Art. 896.
(Composizione dell'equipaggio).
La composizione dell'equipaggio e' determinata dall'esercente, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego dell'aeromobile, con le modalita' e nei limiti stabiliti da leggi speciali e da regolamenti.
Per gli aeromobili da trasporto di persone in servizio pubblico, la composizione dell'equipaggio deve in ogni caso essere approvata dal ministro per l'aeronautica.
(Composizione dell'equipaggio).
La composizione dell'equipaggio e' determinata dall'esercente, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego dell'aeromobile, con le modalita' e nei limiti stabiliti da leggi speciali e da regolamenti.
Per gli aeromobili da trasporto di persone in servizio pubblico, la composizione dell'equipaggio deve in ogni caso essere approvata dal ministro per l'aeronautica.