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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2024, n. 25652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25652 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. RO IC, nato a [...] il [...]; 2. IC VA, nato a [...] 1'11/06/1964; 3. ER AB, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 12/05/2023 visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo per ER AB l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, con conseguente sua eliminazione, e l'inammissibilità del ricorso per il resto nonchè il rigetto dei ricorsi proposti da IC e RO. udito l'Avv. Giovanni Piccolo, in sostituzione dell'Avv. Guido Contestabile, difensore di fiducia di IC RO, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
uditi gli Avv.ti Lara Brocca e Maruska Gervasoni, difensori di fiducia rispettivamente di VA IC e AB ER, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 25652 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 07/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui: - La CA IC è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 416 bis (capi 1) — 629 (capo 2)- 512 bis (capi 4- 7) - 646 cod. pen. (capo 8) cod. pen.; - IC VA è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 512 bis (capi- 4- 7), 646 cod. pen. (capo 8). La Corte di appello, sull'accordo delle parti, ha rideterminato la pena nei confronti di CE AB. 2. Ha proposto ricorso per cassazione CE AB articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge;
a seguito della rideterminazione della pena in due anni, otto mesi e giorni 20 di reclusione, avrebbe dovuto essere eliminata la pena accessoria della interdizione dei pubblici uffici per la durata di anni cinque. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di consenso al momento della sottoscrizione del "concordato"; l'imputato sarebbe stato "costretto" ad accettare la riduzione di pena per soli 5 mesi e 10 giorni di reclusione e la richiesta sarebbe stata sottoscritta solo per potere ottenere la sostituzione della misura degli arresti domíciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e poter chiedere al magistrato di sorveglianza la "trasformazione" della detenzione domiciliare in affidamento in prova. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'erronea qualificazione dei fatti, atteso che CE non sarebbe mai stato amministratore di fatto delle società LM e MCF. In mancanza di prove, CE avrebbe dovuto essere assolto. 3. Ha proposto ricorso per cassazione IC RO articolando quattro motivi. 3.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato associativo. Il tema attiene alla prova della esistenza "di una casa madre alla quale ancorare una locale decentrata in Milano". Secondo l'imputazione, RO avrebbe fatto parte della 'ndrangheta operante da anni sul territorio di Milano e province limitrofe e costituita da numerose locali coordinate da un organo denominato "la Lombardia"; detta associazione sarebbe stata collegata e in costante rapporto con un analoga struttura in Calabria e, nella specie, con quella riferibile alla famiglia ED di Rosarno. Di tale "locale" avrebbero fatto parte, oltre al ricorrente, ED CH, con ruolo apicale, e ED LE, con ruolo di partecipe;
l'odierno ricorrente sarebbe stato un uomo di fiducia di ED CH. 2 Assume invece l'imputato che la Corte si sarebbe limitata, da una parte, ad elencare i procedimenti penali comprovanti l'esistenza della 'ndrangheta in Lombardia e, dall'altra, a menzionare la precedente condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. di ED CH, quale affiliato alla cosca Pesce di Rosarno La Corte sarebbe invece silente sulla prova della esistenza di un gruppo autonomo da identificarsi quale "ndrina ED", a cui collegare la "locale" per cui si procede. Si richiama al riguardo la sentenza emessa nel processo c.d. Crimine in base alla quale sarebbe stata accertata l'autonomia della famiglia ED dalle locali ‘ndrine di Rosarno, e, soprattutto, la inesistenza di una 'ndrina ED. Gli ED sarebbero appartenenti alla "società rosarnese " nel suo complesso ma non avrebbero una loro 'ndrina familiare. Né la Corte avrebbe specificato la fisionomia della pretesa locale per cui si procede, asserita costola di una ‘ndrina non esistente, e neppure in cosa consisterebbe la presunta connessione tra la locale milanese e quella calabrese. La Corte, per ritenere provato il collegamento tra la "locale" e la c.d. casa madre, avrebbe valorizzato - in particolare - una conversazione del 13.6.2019 tra ED LE e La IA;
si tratterebbe di una conversazione che avrebbe una portata suggestiva ma che evocherebbe al più lo spessore criminale individuale di alcuni soggetti che, tuttavia, non avrebbero mai costituito un autonomo sodalizio. Non diversamente, la sentenza sarebbe viziata anche quanto alla prova della partecipazione di RO al sodalizio, fatta discendere dalla partecipazione a quattro reati fine, dal suo rapporto fiduciario con ED e dal contenuto di una conversazione intercettata, da cui emergerebbe la conoscenza della composizione delle famiglie di ndrangheta, circostanza, questa, spiegabile, secondo la Corte, solo con la sua intraneità. La difesa aveva invece segnalato come dagli episodi estorsivi non emergesse l'uso di un metodo mafioso e neppure l'evocazione di ED a fini intimidatori;
sul tali temi la sentenza sarebbe silente. Quanto alla conversazione intercettata, si tratterebbe di un dato travisato, essendosi limitato l'imputato nell'occasione a menzionare nomi di famiglie calabresi in modo generico, senza fare riferimento a episodi specifici e senza mai citare il nome "ED"; né sarebbe stata considerata la notorietà dei procedimenti penali di ndrangheta, sicchè le informazioni spese in quel dialogo avrebbero potuto essere apprese anche solo consultando internet;
né, ancora, la Corte avrebbe confrontato il contenuto di detta conversazione con altra conversazione tra IA LE e La TT CE. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla prova del concorso nei reati fine. La sentenza non avrebbe tenuto conto delle doglianze difensive. 3 Quanto alla estorsione di cui al capo 2), in cui si contesta a RO di avere, in concorso con altri, costretto tre promotori finanziari - La IA, Marchetti, Giovannetti- a consegnare loro, in più occasioni, denaro e a mettere a disposizione le proprie competenze professionali), la Corte avrebbe valorizzato l'incontro del 9.5.2019, 14 video registrato al Paper Market di Correzzana - una sorta di base logistica -, che avrebbe attestato anche la presenza di RO, senza, tuttavia, considerare il rilievo difensivo secondo cui l'imputato aveva preso parte solo ad un altro incontro con ED e le persone offese. Una motivazione insufficiente. Peraltro gli ulteriori incontri tra i promotori finanziari - persone offese - e il "gruppo ED" (così il ricorso) avvenuti il 17 e il 27 giugno 2019 sarebbero stati sì ripresi ma non si avrebbe prova del contenuto dei dialoghi intercorsi. Anche la prova delle dazioni del denaro del 26.7 e del 28.10 2019 sarebbero state ritenute provate sulla base di alcune conversazioni il cui contenuto- in parte riportato- non sarebbe dotato di certa capacità dimostrativa;
né sarebbe stato considerato l'elemento indiziario a discarico segnalato dalla difesa e riveniente da altra conversazione. Anche quanto ai reati di cui ai capi 4- 7, la sentenza sarebbe viziata quanto alla prova del dolo del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. Quanto al capo 8), in cui si contesta a RO, in concorso con altri, di essersi appropriato di beni e dei materiali conservati all'interno di un supermercato di cui avevano la disponibilità e di proprietà di altro soggetto, la responsabilità sarebbe stata fatta discendere da alcuni filmati e da una sostanziale inversione dell'onere probatorio, senza peraltro valutare la giustificazione alternativa lecita fornita dall'imputato. 3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Non sarebbe chiaro se l'aggravante sia stata confermata quanto al metodo mafioso ovvero alla finalità agevolatoria e, posto che lo sia stato anche sotto tale ultimo profilo, la sentenza sarebbe viziata quanto alla prova della finalità. 3.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 4. Ha proposto ricorso per cassazione IC VA articolando tre motivi. 4.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reati di cui agli artt. 512 bis (capi 4-7). Il tema attiene alla prova del dolo;
IC sarebbe stato amministratore per soli due mesi delle due società e non avrebbe fatto alcunchè, non avrebbe aperto conti correnti e non avrebbe movimentato nulla. 4 Non vi sarebbero elementi da cui desumere che egli sapesse che ED e gli altri temessero di poter essere destinatari di una misura di prevenzione, peraltro poi non applicata. 4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il capo 8), appropriazione indebita. I beni asportati sarebbero stati concessi in comodato d'uso e non vi sarebbe la prova del dolo di appropriazione, atteso che la mancata restituzione costituirebbe solo un inadempimento contrattuale. 4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. La Corte di cassazione in sede cautelare aveva annullato quanto all'aggravante, peraltro non riconosciuta nemmeno dal Giudice per le indagini preliminari. Il tema attiene alla prova del dolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di cui in motivazione. 2 n ricorso proposto nell'interesse di AB ER è fondato limitatamente al primo motivo di ricorso mentre è inammissibile per il resto. 2.1. A seguito del concordato sulla pena e della rinuncia a tutti i diversi motivi di impugnazione, l'imputato è stato condannato alla pena di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione. Ne consegue che, in ragione della pena inflitta, la Corte non poteva confermare la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria che deve, dunque, essere eliminata. 2.2. Sono invece inammissibili il secondo e il terzo motivo di appello, che possono essere valutati congiuntamente. In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. 5 In tale quadro di riferimento è inammissibile il secondo motivo di ricorso, non essendo stato affatto indicatq quale sarebbe stata la costrizione cui sarebbe stata sottoposta la parte nella manifestazione del consenso al concordato, essendosi sul punto il ricorrente limitato a dedure genericamente valutazioni personali relative alla utilità personale, sotto il profilo processuale, che egli avrebbe potuto conseguire dalla definizione della propria posizione. È inammissibile il terzo motivo, riguardante i motivi rinunciati. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di IC RO è fondato limitatamente alla ritenuta sussistenza, quanto al capo 8), della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis cod. pen., mentre è inammissibile nel resto. 3.1. Sono inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente, che attengono alla responsabilità per il reato associativo e per quelli contestati ai capi 2- 4-7-8. Quanto alla esistenza dell'associazione, il tema attiene alle organizzazioni criminali formate da soggetti, emigrati nelle regioni settentrionali o in altri Stati, ma comunque "legate" alle associazioni mafiose tradizionali. Il problema non si pone in tutti i casi in cui il nuovo aggregato costituisca una struttura autonoma ed originale che si proponga di adottare la medesima metodica delinquenziale delle "mafie storiche", atteso che in tali casi è necessario accertare la sussistenza di tutti i presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, dunque, l'esternazione del metodo mafioso con le sue ricadute nell'ambiente esterno in termini di assoggettamento e di omertà. Più controversi sono invece i casi in cui il sodalizio è una mera articolazione territoriale di una tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza da essa o, comunque, in collegamento funzionale con la "casa madre". Si discute se la "cellula", cioè il gruppo derivato, debba esplicitare f in concreto ed in termini di attualità nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione ovvero sia sufficiente accertare il solo collegamento tra la "cellula" delocalizzata e la "casa madre", nonché la nnutuazione da parte della prima delle caratteristiche di quest'ultima per "ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico", che connota una associazione di tipo mafioso. Nel caso di specie, ove pure si voglia fare riferimento alla seconda condivisibile impostazione, la Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha spiegato come i fatti per i quali si procede e le condotte attribuite al ricorrente siano riconducibili a soggetti che operavano in Lombardia ma che erano legati alla famiglia di 'ndrangheta ED - operante in Calabria - da un nesso di immedesimazione organica e da una forza di intimidazione riveniente da essa e in concreto manifestata sul territorio;
sul punto, assume valenza decisiva soprattutto la sentenza di primo grado 6 che, in decine di pagine, ha ricostruito i singoli fatti reato, gli episodi estorsivi, le molteplici evidenti manifestazioni sul territorio della fama criminale del gruppo e del legame concreto e sostanziale fra l'operatività criminale della cellula e la associazione mafiosa di appartenenza (cfr., a titolo meramente riassuntivo, pagg. 88 e ss. sentenza Tribunale). Attraverso il riferimento a molteplici elementi di prova di elevata capacità dimostrativa, si è scolpita la figura del ricorrente, si è delineato il ruolo, la piena conoscenza delle dinamiche interne al gruppo, il pieno coinvolgimento operativo dell'imputato nell'attività del sodalizio e nella commissione dei reati fine del sodalizio mafioso. I motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva;
la frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento. Le censure difensive tendono sostanzialmente, attraverso il richiamo a singoli segmenti probatori, a sollecitare una differente e non consentita comparazione delle evidenze dimostrative dei fatti per giungere a conclusioni differenti sulla valenza del singolo elemento di prova, della singola conversazione intercettata, del singolo rivolo argomentativo. Si è ripreso il tema del rapporto tra la struttura derivata e l'associazione madre che, si sostiene, non sarebbe stata individuata nella sua effettività storica, si è fatto riferimento alla prova della partecipazione al sodalizio, al giudizio di responsabilità dei singoli reati fine, ma i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, da una parte, hanno fornito una valutazione autonoma, non manifestamente illogica e sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte, e, dall'altra, hanno fatto una corretta applicazione dei principi di diritto. 3...2Nulla di specifico è stato dedotto, sia quanto al fatto estorsivo di cui al capo 2, sia quanto ai reati contestati ai capi 4-7. 33. È invece fondato il terzo motivo di ricorso relativo alla prova della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen., sotto il profilo della agevolazione mafiosa, quanto al reato di appropriazione indebita di cui al capo 8). 7 Si è già detto di come all'imputato si contesti di essersi appropriato di beni e dei materiali conservati all'interno di un supermercato di cui avevano la disponibilità e di proprietà di altro soggetto;
la responsabilità sarebbe stata fatta discendere da alcuni filmati e da una sostanziale inversione dell'onere probatorio, senza peraltro valutare la giustificazione alternativa lecita fornita dall'imputato. A fronte di uno specifico motivo di impugnazione, la Corte ha ritenuto sussistente la prova della circostanza aggravante facendola derivare dall'essere l'imputato un associato e dall'assunto per cui "l'incremento del patrimonio" sarebbe stato utile al rafforzamento dell'associazione. Si tratta di una motivazione instabile, non solo per essere stato commesso il reato in concorso anche con soggetti non associati, ma, soprattutto, per non essere stato in alcun modo spiegato perché l'incremento patrimoniale del singolo sarebbe stato finalizzato ad agevolare anche il sodalizio mafioso e non solo i patrimoni dei singoli autori del reato. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio quanto all'aggravante indicata limitatamente al capo 8). 3.4 Il quarto motivo è assorbito. 4. È fondato il ricorso proposto nell'interesse di IC VA, quanto al primo e al terzo motivo, mentre è inammissibile nel resto. 4.1. è fondato il primo motivo di ricorso. Il Tribunale aveva spiegato, quanto al capo 4), come l'imputato, da una parte, avesse assunto per un dato periodo la veste di amministratore di diritto della società MCF s.r.I come mero prestanome e, dall'altra, come detta società fosse stata costituita per la emissione di fatture per operazioni inesistenti e per il riciclaggio dei conseguenti proventi derivanti dalla evasione fiscale e dei contributi previdenziali (cfr., pag. 59 sentenza impugnata). I Giudici di merito hanno altresì chiarito come l'imputato fosse stato posto a conoscenza che quella società perseguisse - genericamente - finalità illecite (cfr., soprattutto, pagg. 44 e ss. sentenza di primo grado). In realtà, la Corte di appello, con una motivazione obiettivamente instabile, da una parte, ha omesso ogni riferimento al fatto specifico valorizzato dal Tribunale, e cioè che la società fosse uno strumento per consentire il riciclaggio dei conseguenti proventi derivanti dalla evasione fiscale e dei contributi previdenziali, e, dall'altra, non ha nemmeno motivato sul perché IC dovesse sapere della possibilità che fossero applicate misure di prevenzione. Una motivazione asimmetrica rispetto a quella del Tribunale e non autosufficiente. 8 Ne consegue che sul capo la sentenza deve essere annullata;
la Corte di appello verificherà se e in che limiti sia possibile formulare, anche sulla base della sentenza di primo grado, un giudizio di colpevolezza, con particolare riguardo alla sussistenza del dolo. 4.2. A non diverse conclusioni deve giungersi quanto al capo 7). A fronte di una debole motivazione del Tribunale, che si era limitato ad affermare che IC fosse consapevole delle finalità illecite sottese alla intestazione fittizia della società, la Corte, investita con uno specifico motivo, si è a sua volta sostanzialmente limitata ad affermare che ICr sapesse, in quanto "fatto notorio", chi fossero "gli ED" e che "la ragione della interposizione fittizia fosse quella di conservare i beni (anche degli ED), tutelandoli rispetto a possibili misure di prevenzione patrimoniale" (così a pag. 36 della sentenza). Una motivazione obiettivamente assertiva. Ne consegue che anche quanto al capo 7) la sentenza deve essere annullata per nuovo giudizio. 4.3. E' invece inammissibile il secondo motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità per l'appropriazione indebita contestata i..capo 8). Rispetto alla motivazione dei Giudici di merito / con cui si è evidenziato come nessuna giustificazione sia stata fornita sulla sorte dei beni asportati, nulla è stato dedotto. 4.4. È inammissibile il terzo motivo, relativo alla ritenuta prova della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., quanto alla estorsione contestata al capo 2); nulla di specifico è stato dedotto. È invece fondato il motivo, quanto al capo 8), per il quale si è già detto con riguardo alla posizione di RO. Il motivo è assorbito quanto ai capi 4-7), atteso l'annullamento della sentenza per detti capi, quanto al giudizio di responsabilità. 9
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ER AB limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di ER. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RO IC limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen., contestata in relazione al reato di cui al capo 8), rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di RO. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di IC VA limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 - bis.1 cod. pen. contestata nel capo 8), nonché al reato di cui al capo 4), rinviando per nuovo giudizio su tali capi e punti ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024. Il C sigliere estensore Il Presidente letror vestri NO De IC -L:ZIONE V! PENALE C G-- - ---/ - 1 LUG 2024 APOSATO IN C NCELLERLI, , IL FuNZ1ON Ri0 EZ AR Lorenf kralmitneni ‘'\,‘ 10 Q 3L CORTE N CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE \i`-•.) 7-l'i ).7\ jii \.. -- Q \et,,,, AQ...d.' -Q(«kr\,:k ?‘1,,,,.. 1).:_k,-,:)--9 „;'-e. \ Q i .9 5 , / Q 1 k)--c, ( ..Q.;12.9 4) k Q)() rÌ7-, ti \U„...')- 3 \ Q FUNZION, gess
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo per ER AB l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, con conseguente sua eliminazione, e l'inammissibilità del ricorso per il resto nonchè il rigetto dei ricorsi proposti da IC e RO. udito l'Avv. Giovanni Piccolo, in sostituzione dell'Avv. Guido Contestabile, difensore di fiducia di IC RO, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
uditi gli Avv.ti Lara Brocca e Maruska Gervasoni, difensori di fiducia rispettivamente di VA IC e AB ER, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 25652 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 07/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui: - La CA IC è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 416 bis (capi 1) — 629 (capo 2)- 512 bis (capi 4- 7) - 646 cod. pen. (capo 8) cod. pen.; - IC VA è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 512 bis (capi- 4- 7), 646 cod. pen. (capo 8). La Corte di appello, sull'accordo delle parti, ha rideterminato la pena nei confronti di CE AB. 2. Ha proposto ricorso per cassazione CE AB articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge;
a seguito della rideterminazione della pena in due anni, otto mesi e giorni 20 di reclusione, avrebbe dovuto essere eliminata la pena accessoria della interdizione dei pubblici uffici per la durata di anni cinque. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di consenso al momento della sottoscrizione del "concordato"; l'imputato sarebbe stato "costretto" ad accettare la riduzione di pena per soli 5 mesi e 10 giorni di reclusione e la richiesta sarebbe stata sottoscritta solo per potere ottenere la sostituzione della misura degli arresti domíciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e poter chiedere al magistrato di sorveglianza la "trasformazione" della detenzione domiciliare in affidamento in prova. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'erronea qualificazione dei fatti, atteso che CE non sarebbe mai stato amministratore di fatto delle società LM e MCF. In mancanza di prove, CE avrebbe dovuto essere assolto. 3. Ha proposto ricorso per cassazione IC RO articolando quattro motivi. 3.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato associativo. Il tema attiene alla prova della esistenza "di una casa madre alla quale ancorare una locale decentrata in Milano". Secondo l'imputazione, RO avrebbe fatto parte della 'ndrangheta operante da anni sul territorio di Milano e province limitrofe e costituita da numerose locali coordinate da un organo denominato "la Lombardia"; detta associazione sarebbe stata collegata e in costante rapporto con un analoga struttura in Calabria e, nella specie, con quella riferibile alla famiglia ED di Rosarno. Di tale "locale" avrebbero fatto parte, oltre al ricorrente, ED CH, con ruolo apicale, e ED LE, con ruolo di partecipe;
l'odierno ricorrente sarebbe stato un uomo di fiducia di ED CH. 2 Assume invece l'imputato che la Corte si sarebbe limitata, da una parte, ad elencare i procedimenti penali comprovanti l'esistenza della 'ndrangheta in Lombardia e, dall'altra, a menzionare la precedente condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. di ED CH, quale affiliato alla cosca Pesce di Rosarno La Corte sarebbe invece silente sulla prova della esistenza di un gruppo autonomo da identificarsi quale "ndrina ED", a cui collegare la "locale" per cui si procede. Si richiama al riguardo la sentenza emessa nel processo c.d. Crimine in base alla quale sarebbe stata accertata l'autonomia della famiglia ED dalle locali ‘ndrine di Rosarno, e, soprattutto, la inesistenza di una 'ndrina ED. Gli ED sarebbero appartenenti alla "società rosarnese " nel suo complesso ma non avrebbero una loro 'ndrina familiare. Né la Corte avrebbe specificato la fisionomia della pretesa locale per cui si procede, asserita costola di una ‘ndrina non esistente, e neppure in cosa consisterebbe la presunta connessione tra la locale milanese e quella calabrese. La Corte, per ritenere provato il collegamento tra la "locale" e la c.d. casa madre, avrebbe valorizzato - in particolare - una conversazione del 13.6.2019 tra ED LE e La IA;
si tratterebbe di una conversazione che avrebbe una portata suggestiva ma che evocherebbe al più lo spessore criminale individuale di alcuni soggetti che, tuttavia, non avrebbero mai costituito un autonomo sodalizio. Non diversamente, la sentenza sarebbe viziata anche quanto alla prova della partecipazione di RO al sodalizio, fatta discendere dalla partecipazione a quattro reati fine, dal suo rapporto fiduciario con ED e dal contenuto di una conversazione intercettata, da cui emergerebbe la conoscenza della composizione delle famiglie di ndrangheta, circostanza, questa, spiegabile, secondo la Corte, solo con la sua intraneità. La difesa aveva invece segnalato come dagli episodi estorsivi non emergesse l'uso di un metodo mafioso e neppure l'evocazione di ED a fini intimidatori;
sul tali temi la sentenza sarebbe silente. Quanto alla conversazione intercettata, si tratterebbe di un dato travisato, essendosi limitato l'imputato nell'occasione a menzionare nomi di famiglie calabresi in modo generico, senza fare riferimento a episodi specifici e senza mai citare il nome "ED"; né sarebbe stata considerata la notorietà dei procedimenti penali di ndrangheta, sicchè le informazioni spese in quel dialogo avrebbero potuto essere apprese anche solo consultando internet;
né, ancora, la Corte avrebbe confrontato il contenuto di detta conversazione con altra conversazione tra IA LE e La TT CE. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla prova del concorso nei reati fine. La sentenza non avrebbe tenuto conto delle doglianze difensive. 3 Quanto alla estorsione di cui al capo 2), in cui si contesta a RO di avere, in concorso con altri, costretto tre promotori finanziari - La IA, Marchetti, Giovannetti- a consegnare loro, in più occasioni, denaro e a mettere a disposizione le proprie competenze professionali), la Corte avrebbe valorizzato l'incontro del 9.5.2019, 14 video registrato al Paper Market di Correzzana - una sorta di base logistica -, che avrebbe attestato anche la presenza di RO, senza, tuttavia, considerare il rilievo difensivo secondo cui l'imputato aveva preso parte solo ad un altro incontro con ED e le persone offese. Una motivazione insufficiente. Peraltro gli ulteriori incontri tra i promotori finanziari - persone offese - e il "gruppo ED" (così il ricorso) avvenuti il 17 e il 27 giugno 2019 sarebbero stati sì ripresi ma non si avrebbe prova del contenuto dei dialoghi intercorsi. Anche la prova delle dazioni del denaro del 26.7 e del 28.10 2019 sarebbero state ritenute provate sulla base di alcune conversazioni il cui contenuto- in parte riportato- non sarebbe dotato di certa capacità dimostrativa;
né sarebbe stato considerato l'elemento indiziario a discarico segnalato dalla difesa e riveniente da altra conversazione. Anche quanto ai reati di cui ai capi 4- 7, la sentenza sarebbe viziata quanto alla prova del dolo del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. Quanto al capo 8), in cui si contesta a RO, in concorso con altri, di essersi appropriato di beni e dei materiali conservati all'interno di un supermercato di cui avevano la disponibilità e di proprietà di altro soggetto, la responsabilità sarebbe stata fatta discendere da alcuni filmati e da una sostanziale inversione dell'onere probatorio, senza peraltro valutare la giustificazione alternativa lecita fornita dall'imputato. 3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Non sarebbe chiaro se l'aggravante sia stata confermata quanto al metodo mafioso ovvero alla finalità agevolatoria e, posto che lo sia stato anche sotto tale ultimo profilo, la sentenza sarebbe viziata quanto alla prova della finalità. 3.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 4. Ha proposto ricorso per cassazione IC VA articolando tre motivi. 4.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reati di cui agli artt. 512 bis (capi 4-7). Il tema attiene alla prova del dolo;
IC sarebbe stato amministratore per soli due mesi delle due società e non avrebbe fatto alcunchè, non avrebbe aperto conti correnti e non avrebbe movimentato nulla. 4 Non vi sarebbero elementi da cui desumere che egli sapesse che ED e gli altri temessero di poter essere destinatari di una misura di prevenzione, peraltro poi non applicata. 4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il capo 8), appropriazione indebita. I beni asportati sarebbero stati concessi in comodato d'uso e non vi sarebbe la prova del dolo di appropriazione, atteso che la mancata restituzione costituirebbe solo un inadempimento contrattuale. 4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. La Corte di cassazione in sede cautelare aveva annullato quanto all'aggravante, peraltro non riconosciuta nemmeno dal Giudice per le indagini preliminari. Il tema attiene alla prova del dolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di cui in motivazione. 2 n ricorso proposto nell'interesse di AB ER è fondato limitatamente al primo motivo di ricorso mentre è inammissibile per il resto. 2.1. A seguito del concordato sulla pena e della rinuncia a tutti i diversi motivi di impugnazione, l'imputato è stato condannato alla pena di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione. Ne consegue che, in ragione della pena inflitta, la Corte non poteva confermare la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria che deve, dunque, essere eliminata. 2.2. Sono invece inammissibili il secondo e il terzo motivo di appello, che possono essere valutati congiuntamente. In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. 5 In tale quadro di riferimento è inammissibile il secondo motivo di ricorso, non essendo stato affatto indicatq quale sarebbe stata la costrizione cui sarebbe stata sottoposta la parte nella manifestazione del consenso al concordato, essendosi sul punto il ricorrente limitato a dedure genericamente valutazioni personali relative alla utilità personale, sotto il profilo processuale, che egli avrebbe potuto conseguire dalla definizione della propria posizione. È inammissibile il terzo motivo, riguardante i motivi rinunciati. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di IC RO è fondato limitatamente alla ritenuta sussistenza, quanto al capo 8), della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis cod. pen., mentre è inammissibile nel resto. 3.1. Sono inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente, che attengono alla responsabilità per il reato associativo e per quelli contestati ai capi 2- 4-7-8. Quanto alla esistenza dell'associazione, il tema attiene alle organizzazioni criminali formate da soggetti, emigrati nelle regioni settentrionali o in altri Stati, ma comunque "legate" alle associazioni mafiose tradizionali. Il problema non si pone in tutti i casi in cui il nuovo aggregato costituisca una struttura autonoma ed originale che si proponga di adottare la medesima metodica delinquenziale delle "mafie storiche", atteso che in tali casi è necessario accertare la sussistenza di tutti i presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, dunque, l'esternazione del metodo mafioso con le sue ricadute nell'ambiente esterno in termini di assoggettamento e di omertà. Più controversi sono invece i casi in cui il sodalizio è una mera articolazione territoriale di una tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza da essa o, comunque, in collegamento funzionale con la "casa madre". Si discute se la "cellula", cioè il gruppo derivato, debba esplicitare f in concreto ed in termini di attualità nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione ovvero sia sufficiente accertare il solo collegamento tra la "cellula" delocalizzata e la "casa madre", nonché la nnutuazione da parte della prima delle caratteristiche di quest'ultima per "ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico", che connota una associazione di tipo mafioso. Nel caso di specie, ove pure si voglia fare riferimento alla seconda condivisibile impostazione, la Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha spiegato come i fatti per i quali si procede e le condotte attribuite al ricorrente siano riconducibili a soggetti che operavano in Lombardia ma che erano legati alla famiglia di 'ndrangheta ED - operante in Calabria - da un nesso di immedesimazione organica e da una forza di intimidazione riveniente da essa e in concreto manifestata sul territorio;
sul punto, assume valenza decisiva soprattutto la sentenza di primo grado 6 che, in decine di pagine, ha ricostruito i singoli fatti reato, gli episodi estorsivi, le molteplici evidenti manifestazioni sul territorio della fama criminale del gruppo e del legame concreto e sostanziale fra l'operatività criminale della cellula e la associazione mafiosa di appartenenza (cfr., a titolo meramente riassuntivo, pagg. 88 e ss. sentenza Tribunale). Attraverso il riferimento a molteplici elementi di prova di elevata capacità dimostrativa, si è scolpita la figura del ricorrente, si è delineato il ruolo, la piena conoscenza delle dinamiche interne al gruppo, il pieno coinvolgimento operativo dell'imputato nell'attività del sodalizio e nella commissione dei reati fine del sodalizio mafioso. I motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva;
la frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento. Le censure difensive tendono sostanzialmente, attraverso il richiamo a singoli segmenti probatori, a sollecitare una differente e non consentita comparazione delle evidenze dimostrative dei fatti per giungere a conclusioni differenti sulla valenza del singolo elemento di prova, della singola conversazione intercettata, del singolo rivolo argomentativo. Si è ripreso il tema del rapporto tra la struttura derivata e l'associazione madre che, si sostiene, non sarebbe stata individuata nella sua effettività storica, si è fatto riferimento alla prova della partecipazione al sodalizio, al giudizio di responsabilità dei singoli reati fine, ma i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, da una parte, hanno fornito una valutazione autonoma, non manifestamente illogica e sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte, e, dall'altra, hanno fatto una corretta applicazione dei principi di diritto. 3...2Nulla di specifico è stato dedotto, sia quanto al fatto estorsivo di cui al capo 2, sia quanto ai reati contestati ai capi 4-7. 33. È invece fondato il terzo motivo di ricorso relativo alla prova della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen., sotto il profilo della agevolazione mafiosa, quanto al reato di appropriazione indebita di cui al capo 8). 7 Si è già detto di come all'imputato si contesti di essersi appropriato di beni e dei materiali conservati all'interno di un supermercato di cui avevano la disponibilità e di proprietà di altro soggetto;
la responsabilità sarebbe stata fatta discendere da alcuni filmati e da una sostanziale inversione dell'onere probatorio, senza peraltro valutare la giustificazione alternativa lecita fornita dall'imputato. A fronte di uno specifico motivo di impugnazione, la Corte ha ritenuto sussistente la prova della circostanza aggravante facendola derivare dall'essere l'imputato un associato e dall'assunto per cui "l'incremento del patrimonio" sarebbe stato utile al rafforzamento dell'associazione. Si tratta di una motivazione instabile, non solo per essere stato commesso il reato in concorso anche con soggetti non associati, ma, soprattutto, per non essere stato in alcun modo spiegato perché l'incremento patrimoniale del singolo sarebbe stato finalizzato ad agevolare anche il sodalizio mafioso e non solo i patrimoni dei singoli autori del reato. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio quanto all'aggravante indicata limitatamente al capo 8). 3.4 Il quarto motivo è assorbito. 4. È fondato il ricorso proposto nell'interesse di IC VA, quanto al primo e al terzo motivo, mentre è inammissibile nel resto. 4.1. è fondato il primo motivo di ricorso. Il Tribunale aveva spiegato, quanto al capo 4), come l'imputato, da una parte, avesse assunto per un dato periodo la veste di amministratore di diritto della società MCF s.r.I come mero prestanome e, dall'altra, come detta società fosse stata costituita per la emissione di fatture per operazioni inesistenti e per il riciclaggio dei conseguenti proventi derivanti dalla evasione fiscale e dei contributi previdenziali (cfr., pag. 59 sentenza impugnata). I Giudici di merito hanno altresì chiarito come l'imputato fosse stato posto a conoscenza che quella società perseguisse - genericamente - finalità illecite (cfr., soprattutto, pagg. 44 e ss. sentenza di primo grado). In realtà, la Corte di appello, con una motivazione obiettivamente instabile, da una parte, ha omesso ogni riferimento al fatto specifico valorizzato dal Tribunale, e cioè che la società fosse uno strumento per consentire il riciclaggio dei conseguenti proventi derivanti dalla evasione fiscale e dei contributi previdenziali, e, dall'altra, non ha nemmeno motivato sul perché IC dovesse sapere della possibilità che fossero applicate misure di prevenzione. Una motivazione asimmetrica rispetto a quella del Tribunale e non autosufficiente. 8 Ne consegue che sul capo la sentenza deve essere annullata;
la Corte di appello verificherà se e in che limiti sia possibile formulare, anche sulla base della sentenza di primo grado, un giudizio di colpevolezza, con particolare riguardo alla sussistenza del dolo. 4.2. A non diverse conclusioni deve giungersi quanto al capo 7). A fronte di una debole motivazione del Tribunale, che si era limitato ad affermare che IC fosse consapevole delle finalità illecite sottese alla intestazione fittizia della società, la Corte, investita con uno specifico motivo, si è a sua volta sostanzialmente limitata ad affermare che ICr sapesse, in quanto "fatto notorio", chi fossero "gli ED" e che "la ragione della interposizione fittizia fosse quella di conservare i beni (anche degli ED), tutelandoli rispetto a possibili misure di prevenzione patrimoniale" (così a pag. 36 della sentenza). Una motivazione obiettivamente assertiva. Ne consegue che anche quanto al capo 7) la sentenza deve essere annullata per nuovo giudizio. 4.3. E' invece inammissibile il secondo motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità per l'appropriazione indebita contestata i..capo 8). Rispetto alla motivazione dei Giudici di merito / con cui si è evidenziato come nessuna giustificazione sia stata fornita sulla sorte dei beni asportati, nulla è stato dedotto. 4.4. È inammissibile il terzo motivo, relativo alla ritenuta prova della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., quanto alla estorsione contestata al capo 2); nulla di specifico è stato dedotto. È invece fondato il motivo, quanto al capo 8), per il quale si è già detto con riguardo alla posizione di RO. Il motivo è assorbito quanto ai capi 4-7), atteso l'annullamento della sentenza per detti capi, quanto al giudizio di responsabilità. 9
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ER AB limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di ER. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RO IC limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen., contestata in relazione al reato di cui al capo 8), rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di RO. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di IC VA limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 - bis.1 cod. pen. contestata nel capo 8), nonché al reato di cui al capo 4), rinviando per nuovo giudizio su tali capi e punti ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024. Il C sigliere estensore Il Presidente letror vestri NO De IC -L:ZIONE V! PENALE C G-- - ---/ - 1 LUG 2024 APOSATO IN C NCELLERLI, , IL FuNZ1ON Ri0 EZ AR Lorenf kralmitneni ‘'\,‘ 10 Q 3L CORTE N CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE \i`-•.) 7-l'i ).7\ jii \.. -- Q \et,,,, AQ...d.' -Q(«kr\,:k ?‘1,,,,.. 1).:_k,-,:)--9 „;'-e. \ Q i .9 5 , / Q 1 k)--c, ( ..Q.;12.9 4) k Q)() rÌ7-, ti \U„...')- 3 \ Q FUNZION, gess