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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8652 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 13604 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento del 25.11.2024, vertente
TRA
; Parte_1
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori Controparte_1 Per_1
E;
[...] Persona_2
; CP_2
, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore CP_3 [...]
; Persona_3
, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori Parte_2
E;
Persona_4 Persona_5
elettivamente domiciliati in Gioia Del Colle, via Benedetto Croce 8, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo OD che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- attore –
CONTRO
pagina 1 di 10 l' CP_4
elettivamente domiciliata in Roma, via Mozambano n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta
NN NN e dall'avv. Laura Misiti in virtù di procura in atti;
- convenuta –
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno subito ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22.11.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale Parte_1 CP_2 Controparte_1
sui minori e in proprio e quale esercente la potestà Persona_1 Persona_2 CP_3
genitoriale sul minore in proprio e nella qualità di Persona_3 Parte_2
esercente la potestà genitoriale sui minori e hanno convenuto in giudizio Persona_4 Persona_5
l' chiedendo accertarsi la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro CP_4 avvenuto il 10.06.2009 e, per l'effetto, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del decesso del congiunto, Persona_3
A fondamento delle domande proposte, gli attori hanno dedotto che il 10.06.2009 Persona_3
mentre era alla guida della vettura di sua proprietà, Fiat TO targata AC562CT, intento ad
[...] eseguire sulla S.S. 100 una manovra di inversione all'altezza del Km. 30+400, nel tentativo di dirigersi verso Taranto, veniva urtato dalla vettura Fiat DE targata DR080JH di proprietà della società
[...]
e condotta da . Controparte_5 Parte_3
Per effetto dell'urto decedeva. Persona_3
Secondo la prospettazione difensiva degli attori nell'area dell'incrocio in cui è avvenuto il sinistro era presente, sul lato sinistro per chi vi si immetteva sulla S.S. 100, una vegetazione spontanea folta e alta, al punto da costituire una barriera che di fatto ostacolava e riduceva la visuale della sede stradale, dell'area dell'incrocio e di una curva volgente a sinistra, impedendo di poter avvistare i veicoli provenienti dal lato sinistro. L'incrocio, peraltro, si trovava ad una altezza superiore rispetto al piano stradale della rampa di immissione, così risultando ulteriormente ridotta la visuale. La corsia di accelerazione dell'incrocio inoltre era posta a ridosso della linea di stop, risultando talmente ridotta da non consentire il momentaneo stazionamento di un veicolo prima di impegnare la sede stradale.
pagina 2 di 10 Gli attori hanno altresì evidenziato che la tempestiva esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del tratto stradale e, in particolare, i lavori di realizzazione dello spartitraffico centrale, avrebbero impedito l'esecuzione della manovra di inversione, così di fatto evitando il verificarsi del sinistro per cui è causa.
Si è costituita in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la prescrizione della pretesa CP_4
creditoria degli attori. Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande proposte in quanto infondate, per essere il sinistro integralmente ascrivibile alla condotta di guida di Persona_3
[...]
Per quanto concerne il danno subito dagli attori, l' ha contestato le voci di danno prospettate CP_4
dalle controparti e ha evidenziato, in particolare, la carenza di prova in ordine all'effettività della relazione parentale tra nonno e nipoti, nonché più in generale nei confronti dei congiunti con i quali non vi è stata alcuna coabitazione.
2. L'azione proposta dagli attori è diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del congiunto, a seguito del sinistro stradale avvenuto il 10.06.2009, Persona_3
asseritamente cagionato dalle carenze strutturali e dalla carente manutenzione del tratto di strada in cui
è avvenuto il sinistro.
La causa petendi della domanda deve essere individuata nella mancata custodia del bene ex art. 2051
c.c. e nella responsabilità ex art. 2043 c.c.
L'art. 2051 c.c. trova applicazione con riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde poi ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (cfr. Cass. n. 8935/2013). La custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso pagina 3 di 10 fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. n. 1725/2019).
Nel compiere tali valutazioni, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cass. n. 23919/2013; Cass. n.
11664/2014; Cass. n. 3793/2014) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr. Cass. n.
23584/2013).
Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. (così
Cass. n. 999/2014 che ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato).
3. Tanto premesso in via generale, deve osservarsi che, nella specie, la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base del verbale predisposto dalla Polizia Stradale intervenuta nell'immediatezza del sinistro e sulla base delle concordi allegazioni difensive delle parti.
Il 10.06.2009, alle 13,35 circa, alla guida della vettura Fiat TO targata Persona_3
AC562CT, è giunto all'intersezione insistente al km 30+400 della SS 100, sulla quale si è immesso svoltando a sinistra e così eseguendo una manovra di inversione di marcia, al fine di dirigersi verso
Taranto. Nell'eseguire tale manovra la Fiat TO veniva attinta dal veicolo Fiat DE targato DR080JH che procedeva diretto verso Bari.
pagina 4 di 10 , conducente del veicolo Fiat DE, nell'immediatezza del sinistro ha dichiarato Parte_3 di aver visto l'autovettura condotta dal mentre si immetteva sulla SS 100 e di essersi quindi Per_3 spostato sulla corsia di sinistra per agevolarne la manovra. Tuttavia, a causa dell'improvvisa manovra di svolta a sinistra compiuta dalla Fiat TO, i veicoli entravano in collisione.
Il teste che percorreva la SS 100 alla guida della vettura Lancia Lybra targata Testimone_1
CB959GW, ha riferito che la manovra compiuta da è stata repentina ed Persona_3
improvvisa.
L'urto si concretizzava tra la parte anteriore della Fiat DE e la fiancata sinistra della Fiat TO.
A seguito della collisione la Fiat DE assumeva una posizione di quiete sulla corsia opposta di marcia mentre la Fiat TO veniva dapprima trascinata sul lato opposto della carreggiata e successivamente terminava la propria corsa, in normale assetto di marcia, nel piano di campagna sottostante il piano viabile di circa 1,0 m. (cfr. al riguardo gli esiti della CTU svolta in sede penale, nell'ambito del giudizio incardinato nei confronti di .) Parte_3
La consulenza tecnica svolta in sede penale ha quindi accertato che il sinistro è stato determinato dal mancato rispetto del segnale di stop e dalla non consentita manovra di inversione di marcia da parte del conducente del vicolo Fiat TO, nonché dalla velocità del veicolo Fiat DE ampiamente superiore al limite vigente in quel tratto di strada.
Per quanto concerne la concorrente responsabilità di , va evidenziato che in Parte_3
sede penale è stato escluso il nesso eziologico tra la condotta del conducente del veicolo Fiat DE e il sinistro, in difetto di prova che l'impatto tra i veicoli - in ipotesi di rispetto dei limiti di velocità da parte dell'imputato – sarebbe stato evitato, tenuto conto della natura repentina ed improvvisa della manovra posta in essere dal . Per_3
Gli attori in sede civile hanno quindi chiesto accertarsi la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c. dell' assumendo che costituirebbero fattori causali esclusivi o CP_4
quantomeno concorrenti nella causazione del sinistro le cattive condizioni di manutenzione del tratto di strada, costituite dalla presenza di vegetazione che impediva una adeguata visuale dei veicoli in transito sulla S.S. 100, dalla differenza altimetrica tra la sede stradale principale e la rampa di accesso, dall'assenza di guard rail laterali e dello spartitraffico centrale, a ridosso della linea di mezzeria;
dalla conformazione della corsia di accelerazione dell'incrocio, posta a ridosso della linea di stop tracciata in terra e talmente ridotta da non consentire il momentaneo stazionamento di alcun veicolo prima di impegnare la S.S. 100.
3.1. Deve innanzitutto evidenziarsi che nessuna efficienza causale può essere ascritta alla presenza di vegetazione nell'area dell'incrocio in cui è avvenuto il sinistro.
pagina 5 di 10 Secondo la prospettazione difensiva degli attori se l'erba fosse stata falciata per tempo e non fosse stata presente il giorno del sinistro, così ostruendo la visuale dei veicoli in transito, Persona_3 non sarebbe stato indotto ad impegnare l'incrocio al momento dell'arrivo del veicolo condotto da
. Parte_3
L'assunto non può essere condiviso.
Dalla stessa documentazione prodotta in atti dagli attori (cfr. in particolare le immagini denominate figura 2, 3, 4, 5 allegate alla consulenza tecnica di parte attrice) emerge che alla data del sinistro la vegetazione presente nell'area dell'incrocio e, segnatamente, sul lato sinistro rispetto alla direttrice di marcia della vittima, al momento di immettersi sulla S.S.100, non era di altezza tale da impedire la visibilità della sede stradale e, pertanto, di percepire la presenza di veicoli in arrivo, che risultano individuabili nonostante la presenza della vegetazione (come si evince dai veicoli raffigurati nella documentazione fotografica in atti, visibili dalla rampa di accesso alla S.S. 100 nonostante la presenza di sterpi ed erbacce sul lato sinistro).
Dalle stesse dichiarazioni rese da emerge peraltro che la vettura che si Parte_3
immetteva sulla strada statale era per lui perfettamente visibile e che egli, al fine di agevolarne l'immissione, si spostava sulla corsia di sinistra, non avendo previsto che il conducente attuasse la non consentita manovra di inversione del senso di marcia, così di fatto tagliandogli la strada sulla corsia di sorpasso.
Da quanto precede discende che, se la vittima del sinistro si fosse diligentemente fermata sulla linea di arresto, concedendo la dovuta precedenza alle auto in transito, il sinistro non si sarebbe verificato, mentre la presenza della vegetazione non impediva di percepire la presenza dei veicoli sulla S.S.100.
Per le stesse ragioni anche la prospettata differenza altimetrica tra i due piani stradali non ha avuto efficienza causale nella dinamica del sinistro.
Secondo la tesi difensiva degli attori la differenza altimetrica tra la sede stradale principale e la rampa di accesso comportava che, al fine di poter verificare la presenza di veicoli in transito lungo la strada principale, diretti verso Bari, il conducente della vettura che intendeva immettersi su tale via doveva necessariamente portarsi quasi in prossimità del segnale orizzontale di stop. Secondo gli attori sarebbe dimostrato che: “Il sig. , al momento dell'immissione sulla S.S.100, al fine di poter avvistare Per_3
eventuali veicoli in transito con direzione Bari, fosse costretto a portarsi a ridosso del segnale orizzontale di STOP occupando con parte della propria sagoma la predetta carreggiata principale”
L'assunto sembra smentito dalla documentazione fotografica in atti, dalla quale emerge la visibilità dei veicoli in transito anche da una posizione arretrata rispetto al segnale di stop (cfr. in particolare,
l'immagine denominata figura 2, allegata alla relazione di parte attrice, dalla quale emerge la visibilità
pagina 6 di 10 dei veicoli in transito da una posizione più arretrata, mentre l'immagine denominata figura 4 attesta la visibilità dei veicoli in transito in prossimità della linea dello stop).
Tuttavia, anche volendo ritenere accertata non solo la prospettata differenza altimetrica (lo stato dei luoghi, secondo quanto riferito dagli stessi attori, è stato interessato nell'anno 2013 da lavori di messa in sicurezza, sicché non sarebbe stato utile l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa al fine di ricostruire i luoghi in cui è avvenuto il sinistro) e la conseguente necessità delle autovetture di portarsi quasi in prossimità del segnale orizzontale di stop per avere una chiara visione dell'incrocio, ma anche la contestata necessità del veicolo di occupare parzialmente la corsia di destra per avere una chiara visibilità della sede stradale (circostanza, tuttavia, che appare smentita dalla documentazione fotografica in atti) va osservato che tale caratteristica dell'incrocio non avrebbe in ogni caso spiegato efficacia causale nelle determinazione del sinistro.
Dallo stesso verbale della polizia stradale emerge che con chiarezza il punto d'urto è da individuarsi in corrispondenza della linea di mezzeria e ha confermato di aver visto la Fiat Parte_3
TO immettersi sulla S.S. 100 e di essersi quindi spostato dalla corsia di destra alla corsia di sinistra per agevolarne la manovra. Il sinistro si è quindi verificato quando la Fiat punto aveva già sostanzialmente superato sia la corsia di destra che, in parte, la corsia di sinistra e l'autovettura si trovava tra le due carreggiate.
Ne discende che se il conducente della Fiat TO si fosse diligentemente fermato, come era suo obbligo fare, in prossimità del segnale di stop, anche qualora avesse (secondo l'ipotesi degli attori) parzialmente invaso la corsia di destra a causa della conformazione della strada, in ogni caso il sinistro non si sarebbe verificato, in quanto il veicolo antagonista, approssimandosi all'incrocio, si era già spostato sulla corsia di sorpasso per agevolarne l'immissione, come attestato dal punto di impatto individuato dalla polizia stradale e dal CTU.
Nello stesso senso, la contestata inadeguatezza delle corsie di accelerazione e decelerazione presenti nell'incrocio costituisce circostanza che - anche qualora fosse provata - non appare idonea a spiegare alcuna efficacia eziologica nella causazione del sinistro.
Le corsie di accelerazione e decelerazione sono infatti progettate per garantire un'entrata e un'uscita sicura dal flusso di traffico principale, consento al veicolo di adeguare gradatamente la propria velocità, in entrata o in uscita da una arteria principale.
Nel caso di specie il conducente avrebbe potuto avvalersi della corsia di accelerazione se avesse correttamente svoltato a destra, immettendosi nel traffico veicolare nella stessa direzione di marcia della Fiat DE, mentre la svolta a sinistra gli ha di fatto precluso la possibilità avvalersi della corsia di accelerazione, la cui eventuale inadeguatezza non ha pertanto inciso sulla dinamica del sinistro.
pagina 7 di 10 Deve quindi concludersi che il sinistro non sia stato cagionato dalla res in custodia, ossia dalla particolare conformazione dell'intersezione, o dalla negligenza dell' per non aver tagliato CP_4 tempestivamente gli arbusti in prossimità dell'area in cui è avvenuto il sinistro, bensì dalla condotta gravemente imprudente della vittima, che non ha rispettato il segnale di stop e ha effettuato una pericolosa manovra di inversione in un tratto stradale nel quale non era consentita.
3.2 Secondo la prospettazione difensiva degli attori la collocazione di uno spartitraffico centrale, a ridosso della linea di mezzeria, avrebbe impedito al de cuius di eseguire la manovra di inversione, mentre la presenza di un guard rail a protezione della scarpata avrebbe impedito alla macchina condotta dal di finire fuori strada, così elidendo parzialmente gli effetti lesivi del sinistro. Pt_4
Per quanto concerne tale ultimo profilo, secondo la tesi degli attori, ove i lavori di messa in sicurezza fossero stati realizzati per tempo, la presenza di un guard-rail sul lato sinistro della carreggiata, nel punto in cui la vittima del sinistro è uscita fuori strada, avrebbe attutito l'impatto della vettura, in quanto impedendole di uscire fuori strada e di finire nella scarpata, avrebbe contenuto l'urto limitandone anche le conseguenze.
Va tuttavia osservato che il forte impatto laterale subito dal veicolo è avvenuto al centro della careggiata, dove la Fiat TO è stata attinta proprio sulla parte laterale sinistra, all'altezza del posto occupato dal conducente, dal veicolo antagonista, sicché all'impatto primario devono essere ricondotte le gravi conseguenze lesive a carico del guidatore, che ne hanno cagionato la morte, mentre non v'è prova di un secondo urto al momento dell'uscita dalla carreggiata, sicché non può ritenersi provato che la presenza del guard rail laterale avrebbe potuto scongiurare il decesso della vittima.
Nessun elemento istruttorio ha infatti confermato che un secondo urto abbia interessato il veicolo condotto dal dopo l'impatto con la Fiat DE. La consulenza tecnica svolta in sede penale ha Pt_4 infatti accertato che la Fiat TO, dopo l'urto primario, è stata dapprima trascinata sul lato opposto della carreggiata e successivamente ha terminato la propria corsa, in normale assetto di marcia, nel piano di campagna sottostante il piano viabile di circa 1,0 m.
E' appena il caso di rilevare che l'onere della prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la res e il danno subito (nella specie il decesso del congiunto) grava sugli attori.
Tanto premesso si osserva che gli elementi probatori acquisiti non consentono di ritenere provato che la presenza del guard rail laterale avrebbe impedito il decesso del evento che deve invece essere Pt_4
ascritto al forte urto verificatosi tra le due vetture, al centro della carreggiata.
Per quanto concerne, invece, la predisposizione dello spartitraffico centrale va osservato che l'intersezione in cui è avvenuto il sinistro era caratterizzata, all'epoca dei fatti di causa, dalla presenza pagina 8 di 10 di un segnale di stop, di un segnale che vietava la svolta a sinistra e di una doppia linea di mezzeria continua sulla S.S. 100.
Si tratta di prescrizioni che sono state tutti ignorate dal il quale ha effettuato la non consentita Pt_4
manovra di svolta, senza arrestarsi allo stop e senza concedere la precedenza al veicolo in transito, così tagliandogli di fatto la strada.
Deve ritenersi che la condotta gravemente colposa del abbia escluso del tutto il nesso eziologico Pt_4 tra la res, in quanto priva dello spartitraffico, e l'evento.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (così Cass. n. 21675/2023 che ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali).
Nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res".
(così Cass. n. 8449/2025 ha confermato la pronuncia impugnata che aveva escluso la responsabilità del gestore del servizio ferroviario in ordine al decesso del passeggero, per essere questo riconducibile in via esclusiva alla condotta intrinsecamente pericolosa tenuta dalla vittima, che aveva tentato di scendere dal treno mentre lo stesso era già in movimento, non già alle caratteristiche del mezzo usato).
Nella specie la vittima del sinistro poteva agevolmente prevedere la situazione di pericolo derivata dal mancato rispetto del segnale di stop e dalla manovra di svolta a sinistra eseguita;
tale pericolo poteva essere agevolmente fronteggiato quantomeno mediante l'arresto del veicolo sulla linea dello stop, circostanza che, per le ragioni sopra ampiamente evidenziate, avrebbe agevolmente consentito di evitare l'impatto.
pagina 9 di 10 Deve da ultimo per completezza essere evidenziato che, alla luce delle conclusioni che precedono che hanno escluso la sussistenza del nesso eziologico tra le contestate carenze della sede stradale ed il sinistro del 10.06.2009, non può essere ascritta alcuna efficacia probatoria, ai fini dell'accoglimento delle domande proposte dagli attori, ai lavori eseguiti dopo l'incidente dall' che ha CP_4
provveduto al taglio degli arbusti e alla sistemazione delle pertinenze alla carreggiata.
In conclusione, in difetto di prova del nesso eziologico tra la res in custodia ed il sinistro la domanda proposta dagli attori ai sensi dell'art. 2051 c.c. deve essere rigettata. Anche la domanda di accertamento della responsabilità dell' ai sensi dell'art. 2043 c.c. non può trovare accoglimento, non CP_4
risultando provato il nesso di causalità tra le contestate carenze manutentive e il sinistro.
In applicazione del principio della ragione più liquida restano assorbite le ulteriori questioni oggetto di contestazione tra le parti e, in particolare, l'eccezione di prescrizione del credito degli attori.
4. Le oggettive difficoltà dell'accertamento di fatto sotteso alla decisione, attesi gli interventi di rifacimento della sede stradale eseguiti dall' dopo il sinistro, impongono la compensazione CP_4
delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , , Parte_1 CP_2
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori e Controparte_1 Persona_1
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore Persona_2 CP_3 [...]
in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui Persona_3 Parte_2 minori e nei confronti dell' ogni diversa istanza, deduzione Persona_4 Persona_5 CP_4
ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande proposte compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Roma, 10.06.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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