Articolo 112 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 111Articolo 113
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14 maggio 1978
Art. 112.

E' stabilito, per l'anno finanziario 1978, il limite di impegno di lire 10.000.000.000, ai sensi dell' articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7 , per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978