Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 24/11/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00482/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00545/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Crevatin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Gorizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Gorizia - Area I - Polizia Amministrativa - prot. interno n. 0030766 del 14 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e della Prefettura di Gorizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. DA BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 15 ottobre 2025 e depositato il successivo giorno 28 il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale la Prefettura di Gorizia ha disposto, nei suoi confronti, il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, nonché la revoca del decreto di approvazione alla nomina a guardia particolare giurata, del libretto e della licenza di porto d'armi.
Il provvedimento è stato assunto sul rilievo della ritenuta inaffidabilità del ricorrente, come emergente dall’episodio del 28 maggio 2025 quando il ricorrente, nell’eseguire la procedura di scaricamento e controllo dell’arma d’ordinanza, dopo il turno di servizio, esplodeva involontariamente un colpo.
Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
4. Il ricorso è infondato.
5. Il divieto ex art. 39, comma 1, del r.d. n. 773/1931 (“ Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”):
a) può essere adottato sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi;
b) non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso;
c) in tal senso è sufficiente l’esistenza di elementi che fondino anche solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato ( ex multis , T.A.R. Campania, n. 4561/2025).
Si deve poi aggiungere, quanto ai limiti del sindacato giurisdizionale che, nello specifico settore delle armi, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione amministrativa in ordine all'esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso, di modo che il sindacato sull'esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l'esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva - e non sanzionatoria - della misura in esame.
6. Alla luce di quanto esposto e dei fatti riportati nel provvedimento impugnato ritiene il Collegio che la prognosi compiuta dall'Amministrazione resista al vaglio di questo giudice, nei limiti in cui esso è ammesso.
6.1. La condotta contestata, sebbene isolata, appare particolarmente grave in quanto espressiva della violazione degli obblighi di diligenza e perizia che incombono sul titolare del porto d’armi (ancor più se intende farne uso anche a fini professionali) e pertanto la stessa si rileva come particolarmente significativa in ordine alla valutazione prognostica di inaffidabilità nell’uso delle armi.
La stessa ricostruzione degli eventi fornita dall’odierno ricorrente – a prescindere dal verificarsi di un malfunzionamento dell’arma, rimasto comunque ampiamente indimostrato - vale a dimostrare la grave imperizia del ricorrente nel maneggiamento dell’arma.
6.2. Infatti, il comportamento tenuto nell’occasione del 28 maggio 2025 si è concretizzato, in primo luogo, nell’incapacità di procedere al corretto e totale scaricamento dell’arma (elemento questo già di per sé rivelatore dell’imperizia del ricorrente nell’utilizzo dell’arma) e, ulteriormente, nel non aver evidentemente verificato - una volta che il carrello è bloccato nella posizione arretrata - sia visivamente che manualmente che non si trovassero munizioni né nella camera di cartuccia né nella camera del caricatore.
Anche solo esaminando la prima procedura di scaricamento dall’arma, l’operazione di scaricamento è stata evidentemente erroneamente compiuta: qualora non avesse provveduto ad un secondo controllo (peraltro esitato nell’esplosione incontrollata di un colpo), avrebbe detenuto l’arma in condizioni di offensività, denotando – ancora una volta – una grave imperizia e superficialità nell’utilizzo delle armi.
Né appare “scusabile” la condotta di minor attenzione tenuta dal ricorrente nel secondo tentativo di scaricamento dell’arma (che, in tesi, avrebbe comportato un minor controllo dell’impugnatura così da impedirgli di direzionare in sicurezza l’eventuale partenza del colpo); anzi, la stessa deduzione attorea appena richiamata corrobora il complessivo atteggiamento di superficialità e leggerezza nel maneggiamento dell’arma.
Infatti, anche la gestione da parte del ricorrente dell’ultima fase di controllo (quella relativa alla “ 6) pressione del grilletto orientando il vivo di volata della pistola in una direzione sicura, di solito un muro portante ”) è stata gravemente pericolosa, avendo il ricorrente orientato l’arma non verso un punto di sicurezza — quale sarebbe stato, appunto, il muro (portante) della stanza — bensì verso la finestra, esplodendo un colpo in quella direzione, di modo che il proiettile ben avrebbe potuto cagionare seri rischi per la sicurezza.
6.3. Perciò, come correttamente rilevato nelle difese dell’Amministrazione, la condotta del ricorrente – come dallo stesso ricostruita - rileva ed è stata correttamente valutata dalla Prefettura nella sua dimensione obbiettivamente pericolosa, a prescindere da qualsiasi ultroneo apprezzamento, eminentemente soggettivo, circa l’eventuale intenzionalità dell’atto.
Inoltre, il fatto che l’odierno ricorrente abbia tempestivamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine non può essere considerato un elemento favorevole, trattandosi di un adempimento imposto dagli obblighi giuridici gravanti sul detentore dell’arma.
6.4. In definitiva, la consistenza dell’imperizia dimostrata, nella valutazione prognostica amministrativa, a questo punto del tutto adeguata e proporzionata, non consente di formulare un giudizio di affidabilità, ancor più se rapportato ai doveri di diligenza e perizia richiesti a chi svolge un’attività lavorativa caratterizzata dall’uso dell’arma, per cui ogni minima erosione del requisito di affidabilità conduce inevitabilmente alla inibizione dell’autorizzazione.
7. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, per la natura del giudizio e degli interessi coinvolti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
DA BU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA BU | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.