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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/11/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2721/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2721/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDONI Parte_1 C.F._1
LA ed elettivamente domiciliati presso il predetto Email_1 difensore, piazza Ponti n. 12, Fornacette (PI)
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FILIPPONI Parte_2 C.F._2
RI e dell'avv. BRESCIANI MARIALUISA Email_2
Email_3 avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza dell'11 novembre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 31 luglio 2005, contraevano, in NO (PI) matrimonio Parte_1 Parte_2 civile, iscritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di NO (PI) al n. 8, parte II, serie A, anno 2005;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, il 12 gennaio 2006 e l'8 novembre 2008; Per_1 Per_2 - che ha proposto domanda per ottenere la pronunzia di scioglimento del Parte_1 matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge
1.12.1970, n. 898 e domandando, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre e regolamentando il diritto di visita del padre, nonché porsi a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 250,00, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico alla signora;
- che, in data 24 ottobre 2025, si è costituito in giudizio domandando la Parte_2 trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, attesa la convergenza delle conclusioni tra le parti o, in via subordinata, affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori, con conferma del regime di frequentazione padre-figlio come previsto in sede di separazione, nonché porsi a carico di lui resistente l'onere di contribuire al mantenimento del figlio con la somma di € 250,00 mensili, Per_2 più Istat e disponendo che l'assegno unico fosse versato integralmente alla ricorrente;
- che, all'udienza dell'11 novembre 2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per cui hanno concluso congiuntamente e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 9 maggio 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale tra i coniugi;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente al figlio ancora minorenne;
Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse del figlio ancora minorenne e, anzi, paiono adeguate a garantire al minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n.
154/2013; - che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio nonché Per_2 congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in NO (PI) il 31 luglio 2005 tra e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 Parte_2
NO (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2005, n. 8, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che il figlio minore sarà affidato in forma condivisa ai genitori, con conferma del Per_2 regime di frequentazione fra genitore non collocatario ed il figlio minore come già disposto in sede di separazione.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 del figlio minore, la somma di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_2
Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante bonifico.
DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie.
Per l'individuazione delle spese straordinarie si richiamano integralmente le Linee Guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017. Spese da concordarsi preventivamente ove superiori a 100 euro e debitamente documentate (cd scontrini parlanti);
A)SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione
Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese subordinate o meno al consegno dei genitori, devono essere debitamente documentate. B)SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private). c) - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. e) - organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
Il Rimborso al Genitore Anticipatario: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, whatsapp, pec ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Le detrazioni fiscali sono per legge a carico dei genitori in pari misura, salva l'eventualità che siano state interamente sostenute da un genitore e non rimborsate dall'altro.
DISPONE che l'assegno unico e universale per il figlio minore sarà percepito per intero dalla sig.ra
, alla luce dell'attuale collocazione del figlio Parte_1 Per_2
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- resterà a vivere con il padre presso il quale prenderà la residenza anagrafica e dal quale sarà Per_1 mantenuto con le modalità del mantenimento diretto. In virtù di tale collocamento il percepirà Pt_2 per intero l'assegno unico per La sig.ra contribuirà al 50% delle spese straordinarie Per_1 Pt_1 relative al figlio ove previamente concordate e documentate;
Per_1
- Entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché concedersi reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio nonché all'iscrizione del figlio minore sul passaporto di entrambi;
- Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di NO (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 11 novembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2721/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDONI Parte_1 C.F._1
LA ed elettivamente domiciliati presso il predetto Email_1 difensore, piazza Ponti n. 12, Fornacette (PI)
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FILIPPONI Parte_2 C.F._2
RI e dell'avv. BRESCIANI MARIALUISA Email_2
Email_3 avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza dell'11 novembre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 31 luglio 2005, contraevano, in NO (PI) matrimonio Parte_1 Parte_2 civile, iscritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di NO (PI) al n. 8, parte II, serie A, anno 2005;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, il 12 gennaio 2006 e l'8 novembre 2008; Per_1 Per_2 - che ha proposto domanda per ottenere la pronunzia di scioglimento del Parte_1 matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge
1.12.1970, n. 898 e domandando, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre e regolamentando il diritto di visita del padre, nonché porsi a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 250,00, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico alla signora;
- che, in data 24 ottobre 2025, si è costituito in giudizio domandando la Parte_2 trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, attesa la convergenza delle conclusioni tra le parti o, in via subordinata, affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori, con conferma del regime di frequentazione padre-figlio come previsto in sede di separazione, nonché porsi a carico di lui resistente l'onere di contribuire al mantenimento del figlio con la somma di € 250,00 mensili, Per_2 più Istat e disponendo che l'assegno unico fosse versato integralmente alla ricorrente;
- che, all'udienza dell'11 novembre 2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per cui hanno concluso congiuntamente e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 9 maggio 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale tra i coniugi;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente al figlio ancora minorenne;
Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse del figlio ancora minorenne e, anzi, paiono adeguate a garantire al minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n.
154/2013; - che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio nonché Per_2 congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in NO (PI) il 31 luglio 2005 tra e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 Parte_2
NO (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2005, n. 8, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che il figlio minore sarà affidato in forma condivisa ai genitori, con conferma del Per_2 regime di frequentazione fra genitore non collocatario ed il figlio minore come già disposto in sede di separazione.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 del figlio minore, la somma di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_2
Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante bonifico.
DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie.
Per l'individuazione delle spese straordinarie si richiamano integralmente le Linee Guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017. Spese da concordarsi preventivamente ove superiori a 100 euro e debitamente documentate (cd scontrini parlanti);
A)SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione
Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese subordinate o meno al consegno dei genitori, devono essere debitamente documentate. B)SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private). c) - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. e) - organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
Il Rimborso al Genitore Anticipatario: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, whatsapp, pec ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Le detrazioni fiscali sono per legge a carico dei genitori in pari misura, salva l'eventualità che siano state interamente sostenute da un genitore e non rimborsate dall'altro.
DISPONE che l'assegno unico e universale per il figlio minore sarà percepito per intero dalla sig.ra
, alla luce dell'attuale collocazione del figlio Parte_1 Per_2
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- resterà a vivere con il padre presso il quale prenderà la residenza anagrafica e dal quale sarà Per_1 mantenuto con le modalità del mantenimento diretto. In virtù di tale collocamento il percepirà Pt_2 per intero l'assegno unico per La sig.ra contribuirà al 50% delle spese straordinarie Per_1 Pt_1 relative al figlio ove previamente concordate e documentate;
Per_1
- Entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché concedersi reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio nonché all'iscrizione del figlio minore sul passaporto di entrambi;
- Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di NO (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 11 novembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina