Articolo 896 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 896.
(Composizione dell'equipaggio).

La composizione dell'equipaggio e' determinata dall'esercente, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego dell'aeromobile, con le modalita' e nei limiti stabiliti da leggi speciali e da regolamenti.

Per gli aeromobili da trasporto di persone in servizio pubblico, la composizione dell'equipaggio deve in ogni caso essere approvata dal ministro per l'aeronautica.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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