TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/11/2025, n. 5768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5768 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice Onorario, Dott.ssa Nunzia Rita M.A. Azzia
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N. R.G. 5921/2023
avente per oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
PROMOSSA DA
C.F. , con l'Avv. BALSAMO ANNA MARIA Parte_1 C.F._1
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
C.F. , con l'Avv. ORNATI ANDREA ZURLO Controparte_1 P.IVA_1
AE ( ) VIA OL EM TAVIANI, 170 LA SPEZIA;
C.F._2
-PARTE RESISTENTE-
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
A seguito di ricorso depositato dalla veniva emesso dal Controparte_1
Tribunale di Catania il decreto ingiuntivo n. 1243/2023 relativo a somme asseritamente dovute nell'ambito di un rapporto di cessione del credito relativa ad un'operazione di cartolarizzazione L'Opponente proponeva rituale opposizione, chiedendo la revoca del decreto e deducendo preliminarmente l'improcedibilità della domanda monitoria per omesso esperimento della mediazione obbligatoria in materia bancaria.
Si costituiva anche l'Opposto, insistendo nella validità del decreto ingiuntivo e nella sussistenza del proprio credito.
Dagli atti non risultava essere stata promossa alcuna procedura di mediazione né prima del ricorso monitorio né nel corso del giudizio di opposizione.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
La controversia attiene ad un rapporto bancario e rientra, pertanto tra quelle per le quali l'ordinamento impone il previo ricorso alla mediazione obbligatoria.
La mediazione, in tali materie, non costituisce un mero adempimento formale, bensì un vero e proprio passaggio necessario affinché il giudice possa conoscere nel merito la domanda giudiziale: essa è, dunque, condizione di procedibilità e come tale deve essere verificata in limine litis.
La mediazione è concepita come strumento preventivo finalizzato alla ricerca di una soluzione negoziale con potenziale definizione anticipata del conflitto;
da ciò deriva l'obbligo del giudice di verificarne l'esperimento all'inizio del giudizio di merito.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il tema del riparto dell'onere è particolarmente rilevante, perché la sequenza procedimentale non segue lo schema ordinario della domanda introdotta con atto di citazione. La riforma normativa ha sciolto ogni possibile dubbio stabilendo che l'onere di promuovere la mediazione non ricade sull'opponente – che esercita una difesa avverso la pretesa monitoria – bensì sulla parte che ha originariamente introdotto la domanda giudiziale tramite ricorso monitorio.
Pag. 2 di 4 Si tratta di una scelta sistematica coerente con l'impostazione secondo cui la domanda monitoria, pur caratterizzata da una forma peculiare, resta comunque l'atto introduttivo del procedimento di merito, e pertanto è l'istante a dover compiere tutte le attività necessarie per renderla procedibile.
L'opposizione, infatti, non introduce una nuova domanda giudiziale ma apre la fase a contraddittorio pieno di quella già proposta: di conseguenza, l'adempimento della condizione di procedibilità deve essere assicurato dal soggetto che quella domanda ha avanzato, e non da chi resiste.
Nel caso di specie parte opposta, avrebbe dovuto avviare la procedura di mediazione in quanto parte che ha introdotto la domanda giudiziale in materia soggetta a condizione obbligatoria.
Dagli atti processuali non risulta depositato alcun verbale o istanza di mediazione, di contro la stessa parte opposta con nota depositata il 14/05/2025 ha dato atto dell'improcedibilità del giudizio per mancata attivazione della mediazione.
L'omessa attivazione della mediazione, nei procedimenti di opposizione a d.i., comporta l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo. L'improcedibilità opera in modo diretto e immediato sulla domanda monitoria, impedendo al giudice di esaminare la fondatezza del credito e imponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'improcedibilità incide direttamente sul decreto ingiuntivo, che viene meno per difetto di un presupposto necessario alla valutazione nel merito della pretesa. Il giudice non può pertanto esaminare, né la fondatezza del credito, né le ulteriori questioni dedotte nell'opposizione, essendo precluso l'accesso alla fase decisoria sul merito, né tale omissione è suscettibile di sanatoria. Ne consegue per quanto sinora detto che il decreto ingiuntivo debba essere revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1243/2023, così decide:
1. dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta dall'Opposto, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia bancaria;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. n. 1243/2023 ;
3. rigetta ogni ulteriore domanda ed istanza;
4. condanna la quale parte risultata soccombente, al Controparte_1
pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Opponente, che liquida in € 2.500 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
Così deciso in Catania, il 18/11/2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa N. Azzia
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice Onorario, Dott.ssa Nunzia Rita M.A. Azzia
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N. R.G. 5921/2023
avente per oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
PROMOSSA DA
C.F. , con l'Avv. BALSAMO ANNA MARIA Parte_1 C.F._1
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
C.F. , con l'Avv. ORNATI ANDREA ZURLO Controparte_1 P.IVA_1
AE ( ) VIA OL EM TAVIANI, 170 LA SPEZIA;
C.F._2
-PARTE RESISTENTE-
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
A seguito di ricorso depositato dalla veniva emesso dal Controparte_1
Tribunale di Catania il decreto ingiuntivo n. 1243/2023 relativo a somme asseritamente dovute nell'ambito di un rapporto di cessione del credito relativa ad un'operazione di cartolarizzazione L'Opponente proponeva rituale opposizione, chiedendo la revoca del decreto e deducendo preliminarmente l'improcedibilità della domanda monitoria per omesso esperimento della mediazione obbligatoria in materia bancaria.
Si costituiva anche l'Opposto, insistendo nella validità del decreto ingiuntivo e nella sussistenza del proprio credito.
Dagli atti non risultava essere stata promossa alcuna procedura di mediazione né prima del ricorso monitorio né nel corso del giudizio di opposizione.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
La controversia attiene ad un rapporto bancario e rientra, pertanto tra quelle per le quali l'ordinamento impone il previo ricorso alla mediazione obbligatoria.
La mediazione, in tali materie, non costituisce un mero adempimento formale, bensì un vero e proprio passaggio necessario affinché il giudice possa conoscere nel merito la domanda giudiziale: essa è, dunque, condizione di procedibilità e come tale deve essere verificata in limine litis.
La mediazione è concepita come strumento preventivo finalizzato alla ricerca di una soluzione negoziale con potenziale definizione anticipata del conflitto;
da ciò deriva l'obbligo del giudice di verificarne l'esperimento all'inizio del giudizio di merito.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il tema del riparto dell'onere è particolarmente rilevante, perché la sequenza procedimentale non segue lo schema ordinario della domanda introdotta con atto di citazione. La riforma normativa ha sciolto ogni possibile dubbio stabilendo che l'onere di promuovere la mediazione non ricade sull'opponente – che esercita una difesa avverso la pretesa monitoria – bensì sulla parte che ha originariamente introdotto la domanda giudiziale tramite ricorso monitorio.
Pag. 2 di 4 Si tratta di una scelta sistematica coerente con l'impostazione secondo cui la domanda monitoria, pur caratterizzata da una forma peculiare, resta comunque l'atto introduttivo del procedimento di merito, e pertanto è l'istante a dover compiere tutte le attività necessarie per renderla procedibile.
L'opposizione, infatti, non introduce una nuova domanda giudiziale ma apre la fase a contraddittorio pieno di quella già proposta: di conseguenza, l'adempimento della condizione di procedibilità deve essere assicurato dal soggetto che quella domanda ha avanzato, e non da chi resiste.
Nel caso di specie parte opposta, avrebbe dovuto avviare la procedura di mediazione in quanto parte che ha introdotto la domanda giudiziale in materia soggetta a condizione obbligatoria.
Dagli atti processuali non risulta depositato alcun verbale o istanza di mediazione, di contro la stessa parte opposta con nota depositata il 14/05/2025 ha dato atto dell'improcedibilità del giudizio per mancata attivazione della mediazione.
L'omessa attivazione della mediazione, nei procedimenti di opposizione a d.i., comporta l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo. L'improcedibilità opera in modo diretto e immediato sulla domanda monitoria, impedendo al giudice di esaminare la fondatezza del credito e imponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'improcedibilità incide direttamente sul decreto ingiuntivo, che viene meno per difetto di un presupposto necessario alla valutazione nel merito della pretesa. Il giudice non può pertanto esaminare, né la fondatezza del credito, né le ulteriori questioni dedotte nell'opposizione, essendo precluso l'accesso alla fase decisoria sul merito, né tale omissione è suscettibile di sanatoria. Ne consegue per quanto sinora detto che il decreto ingiuntivo debba essere revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1243/2023, così decide:
1. dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta dall'Opposto, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia bancaria;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. n. 1243/2023 ;
3. rigetta ogni ulteriore domanda ed istanza;
4. condanna la quale parte risultata soccombente, al Controparte_1
pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Opponente, che liquida in € 2.500 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
Così deciso in Catania, il 18/11/2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa N. Azzia
Pag. 4 di 4