TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/10/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del
31 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3467/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NN IS e con questi elett.te domiciliato in Avellino alla Via
Circumvallazione Gall. P. Ciardiello n. 2, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
IA VI e con questi elett.te domiciliata in
Napoli, alla Via Medina, 40 , giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la propria vicenda lavorativa alle dipendenze di agisce per ottenere Controparte_1
l'inquadramento nella qualifica di responsabile di centro di servizi o gestioni, livello 5° dell'Area Tecnica Amministrativa del CCNL Fise Servizi
Ambientali, ovvero il 4° livello o comunque superiore a quella in essere (3° livello) a partire dal 26.05.2014, con la conseguente condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive. si è costituita CP_1
2) Il ricorso va rigettato. ha già fatto ricorso al Tribunale di Parte_1
Avellino contestando l'inquadramento nel 3°liv. CCNL FISE Servizi
Ambientali, e chiedendo il superiore inquadramento quale capo settore livello
7 Area tecnica Amministrativa CCNL Fise Servizi Ambientali a partire dal
1 26.5.2014. Il ricorso, iscritto al n. 2610/2015, è stato definito con Sentenza n.
499/2021, e la domanda rigettata, con pronuncia confermata da Corte di
Appello di Napoli n. 13475 del 16.12.2022.
Il ricorrente, nelle note di trattazione per il 12.6.2025, esclude la sovrapposizione tra la domanda già definita con sentenza passata in giudicato e quella oggetto del presente procedimento, in quanto quella precedente aveva ad oggetto esclusivamente l'attribuzione del 7° livello, laddove nella presente sede si agisce per il 5° o comunque per un livello differente ed inferiore al 7°.
Il Tribunale ritiene che “il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”, rimanendo fuori della portata del giudicato le “questioni … che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono” (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 4 marzo 2020, n. 6091, Rv.
657127-01). Il Tribunale ritiene di escludere la possibilità di promuovere reiterate iniziative giudiziarie valorizzando lo svolgimento di mansioni superiori al fine, di volta in volta, di ottenere una pronuncia per una specifica qualifica, così di fatto frazionando le proprie ragioni, e di volta in volta reagendo al rigetto della domanda già proposta.
Le rivendicazioni operate con il presente giudizio non valorizzano elementi di fatto successivi alla Sentenza 499/2021, che costituisce giudicato, e che pertanto ha escluso, in via definitiva, che quanto ancora oggi esposto possa giustificare rivendicazioni di inquadramento superiore a quello attribuito.
L'unica allegazione che sembrerebbe introdurre un qualche elemento di novità è quella di cui al punto 13) del ricorso, laddove si afferma che “… in virtù della sua partecipazione al Corso di Formazione di cui al DLGS n.
81/2008, che si allega unitamente all'attestato di formazione dell'11.04.2018
… con provvedimenti del 01.03.2017 e del 01.05.2018 lo è stato Parte_1 nominato dalla “preposto” dei Centri di Raccolta di Solofra e CP_1 di Summonte, e che “ …il preposto è la persona che in ragione delle
2 competenze professionali e, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Dalla disamina dei verbali di udienza del giudizio già iscritto al n. n.
2610/2015, emerge che alla udienza dello 05.3.2019 il procuratore del ricorrente rivendicava per questi lo svolgimento delle attività di responsabile/preposto rispetto al centro di raccolta …” e che alla successiva udienza del 15.5.2019 lo stesso faceva riferimento alla “comunicazione datata 01.5.2018 … con cui riconoscendo ancora una volta la CP_1 funzione di responsabile dei centri di raccolta di Solofra e di Summonte dello
SQ ne formalizzava la nomina di preposto”.
Il dato, quindi, era acquisito in quel procedimento ed è stato già valutato con la Sentenza 499/2021.
3) va condannato al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno
[...] liquidate nella somma di €#5.330# (cinquemilatrecentotrenta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3467/2024 vertente tra nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate nella somma di €#5.330#
(cinquemilatrecentotrenta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 31 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del
31 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3467/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NN IS e con questi elett.te domiciliato in Avellino alla Via
Circumvallazione Gall. P. Ciardiello n. 2, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
IA VI e con questi elett.te domiciliata in
Napoli, alla Via Medina, 40 , giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la propria vicenda lavorativa alle dipendenze di agisce per ottenere Controparte_1
l'inquadramento nella qualifica di responsabile di centro di servizi o gestioni, livello 5° dell'Area Tecnica Amministrativa del CCNL Fise Servizi
Ambientali, ovvero il 4° livello o comunque superiore a quella in essere (3° livello) a partire dal 26.05.2014, con la conseguente condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive. si è costituita CP_1
2) Il ricorso va rigettato. ha già fatto ricorso al Tribunale di Parte_1
Avellino contestando l'inquadramento nel 3°liv. CCNL FISE Servizi
Ambientali, e chiedendo il superiore inquadramento quale capo settore livello
7 Area tecnica Amministrativa CCNL Fise Servizi Ambientali a partire dal
1 26.5.2014. Il ricorso, iscritto al n. 2610/2015, è stato definito con Sentenza n.
499/2021, e la domanda rigettata, con pronuncia confermata da Corte di
Appello di Napoli n. 13475 del 16.12.2022.
Il ricorrente, nelle note di trattazione per il 12.6.2025, esclude la sovrapposizione tra la domanda già definita con sentenza passata in giudicato e quella oggetto del presente procedimento, in quanto quella precedente aveva ad oggetto esclusivamente l'attribuzione del 7° livello, laddove nella presente sede si agisce per il 5° o comunque per un livello differente ed inferiore al 7°.
Il Tribunale ritiene che “il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”, rimanendo fuori della portata del giudicato le “questioni … che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono” (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 4 marzo 2020, n. 6091, Rv.
657127-01). Il Tribunale ritiene di escludere la possibilità di promuovere reiterate iniziative giudiziarie valorizzando lo svolgimento di mansioni superiori al fine, di volta in volta, di ottenere una pronuncia per una specifica qualifica, così di fatto frazionando le proprie ragioni, e di volta in volta reagendo al rigetto della domanda già proposta.
Le rivendicazioni operate con il presente giudizio non valorizzano elementi di fatto successivi alla Sentenza 499/2021, che costituisce giudicato, e che pertanto ha escluso, in via definitiva, che quanto ancora oggi esposto possa giustificare rivendicazioni di inquadramento superiore a quello attribuito.
L'unica allegazione che sembrerebbe introdurre un qualche elemento di novità è quella di cui al punto 13) del ricorso, laddove si afferma che “… in virtù della sua partecipazione al Corso di Formazione di cui al DLGS n.
81/2008, che si allega unitamente all'attestato di formazione dell'11.04.2018
… con provvedimenti del 01.03.2017 e del 01.05.2018 lo è stato Parte_1 nominato dalla “preposto” dei Centri di Raccolta di Solofra e CP_1 di Summonte, e che “ …il preposto è la persona che in ragione delle
2 competenze professionali e, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Dalla disamina dei verbali di udienza del giudizio già iscritto al n. n.
2610/2015, emerge che alla udienza dello 05.3.2019 il procuratore del ricorrente rivendicava per questi lo svolgimento delle attività di responsabile/preposto rispetto al centro di raccolta …” e che alla successiva udienza del 15.5.2019 lo stesso faceva riferimento alla “comunicazione datata 01.5.2018 … con cui riconoscendo ancora una volta la CP_1 funzione di responsabile dei centri di raccolta di Solofra e di Summonte dello
SQ ne formalizzava la nomina di preposto”.
Il dato, quindi, era acquisito in quel procedimento ed è stato già valutato con la Sentenza 499/2021.
3) va condannato al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno
[...] liquidate nella somma di €#5.330# (cinquemilatrecentotrenta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3467/2024 vertente tra nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate nella somma di €#5.330#
(cinquemilatrecentotrenta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 31 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
3