Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00574/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2023, proposto da
AR IC e MA NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo Lascialfari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Firenze, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, Matteo Romeo e Andrea Taccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 2626/2022 del 3 novembre 2022, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia privata - Direzione Urbanistica, del Comune di Firenze, nonché, di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. UI IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 21 gennaio 2021, i ricorrenti acquistavano dalla società Studio Biesse s.r.l. la proprietà di un fabbricato ad uso civile abitazione e relative pertinenze immobiliari, sito in Firenze alla via Ugnano n. 20-26.
In particolare, nel rogito notarile di compravendita parte venditrice dichiarava che erano state presentate e non ancora esitate due istanze di rilascio di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge n. 326/2003 e della LRT n. 53/2004, aventi ad oggetto un annesso rurale pertinenziale al fabbricato principale adibito a civile abitazione.
Il medesimo contratto di compravendita dava altresì atto che l’immobile si trovava all’interno della fascia di rispetto cimiteriale.
All’esito delle interlocuzioni procedimentali di rito, il Comune di Firenze, riunite le predette pratiche condonistiche, adottava il diniego oggetto di impugnazione.
In particolare, il provvedimento di diniego di condono premetteva che le due pratiche riguardavano gli interventi edilizi così di seguito descritti: “ 1) A/1494, consistenti in ANNESSO "C" (ex-part. 454): Ristrutturazione con ampliamento di edificio esistente (per le opere di ristrutturazione: mq.38,99 s.u.) - opere dichiarate ultimate nel 02/2003;
2) A/1495, consistenti in ANNESSO "C" (ex-part. 454): Ristrutturazione con ampliamento di edificio esistente (per le opere di ampliamento: mq.48,13 s.u.) - opere dichiarate ultimate nel 02/2003. ”.
Il diniego avversato recava la seguente motivazione: “ - che l'intervento, dichiarato di "ristrutturazione con ampliamento", non può essere parzializzato separando la ristrutturazione dall'ampliamento, in quanto le opere, nel loro complesso (ristrutturazione con ampliamento e cambio d'uso) hanno determinato la completa demolizione del manufatto preesistente (annesso rurale costituito da un manufatto parzialmente aperto con adiacente piccolo ripostiglio) per costruirvi al suo posto un nuovo edificio con un totale incremento di SUL abitativa, classificabile come un unicum di interventi in "nuova edificazione", che ha anche determinato un diverso utilizzo rispetto all'annesso rurale preesistente;
- che detto intervento non può quindi essere classificato nella "ristrutturazione edilizia" quale addizione funzionale all'originaria unità immobiliare, secondo la definizione della L.R.T. 52/1999 in vigore alla data di presentazione della domanda di condono edilizio (come stabilito, nello stesso senso, nel sopra richiamato punto 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 1158 del 15/11/2004 "Circolare illustrativa della L.R.T. 20/10 /2004 n. 53 recante norme in materia di sanatoria edilizia");
- che pertanto l’intervento in questione, nel suo complesso, realizzato in assenza di titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L.R.T. 52/1999 necessitava di concessione edilizia e non di denuncia di inizio attività.
Visto l'art. 2, comma 2, lett. a), della L.R.T. 53/2004, secondo cui le opere e gli interventi "non sono suscettibili di sanatoria se abbiano comportato un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria di ogni singola unità abitativa, e comunque un aumento complessivamente superiore, nel caso di edifici con più unità abitative, a 200 metri cubi, con riferimento a costruzioni destinate a uso abitativo";
Visti:
- l'art. 33 della Legge 47/1985, il quale dispone che le opere abusive oggetto di richiesta di concessione edilizia in sanatoria non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con vincoli che "comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse";
- l'art. 338 del R.D. 1265/1934, quale modificato dall'art. 28, comma 1, della Legge 166/2002 ed il vigente Regolamento Urbanistico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2015/C/00025 del 02/04/2015 e successive varianti di manutenzione, secondo cui l'edificio abusivo in oggetto ricade in "vincolo cimiteriale"; Considerato che le opere abusive, comportanti incrementi plano-volumetrici, hanno una consistenza complessivamente maggiore alla percentuale massima del 10% della volumetria originaria dell'intero edificio.
Preso atto, per quanto sopra detto, che l'intervento oggetto di condono non rientra tra quelli suscettibili di sanatoria per contrasto con l'art. 2, comma 1, lett. b), e con l'art. 2, comma 2, lett. a), della L.R.T. 53/2004 nonchè con l'art. 33 della Legge 47/1985; … ”.
Pertanto, il Comune di Firenze denegava le richieste condonistiche “ per contrasto con l'art. 2, comma 1, lett. b), e l'art. 2, comma 2, lett. a), della L.R.T. 53/2004 e con l'art. 33 della Legge 47/1985 (area sottoposta a vincolo sanitario cimiteriale di inedificabilità - Cimitero di Sollicciano - imposto prima dell'esecuzione delle opere stesse, ai sensi dell'art. 338 del R.D. 1265/1934, quale modificato dall'art. 28, comma 1, della Legge 166/2002). ”.
2. Avverso il predetto provvedimento, parte ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di ricorso:
- “ I.- VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 3 E 97 COST., ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DELLA L.R.T. N. 53/2004, ART 4 L.R.T. N. 52/2009, ART. 3 D.P.R. N. 380/2001: ERRATA QUALIFICAZIONE DELL’INTERVENTO COME DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: TRAVISAMENTO DEI FATTI. ”.
Con il primo mezzo di impugnazione, parte ricorrente contesta l’assunto comunale secondo cui l’intervento eseguito non è qualificabile come di ristrutturazione edilizia, eseguibile tramite dia, ma come intervento di demolizione e ricostruzione in ampliamento, determinante la realizzazione di un nuovo organismo edilizio, per la cui edificazione sarebbe stato necessario il rilascio del permesso di costruire.
In sostanza, ad avviso di parte ricorrente, con l’intervento definito di ristrutturazione edilizia ed oggetto della pratica condonistica A/1494 si è provveduto ad un modesto ampliamento di 20 mq di SUL, al fine di adeguare il manufatto alla normativa antisismica, in ragione del mutamento di destinazione d’uso dello stesso, da annesso rurale a civile abitazione.
Ad avviso di parte ricorrente, il predetto ampliamento di SUL sarebbe compatibile con gli interventi di ristrutturazione edilizia ed esso, pertanto, sarebbe stato suscettibile di condono.
- “ II.- VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 3 E 97 COST., ART. 2, COMMA 2, LETT. 1) DELLA L.R.T. N. 53/2004, ART 4 L.R.T. N. 52/2009, ART. 3 D.P.R. N. 380/2001 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE: ERRATO COMPUTO DELL’AUMENTO DI VOLUMETRIA PORTATO DAGLI INTERVENTI EDILIZI ”.
Con il secondo motivo, parte ricorrente ritiene che il Comune abbia erroneamente valutato unitariamente le due pratiche condonistiche, che avrebbero dovuto essere esitate separatamente; dai calcoli risultanti dalle tavole tecniche risulterebbe che l’aumento complessivo di volumetria sarebbe inferiore al limite dei 100 mc indicato all’art. 2, comma 2, della LRT n. 53/2004.
- “ III.- VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 33 LEGGE N. 47/1985, ART. 338 R.D. N. 1265/1934 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI: TRAVISAMENTO DEI FATTI – OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA PREESISTENZA DEL MANUFATTO RISPETTO ALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO CIMITERIALE ”.
Con il terzo motivo, parte ricorrente contesta il fatto che l’immobile sia ricompreso nella fascia di rispetto cimiteriale, comportante l’assoggettamento al correlativo vincolo di inedificabilità assoluta.
Parte ricorrente ritiene che la predetta fascia di rispetto sia stata rideterminata dal Comune di Firenze in 100 mt, con delibera di C.C. n. 233 del 29 marzo 1999.
In ogni caso, l’immobile in proprietà dei ricorrenti preesisterebbe alla costruzione del cimitero e, dunque, alla insorgenza del relativo vincolo di inedificabilità.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze.
3.1 La difesa comunale anzitutto assume che la presentazione di due pratiche condonistiche sia il frutto di una scelta consapevole al fine di ottenere la sanatoria di un nuovo organismo edilizio, in quanto tale non suscettibile di condono; in sostanza, il Comune di Firenze ritiene che il frazionamento della richiesta di condono celi finalità elusive dei limiti di legge.
Ad avviso del Comune resistente, nel caso di specie, si sarebbe in presenza di un intervento unitario di demolizione e ricostruzione di un annesso agricolo, che ha comportato la realizzazione di un nuovo organismo edilizio che, complessivamente valutato, non rientrerebbe nelle tipologie di opere condonabili ai sensi della LRT n. 53/2004.
3.2 Peraltro, il Comune di Firenze assume che l’intervento di sostituzione edilizia è stato eseguito in epoca successiva al momento in cui la fascia di rispetto cimiteriale è stata riportata a 200 mt. e anche per detta ragione l’Ente locale non avrebbe potuto rilasciare la richiesta concessione in sanatoria.
4. In prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato istanza di rinvio a firma congiunta, motivata dalla presentazione di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001, avente ad oggetto le medesime opere per le quali sono state denegate le istanze di condono.
5. All’udienza del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, va delibata l’istanza di rinvio depositata da parte ricorrente.
6.1 Va sul punto premesso che, ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis , del cpa “ Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio. ”.
Circa la portata effettuale della divisata disposizione, la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente affermato che: “ Muovendo dall’assunto per cui il principio dispositivo, vigente nel giudizio amministrativo con taluni temperamenti, non conferisce alla parte un potere di impulso incondizionato sul regolare e sollecito andamento del processo, deve osservarsi che il processo costituisce esercizio di una funzione pubblica che obbedisce a precise regole e valori di rilievo costituzionale, i quali presidiano beni che non sono del tutto nella disponibilità della parte ” (Tar Sicilia, Palermo, I Sezione, sentenza del 16 ottobre 2024, n. 2877).
In sostanza, si può icasticamente affermare che il processo amministrativo è un processo di parti e non un processo delle parti e che lo stesso principio dispositivo si arresta a fronte di superiori esigenze di rilievo costituzionale, nel caso di specie rivenienti la loro fonte nell’art. 111, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui la predetta disposizione riserva alla legge l’attuazione del principio di ragionevole durata del processo, e nell’art. 2, comma 2, dello stesso cpa, che declina il principio in parola nel seguente modo: “ Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo. ”.
Pertanto, l’istanza di rinvio dell’udienza di merito può essere suscettibile di trovare ingresso nelle sole ipotesi in cui la parte alleghi esigenze difensive improcrastinabili, quali quelle connesse alla necessità di proporre motivi aggiunti.
In tali sole evenienze, l’esigenza di tutela del diritto di difesa prevale sull’equiordinato principio di ragionevole durata del processo.
6.2 Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad allegare il fatto di avere presentato un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001, circostanza che non è connessa all’esercizio del diritto di difesa né condizionante altrimenti la possibilità per il Tribunale di pronunciarsi sul diniego di condono oggetto dell’impugnazione in scrutinio.
Per tali motivi, l’istanza di rinvio deve essere respinta.
7. Ciò posto in via preliminare, il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
8. Deve premettersi che il diniego impugnato è atto plurimotivato, per il quale vale il principio secondo cui: “ Per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze. ” ( ex pluris : Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 2 febbraio 2026, n. 840; Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 14 novembre 2025, n. 8924).
9. Anzitutto, sono infondati i primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi volti a contestare il rilievo motivazionale del diniego impugnato secondo cui le istanze di condono avrebbero ad oggetto un unico intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento e modifica di destinazione d’uso, in violazione della legge regionale n. 53/2004.
9.1 In detta prospettiva, risulta per tabulas che:
- la società dante causa dei ricorrenti ha presentato due istanze di condono edilizio coeve e aventi ad oggetto il medesimo manufatto;
- entrambe le istanze fanno riferimento ad un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento del medesimo manufatto e modifica di destinazione d’uso;
- il computo complessivo della cubatura è superiore al limite dei 100 metri cubi.
In sostanza, le predette opere non avrebbero potuto essere valutate in modo autonomo, atteso che trattasi all’evidenza di un unico intervento edilizio di demolizione e ricostruzione del manufatto pertinenziale in esame, con ampliamento plani-volumetrico e mutamento di destinazione d’uso.
Gli stessi ricorrenti assumono che l’aumento di 20 mq della superficie utile lorda è da ascrivere all’adeguamento alla normativa antisismica del manufatto, traguardata con la ricostruzione in c.a. del medesimo, con ciò implicando un complessivo intervento di demolizione e ricostruzione del resede.
9.2 Nel predetto contesto fattuale, deve rilevarsi che l’art. 2, comma 1, della LRT n. 53/2004 prevede che: “ 1. Sono suscettibili di sanatoria, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2, fatte salve le esclusioni indicate ai commi 4 e 5:
a) le opere e gli interventi sottoposti a concessione edilizia ai sensi dell'articolo 3 e quelli sottoposti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) realizzati con variazioni essenziali dal titolo abilitativo o, comunque, in difformità rispetto ad esso, anche se non conformi agli strumenti urbanistici;
b) le opere e gli interventi sottoposti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b), e), f), g), g-bis) e comma 2, della L.R. n. 52/1999 realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, anche se non conformi agli strumenti urbanistici. ”.
Nel caso di specie, non si tratta di un intervento edilizio eseguito in difformità dal titolo edilizio né di un intervento eseguibile tramite DIA quale intervento di ristrutturazione edilizia, ma della realizzazione di un nuovo organismo edilizio in ampliamento rispetto al precedente e con modifica della destinazione d’uso, in quanto tale esulante dalla tipologia degli interventi condonabili sulla base del richiamato art. 2 della LRT n. 52/2004.
Peraltro, dal computo complessivo degli aumenti di superficie e di altezze, risulta anche un incremento di cubatura superiore ai 100 metri cubi, costituente il limite di cubatura condonabile ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della LRT n. 53/2004.
Sul punto, il riportato calcolo operato dal Comune di Firenze nel provvedimento impugnato è stato oggetto solo di una contestazione generica da parte dei ricorrenti, attraverso un rinvio alle tavole tecniche e in difetto di allegazioni specifiche.
9.3 Nei predetti termini, pertanto, i motivi in esame sono infondati anche alla luce della condivisibile giurisprudenza, che afferma che: “ Tutta la legislazione urbanistica e la giurisprudenza formatasi in materia di condono edilizio escludono la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate. Pertanto, non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa " ( ex pluris : Cons. St., Sez. VI, n. 2768 del 2022).
10. Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente assume che la fascia di rispetto cimiteriale sarebbe pari a cento metri.
10.1 In detta prospettiva, si rileva che il provvedimento di diniego avversato ha correttamente assunto che, atteso che l’immobile è stato dichiarato ultimato nel 2003, per esso vale il vincolo cimiteriale di 200 metri, ripristinato dalla legge n. 166/2002.
Invero, l’art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 ha novellato l’art. 338, comma 1, del R.D. 24 luglio 1934, n. 1265 nei termini seguenti: “ I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge ".
10.2 Deve inoltre osservarsi che, in tema di vincolo cimiteriale, la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha fissato le seguenti coordinate ermeneutiche:
a) nel caso di superamento della fascia di rispetto cimiteriale l’amministrazione è tenuta a respingere l’istanza di condono e non necessita di alcun parere favorevole dell’autorità preposta all’interesse igienico ambientale, che deve intervenire solo nel caso opposto di assenso (Cons. Stato, sez. VI, 6 dicembre 2023 n.10540);
b) l’esistenza del vincolo cimiteriale, che è vincolo di inedificabilità assoluta, preclude il rilascio della sanatoria ai sensi dell’art. 33 l. 47/1985, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo (Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4692; 12 marzo 2007 n. 1185);
c) il vincolo in questione ha natura conformativa e si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente dal recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti (Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4692; sez. VI, 15 ottobre 2018, n.5911).
10.3 Pertanto, anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
11. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Firenze, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT MA CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
UI IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI IE | RT MA CH |
IL SEGRETARIO