TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/09/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa RA Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3032/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. TAVANI ELISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 10/07/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 11 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 10.12.2024 sentenza di separazione consensuale n. 727/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, in via Per_1 Per_2 condivisa, con collocazione e residenza, presso l'abitazione materna sita in Stuffione di
Ravarino, via Matteotti n. 347, di proprietà esclusiva della signora Parte_1 casa famigliare che, pertanto, viene assegnata definitivamente alla stessa, ove abiterà unitamente ai minori, come meglio specificato di seguito.
2) In attuazione dell'affido condiviso, i sigg.ri prenderanno nei confronti Parte_3 dei minori e di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in Per_1 Per_2
pagina 2 di 11 ordine alla loro educazione, alla salute ed alle scelte scolastiche, tenendo conto delle loro aspirazioni, inclinazioni naturali e capacità, mantenendo entrambi un rapporto equilibrato e continuativo con i minori, volto alla loro cura ed educazione;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, intese come afferenti alla quotidianità, i genitori, quando i minori staranno con ciascuno di loro, eserciteranno la responsabilità genitoriale in via esclusiva.
I sigg.ri e si impegnano reciprocamente a collaborare fattivamente nella Pt_1 Pt_2 cura e crescita di e ai fini dell'affidamento condiviso, pertanto, le Per_1 Per_2 parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni di indirizzo e reperibilità telefonica.
I sigg.ri e gestiranno e in costante collaborazione ed Pt_1 Pt_2 Per_1 Per_2 accordo con l'impegno di rendersi disponibili l'un l'altro per ogni necessità degli stessi.
I genitori danno atto che per quanto qui non espressamente previsto, tutte le decisioni riguardanti le modalità di articolazione dell'affidamento condiviso dei minori e Per_1 dovranno essere prese ed esercitate nel massimo rispetto degli impegni attuali Per_2
e futuri, scolastici, di salute e sportivi, dei minori;
nonché del loro diritto ad un ordinario e sereno programma di vita.
I genitori s'impegnano sin da ora a coltivare positivamente i rapporti tra i CP_1 ed i nonni, nonché gli altri parenti e l'altro genitore non ostacolerà in alcun
[...] modo tale adempimento.
3) Permanenza dei minori presso ogni genitore
Stante la vicinanza delle abitazioni dei due coniugi, salvo diversi accordi tra i genitori e/o diversi desideri dei minori, e permarranno presso il padre e la Per_1 Per_2 madre 5 giorni consecutivi.
Nello specifico: il lunedì ed il martedì con la sig.ra il mercoledì ed il Parte_1 giovedì con il sig. oltre ad un weekend lungo alternato dal venerdì alla Parte_2 domenica sera con ciascuno di essi;
come meglio rappresentato nel seguente schema:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì Sabato Domenica
1 RA RA AC AC RA RA RA
2 RA RA Pt_2 Parte_2
/ sera a casa RA
pagina 3 di 11 3 RA RA AC RA RA RA Pt_2
4 RA Parte_1 Pt_2 Parte_2 sera a casa RA In particolare, per agevolare sin da ora l'organizzazione i genitori concordano acchè nel periodo scolastico (c.d. ordinario): i) il mercoledì mattina il padre (o persona da lui incaricata in caso di impossibilità) si rechi alle ore 07:00 presso l'abitazione della madre, dove si trovano i minori, per condurli a scuola e ritirare il necessario per lo svolgimento dei compiti, le attività ricreative etc. (La madre si impegna a far trovare pronti i minori per le ore 07:00);
ii) conformemente, nei weekend lunghi di spettanza della madre, sarà quest'ultima (o persona da lei incaricata in caso di impossibilità) a recarsi presso l'abitazione del padre dove si trovano i minori il venerdì mattina alle ore 7:00 per condurli a scuola e ritirare il necessario per lo svolgimento dei compiti, le attività ricreative etc. (Il padre si impegna a far trovare pronti i minori per le ore 07:00);
iii) alla domenica sera, i genitori si accorderanno di volta in volta per condurre i figli a casa della madre, prima di cena o dopo cena (secondo gli accordi di volta in volta adottati), ma in ogni caso entro le ore 20:30; contestualmente ritirando tutto il necessario per i compiti scolastici e quant'altro di necessità dei minori.
I genitori, al fine di mantenere una consuetudine tra le due realtà abitative, concordano che i ragazzi nel periodo scolastico vadano a dormire entro le ore 21:00 ed alla mattina si sveglino alle ore 06:30.
I genitori concordano sin da ora che alla domenica mattina, laddove i minori continuino a manifestare interesse e desiderio di partecipare al presso la Chiesa Pt_4
Sabaout di Modena, possano parteciparvi. A tal fine il padre che frequenta anch'egli la
Chiesa Sabaout, nelle domeniche di spettanza della madre, si rende disponibile ad andare a prendere i minori (che la madre farà trovare pronti) ed a condurli al Pt_4 sarà sempre il padre una volta terminata la celebrazione a ricondurre i minori presso la casa materna per pranzo, avvertendo la madre al momento della partenza da Modena.
I genitori, durante la permanenza presso di loro dei minori, si impegnano a verificare l'esecuzione dei compiti scolastici e dello studio;
oltre a garantire lo svolgimento delle relative attività ricreative quali:
pagina 4 di 11 svolgimento lezioni di batteria a San Giovanni in Persiceto (BO) il Per_2 pomeriggio del martedì;
: svolgimento dell'attività sportiva del calcio presso l'associazione “FC Per_1
Crevalcore” a Crevalcore, nei pomeriggi del lunedì e del giovedì, oltre alle partite di volta in volta fissate (quindi ad esempio il lunedì sarà la madre a portare e ricondurre a casa dal calcio ed il giovedì sarà il padre ad occuparsene). Per_1
Frequentazione scolastica: i minori frequentano la scuola paritaria Istituto Sacro
Cuore di Modena, scelto di comune accordo tra i genitori, pertanto, entrambi si impegnano a far terminare il relativo ciclo di studi della “scuola secondaria di primo grado” ad entrambi i ragazzi e, di sostenerne i relativi costi;
per quanto concerne le scuole secondarie di secondo grado i genitori valuteranno insieme ai minori l'indirizzo scolastico maggiormente idoneo alle loro capacità ed esigenze.
Telefonate: I genitori concordano di garantire ai minori, sia che siano con loro o con terze persone alle quali sono stati affidati (nonni, zii, cugini etc) di potersi mettere in contatto con l'altro genitore ogni qualvolta ne sentano l'esigenza. In ogni caso, stabiliscono, altresì, di permettere al genitore che non ha con sé i figli di poterli contattare ogni giorno almeno una volta, salvo diverso accordo tra i genitori o necessità dei minori (ad esempio termine di un'attività ricreativa e/o termine dello studio etc..)
Relativamente alle vacanze natalizie, indipendentemente dall'astensione/vacanze scolastiche, i minori continueranno a permanere presso i genitori come nel “tempo ordinario”, ad eccezione dei giorni: 24 dicembre che i minori trascorreranno sempre con il padre ed il 26 dicembre che i minori trascorreranno sempre con la madre, il 25 dicembre, invece, verrà trascorso in modo alternato con il primo dell'anno e con il giorno di Pasqua con il padre e con la madre (quindi a titolo esemplificativo per l'anno
2023 il 25 dicembre 2023 è stato trascorso con il padre ed il 01 gennaio 2024 con la madre, il giorno di Pasqua 2024 è stato trascorso con la madre ed il giorno di
Pasquetta 2024 è stato trascorso con il padre).
Durante le festività Pasquali indipendentemente dalle vacanze scolastiche, i minori continueranno a permanere presso i genitori come nel “tempo ordinario”, ad eccezione del giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo che verranno trascorsi ad anni pagina 5 di 11 alterni, con il padre e con la madre (ad esempio per l'anno 2024 il giorno di Pasqua lo hanno trascorso con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre).
Nel periodo delle vacanze estive i genitori trascorreranno non più di 15 giorni consecutivi di vacanza con i figli, a tal fine si impegnano a comunicarsi entro il 01 maggio di ogni anno il periodo prescelto, con diritto di scelta ad anni alterni (ad esempio per l'anno 2025 sarà la madre a poter scegliere il periodo di vacanza ed a comunicarlo al padre entro e non oltre il 01.05.2025, dal 02.05.2025 il padre potrà indicare il suo periodo di scelta e la madre dovrà adeguarsi), per l'anno 2026 sarà il padre a dover comunicare alla madre la scelta del suo periodo di vacanza entro e non oltre il 01.05.2026, dal 02.05.2026 la madre potrà comunicarlo al padre e lui dovrà rispettarlo). Tali cadenze temporali potranno naturalmente essere modificate, purché di comune intesa, in relazione alle esigenze personali dei genitori e dei figli.
Nel periodo di vacanza di ogni genitore con i minori, sarà facoltà del genitore, secondo le proprie possibilità economiche trascorrere tale periodo a casa o in villeggiatura.
Conseguentemente in tali periodi di vacanza è sospeso il diritto di visita dell'altro genitore, ma permane la possibilità di sentire telefonicamente i figli.
Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che trascorrerà le vacanze con i figli, mentre saranno a carico dei genitori in quota al 50% ciascuno le spese per le vacanze che i figli trascorreranno con terzi, con l'esplicita precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
I genitori per il restante periodo di astensione scolastica, s'impegnano a tenere occupati i minori attraverso la partecipazione a centri estivi / ricreativi Parrocchiali o svolti dalle società sportive del territorio etc.
Per quanto concerne le cene di classe/ le feste scolastiche i genitori sin da ora concordano acchè entrambi possano partecipare alle cene/ feste etc. indipendentemente dalla permanenza dei minori presso l'uno o l'altra ed in caso di concomitanza, alternativamente l'uno parteciperà a quella di un figlio (ad esempio la mamma a quella di ) e l'altro genitore a quella dell'altro figlio (ad esempio il padre a quella di Per_1
e la volta successiva si alterneranno. Per_2
Malattia: i genitori concordano, stante la maggior flessibilità lavorativa della madre, che in caso di malattia i minori possano permanere in deroga alla “permanenza pagina 6 di 11 ordinaria” presso la madre, riconoscendo la possibilità al padre di recuperare i relativi giorni successivamente.
I genitori concordano che laddove la scuola suggerisca o consigli un percorso di sostegno psicologico per i minori e, laddove, la pediatra di comunità confermi tale opportunità, insieme manifestano sin da ora il proprio consenso e si impegnano a scegliere di comune accordo lo psicologo più idoneo.
4) Mantenimento per i figli e spese straordinarie
Stante l'affidamento dei minori ai genitori in totale parità in termini di accudimento degli stessi domestico e non, i genitori concordano acchè venga previsto un mantenimento diretto dei minori da parte dei genitori.
Si precisa che i genitori acquisteranno direttamente il vestiario necessario ai ragazzi, pertanto sarà da ripartire quale spesa straordinaria solo il vestiario da utilizzare per le attività sportive;
mentre per quanto concerne l'acquisto delle giacche e delle scarpe i sigg.ri e si accorderanno di volta in volta stabilendo preventivamente un Pt_1 Pt_2 budget di spesa.
I genitori provvederanno a sostenere tutte le spese straordinarie occorrenti per i figli, nella percentuale del 50% a carico di ogni genitore, per tali intendendosi quelle indicate dal protocollo attualmente adottato dal Tribunale di Modena che si riporta di seguito con alcune precisazioni specifiche: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
f) visite e trattamenti ortodontici dal dentista dott.
con studio in Modena, via Imola;
g) visite dall'oculista dott. Persona_3 Per_4
visite dal cardiologo dott. (o altro cardiologo indicato dal
[...] Persona_5 padre, pertanto la madre prima di prenotare la visita chiederà al padre la conferma in punto all'individuazione dello specialista ed il padre dovrà dare risposta entro 10giorni confermando il cardiologo od indicandone un altro); h) visita annuale sportiva agonistica laddove non Per_5 si riesca a prenotare in tempo presso il centro di medicina dello sport;
i) visita dermatologica dal dott. c/o Medica Plus (o altro dermatologo indicato dal Persona_6 padre, pertanto la madre prima di prenotare la visita chiederà al padre la conferma in punto pagina 7 di 11 all'individuazione dello specialista ed il padre dovrà dare risposta entro 10giorni confermando il dermatologo od indicandone un altro); l) visite mediche a pagamento in caso di urgenza Per_6 laddove non sia disponibile il medico di base e relativi farmaci prescritti;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali e fisioterapiche;
b) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
c) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
f) partecipazione alle ore di rinforzo o recupero consigliate e/o organizzate dalle scuole frequentate dai minori;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) ulteriori corsi di recupero e lezioni private rispetto a quanto previsto alla voce “f” precedente periodo “spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo”; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) partecipazione a compleanni di amici dei figli e/o uscite dei figli con amici;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo WhatsApp o email) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5) Ulteriori aspetti economici e/o fiscali pagina 8 di 11 i) I genitori concordemente stabiliscono che l'assegno unico verrà suddiviso al 50%;
ii) I genitori concordano, altresì, che i minori siano a carico di entrambi in quota 50% ciascuno;
iii) I genitori concordemente stabiliscono che le detrazioni che possono avere origine dai figli a carico (ex spese mediche, spese sportive etc..) vengano ripartite nella misura del 50% a ciascun genitore solamente se entrambi hanno contribuito in egual misura a sostenere la spesa.
Pertanto, qualora una spesa inerente i figli venga sostenuta solamente da uno dei due coniugi, sarà colui che ha sostenuto la spesa a poterla portare in detrazione;
a tal fine le spese inerenti i figli dovranno riportare il loro codice fiscale ed essere intestate ai figli, affinchè sia possibile per ogni genitore poterlo portare in detrazione. iv) I genitori danno atto che esistono n. 1 libretto postale intestato a n.1 Per_2 libretto bancario intestato a n. 3 buoni postali intestati ad ad Per_2 Per_1 Per_1 ed € 5.000,00 in denaro frutto di recenti regalie a favore di (somma che detiene Per_1 il padre); che verranno consegnati ai ragazzi quando saranno maggiorenni.
v) I sigg.ri e dichiarano di aver già regolato ogni altra questione di Pt_2 Pt_1 carattere economico e patrimoniale, nello specifico i coniugi si sono già divisi i beni ricadenti nella comunione legale. vi) Per quanto concerne il conto cointestato, i genitori concordano che il c/c a breve verrà chiuso e le somme ivi presenti verranno divise al 50%. vii) I genitori prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto o di un documento d'identità valido per l'espatrio, con eventuale annotazione dei minori, così come al rilascio della carta d'identità o del tesserino di riconoscimento validi per l'espatrio dei figli minori. viii) l coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro e non oltre 10 giorni, gli eventuali cambiamenti della residenza.
8) I coniugi dichiarano, infine, di non vantare reciproche pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e di rinunciare reciprocamente a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, impegnandosi comunque per il futuro a far fronte personalmente al proprio mantenimento coi propri redditi e patrimoni.
pagina 9 di 11 9) Le parti si obbligano a compiere ogni atto necessario per il puntuale perfezionamento dei patti sopra estesi e si danno atto che con l'esatto e puntuale adempimento di tutti i predetti patti null'altro avranno più a pretendere l'uno dall'altra”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473 bis.4
ultimo comma c.p.c.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RAVARINO
(MO) il 21/01/2011 fra nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] alle condizioni sopra Parte_2
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RAVARINO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
pagina 10 di 11 Anno 2011 Atto n. 1 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa RA Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3032/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. TAVANI ELISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 10/07/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 11 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 10.12.2024 sentenza di separazione consensuale n. 727/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, in via Per_1 Per_2 condivisa, con collocazione e residenza, presso l'abitazione materna sita in Stuffione di
Ravarino, via Matteotti n. 347, di proprietà esclusiva della signora Parte_1 casa famigliare che, pertanto, viene assegnata definitivamente alla stessa, ove abiterà unitamente ai minori, come meglio specificato di seguito.
2) In attuazione dell'affido condiviso, i sigg.ri prenderanno nei confronti Parte_3 dei minori e di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in Per_1 Per_2
pagina 2 di 11 ordine alla loro educazione, alla salute ed alle scelte scolastiche, tenendo conto delle loro aspirazioni, inclinazioni naturali e capacità, mantenendo entrambi un rapporto equilibrato e continuativo con i minori, volto alla loro cura ed educazione;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, intese come afferenti alla quotidianità, i genitori, quando i minori staranno con ciascuno di loro, eserciteranno la responsabilità genitoriale in via esclusiva.
I sigg.ri e si impegnano reciprocamente a collaborare fattivamente nella Pt_1 Pt_2 cura e crescita di e ai fini dell'affidamento condiviso, pertanto, le Per_1 Per_2 parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni di indirizzo e reperibilità telefonica.
I sigg.ri e gestiranno e in costante collaborazione ed Pt_1 Pt_2 Per_1 Per_2 accordo con l'impegno di rendersi disponibili l'un l'altro per ogni necessità degli stessi.
I genitori danno atto che per quanto qui non espressamente previsto, tutte le decisioni riguardanti le modalità di articolazione dell'affidamento condiviso dei minori e Per_1 dovranno essere prese ed esercitate nel massimo rispetto degli impegni attuali Per_2
e futuri, scolastici, di salute e sportivi, dei minori;
nonché del loro diritto ad un ordinario e sereno programma di vita.
I genitori s'impegnano sin da ora a coltivare positivamente i rapporti tra i CP_1 ed i nonni, nonché gli altri parenti e l'altro genitore non ostacolerà in alcun
[...] modo tale adempimento.
3) Permanenza dei minori presso ogni genitore
Stante la vicinanza delle abitazioni dei due coniugi, salvo diversi accordi tra i genitori e/o diversi desideri dei minori, e permarranno presso il padre e la Per_1 Per_2 madre 5 giorni consecutivi.
Nello specifico: il lunedì ed il martedì con la sig.ra il mercoledì ed il Parte_1 giovedì con il sig. oltre ad un weekend lungo alternato dal venerdì alla Parte_2 domenica sera con ciascuno di essi;
come meglio rappresentato nel seguente schema:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì Sabato Domenica
1 RA RA AC AC RA RA RA
2 RA RA Pt_2 Parte_2
/ sera a casa RA
pagina 3 di 11 3 RA RA AC RA RA RA Pt_2
4 RA Parte_1 Pt_2 Parte_2 sera a casa RA In particolare, per agevolare sin da ora l'organizzazione i genitori concordano acchè nel periodo scolastico (c.d. ordinario): i) il mercoledì mattina il padre (o persona da lui incaricata in caso di impossibilità) si rechi alle ore 07:00 presso l'abitazione della madre, dove si trovano i minori, per condurli a scuola e ritirare il necessario per lo svolgimento dei compiti, le attività ricreative etc. (La madre si impegna a far trovare pronti i minori per le ore 07:00);
ii) conformemente, nei weekend lunghi di spettanza della madre, sarà quest'ultima (o persona da lei incaricata in caso di impossibilità) a recarsi presso l'abitazione del padre dove si trovano i minori il venerdì mattina alle ore 7:00 per condurli a scuola e ritirare il necessario per lo svolgimento dei compiti, le attività ricreative etc. (Il padre si impegna a far trovare pronti i minori per le ore 07:00);
iii) alla domenica sera, i genitori si accorderanno di volta in volta per condurre i figli a casa della madre, prima di cena o dopo cena (secondo gli accordi di volta in volta adottati), ma in ogni caso entro le ore 20:30; contestualmente ritirando tutto il necessario per i compiti scolastici e quant'altro di necessità dei minori.
I genitori, al fine di mantenere una consuetudine tra le due realtà abitative, concordano che i ragazzi nel periodo scolastico vadano a dormire entro le ore 21:00 ed alla mattina si sveglino alle ore 06:30.
I genitori concordano sin da ora che alla domenica mattina, laddove i minori continuino a manifestare interesse e desiderio di partecipare al presso la Chiesa Pt_4
Sabaout di Modena, possano parteciparvi. A tal fine il padre che frequenta anch'egli la
Chiesa Sabaout, nelle domeniche di spettanza della madre, si rende disponibile ad andare a prendere i minori (che la madre farà trovare pronti) ed a condurli al Pt_4 sarà sempre il padre una volta terminata la celebrazione a ricondurre i minori presso la casa materna per pranzo, avvertendo la madre al momento della partenza da Modena.
I genitori, durante la permanenza presso di loro dei minori, si impegnano a verificare l'esecuzione dei compiti scolastici e dello studio;
oltre a garantire lo svolgimento delle relative attività ricreative quali:
pagina 4 di 11 svolgimento lezioni di batteria a San Giovanni in Persiceto (BO) il Per_2 pomeriggio del martedì;
: svolgimento dell'attività sportiva del calcio presso l'associazione “FC Per_1
Crevalcore” a Crevalcore, nei pomeriggi del lunedì e del giovedì, oltre alle partite di volta in volta fissate (quindi ad esempio il lunedì sarà la madre a portare e ricondurre a casa dal calcio ed il giovedì sarà il padre ad occuparsene). Per_1
Frequentazione scolastica: i minori frequentano la scuola paritaria Istituto Sacro
Cuore di Modena, scelto di comune accordo tra i genitori, pertanto, entrambi si impegnano a far terminare il relativo ciclo di studi della “scuola secondaria di primo grado” ad entrambi i ragazzi e, di sostenerne i relativi costi;
per quanto concerne le scuole secondarie di secondo grado i genitori valuteranno insieme ai minori l'indirizzo scolastico maggiormente idoneo alle loro capacità ed esigenze.
Telefonate: I genitori concordano di garantire ai minori, sia che siano con loro o con terze persone alle quali sono stati affidati (nonni, zii, cugini etc) di potersi mettere in contatto con l'altro genitore ogni qualvolta ne sentano l'esigenza. In ogni caso, stabiliscono, altresì, di permettere al genitore che non ha con sé i figli di poterli contattare ogni giorno almeno una volta, salvo diverso accordo tra i genitori o necessità dei minori (ad esempio termine di un'attività ricreativa e/o termine dello studio etc..)
Relativamente alle vacanze natalizie, indipendentemente dall'astensione/vacanze scolastiche, i minori continueranno a permanere presso i genitori come nel “tempo ordinario”, ad eccezione dei giorni: 24 dicembre che i minori trascorreranno sempre con il padre ed il 26 dicembre che i minori trascorreranno sempre con la madre, il 25 dicembre, invece, verrà trascorso in modo alternato con il primo dell'anno e con il giorno di Pasqua con il padre e con la madre (quindi a titolo esemplificativo per l'anno
2023 il 25 dicembre 2023 è stato trascorso con il padre ed il 01 gennaio 2024 con la madre, il giorno di Pasqua 2024 è stato trascorso con la madre ed il giorno di
Pasquetta 2024 è stato trascorso con il padre).
Durante le festività Pasquali indipendentemente dalle vacanze scolastiche, i minori continueranno a permanere presso i genitori come nel “tempo ordinario”, ad eccezione del giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo che verranno trascorsi ad anni pagina 5 di 11 alterni, con il padre e con la madre (ad esempio per l'anno 2024 il giorno di Pasqua lo hanno trascorso con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre).
Nel periodo delle vacanze estive i genitori trascorreranno non più di 15 giorni consecutivi di vacanza con i figli, a tal fine si impegnano a comunicarsi entro il 01 maggio di ogni anno il periodo prescelto, con diritto di scelta ad anni alterni (ad esempio per l'anno 2025 sarà la madre a poter scegliere il periodo di vacanza ed a comunicarlo al padre entro e non oltre il 01.05.2025, dal 02.05.2025 il padre potrà indicare il suo periodo di scelta e la madre dovrà adeguarsi), per l'anno 2026 sarà il padre a dover comunicare alla madre la scelta del suo periodo di vacanza entro e non oltre il 01.05.2026, dal 02.05.2026 la madre potrà comunicarlo al padre e lui dovrà rispettarlo). Tali cadenze temporali potranno naturalmente essere modificate, purché di comune intesa, in relazione alle esigenze personali dei genitori e dei figli.
Nel periodo di vacanza di ogni genitore con i minori, sarà facoltà del genitore, secondo le proprie possibilità economiche trascorrere tale periodo a casa o in villeggiatura.
Conseguentemente in tali periodi di vacanza è sospeso il diritto di visita dell'altro genitore, ma permane la possibilità di sentire telefonicamente i figli.
Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che trascorrerà le vacanze con i figli, mentre saranno a carico dei genitori in quota al 50% ciascuno le spese per le vacanze che i figli trascorreranno con terzi, con l'esplicita precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
I genitori per il restante periodo di astensione scolastica, s'impegnano a tenere occupati i minori attraverso la partecipazione a centri estivi / ricreativi Parrocchiali o svolti dalle società sportive del territorio etc.
Per quanto concerne le cene di classe/ le feste scolastiche i genitori sin da ora concordano acchè entrambi possano partecipare alle cene/ feste etc. indipendentemente dalla permanenza dei minori presso l'uno o l'altra ed in caso di concomitanza, alternativamente l'uno parteciperà a quella di un figlio (ad esempio la mamma a quella di ) e l'altro genitore a quella dell'altro figlio (ad esempio il padre a quella di Per_1
e la volta successiva si alterneranno. Per_2
Malattia: i genitori concordano, stante la maggior flessibilità lavorativa della madre, che in caso di malattia i minori possano permanere in deroga alla “permanenza pagina 6 di 11 ordinaria” presso la madre, riconoscendo la possibilità al padre di recuperare i relativi giorni successivamente.
I genitori concordano che laddove la scuola suggerisca o consigli un percorso di sostegno psicologico per i minori e, laddove, la pediatra di comunità confermi tale opportunità, insieme manifestano sin da ora il proprio consenso e si impegnano a scegliere di comune accordo lo psicologo più idoneo.
4) Mantenimento per i figli e spese straordinarie
Stante l'affidamento dei minori ai genitori in totale parità in termini di accudimento degli stessi domestico e non, i genitori concordano acchè venga previsto un mantenimento diretto dei minori da parte dei genitori.
Si precisa che i genitori acquisteranno direttamente il vestiario necessario ai ragazzi, pertanto sarà da ripartire quale spesa straordinaria solo il vestiario da utilizzare per le attività sportive;
mentre per quanto concerne l'acquisto delle giacche e delle scarpe i sigg.ri e si accorderanno di volta in volta stabilendo preventivamente un Pt_1 Pt_2 budget di spesa.
I genitori provvederanno a sostenere tutte le spese straordinarie occorrenti per i figli, nella percentuale del 50% a carico di ogni genitore, per tali intendendosi quelle indicate dal protocollo attualmente adottato dal Tribunale di Modena che si riporta di seguito con alcune precisazioni specifiche: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
f) visite e trattamenti ortodontici dal dentista dott.
con studio in Modena, via Imola;
g) visite dall'oculista dott. Persona_3 Per_4
visite dal cardiologo dott. (o altro cardiologo indicato dal
[...] Persona_5 padre, pertanto la madre prima di prenotare la visita chiederà al padre la conferma in punto all'individuazione dello specialista ed il padre dovrà dare risposta entro 10giorni confermando il cardiologo od indicandone un altro); h) visita annuale sportiva agonistica laddove non Per_5 si riesca a prenotare in tempo presso il centro di medicina dello sport;
i) visita dermatologica dal dott. c/o Medica Plus (o altro dermatologo indicato dal Persona_6 padre, pertanto la madre prima di prenotare la visita chiederà al padre la conferma in punto pagina 7 di 11 all'individuazione dello specialista ed il padre dovrà dare risposta entro 10giorni confermando il dermatologo od indicandone un altro); l) visite mediche a pagamento in caso di urgenza Per_6 laddove non sia disponibile il medico di base e relativi farmaci prescritti;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali e fisioterapiche;
b) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
c) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
f) partecipazione alle ore di rinforzo o recupero consigliate e/o organizzate dalle scuole frequentate dai minori;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) ulteriori corsi di recupero e lezioni private rispetto a quanto previsto alla voce “f” precedente periodo “spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo”; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) partecipazione a compleanni di amici dei figli e/o uscite dei figli con amici;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo WhatsApp o email) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5) Ulteriori aspetti economici e/o fiscali pagina 8 di 11 i) I genitori concordemente stabiliscono che l'assegno unico verrà suddiviso al 50%;
ii) I genitori concordano, altresì, che i minori siano a carico di entrambi in quota 50% ciascuno;
iii) I genitori concordemente stabiliscono che le detrazioni che possono avere origine dai figli a carico (ex spese mediche, spese sportive etc..) vengano ripartite nella misura del 50% a ciascun genitore solamente se entrambi hanno contribuito in egual misura a sostenere la spesa.
Pertanto, qualora una spesa inerente i figli venga sostenuta solamente da uno dei due coniugi, sarà colui che ha sostenuto la spesa a poterla portare in detrazione;
a tal fine le spese inerenti i figli dovranno riportare il loro codice fiscale ed essere intestate ai figli, affinchè sia possibile per ogni genitore poterlo portare in detrazione. iv) I genitori danno atto che esistono n. 1 libretto postale intestato a n.1 Per_2 libretto bancario intestato a n. 3 buoni postali intestati ad ad Per_2 Per_1 Per_1 ed € 5.000,00 in denaro frutto di recenti regalie a favore di (somma che detiene Per_1 il padre); che verranno consegnati ai ragazzi quando saranno maggiorenni.
v) I sigg.ri e dichiarano di aver già regolato ogni altra questione di Pt_2 Pt_1 carattere economico e patrimoniale, nello specifico i coniugi si sono già divisi i beni ricadenti nella comunione legale. vi) Per quanto concerne il conto cointestato, i genitori concordano che il c/c a breve verrà chiuso e le somme ivi presenti verranno divise al 50%. vii) I genitori prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto o di un documento d'identità valido per l'espatrio, con eventuale annotazione dei minori, così come al rilascio della carta d'identità o del tesserino di riconoscimento validi per l'espatrio dei figli minori. viii) l coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro e non oltre 10 giorni, gli eventuali cambiamenti della residenza.
8) I coniugi dichiarano, infine, di non vantare reciproche pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e di rinunciare reciprocamente a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, impegnandosi comunque per il futuro a far fronte personalmente al proprio mantenimento coi propri redditi e patrimoni.
pagina 9 di 11 9) Le parti si obbligano a compiere ogni atto necessario per il puntuale perfezionamento dei patti sopra estesi e si danno atto che con l'esatto e puntuale adempimento di tutti i predetti patti null'altro avranno più a pretendere l'uno dall'altra”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473 bis.4
ultimo comma c.p.c.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RAVARINO
(MO) il 21/01/2011 fra nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] alle condizioni sopra Parte_2
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RAVARINO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
pagina 10 di 11 Anno 2011 Atto n. 1 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 11 di 11