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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 4090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4090 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro NN IA UA, presso il Tribunale di
Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 5200/24
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Biagio Sagliocco
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: ripetizione d'indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 22.04.2024 parte ricorrente in epigrafe, titolare di pensione INVCIV n. 044-519907146759, ha esposto di aver ricevuto dall' l'11.07.2023, nota del 21.06.2023 con la quale si CP_1 chiedeva la restituzione della somma di € 4.848,74 per essere state riscosse rate in misura superiore a quella spettante per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019 per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018. Avendo quindi eccepito l'assenza di motivazione, la prescrizione e la irripetibilità delle somme pretese, ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità della pretesa avanzata dall' il CP_1 tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso non può essere accolto.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il “solvens” a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno, nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997,
n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto, il convenuto in un giudizio di ripetizione di indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione
(ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276). Tanto premesso in relazione alla ripartizione degli oneri probatori, nell'ipotesi di errore contestuale alla liquidazione o riliquidazione della pensione, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall' Tuttavia, Controparte_2 sull'assicurato non grava l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato (cfr. Cass. 3728/1997). Inoltre, dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52 (come interpretato dall'art. 13 della legge 412 del
1991), la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent.
25/01/2018 n. 1919) si è orientata nel senso di ritenere che “il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della CP_1 sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986): più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996). E' alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del
1993). Prova ne sia che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato”.
Nella sentenza del 2018 n. 1919 è ribadito anche che “l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma
1, - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità”. In proposito, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
Secondo Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2013, n. 12097 “Questa
Corte ha già più volte affermato (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n.
21019; id. 15 giugno 2010, n. 14347) che nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale (ovvero, come nella specie, lavorativa) dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro. Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare, onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, di non svolgere altra attività ed a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (nella specie in ragione dello svolgimento di altra prestazione lavorativa)”. Nella diversa ipotesi di verifica annuale dei requisiti reddituali e notifica del provvedimento di recupero entro l'anno successivo o nell'ipotesi indicate con decreto ministeriale entro i due anni successivi, in caso di notifica intempestiva le somme sono irrecuperabili. L'art. 35 co. 10 bis d.l. 2017/2008 introduce l'onere per i pensionati di trasmettere all'agenzia dell'entrate o all' CP_1 il proprio reddito, pena la sospensione della prestazione e decorsi
60 giorni dalla sospensione la prestazione viene revocata (Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017 n. 18551). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 3802/2019) in relazione a quanto stabilito dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla
L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (Cass. 24 gennaio 2012, n.
953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio
2017, n. 18551,). La questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e, quindi, alla sfera della non ripetibilità, CP_1 soggiacendo, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano “immessi CP_2 nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.), tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico.
È stato osservato dalla Suprema Corte che “il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un "anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio ("annualmente")
è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale
(a quo) del successivo termine ("entro l'anno successivo") il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della
P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass.
953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è dunque quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte, e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno" dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di un aggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (cfr. Corte di Cassazione – Sentenza 08 febbraio 2019, n.
3802).
Quanto allo stato soggettivo dell'accipiens, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall' Tuttavia, sull'assicurato non grava Controparte_2
l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato
(cfr. Cass. 3728/1997).
Il caso di dolo dell'interessato è, poi, l'unico che consente di estendere la ripetibilità agli eredi. È stato, infatti, correttamente osservato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 18551 del
26/07/2017 -in un'ipotesi di azione restitutoria formulata nei confronti di un erede di titolare di pensione, conseguente all'integrazione al trattamento minimo, non spettante per superamento dei limiti reddituali di legge- che nel suddetto secondo comma “non viene richiamata a tale proposito (ratei corrisposti in eccesso rispetto al reddito) la necessità che le somme siano corrisposte "in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato" come avviene per l'eccezione alla ripetibilità prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, ivi autenticamente interpretato, ma, alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 (che ha ritenuto costituire principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale quello secondo il quale la ripetibilità cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato) il termine indicato al citato comma 2 viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto conoscenza successivamente al CP_2 provvedimento di liquidazione o riliquidazione. Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro l'anno CP_2 successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili. Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito in L. 4 aprile 2012, n.
35, all'art. 16, comma 8, ha mitigato la rigidità della scadenza annuale mediante l'inserimento di un comma 2 bis all'art. 13, a mente del quale: "Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di CP_1 carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica".
4. Occorre poi ribadire
(richiamando Cass. 24/01/2012 n. 953) che la materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata da legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010). E però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali,
l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica e di CP_1 provvedere al recupero, entro l'anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell' per CP_2 accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile. È sulla base di tali considerazioni che questa Corte, nel richiamato arresto n. 953 del 2012, ha affermato che l'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza di dati reddituali certi, con riferimento al periodo temporale preso in esame”.
In materia, la Corte di cassazione, dopo aver ribadito i principi espressi in narrativa, ha di recente precisato che: “30. Risulta ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919 del 2018 ed altre conformi). 31. Questa Corte ha anche aggiunto che tale equiparazione non si palesa prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (Cass. n. 1919 del 2018 cit. alla cui motivazione si rinvia). 32. Si è anche precisato che nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del
2007, 12097 del 2013 e 27096 del 2018). 33. Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorchè questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' CP_1 determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del
1986, 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018)”
(Corte di cassazione, sentenza 30 giugno 2021, n. 18615).
Applicando i principi suesposti al caso in esame, occorre rilevare che, nella fattispecie de quo, l' ha dedotto che il debito CP_1 riguarda l'anno 2019 e deriva dai redditi conseguiti nell'anno 2018 e non comunicati dalla ricorrente (termine di scadenza perentorio per la presentazione era l'1.03.2021). Inoltre, in seguito agli accertamenti compiuti, è emerso che il reddito familiare per l'anno
2018 era superiore a quello che la legge prevedeva per il diritto alla prestazione e alla relativa maggiorazione, redditi non comunicati all' , acquisiti non appena possibile atteso lo CP_2 sfasamento temporale, quantomeno annuale, tra produzione del reddito e relativa dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.
Le deduzioni formulate dall' trovano riscontro nella CP_1 documentazione in atti (modello 730 redditi 2018 presentato dal coniuge ). Persona_1 Inoltre, le giustificazioni addotte dall' a sostegno della CP_1 pretesa restitutoria esercitata soddisfano l'onere motivazionale posto a carico dell'ente.
A fronte delle contestazioni sollevate dall' sarebbe stato onere CP_1 della ricorrente provare l'irripetibilità delle somme richieste dall'ente. Ciò sulla scorta dell'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di recente pronunciatesi nel senso che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228). Tale principio, per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale.
Malgrado ciò, la ricorrente non ha allegato, dapprima, e fornito la prova, poi, che i redditi percepiti nel periodo in contestazione non superassero i limiti normativamente previsti, del tutto omettendo in ricorso qualsiasi riferimento alla propria posizione reddituale.
Considerato inoltre che il provvedimento impugnato in questa sede risulta comunicato l'11.07.2023, deve ritenersi non maturato il termine di prescrizione decennale.
Ciò pertanto legittima, in assenza di prova contraria, l' alla CP_1 ripetizione delle somme oggetto del giudizio e il conseguente rigetto della domanda attorea.
Nulla per le spese, stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c. contenuta in ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Aversa, 27.10.2025
Il Giudice
NN IA UA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro NN IA UA, presso il Tribunale di
Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 5200/24
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Biagio Sagliocco
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: ripetizione d'indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 22.04.2024 parte ricorrente in epigrafe, titolare di pensione INVCIV n. 044-519907146759, ha esposto di aver ricevuto dall' l'11.07.2023, nota del 21.06.2023 con la quale si CP_1 chiedeva la restituzione della somma di € 4.848,74 per essere state riscosse rate in misura superiore a quella spettante per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019 per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018. Avendo quindi eccepito l'assenza di motivazione, la prescrizione e la irripetibilità delle somme pretese, ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità della pretesa avanzata dall' il CP_1 tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso non può essere accolto.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il “solvens” a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno, nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997,
n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto, il convenuto in un giudizio di ripetizione di indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione
(ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276). Tanto premesso in relazione alla ripartizione degli oneri probatori, nell'ipotesi di errore contestuale alla liquidazione o riliquidazione della pensione, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall' Tuttavia, Controparte_2 sull'assicurato non grava l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato (cfr. Cass. 3728/1997). Inoltre, dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52 (come interpretato dall'art. 13 della legge 412 del
1991), la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent.
25/01/2018 n. 1919) si è orientata nel senso di ritenere che “il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della CP_1 sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986): più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996). E' alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del
1993). Prova ne sia che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato”.
Nella sentenza del 2018 n. 1919 è ribadito anche che “l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma
1, - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità”. In proposito, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
Secondo Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2013, n. 12097 “Questa
Corte ha già più volte affermato (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n.
21019; id. 15 giugno 2010, n. 14347) che nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale (ovvero, come nella specie, lavorativa) dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro. Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare, onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, di non svolgere altra attività ed a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (nella specie in ragione dello svolgimento di altra prestazione lavorativa)”. Nella diversa ipotesi di verifica annuale dei requisiti reddituali e notifica del provvedimento di recupero entro l'anno successivo o nell'ipotesi indicate con decreto ministeriale entro i due anni successivi, in caso di notifica intempestiva le somme sono irrecuperabili. L'art. 35 co. 10 bis d.l. 2017/2008 introduce l'onere per i pensionati di trasmettere all'agenzia dell'entrate o all' CP_1 il proprio reddito, pena la sospensione della prestazione e decorsi
60 giorni dalla sospensione la prestazione viene revocata (Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017 n. 18551). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 3802/2019) in relazione a quanto stabilito dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla
L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (Cass. 24 gennaio 2012, n.
953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio
2017, n. 18551,). La questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e, quindi, alla sfera della non ripetibilità, CP_1 soggiacendo, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano “immessi CP_2 nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.), tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico.
È stato osservato dalla Suprema Corte che “il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un "anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio ("annualmente")
è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale
(a quo) del successivo termine ("entro l'anno successivo") il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della
P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass.
953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è dunque quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte, e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno" dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di un aggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (cfr. Corte di Cassazione – Sentenza 08 febbraio 2019, n.
3802).
Quanto allo stato soggettivo dell'accipiens, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall' Tuttavia, sull'assicurato non grava Controparte_2
l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato
(cfr. Cass. 3728/1997).
Il caso di dolo dell'interessato è, poi, l'unico che consente di estendere la ripetibilità agli eredi. È stato, infatti, correttamente osservato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 18551 del
26/07/2017 -in un'ipotesi di azione restitutoria formulata nei confronti di un erede di titolare di pensione, conseguente all'integrazione al trattamento minimo, non spettante per superamento dei limiti reddituali di legge- che nel suddetto secondo comma “non viene richiamata a tale proposito (ratei corrisposti in eccesso rispetto al reddito) la necessità che le somme siano corrisposte "in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato" come avviene per l'eccezione alla ripetibilità prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, ivi autenticamente interpretato, ma, alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 (che ha ritenuto costituire principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale quello secondo il quale la ripetibilità cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato) il termine indicato al citato comma 2 viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto conoscenza successivamente al CP_2 provvedimento di liquidazione o riliquidazione. Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro l'anno CP_2 successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili. Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito in L. 4 aprile 2012, n.
35, all'art. 16, comma 8, ha mitigato la rigidità della scadenza annuale mediante l'inserimento di un comma 2 bis all'art. 13, a mente del quale: "Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di CP_1 carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica".
4. Occorre poi ribadire
(richiamando Cass. 24/01/2012 n. 953) che la materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata da legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010). E però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali,
l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica e di CP_1 provvedere al recupero, entro l'anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell' per CP_2 accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile. È sulla base di tali considerazioni che questa Corte, nel richiamato arresto n. 953 del 2012, ha affermato che l'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza di dati reddituali certi, con riferimento al periodo temporale preso in esame”.
In materia, la Corte di cassazione, dopo aver ribadito i principi espressi in narrativa, ha di recente precisato che: “30. Risulta ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919 del 2018 ed altre conformi). 31. Questa Corte ha anche aggiunto che tale equiparazione non si palesa prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (Cass. n. 1919 del 2018 cit. alla cui motivazione si rinvia). 32. Si è anche precisato che nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del
2007, 12097 del 2013 e 27096 del 2018). 33. Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorchè questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' CP_1 determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del
1986, 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018)”
(Corte di cassazione, sentenza 30 giugno 2021, n. 18615).
Applicando i principi suesposti al caso in esame, occorre rilevare che, nella fattispecie de quo, l' ha dedotto che il debito CP_1 riguarda l'anno 2019 e deriva dai redditi conseguiti nell'anno 2018 e non comunicati dalla ricorrente (termine di scadenza perentorio per la presentazione era l'1.03.2021). Inoltre, in seguito agli accertamenti compiuti, è emerso che il reddito familiare per l'anno
2018 era superiore a quello che la legge prevedeva per il diritto alla prestazione e alla relativa maggiorazione, redditi non comunicati all' , acquisiti non appena possibile atteso lo CP_2 sfasamento temporale, quantomeno annuale, tra produzione del reddito e relativa dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.
Le deduzioni formulate dall' trovano riscontro nella CP_1 documentazione in atti (modello 730 redditi 2018 presentato dal coniuge ). Persona_1 Inoltre, le giustificazioni addotte dall' a sostegno della CP_1 pretesa restitutoria esercitata soddisfano l'onere motivazionale posto a carico dell'ente.
A fronte delle contestazioni sollevate dall' sarebbe stato onere CP_1 della ricorrente provare l'irripetibilità delle somme richieste dall'ente. Ciò sulla scorta dell'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di recente pronunciatesi nel senso che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228). Tale principio, per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale.
Malgrado ciò, la ricorrente non ha allegato, dapprima, e fornito la prova, poi, che i redditi percepiti nel periodo in contestazione non superassero i limiti normativamente previsti, del tutto omettendo in ricorso qualsiasi riferimento alla propria posizione reddituale.
Considerato inoltre che il provvedimento impugnato in questa sede risulta comunicato l'11.07.2023, deve ritenersi non maturato il termine di prescrizione decennale.
Ciò pertanto legittima, in assenza di prova contraria, l' alla CP_1 ripetizione delle somme oggetto del giudizio e il conseguente rigetto della domanda attorea.
Nulla per le spese, stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c. contenuta in ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Aversa, 27.10.2025
Il Giudice
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