Articolo 15 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6
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19 marzo 2004
Art. 15. 1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 , e' inserito il seguente:
"Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;
2) le complete generalita' della persona beneficiaria;
3) le complete generalita' dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno".
Nota all'art. 15:
- Per il testo dell' art. 405 del codice civile vedi l'art. 3 della legge qui pubblicata.
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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