Articolo 5 della Legge 21 ottobre 1950, n. 991
Articolo 4
Versione
5 gennaio 1951
Art. 5.
Il Governo e' delegato ad emanare norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo in maniera da assicurare che il suo ordinamento sia conforme agli scopi dell'Ente, diretti principalmente alla conservazione e allo sviluppo della fauna e della flora locali, nonche' all'incremento turistico della zona.
Le norme di cui al comma precedente saranno emanate nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 5 gennaio 1951
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