Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 28/11/2025, n. 7717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7717 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07717/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04466/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4466 del 2025, proposto da Bioh Filtrazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Vannucci Zauli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale dei Mille n. 50;
contro
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società AB Edomedica S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione dell'ASL Caserta PI100604-25 ricevuta tramite il portale SIAPS in data 30.07.2025 con cui è stato evaso solo parzialmente l'accesso agli atti di gara formulato dalla Soc. Bioh Filtrazione s.r.l. (doc. 6 e 6bis);
- per quanto occorrer possa, della nota Prot. n. 0199152/PROVV del 25.08.2025 con cui l'ASL Caserta ha confermato la suddetta nota (doc. 10);
nonché, per l'annullamento,
in parte qua,
- della delibera del Direttore Generale dell'ASL Caserta n. 904 del 20.06.2025 di aggiudicazione del lotto due dell'appalto “per la fornitura a titolo di proprietà e messa in esercizio di strumentazione endoscopica digestiva e di attrezzature per lavaggio e disinfezione con annesso materiale usurabile e di consumo da destinare alla U.O.S. di Endoscopia Digestiva Diagnostica e Terapeutica del Presidio Ospedaliero “San Giuseppe Moscati” di Aversa e alla U.O.S.D. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero “Anastasia Guerriero” di Marcianise”
(CIG B12883F508) (doc. 3) nella parte in cui non dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento delle offerte indicate dagli operatori economici partecipanti al suddetto appalto;
e per l'accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente ad accedere a tutti gli atti e documenti nel loro integrale contenuto relativi all'offerta economica e tecnica, nonché alla documentazione amministrativa, presentata in gara dalla soc. AB ND s.p.a., oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 8.07.2025 (doc. 5).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 104 - Caserta 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa AN AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha impugnato la comunicazione dell'ASL Caserta ricevuta tramite il portale SIAPS in data 30.07.2025 con cui è stato evaso solo parzialmente l'accesso agli atti di gara formulato dalla ricorrente medesima, all’offerta completa presentata dalla controinteressata nella gara a procedura aperta per la fornitura di strumentazione endoscopica dell’A.s.l. Caserta, relativamente al lotto 2, limitando l’accesso alla sola offerta economica della controinteressata.
Espone in fatto che, a seguito dell’aggiudicazione ad essa ricorrente, la Stazione appaltante non ha reso disponibili, attraverso la piattaforma telematica, ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti, l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, nonché i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione. In data 27.06.2025, infatti, veniva pubblicata, sempre tramite la piattaforma SIAPS, solamente l’offerta economica degli operatori che avevano partecipato al suddetto lotto, mentre i documenti amministrativi e l’offerta tecnica non venivano messi a disposizione come invece previsto dall’art. 36, comma 1 e 2, D.lgs. 36/2023.
La società AB Edomedica S.p.a., seconda classificata, medio tempore aveva proposto ricorso dinnanzi al TAR, e, dunque, nella prospettiva di proporre ricorso incidentale, la società ricorrente Bioh Filtrazione, sollecitava l’evasione dell’accesso agli atti già formulata in data 8.07.2025. L’Amministrazione, tuttavia, evadeva – in modo parziale – l’accesso agli atti solo in data 30.07.2025 rendendo disponibile, tramite il portare SIAPS, la seguente documentazione: - offerta economica; - file “spiegazioni”, allegato all’offerta economica; - offerta tecnica relativamente ai soli file oscurati. Nonostante un ulteriore sollecito, evidenziando l’esigenza difensiva dell’accesso richiesto, l’ASL Caserta, confermando le valutazioni poste a fondamento della valutazione di cui alla comunicazione del 30.07.2025, con la comunicazione impugnata negava l’accesso agli ulteriori atti richiesti.
Avverso il predetto atto la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione art. 24 Cost.; violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione artt. 5 e 5 bis d.lgs. 14.03.2013, n. 33; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss l. 7.08.1990, n. 241; violazione e falsa applicazione dell’artt. 3, 4 e 35, comma 4 e 5 d.lgs. 36/2023; violazione e falsa applicazione art. 36 comma 1 e 2, d.lgs. 36/2023; violazione artt. 22 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria.
L’atto impugnato violerebbe la disciplina di cui all’art. 36 d.lgs. 36/2023, essendosi l’Amministrazione limitata, in sede di comunicazione dell’aggiudicazione, a pubblicare solo l’offerta economica dell’aggiudicataria, odierna ricorrente Bioh Filtrazione, mancando, però nella comunicazione a tutti i primi 5 classificati nella graduatoria (dunque compresa la ricorrente medesima) tutta la documentazione inerente l’offerta presentata dagli operatori classificatisi tra i primi 5 in gara. E ciò anche dopo la richiesta di ostensione e i solleciti al riguardo, in quanto la Stazione appaltante avrebbe messo a disposizione solo la documentazione oscurata, secondo le indicazioni della controinteressata AB ND, che avrebbe addotto l’esistenza di segreti tecnici e commerciali ai fini dell’oscuramento, e nonostante l’esistenza di un interesse qualificato quale quello di difender ei propri interessi in giudizio attraverso la opposizione di un ricorso incidentale.
2) Violazione e falsa applicazione art. 24 Cost.; violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione artt. 5 e 5 bis d.lgs. 14.03.2013, n. 33; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss l. 7.08.1990, n. 241; violazione e falsa applicazione dell’artt. 3, 4 e 35, comma 4 e 5 d.lgs. 36/2023; violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione
Sarebbe illegittima la decisione implicita dell’ASL di accogliere le motivazioni addotte da AB ND ai fini dell’oscuramento dell’offerta economica e tecnica, in quanto l’Asl si sarebbe limitata a recepire acriticamente le dichiarazioni dell’operatore, senza esternare le motivazioni per cui, nella documentazione segretata, ricorrerebbero informazioni sottoposte a tutela industriale o commerciale. Inoltre la dichiarazione prodotta tra i documenti di gara da AB ND sarebbe del tutto generica e la presenza di segreti tecnici e commerciali non sarebbe in alcun modo provata. Le esigenze difensive della ricorrente, comunque, prevarrebbero sull’asserita segretezza dei dati oscurati, così come previsto dall’ art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023.
La ricorrente chiede, pertanto, che venga consentito l’accesso e l’ostensione di tutta la documentazione amministrativa prodotta in gara da AB ND, nonché tutti i documenti che compongono l’offerta tecnica senza alcun tipo di oscuramento.
2. L’Amministrazione resistente, ritualmente costituitasi, con memoria del 23.10.2025 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, assumendo l’infondatezza delle censure contenute nel ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.
3. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025, in vista della quale la ricorrente ha presentato ulteriore memoria, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. La ricorrente, aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, censura la mancata ostensione della documentazione inerente l’offerta della controinteressata, seconda classificata (che a sua volta aveva impugnato l’aggiudicazione – con ricorso n. RG. 2025/4148 - e chiesto accesso alla documentazione secretata, a sua volta, dalla ricorrente aggiudicataria). Tale documentazione era stata richiesta con separata istanza, in quanto la stazione appaltante non aveva inviato i predetti atti ai primi 5 classificati in gara insieme alla delibera di aggiudicazione della fornitura in oggetto, in spregio di quanto previsto dall’art. 36 del d.lgs. 36/2023.
Ha censurato, in particolare, sia l’asserita mancata esplicitazione da parte dell’Amministrazione della scelta in merio all’accoglimento della richiesta di oscuramento di parti dell’offerta, presentata dalla controinteressata AB ND, sia la non idoneità delle ragioni addotte dalla controinteressata stessa per giustificare l’ oscuramento (segreti tecnici e commerciali) e per impedire l’accesso alla ricorrente, visto l’interesse qualificato della ricorrente medesima alla difesa dei propri interessi in giudizio mediante la proposizione di un eventuale ricorso incidentale.
Le doglianze sono fondate.
1.2 L’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che “ 1. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.
2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.
3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a). ”
Dunque, la Stazione appaltante, ai sensi della citata normativa, deve inviare agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale non solo i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, ma anche le offerte dagli stessi presentate. Nella stessa comunicazione la Stazione appaltante dà atto delle eventuali scelte assunte in merito alle richieste di oscuramento atti, di talché, in caso di invio della documentazione oscurata, si ritiene si sia in presenza di un atto tacito, autonomamente impugnabile attraverso la procedura di cui al co. 4 dell’art.36 d.lgs. 36/2023.
Preliminarmente è da evidenziare che, nel caso di specie, la stazione appaltante non ha rispettato le prescrizioni contenute nella predetta disposizione, in quanto, attraverso la piattaforma SIAP, non ha messo a disposizione degli operatori economici posizionatisi tra i primi 5 posti in graduatoria la documentazione prevista, ovvero i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione e le offerte presentate dagli stessi operatori. Come rappresentato nel ricorso e non contestato dall’Amministrazione, infatti, in data 24.06.2025 l’Amministrazione medesima, tramite la piattaforma SIAPS, ha comunicato solo la delibera di aggiudicazione n. 904 del 20.06.2025, relativa al lotto 2, senza alcuna decisione sull’accoglimento delle richieste di oscuramento formulate dagli operatori economici negli atti di gara. Successivamente, in data 27.06.2025, è stata pubblicata, sempre tramite la piattaforma SIAPS, solamente l’offerta economica degli operatori che avevano partecipato al suddetto lotto, mentre i documenti amministrativi e l’offerta tecnica non venivano messi a disposizione.
Ciò determinava la necessità della odierna ricorrente (ma anche della controinteressata AB ND, ricorrente nell’autonomo ricorso per l’accesso agli atti di cui al RG n. 2025/4148) di proporre formale istanza di accesso alla documentazione indicata dall’art. 36 d.lgs. 36/2023, alla quale l’Amministrazione dava riscontro con oscuramento dell’offerta tecnica della controinteressata, aderendo alla richiesta della stessa che motivava l’esigenza di oscuramento in relazione all’esistenza di segreti commerciali e brevetti,
In disparte le successive considerazioni circa il merito del giudizio, è opportuno evidenziare che lo scopo della disposizione di cui all’art. 36 d.lgs. 36/2023 è quello di assicurare, da un lato trasparenza alla procedura, dall’altro celerità alla stessa, consentendo agli operatori economici di verificare immediatamente (anche ai fini della presentazione di eventuali ricorsi) gli atti sottesi all’aggiudicazione e l’offerta degli altri concorrenti, e prevedendo un rito accelerato in caso di contestazioni circa l’oscuramento di tale ultima documentazione. E se da un lato la previsione di cui al predetto art. 36 non è assistita da alcuna sanzione per l’Amministrazione che non rispetti tali adempimenti procedurali, tuttavia appare evidente che il comportamento dell’Amministrazione che non metta a disposizione degli operatori economici che ne hanno diritto la documentazione prevista, senza addurre alcuna spiegazione in merito, si pone in senso contrario rispetto alle evidenziate finalità della norma stessa, con conseguente aggravio dei tempi, della celerità e della stabilità degli effetti della procedura.
Venendo al merito delle censure di parte ricorrente, il Collegio osserva quanto segue.
La giurisprudenza ha affermato che, al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali dell’offerta tecnica del concorrente ad una gara pubblica, è essenziale dimostrare un interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, posto che " subordinare l'accesso alle offerte tecniche alla dimostrazione della stretta indispensabilità del documento rispetto alla deduzione di specifici motivi di impugnazione realizza un'inversione logica, non potendosi, in assenza della conoscenza della offerta tecnica, dedursi motivi di ricorso se non nella forma generica e inammissibile del c.d. "ricorso al buio", con inaccettabile compressione del diritto di difesa (cfr. Tar Liguria, sez. I, 22 giugno 2021 n. 1526) ” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 145 del 2022.).
La società ricorrente attraverso la verifica della documentazione presentata dalla controinteressata seconda classificata (che, come detto, ha incardinato un ricorso autonomo avverso l’aggiudicazione dell’odierna astante), mira a verificare l’esistenza delle condizioni per la proposizione di un ricorso incidentale, al fine di paralizzare le pretese della controinteressata medesima ( anche in considerazione delle medesime istanze avanzate dalla controinteressata nel separato ricorso RG n. 2025/4148).
Inoltre sull’Amministrazione grava l'obbligo di vagliare criticamente le dichiarazioni rese dai controinteressati all’accesso, al fine di stabilire se effettivamente sussistano ragioni di riservatezza o segretezza tali da precludere, in tutto o in parte, l'accesso ai documenti richiesti (cfr. al riguardo anche T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV-bis, n. 12129 del 2022).
Nel caso di specie la stazione appaltante ha osteso, solo a seguito della richiesta di accesso e non contestualmente alla comunicazione della delibera di aggiudicazione, una versione della documentazione tecnica avversaria in gran parte oscurata, aderendo acriticamente alle ragioni manifestate dalla società controinteressata, fondate sull’esigenza di tutelare segreti tecnici e commerciali. Un simile oscuramento impedisce al ricorrente di potere tutelare i propri interessi e non essendo supportato da quell’onere motivazionale rafforzato, necessario al fine del corretto bilanciamento tra le opposte posizioni giuridiche, rende il provvedimento censurabile sotto il profilo della legittimità.
3. Tanto premesso, la richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente dell’offerta tecnica della controinteressata aggiudicataria deve essere accolta e deve essere ordinato all’amministrazione di consentire l'accesso agli atti e ai documenti richiesti entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina l'accesso ai documenti richiesti entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.500,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LM AR Di NA, Presidente
AN AL, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AL | LM AR Di NA |
IL SEGRETARIO