CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 514/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 322/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 14/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013A00443-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013A00443-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013A00443-2022 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante in via principale, annullare la sentenza di primo grado e, in accoglimento dei motivi esposti in narrativa, annullare altresì l'avviso di accertamento impugnato.
Con rifusione delle spese e compensi di primo e secondo grado, oltre a maggiorazione del 15%, nonché oltre ad I.V.A., e C.P.A.
Conclusioni parte appellata il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016, con il quale l'Ufficio richiamava, esplicitamente condividendola, l'attività istruttoria compiuta dalla Guardia di Finanza di Alessandria nei confronti della Società unipersonale Società_1 (Società_1), attiva dal 31 maggio 2016 e avente ad oggetto la “compravendita di beni immobili effettuata su beni propri”.
L'attività istruttoria si concludeva il 27/05/2021 con la notifica del processo verbale di constatazione al sig. Ricorrente_1, unico socio e amministratore della Società_1. Dall'istruttoria emergeva che il 10 ottobre 2016 la Società di diritto inglese Società_2 Industries Limited aveva bonificato sul conto della Società_1 la somma di euro 1.500.000.
La Società_2 è Società attiva dal 3 marzo 2016 nella “ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della biotecnologia”, la Società_1 SR, richiesta di rappresentare le ragioni del cospicuo bonifico, esibiva un
“contratto di finanziamento infruttifero gratuito” denominato “Richiesta finanziamento infruttifero” (all. 3 al PVC), datato 1/10/2016 - 5/10/2016, sottoscritto dall'erogante Società_2 Industries su proposta della medesima Società_1 SR.
Questa giustificazione causale non era considerata credibile né dalla Guardia di Finanza né, in seguito, dall'Ufficio. La Società_2, appena costituita (nel marzo 2016), era priva di disponibilità patrimoniale, essendo dotata di un capitale sociale pari ad una sola sterlina. Il presunto finanziamento, di importo non irrilevante, era concesso a titolo gratuito (“a titolo infruttifero”), assente qualsiasi garanzia e nel difetto di piani di sviluppo commerciale della beneficiaria Società_1 SR, di cui non solo non era evidenziata l'efficienza commerciale, ma neppure l'esatta attività economica svolta.
La Società_1 unipersonale in effetti svolgeva (e successivamente avrebbe svolto) un'attività immobiliare di ben poca rilevanza, circostanza che rendeva non credibile né la possibilità né la necessità di ottenere importanti finanziamenti. Nel periodo dalla costituzione (25/05/2016) all'apertura del controllo fiscale (12/09/2019) si rinvengono infatti solo due transazioni, per di più a prezzi contenuti (euro 40.000 ed euro 50.000), e qualificate dal sostanziale mancato impiego di capitale proprio. Si trattava infatti di due acquisti immobiliari da asta giudiziale del 23 agosto 2017 la cui provvista era in parte fornita dai futuri acquirenti4 (le successive rivendite intervenivano il 28 marzo 2018 e il 9 maggio 2018).
E ancora, il “contratto di finanziamento infruttifero gratuito” non prevedeva meccanismi di controllo o monitoraggio dell'utilizzo dei fondi, ovverosia di strumenti intesi a garantire l'erogante grazie alla sottoscrizione di clausole di pronto “rientro” nell'erogazione (anche in questo caso, come da prassi del settore).
Per parte sua la Società_1 rappresentava alla Società_2, nel documento contrattuale, di avere
“necessità di fondi liquidi in eccedenza rispetto alla dotazione di capitale attuale per meglio affrontare le esigenze e il fabbisogno finanziario a medio/lungo termine per l'avvio dei propri progetti e investimenti”; per cui riteneva “al momento, congruo alle esigenze suddette un importo complessivo finanziato pari a euro
1.500.000”.
La richiesta di fondi – unilateralmente formulata ad una società operante nella “ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della biotecnologia”, e quindi non ad un istituto di credito - era quindi immotivata, essendo assolutamente generica.
In conclusione il finanziamento a Società_1 non era pertanto realmente tale (era un atto simulato), mancandone ogni ragionevole presupposto;
essendo l'erogazione comunque reale, essa non poteva che trovare una causa diversa.
L'esame dell'estratto conto della Società_1 evidenziava5 oltre all'accredito di un milione e mezzo di euro del giorno 10 ottobre 2016, l'immediata fuoriuscita di buona parte dei fondi (euro 1.115.000 complessivi: giroconti 11/10/2016 per euro 1.000.000 e 27/10/2016 per euro 115.000) a favore della Società_3
SR unipersonale, di cui sempre il sig. Ricorrente_1 era unico socio ed amministratore, e che operava nelle stesse sedi di esercizio della Società_1.
Quindi solo formalmente la Società Società_1 si giovava del bonifico di Società_2.
La Società_1 rappresentava una mera intermediaria: il suo conto era un mero “punto d'appoggio”, tanto che la Società non godeva del bonifico a causa della sua repentina appropriazione da parte del Ricorrente_1.
Quest'ultimo gestiva la provvista non nell'interesse e nell'ambito dell'attività dell'apparente beneficiaria (cioè non per “progetti ed investimenti della società” Società_1: così il PVC) ma per “ripianare le perdite” della Società_3 SR (lo afferma proprio controparte negli atti difensivi).
Si aggiunga il fatto – indiscusso e pacifico – che il c.d. “finanziamento” non venne mai restituito ad Società_2: trova così conferma che sì trattava di una erogazione a titolo definitivo che era gestita in proprio dal Ricorrente_1.
Si trattava di un caso di interposizione reddituale regolato dall'art. 37, comma 3, del DPR 600/1973, che prevede la “imputazione al contribuente” dei redditi “di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona” (così l'avviso di accertamento).
Ne derivava l'imputazione al Ricorrente_1 della percezione di redditi diversi ex art. 67 DPR n. 917/86 (TUIR) nella misura di euro 1.500.000.
Con atto di ricorso il contribuente affermava che la Società_1 SR era una Società attiva e reale, circostanza adeguatamente dimostrata dalle due operazioni immobiliari curate nel corso del 2018, di cui si è detto.
Aggiungeva la mancanza di prova del fatto che l'accredito di euro 1.500.000 fosse stato gestito in proprio dal Ricorrente_1 per proprie finalità e nel proprio interesse.
Opponeva che la provvista (l'attribuzione patrimoniale di Società_2) costituiva lo strumento con cui Società_1 SR aveva concretamente perseguito l'operazione – non conclusa - di acquisto di sei sedi dismesse dalla Banca
d'Italia sul territorio nazionale.
Precisamente il milione e mezzo di euro era destinato a finanziare l'acquisto della sede di Alessandria della
Banca d'Italia, come segmento dell'operazione di acquisizione degli altri immobili in Asti, Imperia, Pavia,
NA e RI.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria (sentenza n. 322/01/2023) rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
La sentenza, considera l'operazione finanziamento “foriera di perplessità perché consistente in cospicuo finanziamento erogato da società non capitalizzata (e risultante priva di disponibilità patrimoniali)senza richiesta di garanzie ed a titolo gratuito”.
Tali “perplessità” erano “aumentate dal fatto che pochi giorni dopo la ricezione la somma veniva stornata quasi interamente … con giroconti a favore della Società_3 SR, altra società unipersonale di cui il Ricorrente_1 è un amministratore e socio unico ed avente sede nello stesso indirizzo della Società_1”.
Circostanze queste da cui l'Ufficio “ha fatto derivare la considerazione che il Ricorrente_1 ha posto in essere un'interposizione fittizia della Società_1 per fruire della disponibilità in proprio di somme affluite sul conto societario, e quindi l'ipotesi di percezione di redditi diversi ex art. 67 TUIR”.
Nel proprio ricorso il Ricorrente_1 si è profuso per dimostrare che la Società_1 era una società realmente operante e che il finanziamento da essa ricevuto era dovuto all'intenzione di compiere una complessa e rilevante operazione immobiliare consistente nel tentativo di acquisto di ex sedi della
Banca d'Italia dismesse. Ma se anche dovesse ritenersi che la Società_1 avesse operatività oppure intendesse incrementarla, suffraga l'ipotesi di interposizione fittizia argomentata dall'Ufficio il fatto che il denaro ricevuto a titolo di finanziamento (alquanto anomalo di per sé per le modalità e l'assenza di garanzie) sia stato quasi immediatamente e interamente girato ad altra società facente capo all'unico socio Ricorrente_1 e quindi non utilizzato per l'operazione di acquisto conclamata. Trattasi di una circostanza che non viene smentita e contro la cui pregnanza non viene addotto alcun valido argomento” .
Il contribuente propone appello ribadendo che la Società_1 SR esisteva ed era effettivamente operativa. Il finanziamento erogato da Società_2 era funzionale alla sua attività perchè destinato a “finanziare l'operazione di acquisto dell'edificio della ex sede della Banca d'Italia in Alessandria”. La Società_1 a tal fine aveva versato alla Banca d'Italia una caparra di euro 100.000, ma l'operazione “non andò a buon fine (per mancato reperimento di soggetti mutuanti) e la Società_1 perse la caparra”. La Società_1 erogò circa un milione di euro alle Società_3 a titolo di “prestito”, che tuttavia non venne mai restituito. Le somme “furono usate dalla Società_3 SR per pagare debitori societari pregressi”. In ogni caso
“i danari non finirono mai nella disponibilità” del sig. Ricorrente_1, che quindi non ne maturò redditi, come affermato, in sede penale, dalla Procura di Alessandria (nella richiesta di archiviazione accolta) e dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Alessandria (nella sentenza di non luogo a procedere). Non vi sarebbe quindi “indizio, presunzione o prova che indichi che vi sia stata una appropriazione, da parte di
Ricorrente_1, delle somme incassate dalla Società_1. Manca la prova che la Società_1 sia una società interposta ex art. 37 D.P.R. 600/1973”.
Tanto premesso enuncia i seguenti motivi di appello:
1) la sentenza di primo grado di Alessandria valorizzava la circostanza che la “Società_1, subito dopo aver ricevuto il finanziamento ad 1.500.000 di euro ne girò 1.000.000 alla Società_3 SR”. Questo fatto “non costituisce prova” né era “dedotto nella motivazione dell'avviso di accertamento”. La sentenza sarebbe quindi viziata perché basata su “un unico fatto non oggetto della motivazione dell'accertamento”. Fatto peraltro che non dimostrerebbe “l'interposizione fittizia della società Società_1 in favore della persona fisica Ricorrente_1”, costituendo al più “indizio che le due società stavano pianificando una politica fiscale per la futura operazione (c.d. “Banca d'Italia”)”.
2) la circostanza “che una parte del finanziamento ricevuto dalla Società_1 sia giunto alla Società_3 non costituisce prova presuntiva alcuna che esso fosse entrato nella disponibilità dell'attuale esponente (né) tale conclusione … è suffragata da alcuna pluralità di presunzioni gravi, precise e concordanti”.L'Ufficio doveva dimostrare la commistione tra “rapporti patrimoniali e finanziari tra interposto e interponente” non limitandosi ad acclarare una mera confusione gestionale (inevitabile “in una SR unipersonale, quando socio unico ed amministratore sono la stessa persona”). Del resto la Società_1 “è stata regolarmente costituita, ha funzionato regolarmente, ha la propria contabilità ed ha presentato i bilanci”.
Quanto ad Società_2, vero che “fu costituita con 1 sterlina”, ma “il capitale … già nel primo anno di operatività, è stato portato a 1.000.000 di sterline e nel primo anno Società_2 ha effettuato ben 34.000.000 di sterline di investimenti”
3) L'appellante dato per “provato che il finanziamento da 1.500.000 di euro percepito dalla Società_1 andò quasi interamente alla Società_3 Srl”, ne deduce che era “allora … necessario dimostrare l'interposizione di quest'ultima e non della Società_1”, per poi “concludere l'attribuzione del milione e mezzo in capo all'esponente”.
Parte appellante deposita ai sensi dell'art. 58 D.Ls 546/1992 :
1) Sentenza (doc. 8) del Tribunale di Alessandria, G.I.P. Dott. Nominativo_1, n. 1280/2023 R.G. G.I.P., depositata il 4.03.2024. La produzione è ammissibile in questo grado del giudizio in quanto la sentenza è stata emessa dopo la pubblicazione della Sentenza quivi impugnata (depositata il 14.12.2023) e quindi non era possibile produrla prima. In merito si osserva che il procedimento penale di cui alla sentenza prodotta scaturiva dall'invio della notizia di reato da parte della AdE a seguito del medesimo PVC fondante l'avviso di accertamento quivi impugnato. Così la sentenza: “L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria – con nota del 15 novembre 2022 segnalava il Ricorrente_1 per violazione degli art. 3 e 11 d. lgs..74/2000 relativamente all'anno di imposta 2016. Riteneva – in particolare – che il Ricorrente_1 avesse percepito, tramite l'interposizione fittizia della società Società_1 S.r.l., redditi personali per la somma di € 1.500.000,00 proveniente dal Regno Unito quale finanziamento erogato dalla società di diritto anglosassone Società_2 Industries Limited. Desumeva la natura fittizia della compagine societaria poiché le operazioni immobiliari che essa aveva programmato non erano mai state effettuate […]In Alessandria, in data 23/10/2017.”La sentenza ha accertato come reale l'operazione di tentato acquisto della sede di
Alessandria della Banca d'Italia nonché il finanziamento ricevuto, per cui non ha ragione d'essere lo svilimento ad ente fittizio della Società_1
2) Decreto di archiviazione, su richiesta del P.M. Nominativo_2, del Tribunale di Alessandria (doc. 9), G. I.P. Dott. Nominativo_1, n. 2527/2022 R.G. G.I.P., depositato il 3.06.2024. La produzione è ammissibile in questo grado del giudizio in quanto il decreto è stato emesso dopo l'udienza di discussione in CGT di primo grado del 11.04.2023 e quindi non era possibile produrlo prima. Controdeduce l'Ufficio per la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio formula una presunzione, l'attribuzione economica definitiva a favore del contribuente Ricorrente_1 della erogazione della somma di € 1.500.000,00 da parte di Società_2 alla Società_1 srl., mascherata da operazione di finanziamento.
Tale presunzione è fondata su alcune circostanze certe: la natura unipersonale di entrambe le Società (Società_1 srl e Società_3 srl), la gestione del Ricorrente_1 della operatività di entrambe;
i caratteri del presunto finanziamento e la sua mancata restituzione ad Società_2; lo storno, immediato e definitivo, a favore di Società_3 SR, dell'erogazione fatta da Società_2 a Società_1.
Altre circostanze certe e fortemente indiziarie, la natura non onerosa del mutuo, mancata previsione dei tempi di una sua restituzione, la non restituzione, ma soprattutto l'immediato storno rendono evidente come il Ricorrente_1 ha usato il conto corrente della Società_1 come “schermo” per celare un accredito imputabile non alla operatività di Società_1 ma alla propria sfera personale.
Sulle cause della movimentazione poi la tesi difensiva è che il finanziamento avrebbe dovuto essere speso da Società_1 per l'operazione di acquisto di sei ex-sedi della Banca d'Italia; che lo storno del finanziamento (dal conto Società_1 a quello di Società_3) significava che entrambe erano coinvolte in questa operazione;
che la Società_3 aveva “preso a prestito” il denaro da Società_1 per “ripianare sue perdite pregresse”, anche se il prestito non venne mai restituito a quest'ultima. Tale tesi difensiva appare implausibile e non documentata. Implausibile un finanziamento a titolo gratuito di un milione e mezzo di euro stipulato da una società erogante (Società_2) priva di patrimonio, registratasi per svolgere attività di “ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della biotecnologia”, senza pretesa di garanzie e di restituzione. Non documentato un utilizzo della somma quale finanziamento, il bonifico sul conto di Società_1 non giovò mai alla Società in quanto subito distratta dal Ricorrente_1 medesimo, l'indicazione che il “finanziamento” era funzionale alla conclusione della “operazione Banca d'Italia” non è supportata documentalmente, il carteggio in atti non fa cenno del milione e mezzo di euro (come se non esistesse, e infatti non era a disposizione di Società_1) né di un ipotetico coinvolgimento nell'operazione dell'Società_3
. I documenti attestano che la Società_1 riuscì solo a trovare nelle proprie casse 100.000 euro (che in seguito perse), utili ad onorare la cauzione richiesta per la prosecuzione delle trattative afferenti l'immobile di Alessandria, ma non la provenienza dalla somma bonificata.
Legittima quindi la presunzione dell'Ufficio che Società_1 è stata utilizzata “come schermo per consentire di far entrare nella disponibilità del soggetto accertato la somma in questione”.
L'appellante lamenta che la sentenza di primo grado avrebbe giudicato valorizzando il solo fatto dello storno del denaro da Società_1 a Società_3 SR, circostanza mai rappresentata o contestata alla parte, in violazione del diritto al contraddittorio. Si tratta di una illazione infondata, lo storno dal conto della Società_1 a quello di Società_3, elemento centrale nella dimostrazione della interposizione fittizia, era più volte menzionato dal processo verbale di constatazione notificato alla parte, contenuto esplicitamente richiamato dall'avviso di accertamento.
Il contribuente confuta la prova, fornita dall'Ufficio, dell'appropriazione in proprio del denaro erogato da Società_2. Sostiene: (a) che si trattava di un finanziamento che avrebbe dovuto essere speso da Società_1 per l'operazione di acquisto di sei ex-sedi della Banca d'Italia; (b) che lo storno del finanziamento (dal conto Società_1 a quello di Società_3) significava che entrambe erano coinvolte in questa operazione;
(c) che la Società_3 aveva “preso a prestito” il denaro da Società_1 per “ripianare sue perdite pregresse”, anche se il prestito non venne mai restituito a quest'ultima.
Di queste considerazioni non vi è la minima prova, la Società_1 per l'attività minimale che è stata dimostrata non necessitava di tale somma, a causa dell'immediato depauperamento non sarebbe stata posta neppure nelle condizioni di fare un qualsiasi investimento di quelli ipotizzati dal contribuente (conclusione della operazione
Banca d'Italia), il carteggio prodotto documenta la inutile ricerca di finanziatori. Nulla viene documentato di un ipotetico coinvolgimento nell'operazione dell'Società_3. Il contribuente avanza un'altra giustificazione: lo storno verso la Società_3 rappresentava un “prestito”. Quest'ultima ne aveva infatti bisogno per “ripianare sue perdite pregresse”, cosa che poi fece.
Anche questo “prestito” non venne tuttavia restituito. In ogni caso nessun documento attesta che Società_1 abbia dato a mutuo una somma a Società_3, come nessun documento dimostra una qualunque altra causa attributiva.
Questi tentativi di giustificazione rendono viepiù fondata la presunzione dell'Ufficio.
In breve l'erogazione Società_2 era estranea all'attività d'impresa di Società_1: il conto Società_1 era stato usato dal Ricorrente_1 come “conto – ponte”, cioè come crocevia per gli spostamenti di valuta propria.
Il Ricorrente_1 – in quanto “proprietario del denaro” - usò i soldi per i propri interessi.
Si giustifica così pienamente l'imputazione reddituale al Ricorrente_1-persona fisica dell'erogazione a lui pervenuta a titolo definitivo, nel rispetto dell'insegnamento della Suprema Corte: “La prova indiziaria che l'Ufficio deve raggiungere è che (il contribuente) abbia conseguito il possesso del reddito altrui, ossia possieda il reddito
'per interposta persona', per cui deve accertarsi che l'interponente disponga delle risorse del soggetto interposto uti dominus”, così Cass. n. 9890 del 13/04/2023).
L'ultima contestazione di parte appellante è che l'Ufficio, al fine di dimostrare la percezione uti dominus da parte del Ricorrente_1 avrebbe dovuto dimostrare anche l'interposizione (della Società_3) e non della Società_1”.
Lo storno - da parte del Ricorrente_1 e a favore di Società_3 - del denaro formalmente bonificato sul conto Società_1, rappresenta un elemento dimostrativo della natura “personale” del denaro erogato a fondo perduto da Società_2. Il sig. Ricorrente_1 usò del proprio denaro uti dominus per un proprio fine (non per un fine della Società_1), che nella specie sarebbe stata la ri-patrimonializzazione di Società_3 (così almeno afferma l'appello).
La Società fittiziamente interposta era quindi la sola Società_1, come dimostrato dall'Ufficio. Sulle risultanze penali, tanto la sentenza di non luogo a procedere depositata il 4/03/2024 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Alessandria quanto il decreto di archiviazione 3/06/2024 del
Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale (entrambi agli atti), hanno respinto la tesi per cui l'accredito di Società_2 fosse in realtà destinato al Ricorrente_1.
Premesso che “in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna;
ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio", Cass. civ. Sez. V, n. 34257 del 21/12/2019.
Dalla lettura della richiesta di archiviazione risulta che “la provenienza delle consistenti somme ricevute dalle Società del Ricorrente_1 a tutolo di finanziamento è certamente dubbia”, e che “è chiaro che in sede di presunzioni tributarie potrebbe facilmente ritenersi che la somma di 1.000.000 a titolo di finanziamento a un privato mascheri in realtà un reddito diverso, ma tale presunzione è invece difficilmente resa in questa sede posto che (i) la somma non è effettivamente data al Ricorrente_1 persona fisica, ma viene a lui attribuita per trasparenza e (ii) la somma non resta nella disponibilità del Ricorrente_1, ma viene consegnata alla Società_3 sotto forma di nuovo finanziamento e (iii) la somma venne poi utilizzata dalla Società_3 per operazioni di normale operatività”.
Ancora: “Dunque si ritiene che in effetti sia fittizia l'interposizione della Società_1 rispetto alla destinazione finale effettiva della somma in esame, che è chiaramente la Società_3”, ma tale circostanza “non comporta …l'insorgenza di debiti fiscali così come ricostruiti dai militari. Posto che, infatti, un finanziamento costituisce debito e dunque non produce reddito ai fini fiscali, il debito fiscale insorge solo ove si consideri la somma di 1.000.000 di euro come reddito del Ricorrente_1 persona fisica, cosa che, come sopra detto, non pare sostenibile in sede penale (diversa la valutazione in sede tributaria, che non compete qui analizzare)”.
Emerge così che la Procura, consapevole della distinzione tra le due differenti valutazioni (quella penale e quella tributaria), mostra addirittura di avvalorare la tesi dell'Ufficio, che è in effetti pienamente autorizzato dalla legge (artt. 37 e 39 DPR n. 600/73; artt. 2727 – 2729 c.c.) a servirsi di un ragionamento presuntivo che è diversamente precluso nell'accertamento della responsabilità penale.
Si può peraltro aggiungere, in merito alla “destinazione effettiva”, che, almeno ai fini tributari, la “destinazione effettiva” a favore della Società_3 dei fondi Società_2 può anche ritenersi dimostrata, ma non nel suo effettivo utilizzo, non si ha alcuna prova di quale ne sia stato l'effettivo utilizzo, che i soldi servissero a coprire perdite è infatti circostanza affermata ma non provata.
Alla soccombenza consegue condanna alle spese liquidate in euro 8.000,00.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in
€ 8.000,00
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 514/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 322/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 14/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013A00443-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013A00443-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013A00443-2022 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante in via principale, annullare la sentenza di primo grado e, in accoglimento dei motivi esposti in narrativa, annullare altresì l'avviso di accertamento impugnato.
Con rifusione delle spese e compensi di primo e secondo grado, oltre a maggiorazione del 15%, nonché oltre ad I.V.A., e C.P.A.
Conclusioni parte appellata il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016, con il quale l'Ufficio richiamava, esplicitamente condividendola, l'attività istruttoria compiuta dalla Guardia di Finanza di Alessandria nei confronti della Società unipersonale Società_1 (Società_1), attiva dal 31 maggio 2016 e avente ad oggetto la “compravendita di beni immobili effettuata su beni propri”.
L'attività istruttoria si concludeva il 27/05/2021 con la notifica del processo verbale di constatazione al sig. Ricorrente_1, unico socio e amministratore della Società_1. Dall'istruttoria emergeva che il 10 ottobre 2016 la Società di diritto inglese Società_2 Industries Limited aveva bonificato sul conto della Società_1 la somma di euro 1.500.000.
La Società_2 è Società attiva dal 3 marzo 2016 nella “ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della biotecnologia”, la Società_1 SR, richiesta di rappresentare le ragioni del cospicuo bonifico, esibiva un
“contratto di finanziamento infruttifero gratuito” denominato “Richiesta finanziamento infruttifero” (all. 3 al PVC), datato 1/10/2016 - 5/10/2016, sottoscritto dall'erogante Società_2 Industries su proposta della medesima Società_1 SR.
Questa giustificazione causale non era considerata credibile né dalla Guardia di Finanza né, in seguito, dall'Ufficio. La Società_2, appena costituita (nel marzo 2016), era priva di disponibilità patrimoniale, essendo dotata di un capitale sociale pari ad una sola sterlina. Il presunto finanziamento, di importo non irrilevante, era concesso a titolo gratuito (“a titolo infruttifero”), assente qualsiasi garanzia e nel difetto di piani di sviluppo commerciale della beneficiaria Società_1 SR, di cui non solo non era evidenziata l'efficienza commerciale, ma neppure l'esatta attività economica svolta.
La Società_1 unipersonale in effetti svolgeva (e successivamente avrebbe svolto) un'attività immobiliare di ben poca rilevanza, circostanza che rendeva non credibile né la possibilità né la necessità di ottenere importanti finanziamenti. Nel periodo dalla costituzione (25/05/2016) all'apertura del controllo fiscale (12/09/2019) si rinvengono infatti solo due transazioni, per di più a prezzi contenuti (euro 40.000 ed euro 50.000), e qualificate dal sostanziale mancato impiego di capitale proprio. Si trattava infatti di due acquisti immobiliari da asta giudiziale del 23 agosto 2017 la cui provvista era in parte fornita dai futuri acquirenti4 (le successive rivendite intervenivano il 28 marzo 2018 e il 9 maggio 2018).
E ancora, il “contratto di finanziamento infruttifero gratuito” non prevedeva meccanismi di controllo o monitoraggio dell'utilizzo dei fondi, ovverosia di strumenti intesi a garantire l'erogante grazie alla sottoscrizione di clausole di pronto “rientro” nell'erogazione (anche in questo caso, come da prassi del settore).
Per parte sua la Società_1 rappresentava alla Società_2, nel documento contrattuale, di avere
“necessità di fondi liquidi in eccedenza rispetto alla dotazione di capitale attuale per meglio affrontare le esigenze e il fabbisogno finanziario a medio/lungo termine per l'avvio dei propri progetti e investimenti”; per cui riteneva “al momento, congruo alle esigenze suddette un importo complessivo finanziato pari a euro
1.500.000”.
La richiesta di fondi – unilateralmente formulata ad una società operante nella “ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della biotecnologia”, e quindi non ad un istituto di credito - era quindi immotivata, essendo assolutamente generica.
In conclusione il finanziamento a Società_1 non era pertanto realmente tale (era un atto simulato), mancandone ogni ragionevole presupposto;
essendo l'erogazione comunque reale, essa non poteva che trovare una causa diversa.
L'esame dell'estratto conto della Società_1 evidenziava5 oltre all'accredito di un milione e mezzo di euro del giorno 10 ottobre 2016, l'immediata fuoriuscita di buona parte dei fondi (euro 1.115.000 complessivi: giroconti 11/10/2016 per euro 1.000.000 e 27/10/2016 per euro 115.000) a favore della Società_3
SR unipersonale, di cui sempre il sig. Ricorrente_1 era unico socio ed amministratore, e che operava nelle stesse sedi di esercizio della Società_1.
Quindi solo formalmente la Società Società_1 si giovava del bonifico di Società_2.
La Società_1 rappresentava una mera intermediaria: il suo conto era un mero “punto d'appoggio”, tanto che la Società non godeva del bonifico a causa della sua repentina appropriazione da parte del Ricorrente_1.
Quest'ultimo gestiva la provvista non nell'interesse e nell'ambito dell'attività dell'apparente beneficiaria (cioè non per “progetti ed investimenti della società” Società_1: così il PVC) ma per “ripianare le perdite” della Società_3 SR (lo afferma proprio controparte negli atti difensivi).
Si aggiunga il fatto – indiscusso e pacifico – che il c.d. “finanziamento” non venne mai restituito ad Società_2: trova così conferma che sì trattava di una erogazione a titolo definitivo che era gestita in proprio dal Ricorrente_1.
Si trattava di un caso di interposizione reddituale regolato dall'art. 37, comma 3, del DPR 600/1973, che prevede la “imputazione al contribuente” dei redditi “di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona” (così l'avviso di accertamento).
Ne derivava l'imputazione al Ricorrente_1 della percezione di redditi diversi ex art. 67 DPR n. 917/86 (TUIR) nella misura di euro 1.500.000.
Con atto di ricorso il contribuente affermava che la Società_1 SR era una Società attiva e reale, circostanza adeguatamente dimostrata dalle due operazioni immobiliari curate nel corso del 2018, di cui si è detto.
Aggiungeva la mancanza di prova del fatto che l'accredito di euro 1.500.000 fosse stato gestito in proprio dal Ricorrente_1 per proprie finalità e nel proprio interesse.
Opponeva che la provvista (l'attribuzione patrimoniale di Società_2) costituiva lo strumento con cui Società_1 SR aveva concretamente perseguito l'operazione – non conclusa - di acquisto di sei sedi dismesse dalla Banca
d'Italia sul territorio nazionale.
Precisamente il milione e mezzo di euro era destinato a finanziare l'acquisto della sede di Alessandria della
Banca d'Italia, come segmento dell'operazione di acquisizione degli altri immobili in Asti, Imperia, Pavia,
NA e RI.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria (sentenza n. 322/01/2023) rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
La sentenza, considera l'operazione finanziamento “foriera di perplessità perché consistente in cospicuo finanziamento erogato da società non capitalizzata (e risultante priva di disponibilità patrimoniali)senza richiesta di garanzie ed a titolo gratuito”.
Tali “perplessità” erano “aumentate dal fatto che pochi giorni dopo la ricezione la somma veniva stornata quasi interamente … con giroconti a favore della Società_3 SR, altra società unipersonale di cui il Ricorrente_1 è un amministratore e socio unico ed avente sede nello stesso indirizzo della Società_1”.
Circostanze queste da cui l'Ufficio “ha fatto derivare la considerazione che il Ricorrente_1 ha posto in essere un'interposizione fittizia della Società_1 per fruire della disponibilità in proprio di somme affluite sul conto societario, e quindi l'ipotesi di percezione di redditi diversi ex art. 67 TUIR”.
Nel proprio ricorso il Ricorrente_1 si è profuso per dimostrare che la Società_1 era una società realmente operante e che il finanziamento da essa ricevuto era dovuto all'intenzione di compiere una complessa e rilevante operazione immobiliare consistente nel tentativo di acquisto di ex sedi della
Banca d'Italia dismesse. Ma se anche dovesse ritenersi che la Società_1 avesse operatività oppure intendesse incrementarla, suffraga l'ipotesi di interposizione fittizia argomentata dall'Ufficio il fatto che il denaro ricevuto a titolo di finanziamento (alquanto anomalo di per sé per le modalità e l'assenza di garanzie) sia stato quasi immediatamente e interamente girato ad altra società facente capo all'unico socio Ricorrente_1 e quindi non utilizzato per l'operazione di acquisto conclamata. Trattasi di una circostanza che non viene smentita e contro la cui pregnanza non viene addotto alcun valido argomento” .
Il contribuente propone appello ribadendo che la Società_1 SR esisteva ed era effettivamente operativa. Il finanziamento erogato da Società_2 era funzionale alla sua attività perchè destinato a “finanziare l'operazione di acquisto dell'edificio della ex sede della Banca d'Italia in Alessandria”. La Società_1 a tal fine aveva versato alla Banca d'Italia una caparra di euro 100.000, ma l'operazione “non andò a buon fine (per mancato reperimento di soggetti mutuanti) e la Società_1 perse la caparra”. La Società_1 erogò circa un milione di euro alle Società_3 a titolo di “prestito”, che tuttavia non venne mai restituito. Le somme “furono usate dalla Società_3 SR per pagare debitori societari pregressi”. In ogni caso
“i danari non finirono mai nella disponibilità” del sig. Ricorrente_1, che quindi non ne maturò redditi, come affermato, in sede penale, dalla Procura di Alessandria (nella richiesta di archiviazione accolta) e dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Alessandria (nella sentenza di non luogo a procedere). Non vi sarebbe quindi “indizio, presunzione o prova che indichi che vi sia stata una appropriazione, da parte di
Ricorrente_1, delle somme incassate dalla Società_1. Manca la prova che la Società_1 sia una società interposta ex art. 37 D.P.R. 600/1973”.
Tanto premesso enuncia i seguenti motivi di appello:
1) la sentenza di primo grado di Alessandria valorizzava la circostanza che la “Società_1, subito dopo aver ricevuto il finanziamento ad 1.500.000 di euro ne girò 1.000.000 alla Società_3 SR”. Questo fatto “non costituisce prova” né era “dedotto nella motivazione dell'avviso di accertamento”. La sentenza sarebbe quindi viziata perché basata su “un unico fatto non oggetto della motivazione dell'accertamento”. Fatto peraltro che non dimostrerebbe “l'interposizione fittizia della società Società_1 in favore della persona fisica Ricorrente_1”, costituendo al più “indizio che le due società stavano pianificando una politica fiscale per la futura operazione (c.d. “Banca d'Italia”)”.
2) la circostanza “che una parte del finanziamento ricevuto dalla Società_1 sia giunto alla Società_3 non costituisce prova presuntiva alcuna che esso fosse entrato nella disponibilità dell'attuale esponente (né) tale conclusione … è suffragata da alcuna pluralità di presunzioni gravi, precise e concordanti”.L'Ufficio doveva dimostrare la commistione tra “rapporti patrimoniali e finanziari tra interposto e interponente” non limitandosi ad acclarare una mera confusione gestionale (inevitabile “in una SR unipersonale, quando socio unico ed amministratore sono la stessa persona”). Del resto la Società_1 “è stata regolarmente costituita, ha funzionato regolarmente, ha la propria contabilità ed ha presentato i bilanci”.
Quanto ad Società_2, vero che “fu costituita con 1 sterlina”, ma “il capitale … già nel primo anno di operatività, è stato portato a 1.000.000 di sterline e nel primo anno Società_2 ha effettuato ben 34.000.000 di sterline di investimenti”
3) L'appellante dato per “provato che il finanziamento da 1.500.000 di euro percepito dalla Società_1 andò quasi interamente alla Società_3 Srl”, ne deduce che era “allora … necessario dimostrare l'interposizione di quest'ultima e non della Società_1”, per poi “concludere l'attribuzione del milione e mezzo in capo all'esponente”.
Parte appellante deposita ai sensi dell'art. 58 D.Ls 546/1992 :
1) Sentenza (doc. 8) del Tribunale di Alessandria, G.I.P. Dott. Nominativo_1, n. 1280/2023 R.G. G.I.P., depositata il 4.03.2024. La produzione è ammissibile in questo grado del giudizio in quanto la sentenza è stata emessa dopo la pubblicazione della Sentenza quivi impugnata (depositata il 14.12.2023) e quindi non era possibile produrla prima. In merito si osserva che il procedimento penale di cui alla sentenza prodotta scaturiva dall'invio della notizia di reato da parte della AdE a seguito del medesimo PVC fondante l'avviso di accertamento quivi impugnato. Così la sentenza: “L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria – con nota del 15 novembre 2022 segnalava il Ricorrente_1 per violazione degli art. 3 e 11 d. lgs..74/2000 relativamente all'anno di imposta 2016. Riteneva – in particolare – che il Ricorrente_1 avesse percepito, tramite l'interposizione fittizia della società Società_1 S.r.l., redditi personali per la somma di € 1.500.000,00 proveniente dal Regno Unito quale finanziamento erogato dalla società di diritto anglosassone Società_2 Industries Limited. Desumeva la natura fittizia della compagine societaria poiché le operazioni immobiliari che essa aveva programmato non erano mai state effettuate […]In Alessandria, in data 23/10/2017.”La sentenza ha accertato come reale l'operazione di tentato acquisto della sede di
Alessandria della Banca d'Italia nonché il finanziamento ricevuto, per cui non ha ragione d'essere lo svilimento ad ente fittizio della Società_1
2) Decreto di archiviazione, su richiesta del P.M. Nominativo_2, del Tribunale di Alessandria (doc. 9), G. I.P. Dott. Nominativo_1, n. 2527/2022 R.G. G.I.P., depositato il 3.06.2024. La produzione è ammissibile in questo grado del giudizio in quanto il decreto è stato emesso dopo l'udienza di discussione in CGT di primo grado del 11.04.2023 e quindi non era possibile produrlo prima. Controdeduce l'Ufficio per la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio formula una presunzione, l'attribuzione economica definitiva a favore del contribuente Ricorrente_1 della erogazione della somma di € 1.500.000,00 da parte di Società_2 alla Società_1 srl., mascherata da operazione di finanziamento.
Tale presunzione è fondata su alcune circostanze certe: la natura unipersonale di entrambe le Società (Società_1 srl e Società_3 srl), la gestione del Ricorrente_1 della operatività di entrambe;
i caratteri del presunto finanziamento e la sua mancata restituzione ad Società_2; lo storno, immediato e definitivo, a favore di Società_3 SR, dell'erogazione fatta da Società_2 a Società_1.
Altre circostanze certe e fortemente indiziarie, la natura non onerosa del mutuo, mancata previsione dei tempi di una sua restituzione, la non restituzione, ma soprattutto l'immediato storno rendono evidente come il Ricorrente_1 ha usato il conto corrente della Società_1 come “schermo” per celare un accredito imputabile non alla operatività di Società_1 ma alla propria sfera personale.
Sulle cause della movimentazione poi la tesi difensiva è che il finanziamento avrebbe dovuto essere speso da Società_1 per l'operazione di acquisto di sei ex-sedi della Banca d'Italia; che lo storno del finanziamento (dal conto Società_1 a quello di Società_3) significava che entrambe erano coinvolte in questa operazione;
che la Società_3 aveva “preso a prestito” il denaro da Società_1 per “ripianare sue perdite pregresse”, anche se il prestito non venne mai restituito a quest'ultima. Tale tesi difensiva appare implausibile e non documentata. Implausibile un finanziamento a titolo gratuito di un milione e mezzo di euro stipulato da una società erogante (Società_2) priva di patrimonio, registratasi per svolgere attività di “ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della biotecnologia”, senza pretesa di garanzie e di restituzione. Non documentato un utilizzo della somma quale finanziamento, il bonifico sul conto di Società_1 non giovò mai alla Società in quanto subito distratta dal Ricorrente_1 medesimo, l'indicazione che il “finanziamento” era funzionale alla conclusione della “operazione Banca d'Italia” non è supportata documentalmente, il carteggio in atti non fa cenno del milione e mezzo di euro (come se non esistesse, e infatti non era a disposizione di Società_1) né di un ipotetico coinvolgimento nell'operazione dell'Società_3
. I documenti attestano che la Società_1 riuscì solo a trovare nelle proprie casse 100.000 euro (che in seguito perse), utili ad onorare la cauzione richiesta per la prosecuzione delle trattative afferenti l'immobile di Alessandria, ma non la provenienza dalla somma bonificata.
Legittima quindi la presunzione dell'Ufficio che Società_1 è stata utilizzata “come schermo per consentire di far entrare nella disponibilità del soggetto accertato la somma in questione”.
L'appellante lamenta che la sentenza di primo grado avrebbe giudicato valorizzando il solo fatto dello storno del denaro da Società_1 a Società_3 SR, circostanza mai rappresentata o contestata alla parte, in violazione del diritto al contraddittorio. Si tratta di una illazione infondata, lo storno dal conto della Società_1 a quello di Società_3, elemento centrale nella dimostrazione della interposizione fittizia, era più volte menzionato dal processo verbale di constatazione notificato alla parte, contenuto esplicitamente richiamato dall'avviso di accertamento.
Il contribuente confuta la prova, fornita dall'Ufficio, dell'appropriazione in proprio del denaro erogato da Società_2. Sostiene: (a) che si trattava di un finanziamento che avrebbe dovuto essere speso da Società_1 per l'operazione di acquisto di sei ex-sedi della Banca d'Italia; (b) che lo storno del finanziamento (dal conto Società_1 a quello di Società_3) significava che entrambe erano coinvolte in questa operazione;
(c) che la Società_3 aveva “preso a prestito” il denaro da Società_1 per “ripianare sue perdite pregresse”, anche se il prestito non venne mai restituito a quest'ultima.
Di queste considerazioni non vi è la minima prova, la Società_1 per l'attività minimale che è stata dimostrata non necessitava di tale somma, a causa dell'immediato depauperamento non sarebbe stata posta neppure nelle condizioni di fare un qualsiasi investimento di quelli ipotizzati dal contribuente (conclusione della operazione
Banca d'Italia), il carteggio prodotto documenta la inutile ricerca di finanziatori. Nulla viene documentato di un ipotetico coinvolgimento nell'operazione dell'Società_3. Il contribuente avanza un'altra giustificazione: lo storno verso la Società_3 rappresentava un “prestito”. Quest'ultima ne aveva infatti bisogno per “ripianare sue perdite pregresse”, cosa che poi fece.
Anche questo “prestito” non venne tuttavia restituito. In ogni caso nessun documento attesta che Società_1 abbia dato a mutuo una somma a Società_3, come nessun documento dimostra una qualunque altra causa attributiva.
Questi tentativi di giustificazione rendono viepiù fondata la presunzione dell'Ufficio.
In breve l'erogazione Società_2 era estranea all'attività d'impresa di Società_1: il conto Società_1 era stato usato dal Ricorrente_1 come “conto – ponte”, cioè come crocevia per gli spostamenti di valuta propria.
Il Ricorrente_1 – in quanto “proprietario del denaro” - usò i soldi per i propri interessi.
Si giustifica così pienamente l'imputazione reddituale al Ricorrente_1-persona fisica dell'erogazione a lui pervenuta a titolo definitivo, nel rispetto dell'insegnamento della Suprema Corte: “La prova indiziaria che l'Ufficio deve raggiungere è che (il contribuente) abbia conseguito il possesso del reddito altrui, ossia possieda il reddito
'per interposta persona', per cui deve accertarsi che l'interponente disponga delle risorse del soggetto interposto uti dominus”, così Cass. n. 9890 del 13/04/2023).
L'ultima contestazione di parte appellante è che l'Ufficio, al fine di dimostrare la percezione uti dominus da parte del Ricorrente_1 avrebbe dovuto dimostrare anche l'interposizione (della Società_3) e non della Società_1”.
Lo storno - da parte del Ricorrente_1 e a favore di Società_3 - del denaro formalmente bonificato sul conto Società_1, rappresenta un elemento dimostrativo della natura “personale” del denaro erogato a fondo perduto da Società_2. Il sig. Ricorrente_1 usò del proprio denaro uti dominus per un proprio fine (non per un fine della Società_1), che nella specie sarebbe stata la ri-patrimonializzazione di Società_3 (così almeno afferma l'appello).
La Società fittiziamente interposta era quindi la sola Società_1, come dimostrato dall'Ufficio. Sulle risultanze penali, tanto la sentenza di non luogo a procedere depositata il 4/03/2024 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Alessandria quanto il decreto di archiviazione 3/06/2024 del
Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale (entrambi agli atti), hanno respinto la tesi per cui l'accredito di Società_2 fosse in realtà destinato al Ricorrente_1.
Premesso che “in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna;
ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio", Cass. civ. Sez. V, n. 34257 del 21/12/2019.
Dalla lettura della richiesta di archiviazione risulta che “la provenienza delle consistenti somme ricevute dalle Società del Ricorrente_1 a tutolo di finanziamento è certamente dubbia”, e che “è chiaro che in sede di presunzioni tributarie potrebbe facilmente ritenersi che la somma di 1.000.000 a titolo di finanziamento a un privato mascheri in realtà un reddito diverso, ma tale presunzione è invece difficilmente resa in questa sede posto che (i) la somma non è effettivamente data al Ricorrente_1 persona fisica, ma viene a lui attribuita per trasparenza e (ii) la somma non resta nella disponibilità del Ricorrente_1, ma viene consegnata alla Società_3 sotto forma di nuovo finanziamento e (iii) la somma venne poi utilizzata dalla Società_3 per operazioni di normale operatività”.
Ancora: “Dunque si ritiene che in effetti sia fittizia l'interposizione della Società_1 rispetto alla destinazione finale effettiva della somma in esame, che è chiaramente la Società_3”, ma tale circostanza “non comporta …l'insorgenza di debiti fiscali così come ricostruiti dai militari. Posto che, infatti, un finanziamento costituisce debito e dunque non produce reddito ai fini fiscali, il debito fiscale insorge solo ove si consideri la somma di 1.000.000 di euro come reddito del Ricorrente_1 persona fisica, cosa che, come sopra detto, non pare sostenibile in sede penale (diversa la valutazione in sede tributaria, che non compete qui analizzare)”.
Emerge così che la Procura, consapevole della distinzione tra le due differenti valutazioni (quella penale e quella tributaria), mostra addirittura di avvalorare la tesi dell'Ufficio, che è in effetti pienamente autorizzato dalla legge (artt. 37 e 39 DPR n. 600/73; artt. 2727 – 2729 c.c.) a servirsi di un ragionamento presuntivo che è diversamente precluso nell'accertamento della responsabilità penale.
Si può peraltro aggiungere, in merito alla “destinazione effettiva”, che, almeno ai fini tributari, la “destinazione effettiva” a favore della Società_3 dei fondi Società_2 può anche ritenersi dimostrata, ma non nel suo effettivo utilizzo, non si ha alcuna prova di quale ne sia stato l'effettivo utilizzo, che i soldi servissero a coprire perdite è infatti circostanza affermata ma non provata.
Alla soccombenza consegue condanna alle spese liquidate in euro 8.000,00.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in
€ 8.000,00