Art. 4.
Gli straordinari da sistemare nella qualifica di aiuto macchinista verranno nominati stabili con la decorrenza del 1 gennaio 1951 se a tale data abbiano anche frequentato il prescritto corso d'istruzione professionale e superato i relativi esami finali; altrimenti la nomina a stabile decorrera' dal 1° del mese successivo a quello in cui sia stata soddisfatta tale condizione.
Coloro che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non conseguiranno l'idoneita' nell'esame finale del corso d'istruzione professionale saranno nominati stabili con la qualifica di operaio.
Gli straordinari da sistemare nella qualifica di aiuto macchinista verranno nominati stabili con la decorrenza del 1 gennaio 1951 se a tale data abbiano anche frequentato il prescritto corso d'istruzione professionale e superato i relativi esami finali; altrimenti la nomina a stabile decorrera' dal 1° del mese successivo a quello in cui sia stata soddisfatta tale condizione.
Coloro che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non conseguiranno l'idoneita' nell'esame finale del corso d'istruzione professionale saranno nominati stabili con la qualifica di operaio.