Art. 11.
Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nella presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali.
Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.
Per conseguire le suindicate agevolazioni occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini della presente legge.
Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nella presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali.
Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.
Per conseguire le suindicate agevolazioni occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini della presente legge.