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Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2023, n. 12487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12487 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GR AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 7 giugno 2022 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso IL ND, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito l'avvocato Raffaele Bonsignore, nell'interesse del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da AN GR, ha annullato, limitatamente al delitto ascrittogli al capo 11) dell'imputazione provvisoria l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Penale Sent. Sez. 6 Num. 12487 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 15/12/2022 che in data 3 maggio 2022 ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare nei confronti del ricorrente, confermandola nel resto. Nell'ordinanza impugnata il GR è ritenuto gravemente indiziato della commissione del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte della famiglia mafiosa di LL NI e aver coadiuvato prima ND GR, detto HE, e poi GI GR nella gestione del mandamento e della famiglia, controllando il mercato immobiliare nella zona di Croceverde-NI, mediante l'imposizione del pagamento della «sensaleria» sulle transazioni perfezionate, e nell'aver coadiuvato i predetti nella gestione illecita delle acque irrigue, anche a mezzo della commissione di furti d'acqua (capo 1). Il GR è, inoltre, stato ritenuto gravemente indiziato, in concorso con LE LI, della commissione del delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 81, 624 e 625 n. 7 e 7 bis e 416.bis.1 cod. pen., per aver ET GI OT a versare la somma di novecento euro, a titolo di «sensaleria» sulla vendita del proprio immobile alla De SI (capo 4), e del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629, comma 1 e 2, in relazione al n. 3 del comma terzo dell'art. 628 cod. pen., 416 bis.1., cod. pen., per essersi impossessato di acqua del consorzio di bonifica Palermo 2, cedendola, a fine di profitto, a terzi contadini (capo 7). 2. Gli avvocati Alessandro Campo e Raffaele Bonsignore, difensori del GR, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. (capo 1) e il vizio di motivazione sul punto. Rilevano i difensori, che, quanto al delitto di partecipazione ad una associazione a delinquere di tipo mafioso, la motivazione del Tribunale del riesame sarebbe manifestamente illogica nel dimostrare, sulla base di meri contatti telefonici antecedenti a incontri tra presunti sodali, incontri dei quali peraltro si ignora il contenuto, la condotta partecipativa del ricorrente. Ad avviso dei difensori, gli elementi probatori addotti dal Tribunale del riesame sarebbero, infatti, equivoci;
difetterebbe la dimostrazione che il ricorrente abbia manifestato un impegno reciproco e costante in favore dei sodali e, comunque, non sarebbe stata raggiunta la prova della concreta assunzione da parte del GR di un ruolo attivo all'interno della famiglia mafiosa di Ciaculli. Il Tribunale del riesame aveva affermato che il ricorrente avrebbe ricevuto l'investitura mafiosa da ND GR (detto HE), tratto in arresto nel 2 gennaio 2019, ma gli elementi in atti non dimostrerebbero che il ricorrente sia mai divenuto un partecipe dell'organizzazione mafiosa. Nessuno dei numerosi collaboratori di giustizia escussi nel presente procedimento, infatti, avrebbe accusato il ricorrente di tale delitto e le ulteriori attività di indagine svolte non avrebbero provato alcun contatto tra il ricorrente e ND GR. Il Tribunale, del resto, avrebbe omesso del tutto di confrontarsi con tali elementi, che avrebbero richiesto un maggior rigore nella dimostrazione della condotta partecipativa del ricorrente. Manifestamente illogica sarebbe, dunque, l'affermazione del Tribunale secondo la quale la «mera rassegna» dei sette incontri (due nel 2019 e cinque nel 2020) asseritamente organizzati dal ricorrente smentirebbe la tesi della marginalità del contributo del GR. Non essendo, tuttavia, stato comprovato il formale ingresso del GR in Cosa Nostra, gli occasionali contributi valorizzati dal Tribunale non sarebbero idonei a proiettare la condotta del GR in un circuito di stabile compenetrazione fattuale all'interno del sodalizio mafioso. 2.2. Con il secondo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e dell'art. 629 cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo 7) dell'imputazione provvisoria, e il vizio di motivazione sul punto. Rilevano i difensori che al capo 6) della richiesta di applicazione di misura cautelare si contesta a GI GR, LE LI, AN GR e DO ZO di avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, manifestando la loro appartenenza a Cosa Nostra, ET TO CH (promissario acquirente) e GI OT (promittente venditore) a rinunciare alla compravendita di un immobile per destinarlo ad ET De SI, persona di interesse di OL EL. Al capo 7) si contesta, invece, ai soli LE LI e AN GR di avere, in concorso tra loro, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, manifestando la loro appartenenza a Cosa Nostra, ET GI OT a versare la somma di 900 euro a titolo di pretesa «sensaleria» per la vendita di tale immobile alla De SI. Ad avviso dei difensori, tuttavia, il Tribunale del riesame avrebbe travisato le dichiarazioni del OT, che aveva riferito che il nuovo acquirente, trovato dal LI e dal GR, gli avrebbe offerto una somma superiore e che questi avevano ricevuto un compenso per l'attività di mediazione svolta. 3 Il Giudice per le indagini preliminari, peraltro, aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare per il delitto contestato al capo 6) e il pubblico ministero non aveva proposto appello sul punto. Manifestamente illogica sarebbe, dunque, la motivazione del Tribunale del riesame, che, a fronte di un giudicato cautelare formatosi sul fatto che le richieste formulate non abbiano indotto il OT a recedere dall'accordo con il CH e non lo avessero neppure intimidito, ha sostenuto che il compenso della «sensaleria» sarebbe stato versato dietro una minaccia «ambientale». La somma di novecento euro versata dal OT al LI e al GR costituirebbe, infatti, una mera provvigione, ancorché non autorizzata e in nero, dovuta per l'attività di intermediazione dai medesimi effettivamente posta in essere nella contrattazione immobiliare. 2.3. Con il terzo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., e degli artt. 624 e 416-bis.1 cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo 4) dell'imputazione provvisoria, e il vizio di motivazione sul punto. Il Tribunale del riesame avrebbe, infatti, posto a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato le dichiarazioni rese da LI SC, riferibili ad analoghe condotte di furto d'acqua poste in essere da ZO LI padre di LE, due conversazioni intercorse tra LI e tale Cottone, e alcune conversazioni con contadini, che secondo l'assunto accusatorio, si sarebbero avvantaggiati di questi furti. Tale motivazione sarebbe, tuttavia, manifestamente illogica, in quanto le dichiarazioni del SC, unico elemento sul quale si fonda la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. riguardano un'epoca antecedente a quella in contestazione e soggetti diversi dagli indagati. La prima delle due conversazioni intercettate, peraltro, non dimostrerebbe che il ricorrente abbia "rubato" acqua del consorzio, ma soltanto che l'interlocutore l'avrebbe istigato a commettere tale delitto («non ti spaventare»). Il Tribunale, dunque, avrebbe illogicamente valorizzato due conversazioni intercorse tra il ricorrente ed asseriti "ricettatori" di acqua, ignorando che tali episodi non hanno alcuna attinenza con i fatti in contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati. 4 2. Con il primo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. (capo 1) e il vizio di motivazione sul punto. 3. Il motivo proposto dal ricorrente è inammissibile. 3.1. Il ricorrente, infatti, nel prospettare la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, ha, in realtà, proposto una lettura alternativa di ciascuno degli elementi probatori posti a fondamento della stessa e ha contestato nel merito la valenza indiziaria dei singoli elementi indiziari addotti dal Tribunale del riesame. Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale di Palermo ha, peraltro, ritenuto dimostrata la gravità indiziaria in relazione al delitto contestato al capo 1), rilevando che la stessa trova conferma nei setti incontri organizzati (nelle date del 4 luglio 2019, del 31 maggio 2020, del 3 marzo 2020, del 30 giugno 2020, del 4 luglio 2020, del 20 marzo 2020 e del 20 settembre 2019) dal ricorrente per consentire a GI GR («il Senatore») di relazionarsi, in modalità riservata, con esponenti apicali di altri mandamenti. Ancorché il contenuto di tali incontri riservati non sia stato oggetto di intercettazione, il Tribunale del riesame ha ritenuto non illogicamente che l'adozione di modalità riservate di interlocuzione e la predisposizione di accurate cautele per evitare captazioni o la presenza di terzi dimostrassero come tali incontri fossero finalizzati alla trattazione degli affari illeciti del sodalizio criminoso. Il Tribunale ha, altresì, rilevato che il ricorrente talora veniva messo a conoscenza delle tematiche associative dibattute e che, in una occasione, il LI avrebbe avvisato il ricorrente del rinvenimento di una telecamera, verosimilmente apposta dagli inquirenti, in località Ciaculli. La motivazione dell'ordinanza impugnata ha, inoltre, congruamente valorizzato la percezione da parte del ricorrente della «sensaleria» sulle transazioni immobiliari e il ruolo assunto nella distribuzione delle acque irrigue, quali compiti svolti su specifico mandato del vertice mafioso in settori economici nevralgici in un territorio ad esclusiva vocazione agricola. 5 Il Tribunale ha, inoltre, rimarcato come dall'intercettazione che registra il disappunto del LI per essere stato associato, nel compito della esazione della «sensaleria», a AN GR, ritenuto inidoneo al ruolo, emerge proprio come tale incarico sia stato conferito al ricorrente da ND GR, vertice della famiglia di Cianculli fino al gennaio del 2019. Il Tribunale del riesame, dunque, non certo illogicamente ha ritenuto comprovata, nei limiti delibatori della sede cautelare, l'ipotesi delittuosa contestata al capo I), valutando sinergicamente tali risultanze probatorie. 3.2. Infondata è, inoltre, la censura di violazione dell'art. 416 bis cod. pen., in ordine alla condotta partecipativa contestata al ricorrente, in quanto gli elementi probatori sopra richiamati dal Tribunale del riesame comprovano lo stabile inserimento del GR nel sodalizio criminoso, quale parte attiva di un circuito dinamico di relazioni associative con i vertici del sodalizio criminale (ND GR dapprima e GI GR poi) e con i sodali «di maggiore versatilità e visibile operatività (il LI)». Secondo le Sezioni unite di questa Corte, del resto, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). La condotta associativa accertata dal Tribunale del riesame è, dunque, conforme al paradigma di legge. 4. Con il secondo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e dell'art. 629 cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo 7) dell'imputazione provvisoria, e il vizio di motivazione sul punto. 5. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella prospettazione in sede di legittimità di una lettura alternativa degli elementi probatori posti a fondamento dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame, infatti, non certo incongruamente ha rilevato, sulla base degli elementi probatori diffusamente descritti, come la risoluzione del contratto di vendita di alcuni immobili siti in piazzetta Cinà, stipulato tra GI OT, promittente venditore per conto della moglie, e NO CH, promissario acquirente, e la sostituzione di quest'ultimo con TA De SI siano state dovute esclusivamente alle pressioni esercitate dal clan mafioso. 6 Nella valutazione non certo incongrua del Tribunale, il controllo del sodalizio mafioso sulla contrattazione immobiliare si era risolto, in particolare, nella convocazione del CH da parte del GR e del LI presso l'autolavaggio del ZO per indurlo a rinunciare alla contrattazione e nell'invito rivolto dal LI al OT a scegliere il contraente da lui indicato («la casa se la deve prendere un cognato...che è una persona seria»), ovvero il sodale OL EL, che aveva di seguito fatto intestare l'immobile alla De SI. • Il OT, pertanto, per effetto dell'intervento del GR e del LI, aveva subito non solo la scelta della propria controparte contrattuale, ma era stato anche ET al pagamento della «sensaleria» in favore del clan, nella misura di novecento euro stabilita dagli indagati. Sulla base di queste risultanze, dunque, il Tribunale del riesame ha ritenuto non certo illogicamente che la somma versata a titolo di provvigione, in realtà sine titulo, sia stata erogata solo per l'intervento del ricorrente e della sua «minaccia ambientale» e, dunque, integrasse una condotta estorsiva. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (ex plurimis: Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632 - 01). 6. Con il terzo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., e degli artt. 624 e 416-bis.1 cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo 4) dell'imputazione provvisoria, e il vizio di motivazione sul punto. 7. Il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta compiutamente con l'articolata motivazione del Tribunale del riesame che ha ritenuto comprovato, nei limiti propri della delibazione cautelare, lo stabile contributo concorsuale del ricorrente ai furti continuati di acque pubbliche erogate dal consorzio San DO. Nella valutazione non incongrua del Tribunale del riesame, il ricorrente, in particolare, si accordava con i coltivatori che, remunerandolo nella misura di quattordici euro all'ora, prenotavano il giorno, la fascia oraria e la durata della 7 fornitura dell'acqua, sottraendo l'acqua al consorzio di bonifica mediante allaccio abusivo al punto di prelievo, a seguito di una richiesta presentata sotto falso nome. Inammissibili sono, peraltro, i tentativi dei difensori del ricorrente di elaborare una diversa interpretazione delle intercettazioni richiamate nell'ordinanza impugnata, in quanto l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (ex plurimis: Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/12/2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso IL ND, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito l'avvocato Raffaele Bonsignore, nell'interesse del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da AN GR, ha annullato, limitatamente al delitto ascrittogli al capo 11) dell'imputazione provvisoria l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Penale Sent. Sez. 6 Num. 12487 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 15/12/2022 che in data 3 maggio 2022 ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare nei confronti del ricorrente, confermandola nel resto. Nell'ordinanza impugnata il GR è ritenuto gravemente indiziato della commissione del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte della famiglia mafiosa di LL NI e aver coadiuvato prima ND GR, detto HE, e poi GI GR nella gestione del mandamento e della famiglia, controllando il mercato immobiliare nella zona di Croceverde-NI, mediante l'imposizione del pagamento della «sensaleria» sulle transazioni perfezionate, e nell'aver coadiuvato i predetti nella gestione illecita delle acque irrigue, anche a mezzo della commissione di furti d'acqua (capo 1). Il GR è, inoltre, stato ritenuto gravemente indiziato, in concorso con LE LI, della commissione del delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 81, 624 e 625 n. 7 e 7 bis e 416.bis.1 cod. pen., per aver ET GI OT a versare la somma di novecento euro, a titolo di «sensaleria» sulla vendita del proprio immobile alla De SI (capo 4), e del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629, comma 1 e 2, in relazione al n. 3 del comma terzo dell'art. 628 cod. pen., 416 bis.1., cod. pen., per essersi impossessato di acqua del consorzio di bonifica Palermo 2, cedendola, a fine di profitto, a terzi contadini (capo 7). 2. Gli avvocati Alessandro Campo e Raffaele Bonsignore, difensori del GR, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. (capo 1) e il vizio di motivazione sul punto. Rilevano i difensori, che, quanto al delitto di partecipazione ad una associazione a delinquere di tipo mafioso, la motivazione del Tribunale del riesame sarebbe manifestamente illogica nel dimostrare, sulla base di meri contatti telefonici antecedenti a incontri tra presunti sodali, incontri dei quali peraltro si ignora il contenuto, la condotta partecipativa del ricorrente. Ad avviso dei difensori, gli elementi probatori addotti dal Tribunale del riesame sarebbero, infatti, equivoci;
difetterebbe la dimostrazione che il ricorrente abbia manifestato un impegno reciproco e costante in favore dei sodali e, comunque, non sarebbe stata raggiunta la prova della concreta assunzione da parte del GR di un ruolo attivo all'interno della famiglia mafiosa di Ciaculli. Il Tribunale del riesame aveva affermato che il ricorrente avrebbe ricevuto l'investitura mafiosa da ND GR (detto HE), tratto in arresto nel 2 gennaio 2019, ma gli elementi in atti non dimostrerebbero che il ricorrente sia mai divenuto un partecipe dell'organizzazione mafiosa. Nessuno dei numerosi collaboratori di giustizia escussi nel presente procedimento, infatti, avrebbe accusato il ricorrente di tale delitto e le ulteriori attività di indagine svolte non avrebbero provato alcun contatto tra il ricorrente e ND GR. Il Tribunale, del resto, avrebbe omesso del tutto di confrontarsi con tali elementi, che avrebbero richiesto un maggior rigore nella dimostrazione della condotta partecipativa del ricorrente. Manifestamente illogica sarebbe, dunque, l'affermazione del Tribunale secondo la quale la «mera rassegna» dei sette incontri (due nel 2019 e cinque nel 2020) asseritamente organizzati dal ricorrente smentirebbe la tesi della marginalità del contributo del GR. Non essendo, tuttavia, stato comprovato il formale ingresso del GR in Cosa Nostra, gli occasionali contributi valorizzati dal Tribunale non sarebbero idonei a proiettare la condotta del GR in un circuito di stabile compenetrazione fattuale all'interno del sodalizio mafioso. 2.2. Con il secondo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e dell'art. 629 cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo 7) dell'imputazione provvisoria, e il vizio di motivazione sul punto. Rilevano i difensori che al capo 6) della richiesta di applicazione di misura cautelare si contesta a GI GR, LE LI, AN GR e DO ZO di avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, manifestando la loro appartenenza a Cosa Nostra, ET TO CH (promissario acquirente) e GI OT (promittente venditore) a rinunciare alla compravendita di un immobile per destinarlo ad ET De SI, persona di interesse di OL EL. Al capo 7) si contesta, invece, ai soli LE LI e AN GR di avere, in concorso tra loro, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, manifestando la loro appartenenza a Cosa Nostra, ET GI OT a versare la somma di 900 euro a titolo di pretesa «sensaleria» per la vendita di tale immobile alla De SI. Ad avviso dei difensori, tuttavia, il Tribunale del riesame avrebbe travisato le dichiarazioni del OT, che aveva riferito che il nuovo acquirente, trovato dal LI e dal GR, gli avrebbe offerto una somma superiore e che questi avevano ricevuto un compenso per l'attività di mediazione svolta. 3 Il Giudice per le indagini preliminari, peraltro, aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare per il delitto contestato al capo 6) e il pubblico ministero non aveva proposto appello sul punto. Manifestamente illogica sarebbe, dunque, la motivazione del Tribunale del riesame, che, a fronte di un giudicato cautelare formatosi sul fatto che le richieste formulate non abbiano indotto il OT a recedere dall'accordo con il CH e non lo avessero neppure intimidito, ha sostenuto che il compenso della «sensaleria» sarebbe stato versato dietro una minaccia «ambientale». La somma di novecento euro versata dal OT al LI e al GR costituirebbe, infatti, una mera provvigione, ancorché non autorizzata e in nero, dovuta per l'attività di intermediazione dai medesimi effettivamente posta in essere nella contrattazione immobiliare. 2.3. Con il terzo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., e degli artt. 624 e 416-bis.1 cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo 4) dell'imputazione provvisoria, e il vizio di motivazione sul punto. Il Tribunale del riesame avrebbe, infatti, posto a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato le dichiarazioni rese da LI SC, riferibili ad analoghe condotte di furto d'acqua poste in essere da ZO LI padre di LE, due conversazioni intercorse tra LI e tale Cottone, e alcune conversazioni con contadini, che secondo l'assunto accusatorio, si sarebbero avvantaggiati di questi furti. Tale motivazione sarebbe, tuttavia, manifestamente illogica, in quanto le dichiarazioni del SC, unico elemento sul quale si fonda la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. riguardano un'epoca antecedente a quella in contestazione e soggetti diversi dagli indagati. La prima delle due conversazioni intercettate, peraltro, non dimostrerebbe che il ricorrente abbia "rubato" acqua del consorzio, ma soltanto che l'interlocutore l'avrebbe istigato a commettere tale delitto («non ti spaventare»). Il Tribunale, dunque, avrebbe illogicamente valorizzato due conversazioni intercorse tra il ricorrente ed asseriti "ricettatori" di acqua, ignorando che tali episodi non hanno alcuna attinenza con i fatti in contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati. 4 2. Con il primo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. (capo 1) e il vizio di motivazione sul punto. 3. Il motivo proposto dal ricorrente è inammissibile. 3.1. Il ricorrente, infatti, nel prospettare la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, ha, in realtà, proposto una lettura alternativa di ciascuno degli elementi probatori posti a fondamento della stessa e ha contestato nel merito la valenza indiziaria dei singoli elementi indiziari addotti dal Tribunale del riesame. Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale di Palermo ha, peraltro, ritenuto dimostrata la gravità indiziaria in relazione al delitto contestato al capo 1), rilevando che la stessa trova conferma nei setti incontri organizzati (nelle date del 4 luglio 2019, del 31 maggio 2020, del 3 marzo 2020, del 30 giugno 2020, del 4 luglio 2020, del 20 marzo 2020 e del 20 settembre 2019) dal ricorrente per consentire a GI GR («il Senatore») di relazionarsi, in modalità riservata, con esponenti apicali di altri mandamenti. Ancorché il contenuto di tali incontri riservati non sia stato oggetto di intercettazione, il Tribunale del riesame ha ritenuto non illogicamente che l'adozione di modalità riservate di interlocuzione e la predisposizione di accurate cautele per evitare captazioni o la presenza di terzi dimostrassero come tali incontri fossero finalizzati alla trattazione degli affari illeciti del sodalizio criminoso. Il Tribunale ha, altresì, rilevato che il ricorrente talora veniva messo a conoscenza delle tematiche associative dibattute e che, in una occasione, il LI avrebbe avvisato il ricorrente del rinvenimento di una telecamera, verosimilmente apposta dagli inquirenti, in località Ciaculli. La motivazione dell'ordinanza impugnata ha, inoltre, congruamente valorizzato la percezione da parte del ricorrente della «sensaleria» sulle transazioni immobiliari e il ruolo assunto nella distribuzione delle acque irrigue, quali compiti svolti su specifico mandato del vertice mafioso in settori economici nevralgici in un territorio ad esclusiva vocazione agricola. 5 Il Tribunale ha, inoltre, rimarcato come dall'intercettazione che registra il disappunto del LI per essere stato associato, nel compito della esazione della «sensaleria», a AN GR, ritenuto inidoneo al ruolo, emerge proprio come tale incarico sia stato conferito al ricorrente da ND GR, vertice della famiglia di Cianculli fino al gennaio del 2019. Il Tribunale del riesame, dunque, non certo illogicamente ha ritenuto comprovata, nei limiti delibatori della sede cautelare, l'ipotesi delittuosa contestata al capo I), valutando sinergicamente tali risultanze probatorie. 3.2. Infondata è, inoltre, la censura di violazione dell'art. 416 bis cod. pen., in ordine alla condotta partecipativa contestata al ricorrente, in quanto gli elementi probatori sopra richiamati dal Tribunale del riesame comprovano lo stabile inserimento del GR nel sodalizio criminoso, quale parte attiva di un circuito dinamico di relazioni associative con i vertici del sodalizio criminale (ND GR dapprima e GI GR poi) e con i sodali «di maggiore versatilità e visibile operatività (il LI)». Secondo le Sezioni unite di questa Corte, del resto, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). La condotta associativa accertata dal Tribunale del riesame è, dunque, conforme al paradigma di legge. 4. Con il secondo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e dell'art. 629 cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo 7) dell'imputazione provvisoria, e il vizio di motivazione sul punto. 5. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella prospettazione in sede di legittimità di una lettura alternativa degli elementi probatori posti a fondamento dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame, infatti, non certo incongruamente ha rilevato, sulla base degli elementi probatori diffusamente descritti, come la risoluzione del contratto di vendita di alcuni immobili siti in piazzetta Cinà, stipulato tra GI OT, promittente venditore per conto della moglie, e NO CH, promissario acquirente, e la sostituzione di quest'ultimo con TA De SI siano state dovute esclusivamente alle pressioni esercitate dal clan mafioso. 6 Nella valutazione non certo incongrua del Tribunale, il controllo del sodalizio mafioso sulla contrattazione immobiliare si era risolto, in particolare, nella convocazione del CH da parte del GR e del LI presso l'autolavaggio del ZO per indurlo a rinunciare alla contrattazione e nell'invito rivolto dal LI al OT a scegliere il contraente da lui indicato («la casa se la deve prendere un cognato...che è una persona seria»), ovvero il sodale OL EL, che aveva di seguito fatto intestare l'immobile alla De SI. • Il OT, pertanto, per effetto dell'intervento del GR e del LI, aveva subito non solo la scelta della propria controparte contrattuale, ma era stato anche ET al pagamento della «sensaleria» in favore del clan, nella misura di novecento euro stabilita dagli indagati. Sulla base di queste risultanze, dunque, il Tribunale del riesame ha ritenuto non certo illogicamente che la somma versata a titolo di provvigione, in realtà sine titulo, sia stata erogata solo per l'intervento del ricorrente e della sua «minaccia ambientale» e, dunque, integrasse una condotta estorsiva. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (ex plurimis: Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632 - 01). 6. Con il terzo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., e degli artt. 624 e 416-bis.1 cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo 4) dell'imputazione provvisoria, e il vizio di motivazione sul punto. 7. Il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta compiutamente con l'articolata motivazione del Tribunale del riesame che ha ritenuto comprovato, nei limiti propri della delibazione cautelare, lo stabile contributo concorsuale del ricorrente ai furti continuati di acque pubbliche erogate dal consorzio San DO. Nella valutazione non incongrua del Tribunale del riesame, il ricorrente, in particolare, si accordava con i coltivatori che, remunerandolo nella misura di quattordici euro all'ora, prenotavano il giorno, la fascia oraria e la durata della 7 fornitura dell'acqua, sottraendo l'acqua al consorzio di bonifica mediante allaccio abusivo al punto di prelievo, a seguito di una richiesta presentata sotto falso nome. Inammissibili sono, peraltro, i tentativi dei difensori del ricorrente di elaborare una diversa interpretazione delle intercettazioni richiamate nell'ordinanza impugnata, in quanto l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (ex plurimis: Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/12/2022.