TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/11/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4613/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI IK e dell'avv. ROSSETTI MARIA CRISTINA
RI IR, C.F. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
AL NN
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 11/11/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 7 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 11/02/2025 sentenza di separazione consensuale n. 215/2025, pubblicata in data 03/03/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà più opportuno;
2) entrambi i coniugi concordano che la casa coniugale sita in Modena, via Marianna
Saltini n. 16/2, e di proprietà nella misura del 50% ciascuno, acquistata in data 16/03/2017
con rogito a ministero Notaio dott. , registrato a Modena il 31/03/2017, Persona_1
Rep. n. 87870-Racc. n. 16877, con mutuo cointestato, sottoscritto in pari data, registrato a pagina 2 di 7 Modena il 31/03/2017, venga assegnata alla moglie quale genitore collocatario
Per_ preferenziale della figlia minor , la quale, pertanto, vi manterrà la propria residenza.
Il signor avrà l'utilizzo esclusivo della legnaia-garage, che attualmente già Parte_1
utilizza;
3) il Sig ha già trasferito altrove la propria residenza;
Parte_1
4) i Sig.ri e BE ER provvederanno a corrispondere le rate del Parte_1
mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile-casa coniugale ciascuno per la propria quota del 50% nei termini e modalità pattuite nel contratto di mutuo sopra citato, con versamenti sul conto corrente ad esso deputato Banca Credem – ag. n.6 Via Internati
Militari in Modena - n.6/a. Su tale conto corrente non potranno essere più addebitati i costi relativi alle utenze e altre spese ordinarie e/o di godimento dell'abitazione che dovranno essere sostenute in via esclusiva dalla Sig.ra BE ER, mentre il sig.
dovrà provvedere al diligente e puntuale pagamento del prestito personale che grava Pt_1
ancora su tale conto fino all'estinzione. Ad ogni modo qualsiasi spesa che dovesse transitare su tale conto ma di natura personale rimarrà a carico del beneficiario della stessa;
5) i coniugi si impegnano e obbligano espressamente a porre in vendita a terzi l'immobile-
casa coniugale sita in Modena, via Marianna Saltini n. 16/2, quando la figlia Persona_3
ora minore di età (tredicenne), avrà raggiunto la propria indipendenza economica. Dal
prezzo ricavato dalla vendita, da suddividersi in ragione delle rispettive quote del 50%
ciascuno, il Sig. riconoscerà alla moglie la somma, infruttifera, di euro Parte_1
14.700,00, da versarsi al momento stesso della conclusione del contratto di compravendita del bene, a tacitazione di qualsivoglia pretesa in ordine ai rapporti di natura economica, di debito-credito, nulla escluso, intercorsi tra i coniugi e con tale pagamento la Sig.ra pagina 3 di 7 BE ER si dichiara interamente soddisfatta da ogni sua pretesa economica nei confronti del marito;
Per_ 6) I coniugi concordano che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori nel regime di affido condiviso e che l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale riguarderà le decisioni di carattere ordinario e attinenti alla vita quotidiana della figlia;
pertanto, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, congiuntamente, in maniera paritetica, occupandosi insieme della educazione e cura della figlia, concordando le scelte e gli indirizzi inerenti la sua educazione, istruzione, formazione, tenendo sempre conto delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni, impegnandosi inoltre a far conservare alla figlia un rapporto significativo con i genitori stessi, impegnandosi concretamente affinché
venga valorizzata la reciproca figura genitoriale, e con i nonni. Le decisioni di maggiore interesse verranno pertanto assunte dai coniugi di comune accordo, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione l'esercizio della potestà spetterà in via esclusiva al genitore che in quel momento avrà la figlia con sé. Fermo restando l'esercizio congiunto della potestà genitoriale sulle questioni di maggiore interesse. Per la concreta attuazione dell'affidamento congiunto i genitori si obbligano e si impegnano a darsi disponibilità
reciproca, a collaborare nell'interesse della figlia, impegnandosi a non ostacolare mai le reciproche comunicazioni, tendendosi altresì aggiornati sulle informazioni che riguardano la figlia, e ciascuno di loro a fare affidamento principalmente sull'altro ed a prestarsi in sostituzione di esso, qualora impedimenti per improrogabili impegni di lavoro o malattia non consentano all'altro genitore l'adempimento dei doveri di cura nei giorni e periodi stabiliti;
7) il Sig verserà alla Sig.ra BE ER, a titolo di contributo per il Parte_1
pagina 4 di 7 mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 300,00, Persona_3
adeguabile annualmente agli indici Istat, sino a quando questa non avrà raggiunto la propria indipendenza economica, tramite versamenti sul conto corrente della madre
Banco – Posta [...] entro il giorno 16 di ogni mese;
8) i coniugi precisano che le spese mediche, e più in generale tutte le spese straordinarie che si rendessero opportune e/o necessarie per la salute, l'educazione, la formazione,
l'istruzione, l'educazione fisica e sportiva e, comunque, quelle per il benessere della figlia,
saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, se ed in quanto opportunamente documentate e decise di comune accordo, in base al protocollo del
Tribunale di Modena. Il rimborso potrà avvenire nei termini stabiliti dal suddetto protocollo dietro esibizione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute ora dall'uno ora dall'altro coniuge;
10) I coniugi pattuiscono che l'assegno unico universale sarà percepito dalla madre;
11) I coniugi concordano che la figli trascorrerà le festività natalizie, pasquali Persona_3
e le ferie estive ora con l'uno, ora con l'altro genitore nel rispetto di una pari suddivisione
Per_ dei periodi tra gli stessi. I coniugi concordano che trascorrerà con il padre o la madre il periodo natalizio e il periodo pasquale ad anni alterni tra i loro genitori. Il padre
Per_ avrà facoltà di veder quando vorrà compatibilmente con gli impegni della minore e in caso di mancato diverso accordo tra i genitori nelle seguenti modalità: due giorni infrasettimanali, da concordarsi secondo i turni di lavoro del padre, dalle ore 18:30 alle ore 22.00 e la domenica dalla mattina sino alla sera alle ore 22.00; quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo delle vacanze scolastiche. Quando il padre avrà
reperito una sistemazione abitativa idonea ad ospitare la figlia, il calendario di visita, dovrà
prevedere anche il pernottamento della minore presso il padre nei fine settimana di sua pagina 5 di 7 spettanza in alternanza con la madre.
13) Entrambi i coniugi si obbligano comunque a tenersi reciprocamente e tempestivamente informati sul generale andamento e sulla salute della figlia.
14) Per ogni eventuale ulteriore sopravvenienza, non espressamente prevista in questa sede, i coniugi si obbligano reciprocamente a prestarsi l'uno con l'altro la più leale e ampia collaborazione e comunque sempre nell'esclusivo interesse prevalente della figlia
Per_
.
15) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti disponendo rispettivamente di adeguati redditi;
i coniugi altresì dichiarano di avere già provveduto a regolare e definire tutti gli altri rapporti patrimoniali pendenti e pertanto di nulla avere ulteriormente a che pretendere uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, fatta eccezione per gli obblighi riportati nel presente atto, dichiarandosi nel contempo integralmente e reciprocamente soddisfatti nei propri rispettivi diritti ed obblighi.
16) I coniugi convengono che le spese e le competenze della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti.”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 17/02/2011; Persona_3
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4
ultimo comma cod. proc.civ.;
pagina 6 di 7 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PETILIA
AS (KR) il 09/08/2002 fra nato a [...] il Parte_1
08/04/1971 e IR RI nata a [...] il
20/11/1973 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PETILIA AS (KR)
di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2002 - Atto n.
3 - Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4613/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI IK e dell'avv. ROSSETTI MARIA CRISTINA
RI IR, C.F. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
AL NN
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 11/11/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 7 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 11/02/2025 sentenza di separazione consensuale n. 215/2025, pubblicata in data 03/03/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà più opportuno;
2) entrambi i coniugi concordano che la casa coniugale sita in Modena, via Marianna
Saltini n. 16/2, e di proprietà nella misura del 50% ciascuno, acquistata in data 16/03/2017
con rogito a ministero Notaio dott. , registrato a Modena il 31/03/2017, Persona_1
Rep. n. 87870-Racc. n. 16877, con mutuo cointestato, sottoscritto in pari data, registrato a pagina 2 di 7 Modena il 31/03/2017, venga assegnata alla moglie quale genitore collocatario
Per_ preferenziale della figlia minor , la quale, pertanto, vi manterrà la propria residenza.
Il signor avrà l'utilizzo esclusivo della legnaia-garage, che attualmente già Parte_1
utilizza;
3) il Sig ha già trasferito altrove la propria residenza;
Parte_1
4) i Sig.ri e BE ER provvederanno a corrispondere le rate del Parte_1
mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile-casa coniugale ciascuno per la propria quota del 50% nei termini e modalità pattuite nel contratto di mutuo sopra citato, con versamenti sul conto corrente ad esso deputato Banca Credem – ag. n.6 Via Internati
Militari in Modena - n.6/a. Su tale conto corrente non potranno essere più addebitati i costi relativi alle utenze e altre spese ordinarie e/o di godimento dell'abitazione che dovranno essere sostenute in via esclusiva dalla Sig.ra BE ER, mentre il sig.
dovrà provvedere al diligente e puntuale pagamento del prestito personale che grava Pt_1
ancora su tale conto fino all'estinzione. Ad ogni modo qualsiasi spesa che dovesse transitare su tale conto ma di natura personale rimarrà a carico del beneficiario della stessa;
5) i coniugi si impegnano e obbligano espressamente a porre in vendita a terzi l'immobile-
casa coniugale sita in Modena, via Marianna Saltini n. 16/2, quando la figlia Persona_3
ora minore di età (tredicenne), avrà raggiunto la propria indipendenza economica. Dal
prezzo ricavato dalla vendita, da suddividersi in ragione delle rispettive quote del 50%
ciascuno, il Sig. riconoscerà alla moglie la somma, infruttifera, di euro Parte_1
14.700,00, da versarsi al momento stesso della conclusione del contratto di compravendita del bene, a tacitazione di qualsivoglia pretesa in ordine ai rapporti di natura economica, di debito-credito, nulla escluso, intercorsi tra i coniugi e con tale pagamento la Sig.ra pagina 3 di 7 BE ER si dichiara interamente soddisfatta da ogni sua pretesa economica nei confronti del marito;
Per_ 6) I coniugi concordano che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori nel regime di affido condiviso e che l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale riguarderà le decisioni di carattere ordinario e attinenti alla vita quotidiana della figlia;
pertanto, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, congiuntamente, in maniera paritetica, occupandosi insieme della educazione e cura della figlia, concordando le scelte e gli indirizzi inerenti la sua educazione, istruzione, formazione, tenendo sempre conto delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni, impegnandosi inoltre a far conservare alla figlia un rapporto significativo con i genitori stessi, impegnandosi concretamente affinché
venga valorizzata la reciproca figura genitoriale, e con i nonni. Le decisioni di maggiore interesse verranno pertanto assunte dai coniugi di comune accordo, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione l'esercizio della potestà spetterà in via esclusiva al genitore che in quel momento avrà la figlia con sé. Fermo restando l'esercizio congiunto della potestà genitoriale sulle questioni di maggiore interesse. Per la concreta attuazione dell'affidamento congiunto i genitori si obbligano e si impegnano a darsi disponibilità
reciproca, a collaborare nell'interesse della figlia, impegnandosi a non ostacolare mai le reciproche comunicazioni, tendendosi altresì aggiornati sulle informazioni che riguardano la figlia, e ciascuno di loro a fare affidamento principalmente sull'altro ed a prestarsi in sostituzione di esso, qualora impedimenti per improrogabili impegni di lavoro o malattia non consentano all'altro genitore l'adempimento dei doveri di cura nei giorni e periodi stabiliti;
7) il Sig verserà alla Sig.ra BE ER, a titolo di contributo per il Parte_1
pagina 4 di 7 mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 300,00, Persona_3
adeguabile annualmente agli indici Istat, sino a quando questa non avrà raggiunto la propria indipendenza economica, tramite versamenti sul conto corrente della madre
Banco – Posta [...] entro il giorno 16 di ogni mese;
8) i coniugi precisano che le spese mediche, e più in generale tutte le spese straordinarie che si rendessero opportune e/o necessarie per la salute, l'educazione, la formazione,
l'istruzione, l'educazione fisica e sportiva e, comunque, quelle per il benessere della figlia,
saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, se ed in quanto opportunamente documentate e decise di comune accordo, in base al protocollo del
Tribunale di Modena. Il rimborso potrà avvenire nei termini stabiliti dal suddetto protocollo dietro esibizione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute ora dall'uno ora dall'altro coniuge;
10) I coniugi pattuiscono che l'assegno unico universale sarà percepito dalla madre;
11) I coniugi concordano che la figli trascorrerà le festività natalizie, pasquali Persona_3
e le ferie estive ora con l'uno, ora con l'altro genitore nel rispetto di una pari suddivisione
Per_ dei periodi tra gli stessi. I coniugi concordano che trascorrerà con il padre o la madre il periodo natalizio e il periodo pasquale ad anni alterni tra i loro genitori. Il padre
Per_ avrà facoltà di veder quando vorrà compatibilmente con gli impegni della minore e in caso di mancato diverso accordo tra i genitori nelle seguenti modalità: due giorni infrasettimanali, da concordarsi secondo i turni di lavoro del padre, dalle ore 18:30 alle ore 22.00 e la domenica dalla mattina sino alla sera alle ore 22.00; quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo delle vacanze scolastiche. Quando il padre avrà
reperito una sistemazione abitativa idonea ad ospitare la figlia, il calendario di visita, dovrà
prevedere anche il pernottamento della minore presso il padre nei fine settimana di sua pagina 5 di 7 spettanza in alternanza con la madre.
13) Entrambi i coniugi si obbligano comunque a tenersi reciprocamente e tempestivamente informati sul generale andamento e sulla salute della figlia.
14) Per ogni eventuale ulteriore sopravvenienza, non espressamente prevista in questa sede, i coniugi si obbligano reciprocamente a prestarsi l'uno con l'altro la più leale e ampia collaborazione e comunque sempre nell'esclusivo interesse prevalente della figlia
Per_
.
15) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti disponendo rispettivamente di adeguati redditi;
i coniugi altresì dichiarano di avere già provveduto a regolare e definire tutti gli altri rapporti patrimoniali pendenti e pertanto di nulla avere ulteriormente a che pretendere uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, fatta eccezione per gli obblighi riportati nel presente atto, dichiarandosi nel contempo integralmente e reciprocamente soddisfatti nei propri rispettivi diritti ed obblighi.
16) I coniugi convengono che le spese e le competenze della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti.”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 17/02/2011; Persona_3
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4
ultimo comma cod. proc.civ.;
pagina 6 di 7 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PETILIA
AS (KR) il 09/08/2002 fra nato a [...] il Parte_1
08/04/1971 e IR RI nata a [...] il
20/11/1973 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PETILIA AS (KR)
di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2002 - Atto n.
3 - Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7