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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 12566/2022
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.12566 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] l'[...] – C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MANUELA ABBATE presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Garibaldi n.49
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] -NA- il 23.04.1981 – Controparte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di CodiceFiscale_2
costituzione, dagli avv.ti MICHELA DE VIVO e MARIA D'ANIELLO presso le quali elettivamente domicilia in Pagani (SA) alla P.zza B. D'Arezzo n.11
RESISTENTE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta dell'udienza del 28/11/2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2022 , premetteva che aveva Parte_1
contratto matrimonio con in Pozzuoli (NA) il 31.07.2018; che dalla Controparte_1
loro relazione non erano nati figli;
che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa della condotta del resistente il quale aveva sviluppato la passione per il gioco d'azzardo, che lo avevo condotto ad indebitarsi, e aveva altresì intessuto varie relazioni extraconiugali, da ultimo con una donna conosciuta nel 2019 quando si era recato a Milano per far fronte alla sua situazione debitoria, spacciandosi come single e facendosi chiamare che Per_1
entrambi lavoravano e la casa coniugale era in comproprietà.
Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva:
1) pronunziare la separazione personale di essi coniugi e Parte_1 Controparte_1 con addebito esclusivo a quest'ultimo;
2) assegnare definitivamente la casa coniugale alla ricorrente con l'uso dei relativi mobili;
3) disporre a carico esclusivo del sig. la corresponsione di un assegno Controparte_1 mensile per il mantenimento della ricorrente determinandone l'importo;
4) disporre ogni consequenziale provvedimento, con vittoria di spese e competenze e con sentenza munita di clausola come per legge.
All'udienza presidenziale del 30.09.2022 compariva sia la ricorrente che il resistente, ancorché non costituito. La ricorrente dichiarava di lavorare in un albergo, di guadagnare circa € 900,00 al mese, di essersi trasferita presso la sua famiglia d'origine dal 2021 quando la convivenza con il resistente era divenuta intollerabile e di confermare quanto richiesto nel ricorso introduttivo. Il resistente dichiarava di lavorare presso e che la convivenza con la ricorrente era durata CP_2
solo due anni.
Il Presidente, preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti, dell'assenza di figli, della breve durata della convivenza, nonché della età della ricorrente e dello svolgimento da parte della stessa di un'attività lavorativa, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per l'espletamento dell'istruttoria.
Innanzi al G.I., la ricorrente avanzava richiesta di sentenza sullo status con concessione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori.
Si costituiva il resistente il quale rappresentava di aver tentato invano di salvare il rapporto matrimoniale e pertanto non si opponeva alla domanda di separazione con conferma dei provvedimenti adottati all'udienza presidenziale. Il giudice, preso atto delle richieste delle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni sulla sola pronuncia sullo status onde consentire alle parti di produrre il certificato di matrimonio rilasciato dal Comune presso il quale il matrimonio era stato celebrato.
All'udienza del 5.04.2023 la causa veniva rimessa al Collegio per la sola pronuncia sullo status.
Con sentenza n. 4950/2023 resa dall'intestato Tribunale veniva pronunciata sentenza non definitiva di separazione e con contestuale ordinanza venivano concessi i termini ex art.183 co.VI
c.p.c. per l'articolazione delle memorie istruttorie.
Ammesse ed espletate le prove orali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Preliminarmente va osservato che essendo già stata emessa pronuncia di separazione personale dei coniugi, il Collegio è chiamato a decidere in merito alle sole questioni relative alle richieste accessorie formulate dalla ricorrente.
Ebbene, in merito alla domanda di addebito della separazione, il Collegio in linea generale che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. N. 25618/2007; Cass. N.
16859/2015; Cass. N. 917/2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e, quindi anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge
(Cass. N. 1557/2008; Cass. N. 8929/2013; Cass. N.21657/2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. N. 2059/2012).
Orbene nel caso di specie la nel ricorso introduttivo ha dedotto che pochi mesi dopo la Pt_1
celebrazione del matrimonio aveva scoperto che il marito era solito giocare d'azzardo, sperperando in tal modo tutto il suo stipendio;
che a causa di questa dipendenza il medesimo aveva contratto diversi debiti;
che nel mese di maggio del 2019 il marito si era recato a Milano, per risolvere alcuni problemi finanziari sorti appunto a causa della passione per il gioco d'azzardo; che in questa città aveva iniziato una stabile relazione adulterina con un'altra donna alla quale si era presentato con il nome;
che ella aveva scoperto fortuitamente questa Per_1
relazione nel mese di dicembre 2019 quando il marito era rientrato a Napoli. A sostegno dei propri assunti la ricorrente ha prodotto File pdf di immagini di conversazioni whatsapp che ella aveva avuto con la ragazza con cui aveva scoperto che il marito aveva intessuto una relazione a
Milano, che confermava la storia con il resistente, identificato attraverso l'invio di una foto, e precisava che lo stesso si faceva chiamare e che lei lo aveva lasciato quando aveva scoperto Per_1
che era sposato mentre le aveva dichiarato di essere single. La ricorrente ha inoltre prodotto l'immagine della prenotazione di una camera per due persone presso l'hotel Sirmione dal 29 al 31 ottobre 2019, hotel presso il quale nella conversazione sopra richiamata si legge che il resistente era stato con quella ragazza. Ha poi prodotto immagini di altre conversazioni whatsapp deducendo che le stesse erano state estratte dal cellulare del marito e relative a conversazioni da questi avute con altre due donne, di cui una tal di cui vi sono anche delle fotografie. Il Per_2
resistente, costituendosi peraltro tardivamente in giudizio, non ha mosso alcun rilievo né di carattere processuale in relazione a tale corredo probatorio prodotto, quindi non ha in alcun modo contestato né la provenienza né l'autenticità delle conversazioni, né di natura sostanziale, assolutamente non contestando di avere avuto delle relazioni extraconiugali. Orbene dal materiale istruttorio allegato al ricorso emerge in maniera inequivocabile che il resistente ha intessuto più di una relazione in costanza di matrimonio con altre donne;
le conversazioni prodotte sia tra la ricorrente e una di queste ragazze e sia tra il resistente e le altre donne non lasciano margini a dubbi, tenuto conto che la prima ha esplicitamente confermato di aver avuto una storia con il resistente, mentre le altre fanno chiaro riferimento a relazioni concluse o in corso.
In un simile contesto, deduttivo e probatorio, certamente può ritenersi riscontrata sul piano processuale la violazione del dovere di fedeltà, posto che il , su cui ricadeva il CP_1 relativo onere, non ha in alcun modo provato l'esistenza nel rapporto coniugale di una crisi antecedente.
In conclusione, in accoglimento della domanda spiegata da deve essere Parte_1 dichiarato l'addebito a della separazione personale. Controparte_1
La ricorrente negli scritti conclusionali ha insistito nella domanda di assegnazione della casa coniugale. In merito, in assenza di figli di minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, il Collegio non può che richiamare le osservazioni già poste dal Presidente a sostegno della mancata adozione di un provvedimento siffatto già in via provvisoria.
Ed invero, in materia di separazione e divorzio, l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui ha vissuto ed è cresciuta. Pertanto in assenza di tale presupposto alcun provvedimento può essere adottato nel presente giudizio e la comproprietà sull'immobile rimane disciplinata dalle regole del diritto civile in materia. Infine, venendo alla richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente in suo favore ed a carico del resistente, preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinchè il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente il mantenimento, la mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi. La ratio deve essere individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più forte, di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ebbene, la ricorrente, che svolge regolare attività lavorativa, non ha in alcun modo provato i presupposti della domanda proposta e quindi in primo luogo una disparità economica tra i coniugi, non intesa solo in termini strettamente patrimoniali, ma come ogni altra utilità, purchè economicamente valutabile. A ciò si aggiunga che dalle risultanze processuali è emerso che la convivenza matrimoniale è durata solo tre anni considerato che in sede di udienza presidenziale le parti hanno dichiarato di essersi separati di fatto dal 2021.
Non sussistendo pertanto i presupposti che devono necessariamente concorrere per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, la domanda avanzata dalla ricorrente va rigettata.
Atteso l'esito complessivo della lite (con il rigetto di alcune delle domande accessorie proposte dalla ricorrente) si ritiene di compensare le spese di lite nella misura del 50% e porre la residua quota a carico del resistente soccombente prevalente. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo, in mancanza di notula, sulla base dei parametri indicati dai D. M. 147/2022, ed in particolare, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli relativi allo scaglione di riferimento- valore della causa tra euro 26.000,01 a € 52.000,00 per quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) con abbattimento del 50% in ragione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare difficoltà.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
contro , così provvede: Controparte_1
- Dichiara che la separazione ai sensi dell'art 151 comma 2 c.c, è da addebitare a CP_1
[...]
- rigetta la domanda di parte ricorrente di assegnazione della casa coniugale;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente
- compensa nella misura del 50% le spese di liete e pone a carico di la Controparte_1
residua quota che liquida nella complessiva somma di euro 1.904,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28.02.2025 .
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.12566 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] l'[...] – C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MANUELA ABBATE presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Garibaldi n.49
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] -NA- il 23.04.1981 – Controparte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di CodiceFiscale_2
costituzione, dagli avv.ti MICHELA DE VIVO e MARIA D'ANIELLO presso le quali elettivamente domicilia in Pagani (SA) alla P.zza B. D'Arezzo n.11
RESISTENTE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta dell'udienza del 28/11/2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2022 , premetteva che aveva Parte_1
contratto matrimonio con in Pozzuoli (NA) il 31.07.2018; che dalla Controparte_1
loro relazione non erano nati figli;
che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa della condotta del resistente il quale aveva sviluppato la passione per il gioco d'azzardo, che lo avevo condotto ad indebitarsi, e aveva altresì intessuto varie relazioni extraconiugali, da ultimo con una donna conosciuta nel 2019 quando si era recato a Milano per far fronte alla sua situazione debitoria, spacciandosi come single e facendosi chiamare che Per_1
entrambi lavoravano e la casa coniugale era in comproprietà.
Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva:
1) pronunziare la separazione personale di essi coniugi e Parte_1 Controparte_1 con addebito esclusivo a quest'ultimo;
2) assegnare definitivamente la casa coniugale alla ricorrente con l'uso dei relativi mobili;
3) disporre a carico esclusivo del sig. la corresponsione di un assegno Controparte_1 mensile per il mantenimento della ricorrente determinandone l'importo;
4) disporre ogni consequenziale provvedimento, con vittoria di spese e competenze e con sentenza munita di clausola come per legge.
All'udienza presidenziale del 30.09.2022 compariva sia la ricorrente che il resistente, ancorché non costituito. La ricorrente dichiarava di lavorare in un albergo, di guadagnare circa € 900,00 al mese, di essersi trasferita presso la sua famiglia d'origine dal 2021 quando la convivenza con il resistente era divenuta intollerabile e di confermare quanto richiesto nel ricorso introduttivo. Il resistente dichiarava di lavorare presso e che la convivenza con la ricorrente era durata CP_2
solo due anni.
Il Presidente, preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti, dell'assenza di figli, della breve durata della convivenza, nonché della età della ricorrente e dello svolgimento da parte della stessa di un'attività lavorativa, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per l'espletamento dell'istruttoria.
Innanzi al G.I., la ricorrente avanzava richiesta di sentenza sullo status con concessione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori.
Si costituiva il resistente il quale rappresentava di aver tentato invano di salvare il rapporto matrimoniale e pertanto non si opponeva alla domanda di separazione con conferma dei provvedimenti adottati all'udienza presidenziale. Il giudice, preso atto delle richieste delle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni sulla sola pronuncia sullo status onde consentire alle parti di produrre il certificato di matrimonio rilasciato dal Comune presso il quale il matrimonio era stato celebrato.
All'udienza del 5.04.2023 la causa veniva rimessa al Collegio per la sola pronuncia sullo status.
Con sentenza n. 4950/2023 resa dall'intestato Tribunale veniva pronunciata sentenza non definitiva di separazione e con contestuale ordinanza venivano concessi i termini ex art.183 co.VI
c.p.c. per l'articolazione delle memorie istruttorie.
Ammesse ed espletate le prove orali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Preliminarmente va osservato che essendo già stata emessa pronuncia di separazione personale dei coniugi, il Collegio è chiamato a decidere in merito alle sole questioni relative alle richieste accessorie formulate dalla ricorrente.
Ebbene, in merito alla domanda di addebito della separazione, il Collegio in linea generale che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. N. 25618/2007; Cass. N.
16859/2015; Cass. N. 917/2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e, quindi anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge
(Cass. N. 1557/2008; Cass. N. 8929/2013; Cass. N.21657/2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. N. 2059/2012).
Orbene nel caso di specie la nel ricorso introduttivo ha dedotto che pochi mesi dopo la Pt_1
celebrazione del matrimonio aveva scoperto che il marito era solito giocare d'azzardo, sperperando in tal modo tutto il suo stipendio;
che a causa di questa dipendenza il medesimo aveva contratto diversi debiti;
che nel mese di maggio del 2019 il marito si era recato a Milano, per risolvere alcuni problemi finanziari sorti appunto a causa della passione per il gioco d'azzardo; che in questa città aveva iniziato una stabile relazione adulterina con un'altra donna alla quale si era presentato con il nome;
che ella aveva scoperto fortuitamente questa Per_1
relazione nel mese di dicembre 2019 quando il marito era rientrato a Napoli. A sostegno dei propri assunti la ricorrente ha prodotto File pdf di immagini di conversazioni whatsapp che ella aveva avuto con la ragazza con cui aveva scoperto che il marito aveva intessuto una relazione a
Milano, che confermava la storia con il resistente, identificato attraverso l'invio di una foto, e precisava che lo stesso si faceva chiamare e che lei lo aveva lasciato quando aveva scoperto Per_1
che era sposato mentre le aveva dichiarato di essere single. La ricorrente ha inoltre prodotto l'immagine della prenotazione di una camera per due persone presso l'hotel Sirmione dal 29 al 31 ottobre 2019, hotel presso il quale nella conversazione sopra richiamata si legge che il resistente era stato con quella ragazza. Ha poi prodotto immagini di altre conversazioni whatsapp deducendo che le stesse erano state estratte dal cellulare del marito e relative a conversazioni da questi avute con altre due donne, di cui una tal di cui vi sono anche delle fotografie. Il Per_2
resistente, costituendosi peraltro tardivamente in giudizio, non ha mosso alcun rilievo né di carattere processuale in relazione a tale corredo probatorio prodotto, quindi non ha in alcun modo contestato né la provenienza né l'autenticità delle conversazioni, né di natura sostanziale, assolutamente non contestando di avere avuto delle relazioni extraconiugali. Orbene dal materiale istruttorio allegato al ricorso emerge in maniera inequivocabile che il resistente ha intessuto più di una relazione in costanza di matrimonio con altre donne;
le conversazioni prodotte sia tra la ricorrente e una di queste ragazze e sia tra il resistente e le altre donne non lasciano margini a dubbi, tenuto conto che la prima ha esplicitamente confermato di aver avuto una storia con il resistente, mentre le altre fanno chiaro riferimento a relazioni concluse o in corso.
In un simile contesto, deduttivo e probatorio, certamente può ritenersi riscontrata sul piano processuale la violazione del dovere di fedeltà, posto che il , su cui ricadeva il CP_1 relativo onere, non ha in alcun modo provato l'esistenza nel rapporto coniugale di una crisi antecedente.
In conclusione, in accoglimento della domanda spiegata da deve essere Parte_1 dichiarato l'addebito a della separazione personale. Controparte_1
La ricorrente negli scritti conclusionali ha insistito nella domanda di assegnazione della casa coniugale. In merito, in assenza di figli di minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, il Collegio non può che richiamare le osservazioni già poste dal Presidente a sostegno della mancata adozione di un provvedimento siffatto già in via provvisoria.
Ed invero, in materia di separazione e divorzio, l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui ha vissuto ed è cresciuta. Pertanto in assenza di tale presupposto alcun provvedimento può essere adottato nel presente giudizio e la comproprietà sull'immobile rimane disciplinata dalle regole del diritto civile in materia. Infine, venendo alla richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente in suo favore ed a carico del resistente, preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinchè il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente il mantenimento, la mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi. La ratio deve essere individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più forte, di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ebbene, la ricorrente, che svolge regolare attività lavorativa, non ha in alcun modo provato i presupposti della domanda proposta e quindi in primo luogo una disparità economica tra i coniugi, non intesa solo in termini strettamente patrimoniali, ma come ogni altra utilità, purchè economicamente valutabile. A ciò si aggiunga che dalle risultanze processuali è emerso che la convivenza matrimoniale è durata solo tre anni considerato che in sede di udienza presidenziale le parti hanno dichiarato di essersi separati di fatto dal 2021.
Non sussistendo pertanto i presupposti che devono necessariamente concorrere per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, la domanda avanzata dalla ricorrente va rigettata.
Atteso l'esito complessivo della lite (con il rigetto di alcune delle domande accessorie proposte dalla ricorrente) si ritiene di compensare le spese di lite nella misura del 50% e porre la residua quota a carico del resistente soccombente prevalente. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo, in mancanza di notula, sulla base dei parametri indicati dai D. M. 147/2022, ed in particolare, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli relativi allo scaglione di riferimento- valore della causa tra euro 26.000,01 a € 52.000,00 per quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) con abbattimento del 50% in ragione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare difficoltà.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
contro , così provvede: Controparte_1
- Dichiara che la separazione ai sensi dell'art 151 comma 2 c.c, è da addebitare a CP_1
[...]
- rigetta la domanda di parte ricorrente di assegnazione della casa coniugale;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente
- compensa nella misura del 50% le spese di liete e pone a carico di la Controparte_1
residua quota che liquida nella complessiva somma di euro 1.904,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28.02.2025 .
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti