CASS
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2025, n. 37161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37161 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL IO nato a [...] il 1° ottobre 1995; avverso l’ordinanza del 21 febbraio 2025 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LE OC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Tullio Morcella, nell’interesse dell’indagato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, ritenute la gravità indiziaria, l'operatività della "doppia" presunzione, prevista dall'art. 275 comma 3, prima parte, cod. proc. pen., (relativa) di sussistenza di tutte le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., e (assoluta) di esclusiva Penale Sent. Sez. 5 Num. 37161 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 16/09/2025 2 adeguatezza della custodia cautelare in carcere, applicava a IO LL la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto, contestato nell'addebito provvisorio, di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, cod. pen., per avere, unitamente ad altri associati, fatto parte dell'associazione mafiosa “cosa nostra” e, in particolare, della famiglia mafiosa di Uditore, ricompresa nel mandamento di Passo di Rigano. La prospettazione è stata integralmente confermata dal Tribunale distrettuale che, con l’ordinanza oggi impugnata, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato. 2. Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione, a mezzo del quale la difesa deduce, sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, la mancanza di un grave quadro indiziario a carico dell’indagato, in difetto di un idoneo contributo causale offerto dallo stesso in favore del sodalizio. Secondo la prospettazione difensiva, IO LL avrebbe agito non già negli interessi dell’organizzazione, ma quale mero nuncius del padre EU;
il Tribunale, invece, lo avrebbe ritenuto intraneo all’associazione valorizzando in modo illogico e contraddittorio una conversazione durante la quale EU LL, padre del ricorrente, e IN NE illustravano allo stesso ricorrente il sistema di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti. Senza, però, tener conto: a) del contegno meramente passivo assunto dal ricorrente nel corso della conversazione;
b) della logica inutilità di tale asserito “insegnamento”, in quanto il ricorrente (avendo costituito le sue società tempo prima) avrebbe già dovuto conoscere tali dinamiche criminali;
c) dell’unicità dell’incontro durante il quale si sono svolte le plurime “riunioni”; d) della concreta inconsistenza della vicenda, valorizzata dal Tribunale, relativa alla costruzione di un immobile in via NI (di cui al capo 6), peraltro non contestata al ricorrente e non correttamente ricostruita nella sua dimensione fattuale (essendo un'operazione edilizia rimasta ferma per anni per la mancanza di liquidità); e) di quali lavori edilizi sarebbero stati eseguiti e di quali appalti sarebbero stati aggiudicati in favore del ricorrente approfittando della copertura della organizzazione mafiosa. 3. Il 15 settembre 2025, la difesa del ricorrente ha depositata una memoria difensiva a mezzo della quale, formulando un nuovo motivo d’impugnazione, insiste per l’accoglimento del ricorso, deducendo vizio di motivazione con riguardo ad una pluralità di atti processuali specificamente indicati, quanto, in particolare, ai ritenuti apporti economici offerti da IN NE a vantaggio delle imprese LL, alla funzione del ricorrente (ritenuto sodale perché servente del padre, a sua volta mafioso) e agli incontri con gli altri sodali. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2. Preliminarmente, occorre dare atto della tardività della produzione documentale allegata alla memoria difensiva (depositata solo il 15 settembre 2025, oltre il termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza). È pur vero che l'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. consente in via eccezionale, prima dell'inizio della discussione, la presentazione di motivi nuovi riguardanti capi o punti della decisione già oggetto di impugnazione, ma non autorizza la produzione di documenti che, secondo le regole generali sul procedimento di legittimità ai sensi degli artt. 127 e 311, comma 5, cod. proc. pen., deve intervenire con una memoria depositata in cancelleria al più tardi cinque giorni prima dell'udienza (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047). In ogni caso, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio (e nulla è stato dedotto sotto tale profilo), sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390), come, invece, necessario tanto per la consulenza, quanto per il verbale d’interrogatorio di EU LL, sopravvenuti alla decisione impugnata. 3. Ciò considerato, va premesso che la delibazione cautelare è preordinata, sotto il profilo indiziario, ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli (Cass. Sez. U. n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598). Cosicché, qualunque elemento probatorio idoneo a fondare tale giudizio è idoneo per l’adozione della misura (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053) ed è sufficiente che, attraverso una valutazione globale delle risultanze istruttorie, il giudice spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). 4. Parallelamente, la condotta di partecipazione è, pacificamente, a forma libera e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, 4 all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevali). E ciò anche se l'attività sia di secondaria importanza (Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o sia stata esplicata durante una fase temporalmente limitata della vita dell'associazione (Sez. 2, 47602 del 29 novembre 2012, Rv. 254105). Una condotta che, all’interno di un’associazione di tipo mafioso, si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, in concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), che, seppur non debba necessariamente possedere - di per sé – un’elevata carica di apporto causale alla vita dell'intera associazione o di un suo particolare settore, come richiesto per il concorrente esterno, deve comunque concretizzarsi in termini di partecipazione fattiva, tesa ad agevolare in modo riconoscibile il perseguimento degli scopi associativi (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 27 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez. 1, n. 2348 del 18/05/1994, Clementi, Rv. 198328). Cosicché, come correttamente evidenzia il ricorrente, la mera "contiguità compiacente", anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv. 286120). 5. Tutto ciò considerato, il provvedimento impugnato, nel delineare il quadro indiziario emerso a carico del ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, dà atto delle ragioni della ritenuta sussistenza di una fattiva partecipazione al sodalizio, evidenziando: - lo stretto rapporto di interrelazione operativa che, nella gestione societaria delle attività imprenditoriale, avvinceva gli LL ad IN NE, posto al vertice del sodalizio, ampiamente ed analiticamente desunta dalle plurime conversazioni intercettate e specificamente indicate nel corpo dell’ordinanza; - il contenuto inequivoco della conversazione intercettata tra IN NE, EU LL e il figlio IO durante l’incontro riservato tenutosi il 13 febbraio 2021, presso la villa del vertice mafioso a Palermo;
incontro, preceduto dall’attivazione di un articolato protocollo di sicurezza, nel quale entrambi gli LL comunicavano al NE informazioni rilevanti per il sodalizio e la sua 5 attività economica e nel quale lo stesso IO riceveva dal padre e dal NE indicazioni specifiche in ordine al sistema di infiltrazione ed ingerenza mafiosa nel settore degli appalti;
- lo specifico ruolo svolto dal ricorrente, di diretta organizzazione degli incontri, dei quali il ricorrente conosceva il rilievo (preoccupandosi della relativa sicurezza e riservatezza) e ai quali prendeva anche parte, manifestando piena conoscenza delle dinamiche criminali e piena condivisione del sistema illecito di controllo degli appalti. 6. Il ricorrente non si confronta con tali dettagliate argomentazioni;
si limita ad invocare, sia con il ricorso che con il motivo aggiunto, una rivalutazione del materiale indiziario valutato dai giudici di merito prospettando circostanze irrilevanti (l’indicazione specifica dei lavori eseguiti e degli appalti aggiudicati) o inammissibili differenti valutazioni delle conversazioni intercettate o di altre specifiche fonti di prova (quanto al contegno assunto dal ricorrente nel corso delle conversazioni, all’utilità o meno degli “insegnamenti” ricevuti o, ancora, alla consistenza della vicenda di cui al capo 6 e all’esistenza di apporti economici da parte del NE) non considerando: a) che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione non è diretta a verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma è finalizzata al solo riscontro dell'esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell’apparato argomentativo;
b) che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale contesto probatorio (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128) e la comparazione e il coordinamento dei singoli elementi di prova, nella loro individuale e complessiva valenza dimostrativa, è attività riservata in via esclusiva al giudice del merito (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623); c) che se è pur vero che la nuova formulazione dell'art. 606 cod. proc. pen. consente la possibilità di verificare la conformità allo specifico atto del processo (anche a contenuto probatorio) della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato (come chiesto con il motivo nuovo in relazione alle prove documentali allegate), tanto non può condurre ad estendere l'ambito di cognizione di legittimità ad una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove: il giudizio di cassazione rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa, obiettivamente incontrovertibili e decisivi rispetto alla motivazione assunta (Sez. 1, n. 42369 del 6 16 novembre 2006, Rv. 235507; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272324); d) che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, seppur dovendo essere interpretato sul piano logico e apprezzato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50589 del 30/09/2013, Martinelli, Rv. 257832); valutazione che costituisce sempre questione di fatto, rimessa in via esclusiva al giudice di merito, e, quindi, se logico e coerente, insindacabile in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Sicché, è ben possibile, dinanzi a questa Corte, prospettare un’interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, ma solo in presenza di un oggettivo e determinante travisamento della prova, quando, cioè, il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo radicalmente difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558, in motivazione). 7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 8. La cancelleria curerà e comunicazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso il 16 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LE OC RA OS NA MI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LE OC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Tullio Morcella, nell’interesse dell’indagato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, ritenute la gravità indiziaria, l'operatività della "doppia" presunzione, prevista dall'art. 275 comma 3, prima parte, cod. proc. pen., (relativa) di sussistenza di tutte le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., e (assoluta) di esclusiva Penale Sent. Sez. 5 Num. 37161 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 16/09/2025 2 adeguatezza della custodia cautelare in carcere, applicava a IO LL la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto, contestato nell'addebito provvisorio, di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, cod. pen., per avere, unitamente ad altri associati, fatto parte dell'associazione mafiosa “cosa nostra” e, in particolare, della famiglia mafiosa di Uditore, ricompresa nel mandamento di Passo di Rigano. La prospettazione è stata integralmente confermata dal Tribunale distrettuale che, con l’ordinanza oggi impugnata, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato. 2. Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione, a mezzo del quale la difesa deduce, sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, la mancanza di un grave quadro indiziario a carico dell’indagato, in difetto di un idoneo contributo causale offerto dallo stesso in favore del sodalizio. Secondo la prospettazione difensiva, IO LL avrebbe agito non già negli interessi dell’organizzazione, ma quale mero nuncius del padre EU;
il Tribunale, invece, lo avrebbe ritenuto intraneo all’associazione valorizzando in modo illogico e contraddittorio una conversazione durante la quale EU LL, padre del ricorrente, e IN NE illustravano allo stesso ricorrente il sistema di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti. Senza, però, tener conto: a) del contegno meramente passivo assunto dal ricorrente nel corso della conversazione;
b) della logica inutilità di tale asserito “insegnamento”, in quanto il ricorrente (avendo costituito le sue società tempo prima) avrebbe già dovuto conoscere tali dinamiche criminali;
c) dell’unicità dell’incontro durante il quale si sono svolte le plurime “riunioni”; d) della concreta inconsistenza della vicenda, valorizzata dal Tribunale, relativa alla costruzione di un immobile in via NI (di cui al capo 6), peraltro non contestata al ricorrente e non correttamente ricostruita nella sua dimensione fattuale (essendo un'operazione edilizia rimasta ferma per anni per la mancanza di liquidità); e) di quali lavori edilizi sarebbero stati eseguiti e di quali appalti sarebbero stati aggiudicati in favore del ricorrente approfittando della copertura della organizzazione mafiosa. 3. Il 15 settembre 2025, la difesa del ricorrente ha depositata una memoria difensiva a mezzo della quale, formulando un nuovo motivo d’impugnazione, insiste per l’accoglimento del ricorso, deducendo vizio di motivazione con riguardo ad una pluralità di atti processuali specificamente indicati, quanto, in particolare, ai ritenuti apporti economici offerti da IN NE a vantaggio delle imprese LL, alla funzione del ricorrente (ritenuto sodale perché servente del padre, a sua volta mafioso) e agli incontri con gli altri sodali. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2. Preliminarmente, occorre dare atto della tardività della produzione documentale allegata alla memoria difensiva (depositata solo il 15 settembre 2025, oltre il termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza). È pur vero che l'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. consente in via eccezionale, prima dell'inizio della discussione, la presentazione di motivi nuovi riguardanti capi o punti della decisione già oggetto di impugnazione, ma non autorizza la produzione di documenti che, secondo le regole generali sul procedimento di legittimità ai sensi degli artt. 127 e 311, comma 5, cod. proc. pen., deve intervenire con una memoria depositata in cancelleria al più tardi cinque giorni prima dell'udienza (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047). In ogni caso, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio (e nulla è stato dedotto sotto tale profilo), sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390), come, invece, necessario tanto per la consulenza, quanto per il verbale d’interrogatorio di EU LL, sopravvenuti alla decisione impugnata. 3. Ciò considerato, va premesso che la delibazione cautelare è preordinata, sotto il profilo indiziario, ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli (Cass. Sez. U. n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598). Cosicché, qualunque elemento probatorio idoneo a fondare tale giudizio è idoneo per l’adozione della misura (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053) ed è sufficiente che, attraverso una valutazione globale delle risultanze istruttorie, il giudice spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). 4. Parallelamente, la condotta di partecipazione è, pacificamente, a forma libera e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, 4 all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevali). E ciò anche se l'attività sia di secondaria importanza (Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o sia stata esplicata durante una fase temporalmente limitata della vita dell'associazione (Sez. 2, 47602 del 29 novembre 2012, Rv. 254105). Una condotta che, all’interno di un’associazione di tipo mafioso, si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, in concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), che, seppur non debba necessariamente possedere - di per sé – un’elevata carica di apporto causale alla vita dell'intera associazione o di un suo particolare settore, come richiesto per il concorrente esterno, deve comunque concretizzarsi in termini di partecipazione fattiva, tesa ad agevolare in modo riconoscibile il perseguimento degli scopi associativi (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 27 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez. 1, n. 2348 del 18/05/1994, Clementi, Rv. 198328). Cosicché, come correttamente evidenzia il ricorrente, la mera "contiguità compiacente", anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv. 286120). 5. Tutto ciò considerato, il provvedimento impugnato, nel delineare il quadro indiziario emerso a carico del ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, dà atto delle ragioni della ritenuta sussistenza di una fattiva partecipazione al sodalizio, evidenziando: - lo stretto rapporto di interrelazione operativa che, nella gestione societaria delle attività imprenditoriale, avvinceva gli LL ad IN NE, posto al vertice del sodalizio, ampiamente ed analiticamente desunta dalle plurime conversazioni intercettate e specificamente indicate nel corpo dell’ordinanza; - il contenuto inequivoco della conversazione intercettata tra IN NE, EU LL e il figlio IO durante l’incontro riservato tenutosi il 13 febbraio 2021, presso la villa del vertice mafioso a Palermo;
incontro, preceduto dall’attivazione di un articolato protocollo di sicurezza, nel quale entrambi gli LL comunicavano al NE informazioni rilevanti per il sodalizio e la sua 5 attività economica e nel quale lo stesso IO riceveva dal padre e dal NE indicazioni specifiche in ordine al sistema di infiltrazione ed ingerenza mafiosa nel settore degli appalti;
- lo specifico ruolo svolto dal ricorrente, di diretta organizzazione degli incontri, dei quali il ricorrente conosceva il rilievo (preoccupandosi della relativa sicurezza e riservatezza) e ai quali prendeva anche parte, manifestando piena conoscenza delle dinamiche criminali e piena condivisione del sistema illecito di controllo degli appalti. 6. Il ricorrente non si confronta con tali dettagliate argomentazioni;
si limita ad invocare, sia con il ricorso che con il motivo aggiunto, una rivalutazione del materiale indiziario valutato dai giudici di merito prospettando circostanze irrilevanti (l’indicazione specifica dei lavori eseguiti e degli appalti aggiudicati) o inammissibili differenti valutazioni delle conversazioni intercettate o di altre specifiche fonti di prova (quanto al contegno assunto dal ricorrente nel corso delle conversazioni, all’utilità o meno degli “insegnamenti” ricevuti o, ancora, alla consistenza della vicenda di cui al capo 6 e all’esistenza di apporti economici da parte del NE) non considerando: a) che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione non è diretta a verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma è finalizzata al solo riscontro dell'esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell’apparato argomentativo;
b) che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale contesto probatorio (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128) e la comparazione e il coordinamento dei singoli elementi di prova, nella loro individuale e complessiva valenza dimostrativa, è attività riservata in via esclusiva al giudice del merito (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623); c) che se è pur vero che la nuova formulazione dell'art. 606 cod. proc. pen. consente la possibilità di verificare la conformità allo specifico atto del processo (anche a contenuto probatorio) della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato (come chiesto con il motivo nuovo in relazione alle prove documentali allegate), tanto non può condurre ad estendere l'ambito di cognizione di legittimità ad una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove: il giudizio di cassazione rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa, obiettivamente incontrovertibili e decisivi rispetto alla motivazione assunta (Sez. 1, n. 42369 del 6 16 novembre 2006, Rv. 235507; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272324); d) che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, seppur dovendo essere interpretato sul piano logico e apprezzato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50589 del 30/09/2013, Martinelli, Rv. 257832); valutazione che costituisce sempre questione di fatto, rimessa in via esclusiva al giudice di merito, e, quindi, se logico e coerente, insindacabile in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Sicché, è ben possibile, dinanzi a questa Corte, prospettare un’interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, ma solo in presenza di un oggettivo e determinante travisamento della prova, quando, cioè, il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo radicalmente difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558, in motivazione). 7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 8. La cancelleria curerà e comunicazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso il 16 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LE OC RA OS NA MI