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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI LO FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8278/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5912/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63362022 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5275/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Ricorrente_1 impugnò l'avviso di accertamento concernente l'IMU 2017 del Comune di Giugliano, eccependo che il Comune di Giugliano aveva proceduto ad una modifica dei valori di mercato delle aree fabbricabili non corrispondente all'effettiva qualità e caratteristica dell'immobiliare, con un valore non corrispondente al reale. Lamentò anche l'illegittimità della sanzione.
Si costituì Municipia spa per chiedere il rigetto del ricorso.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo correttamente quantificato il valore immobiliare contenuto nell'atto impugnato.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado.
Si è costituita Municipia, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato.
Non è fondato l'appello con cui è lamentato che con l'atto tributario impugnato il Comune di Giugliano abbia proceduto ad una modifica dei valori di mercato delle aree fabbricabili non corrispondente all'effettiva qualità
e caratteristica dell'immobiliare, con un valore non corrispondente al reale.
L'appellante non ha dimostrato in modo adeguato e convincente che il valore sia inferiore a quanto ritenuto nell'atto impugnato.
La parte appellata Municipia ha in modo convincente illustrato che l'atto di accertamento emesso già ha previsto un abbattimento del 30% sul valore accertato;
difatti alla pagina 4 dell'atto impositivo è precisato che a fronte di un valore previsto per tale categoria “G5”, si è utilizzato quale parametro quello di euro 84/ mq in ossequio a quanto previsto proprio dalla delibera di GC n.49/2023, che prevede l'abbattimento del
30% per le aree che presentano condizioni morfologiche e geologiche particolarmente disagiate. Risulta quindi corretta la determinazione contenuta nell'atto tributario impugnato, mentre è inverosimile e incongruo il dato fornito dalla ricorrente secondo cui il valore venale del terreno ammonterebbe complessivamente in euro 100.000, con un valore di euro 5,20 al mq., cioè meno anche del valore agricolo.
Risulta condivisibile il ragionamento contenuto nella sentenza gravata, secondo cui il valore immobiliare viene determinato in base alla destinazione urbanistica attribuita dallo strumento urbanistico comunale, ossia il piano regolatore generale: le norme contenute nell'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 stabiliscono che i Comuni possono periodicamente stabilire, per zone omogenee, i valori di mercato delle aree edificabili. Questi valori possono essere utilizzati legittimamente anche per periodi precedenti all'adozione del regolamento, senza che ciò comporti un'applicazione retroattiva della norma, ma semplicemente come frutto di un ragionamento basato su presunzioni;
infatti, tali regolamenti non hanno un valore vincolante assoluto, ma funzionano come strumenti di supporto – simili agli studi di settore – utili all'amministrazione o al giudice per individuare valori medi presumibilmente corretti (come confermato dalla
Cassazione nelle sentenze n. 11171/2010 e n. 15851/2021).
Viceversa parte contribuente ha articolato solo affermazioni generiche e non adeguatamente provate.
Le sanzioni sono confermate, in misura proporzionata all'importo dell'imposta dovuta.
3. In ragione della controvertibilità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite
P.Q.M.
respinge l'appello compensa le spese e competenze del grado
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI LO FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8278/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5912/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63362022 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5275/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Ricorrente_1 impugnò l'avviso di accertamento concernente l'IMU 2017 del Comune di Giugliano, eccependo che il Comune di Giugliano aveva proceduto ad una modifica dei valori di mercato delle aree fabbricabili non corrispondente all'effettiva qualità e caratteristica dell'immobiliare, con un valore non corrispondente al reale. Lamentò anche l'illegittimità della sanzione.
Si costituì Municipia spa per chiedere il rigetto del ricorso.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo correttamente quantificato il valore immobiliare contenuto nell'atto impugnato.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado.
Si è costituita Municipia, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato.
Non è fondato l'appello con cui è lamentato che con l'atto tributario impugnato il Comune di Giugliano abbia proceduto ad una modifica dei valori di mercato delle aree fabbricabili non corrispondente all'effettiva qualità
e caratteristica dell'immobiliare, con un valore non corrispondente al reale.
L'appellante non ha dimostrato in modo adeguato e convincente che il valore sia inferiore a quanto ritenuto nell'atto impugnato.
La parte appellata Municipia ha in modo convincente illustrato che l'atto di accertamento emesso già ha previsto un abbattimento del 30% sul valore accertato;
difatti alla pagina 4 dell'atto impositivo è precisato che a fronte di un valore previsto per tale categoria “G5”, si è utilizzato quale parametro quello di euro 84/ mq in ossequio a quanto previsto proprio dalla delibera di GC n.49/2023, che prevede l'abbattimento del
30% per le aree che presentano condizioni morfologiche e geologiche particolarmente disagiate. Risulta quindi corretta la determinazione contenuta nell'atto tributario impugnato, mentre è inverosimile e incongruo il dato fornito dalla ricorrente secondo cui il valore venale del terreno ammonterebbe complessivamente in euro 100.000, con un valore di euro 5,20 al mq., cioè meno anche del valore agricolo.
Risulta condivisibile il ragionamento contenuto nella sentenza gravata, secondo cui il valore immobiliare viene determinato in base alla destinazione urbanistica attribuita dallo strumento urbanistico comunale, ossia il piano regolatore generale: le norme contenute nell'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 stabiliscono che i Comuni possono periodicamente stabilire, per zone omogenee, i valori di mercato delle aree edificabili. Questi valori possono essere utilizzati legittimamente anche per periodi precedenti all'adozione del regolamento, senza che ciò comporti un'applicazione retroattiva della norma, ma semplicemente come frutto di un ragionamento basato su presunzioni;
infatti, tali regolamenti non hanno un valore vincolante assoluto, ma funzionano come strumenti di supporto – simili agli studi di settore – utili all'amministrazione o al giudice per individuare valori medi presumibilmente corretti (come confermato dalla
Cassazione nelle sentenze n. 11171/2010 e n. 15851/2021).
Viceversa parte contribuente ha articolato solo affermazioni generiche e non adeguatamente provate.
Le sanzioni sono confermate, in misura proporzionata all'importo dell'imposta dovuta.
3. In ragione della controvertibilità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite
P.Q.M.
respinge l'appello compensa le spese e competenze del grado