CASS
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI TO DO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/06/2025 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F.brizio Vanorio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avvocato Sante Maurizio Masellis, difensore di TO DO RI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari, investito del ricorso proposto nell'interesse di TO DO RI avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per anni uno, ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo O, confermandola nel resto. Penale Sent. Sez. 6 Num. 3271 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 14/01/2026 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di TO DO RI per i motivi di seguito sintetizzati. 2.1 Difetto di motivazione in relazione ai reati contestati ai capi M e P. 2.2. Difetto di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi M e N. 3. Dopo la proposizione del ricorso, il 27 ottobre 2025, il Tribunale per il riesame ha revocato la misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'ordinanza applicativa della misura impugnata è stata revocata. La declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione, per causa non imputabile al ricorrente, non configura un'ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così dec so il 14/01/2026 1
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F.brizio Vanorio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avvocato Sante Maurizio Masellis, difensore di TO DO RI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari, investito del ricorso proposto nell'interesse di TO DO RI avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per anni uno, ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo O, confermandola nel resto. Penale Sent. Sez. 6 Num. 3271 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 14/01/2026 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di TO DO RI per i motivi di seguito sintetizzati. 2.1 Difetto di motivazione in relazione ai reati contestati ai capi M e P. 2.2. Difetto di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi M e N. 3. Dopo la proposizione del ricorso, il 27 ottobre 2025, il Tribunale per il riesame ha revocato la misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'ordinanza applicativa della misura impugnata è stata revocata. La declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione, per causa non imputabile al ricorrente, non configura un'ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così dec so il 14/01/2026 1