TAR Milano, sez. V, sentenza 22/04/2026, n. 1860
TAR
Sentenza 22 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della LR 12/2005

    Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco ha valore prevalente sulla pianificazione comunale, inclusi i PGT. Le deliberazioni impugnate sono in linea con il PTC che consente il trasferimento di superfici coperte all'interno del Parco. Non si tratta di cessione di cubatura tra privati, ma di un potere pubblicistico esercitato da un ente in base a uno strumento sovraordinato.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della LR 12/2005

    Il motivo si fonda sulla tesi errata della prevalenza della pianificazione comunale. Anche qualora i diritti edificatori fossero qualificati come compensativi, la loro disciplina deve essere valutata alla luce delle previsioni del PTC, che è sovraordinato. Non si tratta di compensazione urbanistica comunale, ma di gestione e redistribuzione di superfici coperte derivanti dalla demolizione di attività incompatibili, come previsto dal PTC. La disciplina dei diritti edificatori compensativi prevista dall’art. 11 della LR 12/2005 opera nel contesto della pianificazione comunale e non prevale sul piano del parco.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 22/04/2026, n. 1860
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1860
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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