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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 12/01/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 383/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CRICENTI US, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9729/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20183T011799000001202200 IMP. REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conferma la cessata materia del contendere. Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso accertamento di notificato il 6 maggio 2024, relativo al mancato versamento dell'imposta di registro per un contratto di locazione.
Il contratto è stato risolto consensualmente il 31 dicembre 2020, ma la comunicazione della risoluzione è stata effettuata con ritardo, solo l'8 marzo 2024, con effetto retroattivo.
Si è costituita Agenzia delle Entrate ed ha dichiarato di avere annullato l'avviso impugnato in quanto il contratto è stato sostituito con un altro, e dunque l'imposta di registro va applicata al nuovo e diverso atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento dell'atto impugnato, quale che ne sia la ragione – ed in questo caso non è dovuta ad ammissione della fondatezza del ricorso- comporta comunque cessazione della materia del contendere, poiché il giudizio tributario è una impugnazione di un atto impositivo: venuto meno questo viene meno quella.
Le spese vanno compensate, attese le ragioni dell'annullamento.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CRICENTI US, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9729/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20183T011799000001202200 IMP. REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conferma la cessata materia del contendere. Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso accertamento di notificato il 6 maggio 2024, relativo al mancato versamento dell'imposta di registro per un contratto di locazione.
Il contratto è stato risolto consensualmente il 31 dicembre 2020, ma la comunicazione della risoluzione è stata effettuata con ritardo, solo l'8 marzo 2024, con effetto retroattivo.
Si è costituita Agenzia delle Entrate ed ha dichiarato di avere annullato l'avviso impugnato in quanto il contratto è stato sostituito con un altro, e dunque l'imposta di registro va applicata al nuovo e diverso atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento dell'atto impugnato, quale che ne sia la ragione – ed in questo caso non è dovuta ad ammissione della fondatezza del ricorso- comporta comunque cessazione della materia del contendere, poiché il giudizio tributario è una impugnazione di un atto impositivo: venuto meno questo viene meno quella.
Le spese vanno compensate, attese le ragioni dell'annullamento.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.