l'utilizzazione dei suoi risultati ai fatti-reato che all'autorizzazione stessa risultino riconducibili: essa, infatti, deve dar conto dei «soggetti da sottoporre al controllo» e dei «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991); riferimento, quest'ultimo, che rende ragione della delimitazione dell'utilizzabilità probatoria dei risultati dell'interceTTzione ai reati riconducibili all'autorizzazione giudiziale. 7 2.1.2. Da ciò discende che non può esservi questione circa l'efficacia del divieto di cui all'art. 270 cod.proc.pen. quando l'attività di interceTTzione sia stata autorizzata in relazione a uno specifico fatto di reato e nei confronti di individuati soggetti da sottoporre al controllo, secondo la disciplina contenuta agli artt. 266 e 267 cod.proc.pen. che stabiliscono, rispettivamente, i limiti di ammissibilità dell'attività d'interceTTzione e i presupposti, le forme e i contenuti del provvedimento di autorizzazione. L'art. 270 cod.proc.pen., significativamente intitolato "utilizzazione in altri procedimenti", si riferisce al -diverso- caso in cui non vi sia stata un'autorizzazione secondo le norme che lo hanno preceduto, ma -purtuTTvia- emerge un determinato legame tra il reato in relazione al quale l'autorizzazione all'interceTTzione è stata concessa e il reato emerso grazie ai risultati di tale interceTTzione, così da rendere quest'ultimo reato riconducibile al provvedimento autorizzatorio e, dunque, in linea con l'art. 15 Cost., che vieta le c.d. "autorizzazioni in bianco". 2.1.3. Vanno, dunque, distinte due ipotesi: la prima, che si verifica quando è stato emesso un provvedimento motivato che ha autorizzato le interceTTzioni, nel qual caso non si pone alcun problema di utilizzazione probatoria in relazione al reato per cui l'attività è stata autorizzata;
la seconda, che si verifica quando manca un siffatto provvedimento autorizzativo rispetto a un ulteriore reato che è emerso grazie ai risultati della interceTTzione originariamente autorizzata. Soltanto in questa seconda ipotesi sorge la necessità di stabilire la sussistenza di quel legame originario e sostanziale che riconduce anche l'ulteriore reato al provvedimento autorizzatorio, al fine di escludere l'operatività del divieto di utilizzazione di cui all'art. 270 cod. proc. pen.. 2.1.4. Così delineato l'ambito di operatività dell'art. 270 cod.proc.pen., va rilevato come il caso in esame rientri nella prima ipotesi, quella in cui si ha una specifica autorizzazione allo svolgimento delle interceTTzioni, nel quale caso trova piena legittimazione la loro utilizzazione a carico degli imputati. Va rimarcato, infatti, come la Corte di appello abbia specificato che le interceTTzioni in questione erano state disposte d'urgenza dal Pubblico ministero e convalidate dal Giudice, in prima battuta, nei confronti di OM e poi anche nei confronti di GA, LL, OL e IO, con specifico riferimento ai fatti di corruzione e di turbativa d'asta riguardanti la concessione del servizio bar presso il Palagiustizia di Torino. Tale circostanza -non contestata dalle difese- implica che l'utilizzazione a fini di prova delle interceTTzioni trova piena legittimazione nella presenza di un provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria, che le autorizzava per il reato in giudizio e nei confronti degli imputati, così che non sorge la necessità di stabilire 8 la vigenza o meno del divieto di cui all'art. 270 cod.proc.pen. che -come visto- si riferisce alla diversa ipotesi in cui -mancando un provvedimento autorizzativo- sorge la necessità di stabilire la sussistenza di un legame originario e sostanziale tale da ricondurre anche il nuovo reato all'originario provvedimento autorizzatorio. Da qui l'infondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità per la dedoTT applicabilità del divieto di cui all'art. 270 cod.proc.pen.. 2.2. L'eccezione d'inutilizzabilità è fondata con riguardo al profilo sintetizzato al punto b), specificamente riferito al reato di cui all'art. 346-bis cod.pen., contestato al capo B), sia pure nei limiti che si andranno a precisare. 2.2.1. Va premesso che al momento in cui venivano autorizzate le interceTTzioni, il fatto veniva qualificato ai sensi dell'art. 319 cod.pen. (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio), ossia in relazione a un titolo di reato per il quale è prevista una pena ediTTle massima pari a otto anni di reclusione, così rientrando nei limiti di ammissibilità stabiliti dall'art. 266, comma 1, lett. a), cod.proc.pen., che consente le interceTTzioni nei procedimenti per reati non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Nel corso del procedimento -e in ragione dei risultati ottenuti con le interceTTzioni- il reato è stato successivamente rubricato ai sensi dell'art. 346-bis cod.pen. (Traffico di influenze illecite) per il cui reato è comminata una pena ediTTle massima pari a quattro anno e sei mesi (e, dunque, al di sotto dei limiti di ammissibilità richiesti dall'art. 266 cod.proc.pen.). 2.2.2. La difesa sostiene che tale riqualificazione sopravvenuta rende inutilizzabili le interceTTzioni ai sensi dell'art. 271 cod.proc.pen., non potendosi fare riferimento all'originaria qualificazione. 2.2.3. A tale proposito, va rilevato che, in via generale, è stato affermato che «in tema di interceTTzioni di conversazioni o comunicazioni, sono utilizzabili i risultati delle operazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le stesse sono consentite, anche quando vi sia stata una successiva diversa qualificazione giuridica del fatto», (Sez. 1, Sentenza n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 24163 del 19/05/2010, SaTT, Rv. 247943 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 50072 del 20/10/2009, Bassi, Rv. 245699 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 19852 del 20/02/2009, Gioffrè, Rv. 243780 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5331 del 28/02/1994, Roccia, Rv. 197616 - 01). Il principio di diritto, però, va ulteriormente precisato, in quanto deve essere letto e coordinato con i limiti indicati dall'art. 266 cod.proc.pen., i cui limiti non possono essere travalicati. E' già stato affermato, infatti, che «in tema di interceTTzioni telefoniche, la verifica dei presupposti di legittimità va effettuata con riguardo alla qualificazione 9 00I %K. del reato per il quale, in concreto, si dispone di indizi idonei al momento dell'autorizzazione, sicché, ove "ah origine" il reato astraTTmente configurabile non era tra quelli contemplati dall'art. 266 cod. proc. pen., le interceTTzioni sono inutilizzabili pur se formalmente disposte per un titolo di reato che le consentiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili le interceTTzioni inizialmente disposte in relazione al reato di corruzione e poi utilizzate con riguardo al reato di abuso d'ufficio, sul presupposto che quest'ultima era l'unica fattispecie concretamente configurabile sulla base degli elementi disponibili fin dal momento in cui l'autorizzazione era stata disposta)», (Sez. 6 - , Sentenza n. 36420 del 19/01/2021, Mazzone, Rv. 281989 - 01). 2.3. L'ultimo profilo che rimane da esaminare è riferito alla truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1, cod.pen. che i ricorrenti assumono non sia riconducibile nella nozione di reati contro la Pubblica amministrazione, ancorché perpetrata in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Sulla base di tale preliminare osservazione, la difesa assume che i risultati delle interceTTzioni non possono essere utilizzate con riguardo a tale titolo di reato, che non può farsi rientrare nella dizione di cui all'art. 266, comma 2, lett. b), cod.proc.pen.. L'eccezione è fondata. 2.3.1. L'art. 266, comma 1, cod.proc.pen., alla sua lettera a), deTT la regola generale circa l'utilizzabilità delle interceTTzioni, richiamando parametri di carattere generale, con riferimento alla distinzione generale dei reati (delitto non colposo) e alla pena comminata (ergastolo e reclusione superiore nel massimo a cinque anni). Tale regola generale, nella struttura della norma, viene -poi- seguita dalla indicazione (dalla lettera "h" alla lettera "f-quinquiesff) di ulteriori ipotesi, in cui le interceTTzioni sono consentite in relazione a specifiche categorie di reato. Tali ulteriori indicazioni si mostrano essere delle eccezioni alla regola generale, in relazione a specifici beni giuridici per i quali il legislatore ha ritenuto fosse necessaria una maggiore tutela, tale da giustificare l'ampliamento dell'invasione di un diritto costituzionalmente garantito al fine di contrastare i reati lesivi di quel bene giuridico. A tale proposito vale la pena ricordare che «la streTT attinenza del diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione al nucleo essenziale dei valori di personalità ha indotto la giurisprudenza costituzionale "a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana", il che comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilità: in base all'art. 2 Cost., "il diritto a una 10 ;L JIJ\ comunicazione libera e segreta è inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente", mentre, in base all'art. 15 Cost., "lo stesso diritto è inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempreché l'intervento limitativo posto in essere sia streTTmente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispeTTta la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991). L'esigenza di repressione dei reati corrisponde «a un interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento è assolutamente inderogabile", interesse che giustifica "anche il ricorso a un mezzo dotato di formidabile capacità intrusiva, quale l'interceTTzione telefonica"; d'altra parte, "le restrizioni alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni conseguenti alle interceTTzioni telefoniche sono sottoposte a condizioni di validità particolarmente rigorose, commisurate alla natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni" [...]. La giurisprudenza della Consulta ha ritenuto costituzionalmente valida la deroga alla regola della limitazione dell'utilizzabilità dei risultati delle interceTTzioni L.] a condizione, tuTTvia, che tale deroga risponda a due condizioni, espressione, entrambe, dell'«eccezionalità» del regime di utilizzazione per reati non riconducibili all'autorizzazione giudiziale: come si è visto, i casi eccezionali devono essere «tassativamente indicati dalla legge» e l'utilizzazione deve essere circoscriTT «all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale», ossia per l'accertamento di «reati di maggiore gravità» (Corte cost., sent. n. 63 del 1994). » (Corte cost., sent. n. 366 del 1991)"», (Così, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019 Ud., dep. il 2020, AL). La natura eccezionale della normativa in tema di interceTTzioni, la collocazione sistematica dell'art. 266, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., in funzione di deroga alla regola generale stabilita dall'art. 266, comma 1, lett. a), cod.proc.pen., in uno con la delineata tassatività delle deroghe, risaltano la portata eccezionale e di streTT interpretazione della norma, dal che discende che essa deve essere intesa nel senso che, nel prevedere le regole in tema di utilizzazione delle interceTTzioni in relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione, fa esclusivo riferimento ai delitti del capo primo, titolo secondo del secondo libro al 11 codice penale (in questo senso cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 10080 del 01/12/2020 Cc., dep. il 2021, De Matteo, non massimata sul punto). L'art. 640, comma secondo, n. 1, cod.pen., invece, è collocato al capo II, del titolo tredicesimo del libro secondo, intitolato ai delitti contro il patrimonio, commessi mediante frode. Collocazione, si badi bene, voluta dallo stesso legislatore che, pur indicando quale persona offesa lo Stato o altri enti pubblici, colloca la norma tra i reati contro il patrimonio, così che la qualità della persona offesa non incide ai fini della qualificabilità del reato di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod.pen. quale delitto contro la pubblica amministrazione. Da ciò discende che il contrario convincimento della Corte di appello configura una violazione di legge, per come fondatamente eccepito dal ricorrente. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: "l'art. 266, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. è norma eccezionale e di streTT interpretazione, così che essa, nel prevedere le regole in tema di utilizzazione delle interceTTzioni in relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione, fa esclusivo riferimento ai delitti del capo primo, titolo secondo del secondo libro del codice penale". A ciò si aggiunga che il reato di truffa aggravata non può essere qualificato quale reato contro la pubblica amministrazione quando essa si perpetrata in danno dello Stato o di altro ente pubblico ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1, cod.pen., in quanto è lo stesso legislatore che in tale ipotesi colloca il reato nel capo dedicato ai reati contro il patrimonio commessi mediante frode. Dunque, va ribadito che «l'interceTTzione di conversazioni o comunicazione telefoniche non è consentita nei procedimenti relativi al reato di truffa aggravata in danno dello Stato, che non è catalogabile tra i delitti contro la P.A. e che, in assenza di altre circostanze aggravanti a tal fine rilevanti, non rientra, "quoad poenam", tra quelli per i quali l'interceTTzione è consentita», (Sez. 6, Sentenza n. 6296 del 18/01/2011, Iodice, Rv. 249327 - 01). 2.4. Occorre, a questo punto, rimarcare gli effetti della fondatezza del motivo di ricorso appena esaminato, che si producono sia in relazione all'art. 640, comma primo, n. 1, cod.pen., sia in relazione all'art. 346-bis cod.pen. (traffico di influenze illecite), in quanto i ricorrenti hanno fondatamente eccepito che per entrambi i reati le interceTTzioni fuoriescono dal perimetro di ammissibilità e di conseguente utilizzabilità tracciato dall'art. 266, comma 1, lettere a) e b), cod.proc.pen.. Tanto importa, invero, che le interceTTzioni raccolte nell'odierno procedimento non possono essere utilizzate con riguardo a tali reati, in ragione della natura eccezionale della normativa sulle interceTTzioni e alla tassatività delle deroghe, che implicano la loro assoluta inutilizzabilità al di fuori dai casi consentiti 12 JI JI dalla legge. Così che le interceTTzioni in esame non possono essere utilizzate con riguardo alla truffa aggravata in quanto tale ipotesi di reato non rientra nel novero dei reati contro la pubblica amministrazione e perché la pena ediTTle massima comminata dall'art. 640, comma secondo, cod.pen. è pari a cinque anni di reclusione, mentre l'art. 266, comma 1, lett. a), pretende (l'ergastolo o) una pena ediTTle superiore nel massimo a cinque anni di reclusione. Le stesse non possono essere utilizzate neanche in relazione al reato di traffico di influenze illecite, in quanto tale ipotesi di reato, pur rientrando nel novero dei reati contro la pubblica amministrazione, è punita dall'art. 346-bis cod.pen. con una pena ediTTle massima pari a quattro anni e sei mesi di reclusione, al di sotto della pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni pretesa dall'art. 266, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. per l'ammissibilità delle interceTTzioni con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione. 2.5. La sentenza va, dunque, annullata nei confronti di VA TO, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio, nel quale si terrà conto degli indicati limiti di utilizzabilità delle interceTTzioni. 3. Alla medesima conclusione di annullamento con rinvio si perviene anche per la posizione di AV NO, che ha mosso le medesime censure. Vale, dunque, quanto esposto nei paragrafi precedenti. 4. Anche con riguardo alla posizione di ER occorre procedere all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. La fondatezza delle censure esposte da VA e AV produce effetti espansivi anche con riguardo alla sua posizione, streTTmente inerente e correlata a quella dei due coimputati in punto di fatto e in ragione della sostanziale unitarietà e collegamento delle condotte contestate, così che l'accertamento della condoTT realizzata da VA e AV riverbera effetti sulla valutazione del fatto in relazione alla penale responsabilità anche di ER. 5. Va conclusivamente disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di VA TO, AV DA e ER ER con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. 6. Sono inammissibili, invece, i ricorsi di OM ME e GA MA. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 6.1. Va da ultimo rilevato che non può essere accolta la richiesta di 13 ..)t.v..,1\ ..„. condanna alla rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile Comune di Torino. Richiesta residualmente valida nei soli confronti di OM e GA. Va rilevato, infatti, come la domanda si si risolva nella mera richiesta di condanna alla rifusione con allegazione della nota spese, senza alcun apporto utile alla definizione del processo e senza che la parte civile sia intervenuta all'udienza pur fissata per la traTTzione orale. A tale proposito va ribadito che «Nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese». (Sez. 6 - , Sentenza n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608 - 02).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di VA TO, AV DA e ER ER con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibili i ricorsi di OM ME E GA MA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Consigliere est. L ,Presinte ON SA TT SI 4